PROTEZIONE FLORA E FAUNA SELVATICA

PROTEZIONE FLORA E FAUNA SELVATICA (Reg. 338/97, 865/06, 388/14; Legge 874/75, 150/92, 59/93, 135/12, 221/15; D.Lgs. 121/11; D.M. 28/1/94, 8/1/02, 8/7/05, 5/10/10; L.R. 17/95)  (teramb14)

Soggetti interessati:

Chiunque intende commercializzare (tramite introduzione nella CE, esportazione e riesportazione) specie di flora e fauna protette.

Esclusi quanti riproducono esemplari vivi nati ed allevati in cattività, purché Organo di gestione, in consultazione con Autorità scientifica, accerta che:

  • risulta discendente o deriva da discendente nato o prodotto in ambiente controllato da uomo (Elementi acquisiti mediante analisi del sangue o di altri tessuti messi a disposizione da detentore esemplari);
  • riserva produttiva originaria costituita nel rispetto delle norme ed “in modo non nocivo per sopravvivenza della specie interessata in ambiente naturale”, mantenuta senza immissioni da ambiente naturale al fine di evitare incroci nocivi o disporre di animali confiscati, od essere utilizzati in via eccezionale come riserva riproduttiva;
  • riserva riproduttiva originaria rappresenta insieme di piante coltivate in condizioni controllate per riproduzione costituite in conformità con disposizioni CITES e leggi nazionali e in modo non nocivo per sopravvivenza della specie, mantenuta in quantitativi sufficienti per riproduzione in modo da eliminare necessità di immissione in ambiente naturale, salvo eccezioni per mantenere in vigore produttività della riserva. Si tratta di piante cresciute da semi, talee, divisioni, tessuti radicali, spore, piante innestate (parte radicale ed innesto) in ambiente controllato di cui sopra. Legname ed altre parti o derivati da alberi cresciuti in piantagioni monoculturali considerati riprodotti artificialmente in conformità a quanto detto sopra;
  • muniti di “Certificato valido unicamente per seguenti taxa …” rilasciato da Organo competente;
  • tengono registri di allevamento da presentare ad Organo competente, contenente: esemplari o specie vendute, causa della loro morte, persone da cui acquistati o a cui venduti;
  • presentano relazione annuale in cui specificato: vendite effettuate nell’anno, tipo e numero di esemplari venduti, specie interessate, modalità acquisizione esemplari

 

Iter procedurale:

Ministero Ambiente istituisce:

  1. Commissione scientifica per applicazione convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione;
  2. registro di detenzione “di esemplari vivi o morti di specie animali e vegetali ed alle parti di specie animali e vegetali”;
  3. CITES (Nucleo operativo del Corpo Forestale di Stato) impiegato nell’applicazione norme su tutela di fauna e flora in via di estinzione, intervenendo anche a supporto di Autorità doganale per:
  • riconoscimento delle specie vegetali ed animali (A tal fine Autorità doganale può avvalersi di funzionari del Ministero Ambiente od esperti esterni) anche mediante prelievo di campioni della spedizione
  • controllo delle operazioni di importazione ed esportazione temporanea o definitiva delle specie animali o vegetali a rischio, in particolare per verificare corrispondenza tra esemplari riscontrati e quanto dichiarato nel permesso di esportazione o licenza di importazione.

Designazioni comunicate a Commissione Europea per pubblicazione su G.U. Ogni modifica a tale elenco comunicata a CE entro 2 mesi.

Legge 221/15 stabilisce che Entità dei diritti speciali di prelievo istituiti in base a CITES è rivalutata ogni 3 anni, entro 31 Dicembre, al fine di migliorare efficacia ed efficienza dei controlli del commercio di specie di flora e fauna.

In Allegato A del Reg. CE 338/97  come modificato da ultimo da 160/17 pubblicato su G.U.CE 27/17 riportate:

  • specie che figurano in Appendice 1 della Convenzione sul commercio internazionale della specie di flora e fauna selvatica minacciate di estinzione (CITES), per cui Stati membri non hanno avanzato riserve;
  • qualsiasi specie che sia oggetto di richiesta di utilizzo nella CE o di commercio internazionale e che “sia in via di estinzione o talmente rara che qualsiasi volume di scambio potrebbe metterne in pericolo la sopravvivenza”.

Importazione subordinata a presentazione ad Ufficio Dogana di una licenza di importazione rilasciata da Stato membro di destinazione, sulla base modelli riportati nel Reg. 939/97, previa verifica che:

  1. Autorità scientifica attesta che introduzione esemplare in Comunità non avrà effetti negativi su stato conservazione specie, è necessaria per progresso scienza, destinata ad attività di allevamento o riproduzione da cui specie trae beneficio, destinata a ricerca per migliore conservazione specie;
  2. richiedente fornisce prova documentale che esemplari ottenuti nel rispetto leggi su protezione specie od in conformità Convenzione. Nessun documento necessario per riesportazione;
  3. Autorità scientifica constatato che luogo di destinazione per esemplare “attrezzato adeguatamente per conservarlo e trattarlo con cura”;
  4. esemplare non impiegato per scopi commerciali;
  5. esemplare “preparato e spedito in modo da ridurre al minimo rischio di lesioni, danno alla salute, maltrattamento”;
  6. “inesistenza di altri fattori relativi a conservazione della specie che ostino al rilancio della licenza di importazione”.

In Allegato B del Reg. CE 338/97 pubblicato su G.U.CE 39/12 riportate:

1)       specie che figurano in Appendice II del CITES per cui Stati non hanno inviato riserve;

2)       specie che figurano in Appendice I del CITES per cui Stati membri hanno inviato riserve;

3)       specie non comprese nel CITES ma che, se oggetto di commercio internazionale libero:

–          può risultare incompatibile con sopravvivenza popolazioni in certi Paesi o con mantenimento popolazione totale della specie negli ecosistemi di provenienza;

–          può compromettere tutela di specie simili incluse nella Convenzione;

4)       specie per cui si è appurato che loro inserimento nella CE “costituisce pericolo ecologico per alcune specie di fauna e flora selvatica indigene nella CE”.

In tal caso importazione subordinata a presentazione ad Ufficio Dogana di una licenza di importazione rilasciata da Stato membro di destinazione, sulla base modelli riportati in GUCE 166/06, previa verifica che:

  1. Autorità scientifica attesta che introduzione esemplare nella Comunità non avrà effetti negativi su stato conservazione specie;
  2. richiedente fornisce prova documentale che luogo di destinazione per esemplare è idoneo “per conservarlo e trattarlo con cura” e che esemplare ottenuto nel rispetto Convenzione;
  3. esemplare “preparato e spedito in modo da ridurre al minimo rischio di lesioni, danno a salute o maltrattamento”.

In Allegato C del Reg. 338/97 come modificato da Reg. 2029/16 pubblicato su G.U.CE 316/16, riportate:

1) specie elencate in Appendice III del CITES per cui Stati membri non inviato riserva

2) specie elencate in Appendice II del CITES per cui Stati membri inviato riserva.

Importazione subordinata a presentazione ad Ufficio Dogana di notifica di importazione, redatta su modello riportato in Reg. 865/06, e prova documentale fornita da richiedente attestante licenza di esportazione rilasciata da Paese di origine esemplare, in cui si certifica che questi ottenuti nel rispetto della Convenzione.

In Allegato D del Reg. CE 338/97 come modificato da Reg. 2029/16 pubblicato su G.U.CE 316/16, riportate:

  • specie non riportate nei precedenti Allegati “di cui l’importanza del volume delle importazioni comunitarie giustifica una vigilanza”;
  • specie elencata in Appendice III del CITES per cui Stati membri inviata riserva.

Importazione subordinata a presentazione ad Ufficio Dogana di notifica di importazione (modello riportato in GUCE 166/06). In casi eccezionali e conformemente a criteri fissati da Commissione, Organo di gestione può autorizzare introduzione nella CE o esportazione o riesportazione presso ufficio doganale diverso da quello indicato da Stato membro. Deroghe particolari concesse ad attuazione verifiche e presentazione documenti di importazione presso ufficio doganale frontaliero in caso di trasporti marittimi, aerei, ferrovieri (Verifiche eseguite presso altro ufficio doganale).

In accordo con Paesi di origine, Commissione UE può stabilire misure restrittive per importazioni di esemplari in Allegato A e B, o per specie molto sensibili al trasporto, o per cui è accertato che “hanno poche possibilità di sopravvivere allo stato di cattività, o rappresentano una minaccia ecologica per alcune specie di flora e fauna UE. Reg. 888/14 pubblicato su G.U.CE 243/14 riporta elenco delle specie di flora e fauna selvatica di cui è vietata introduzione nella UE

Documenti di importazione rilasciati da Paesi Terzi considerati validi se utilizzati per introduzione esemplari nella CE entro 6 mesi da rilascio (12 mesi per specie elencate in Allegato C, 3 anni in caso di mostra itinerante o certificati di proprietà personale). Licenza di esportazione e certificati riesportazione rilasciati da Paesi Terzi accettati solo se Autorità competenti di tale Paese fornisce, su richiesta, informazioni soddisfacenti in merito ad esemplari protetti ottenuti. Per ogni esportazione di esemplari trasportati insieme o facenti parte di unico carico rilasciata distinta licenza di importazione/esportazione o distinto certificato di riesportazione

Nel caso di transito nella CE, non necessaria presentazione ad Ufficio Dogana di licenze, certificati o notifiche, ma sufficiente presentazione certificato di esportazione o riesportazione rilasciato da Stato Terzo in cui avviene tale operazione (Mancanza di questo comporta sequestro e confisca esemplare, salvo il caso che certificato presentato a posteriori a condizioni fissate da CE).

Esportazione o riesportazione da CE di specie subordinato a presentazione ad Ufficio Dogana di:

1)       licenza di esportazione rilasciato da Stato membro (modello riportato in GUCE 166/06) dove si trovano esemplari, previa verifica che:

–          Autorità scientifica attestato che raccolta ed esportazione esemplari non avrà effetti negativi su stato conservazione specie. Autorità scientifica può decidere limitazioni esportazioni, di cui Autorità di gestione ne dà subito comunicazione a Commissione Europea;

–          fornita prova documentale che esemplare ottenuto nel rispetto Convenzione;

–          esemplare “preparato e spedito in modo da ridurre al minimo rischio di lesioni, danno alla salute o maltrattamento”;

–          esemplari non utilizzati per scopi prevalentemente commerciali;

2)       certificato di riesportazione rilasciato da Stato membro, previa verifica che:

–          esemplari introdotti nella CE in conformità a Reg. 338/97;

–          esemplare preparato e spedito in modo da non provocare danni a salute o maltrattamento;

–          esemplare non utilizzato per scopi prevalentemente commerciali;

–          licenza importazione rilasciata da altro Stato membro (Consultare organo di emissione licenza di importazione), in cui riportato Paese di origine, data di rilascio licenza di esportazione, eventuale Paese di riesportazione, numero e data rilascio certificato di riesportazione.

Nessuna licenza di esportazione o certificato di riesportazione necessario per:

1)       esemplari lavorati acquisiti da oltre 50 anni;

2)       oggetti domestici o ad uso personale costituiti da esemplari morti o loro parti o prodotti derivati da specie elencati in Allegati A, B, C, D del Reg. 338/97, se presentata “copia per titolare licenza” vidimata da Ufficio Dogana per introduzione originaria, o fornita prova che esemplare acquistato in CE. Non rientrano tra questi “merci esportate o riesportate nel territorio CE per essere usate a scopo di lucro, alienate, esposte a fini commerciali e detenute, offerte o trasportate a fini di alienazione”. Deroghe concesse in caso di esemplari facenti parte del bagaglio personale di viaggiatori provenienti da Paese Terzo, o di beni personali di persona fisica che trasferisce residenza da Paese Terzo a CE, o sono trofei di caccia di prelevati da viaggiatore ed importati. Nessuna deroga per esemplari di Allegato A se introdotti per la prima volta in CE. Per esemplari in Allegato B, sufficiente presentare ad Autorità doganali originale e copia documento di esportazione rilasciato da Paese Terzo. Non necessaria licenza di importazione in caso di reintroduzione nella CE da parte di soggetto residente di oggetti personali e domestici, purché presentata ad Autorità doganale copia licenza di importazione precedentemente utilizzata vidimata da Autorità doganale, o copia documento di riesportazione, o fornita prova che esemplari acquistati nella CE (Non è necessario alcun documento in caso di: caviale fino a 250 gr.; bastoni della pioggia fino a 3 per persona; esemplari morti lavorati di coccodrillo fino a 4 per persona; conchiglie Strombus gigas fino a 3 per persona; esemplari di legno di agar fino a 1 kg. di trucioli, 24 ml. di olio e 2 collane/braccialetti/rosari). Nessuna deroga per esportazione esemplari usati a scopo di lucro, esposti a fini commerciali, detenuti o trasferiti a fini vendita, salvo caso di bagaglio personale di soggetto diretto verso Paese Terzo, beni personali di persone che sta trasferendo residenza in Paese Terzo. In caso di riesportazione non è richiesto presentare ad Ufficio doganale alcun certificato, se fornita copia licenza di importazione precedentemente usata o prova che esemplare acquistato nella CE;

3)       esemplari morti, parti o prodotti di questi, per i quali richiedente esibisce prova documentale della legale acquisizione.

Per riesportazione da parte di soggetto extraUE di oggetti personali o da questi acquistati fuori da Stato residente compresi trofei di caccia occorre invio ad Ufficio doganale di certificato di riesportazione, purché presentata “copia per titolare” di licenza di importazione/esportazione utilizzata vistata da dogana, prova che esemplari acquistati nella Comunità (per riesportazione di corno di rinoceronte e avorio di elefante contenuti in oggetti personali e domestici necessario presentare ad Ufficio doganale certificato dei riesportazione). Per riesportazione di oggetti personali o domestici acquistati fuori da Stato di residenza (compresi trofei di caccia, corno di rinoceronte, avorio di elefante) da parte di soggetto non residente in UE occorre presentazione ad Ufficio doganale di certificati di riesportazione

Attività commerciali relativi ad esemplari di specie protette elencate in Allegato G introdotte nella UE, previa autorizzazione Autorità competente di trattamento se richiedente dimostra che esemplare introdotto nella CE da almeno 2 anni prima di suo utilizzo commerciale ed Organo gestore stato interessato verificato che esemplare “avrebbe potuto essere importato per fini commerciali al momento della sua introduzione nella CE”. Sempre vietate forme commercializzazione per specie elencate in Allegato A introdotte in UE o relative ad esemplari di specie in Allegato C introdotto in UE come oggetti personali o domestici

Nella domanda di rilascio o nella licenza di importazione, esportazione, riesportazione (Modello riportato su GUCE 166/06) riportare: descrizione esemplare, quantità taxa a cui appartengono esemplari, nome scientifico dei taxa, scopo della transazione, dogana presso cui si intende presentare esemplare per controllo (Se esemplari presentati a dogana diversa da quella indicata, questa provvederà ad inviare materiale in contenitori sigillati a dogana di competenza, e proprietario o detentore esemplari richiederà verifica al Nucleo operativo CITES, allegando dichiarazione di conformità di questi alle norme nazionali), codice Paese di origine dell’esemplare (Nel caso di specie vegetali non più beneficiarie di deroga, Paese da indicare è quello in cui le specie hanno smesso di beneficiare deroga), numero licenza o certificato relativo e data rilascio, firma e timbro o sigillo Autorità emittente, in caso di spedizione di più specie quantità/massa netta effettivamente importata o (ri)esportata e “numero di animali deceduti durante trasporto per ogni specie”.

Richieste sempre presentate ad Organismi di emissione, complete (In caso di omissione di informazioni giustificare motivi), corredate da documenti richiesti ed “a tempo debito”, cioè prima che esemplari introdotti nella CE o esportati o riesportati (Ammesso rilascio licenza retroattiva, solo se irregolarità non dovuta a richiedente ed esportazione, importazione avvenuta nel rispetto norme CE o del Paese Terzo). Formulari non possono contenere cancellature o correzioni, salvo che queste non autenticate mediante timbro e firma di Organi di gestione emittente/Ufficio doganale di introduzione. Nella licenza o nel certificato menzionare rilascio a titolo retroattivo, specificandone motivi.

Prima di rilasciare certificato, CITES accerta che:

  1. esemplari prelevati da ambiente naturale o, se abbandonati o fuggiti, recuperati “nella osservanza della normativa vigente nel territorio” nel rispetto delle leggi vigenti nello Stato di origine;
  2. validità dei documenti giustificativi presentati (Non necessario inviare marchi apposti ad esemplari in Paese Terzo, purché riportati in domanda);
  3. esemplari acquistati nella CE od introdotti nel rispetto delle disposizioni CE 338/97 o se anteriori a 1 Giugno 1997 del Reg. 3626/82, o se anteriori a 1 Gennaio 1984 nel rispetto delle disposizioni della convenzione o prima dell’avvento di tali disposizioni;
  4. esemplari in Allegato A nati ed allevati in cattività o riprodotti artificialmente siano soggetti a disciplina di specie Allegato B. Commissione definisce criteri per determinare quando esemplare nato od allevato in cattività o riprodotto artificialmente e quando scopi perseguiti sono di tipo commerciale;
  5. autorizzato uso per scopi scientifici o di riproduzione e conservazione della specie;
  6. in caso di: esemplari derivanti da attività riproduzione in cattività o di allevamento o da popolazione di una specie iscritta in Appendice a convenzione (oggetto di quota di esportazione); esemplari di Allegato A appartenentia mostra itinerante; zanne elefante di peso superiore a 1 kg.; pelli grezze o conciate di coccodrillo; contenitori di caviale, proceduto a corretta marcatura mediante radiosegnalatori numerati individualmente per animali vivi, o, se ciò non è possibile, mediante anelli, sigilli, tatuaggi, targhette, etichette. Marcatura o identificazione eseguita sempre tenendo conto benessere di Ammesso rilascio certificato per eventi senza marcatura, se questo non sia possibile per caratteristiche fisiche animali (Evento da indicare nel certificato). Non si può rilasciare nessun certificato senza marcatura per mostra itinerante e certificati di proprietà personale. In caso di riesportazione, verificare che “marcature originali siano intatte”.

Nel caso di animali vivi di proprietà personale, legalmente acquistati, detenuti per scopi personali non commerciali per cui rilasciata licenza di importazione, vietate attività commerciali per 2 anni da rilascio licenza durante il quale non concesse esenzioni (Riportare in licenza dicitura “in deroga ad art. 8 paragrafi 3 o 5 del Reg. CE 338/97, le attività commerciali di cui ad art. 8 paragrafo 1 sono vietate per almeno 2 anni a decorrere da data di rilascio di questa licenza”

Stato membro, nel rilasciare certificati o licenze, in formato cartaceo/elettronico, può prevedere condizioni più restrittive.

Stato membro può respingere richiesta di licenza o certificato, sia di importazione che di esportazione. Richiedente può ripresentare richiesta, menzionando precedente rigetto e Stato membro in caso di “circostanze notevolmente mutate o quando sono emersi nuovi elementi probatori a sostegno” può accogliere nuova domanda.

In caso di accertamento di validità del certificato di origine emesso da Paese di provenienza, o qualora licenza di importazione sia in corso di rilascio, o se presentano difficoltà nel riconoscimento degli esemplari, Servizio CITES può consentire trasferimento esemplari presso strutture di destinazione o altre strutture idonee mediante contenitori sigillati da Autorità doganale, previo:

1)       “deposito di ammontare dei tribuni gravanti o costituzione di garanzia per intero importo” da parte proprietario o detentore esemplari;

2)       impegno scritto di proprietario o responsabile struttura di destinazione “ ad assicurare il buon mantenimento degli esemplari e le cure adatte fino a conclusione del procedimento doganale”.

Licenza di esportazione vidimata da funzionario Paese di esportazione, indicando quantitativo, firma e timbro al momento di esportazione. Se ciò non avviene, Organo competente Paese di importazione si mette in contatto cono omonimo Paese di esportazione per accertare se documento può essere accettato

In caso di riesportazione allegare a domanda copia di licenza di importazione che verrà poi restituita vidimata o se certificato di riesportazione rilasciato per numero complessivo di esemplari, sostituito da altro certificato.

Se spedizione frazionata o “per altri motivi, dati riportati nel certificato non corrispondono più a situazioni di fatto”, CITES può effettuare modifiche o rilasciare nuovi certificati corrispondenti, accertando validità certificato da sostituire anche “previa consultazione Organo di gestione di altro Stato membro” (Vecchio certificato trattenuto da Organo di rilascio).

Se spedizione avviene per nave, aereo o ferrovia con lo stesso mezzo di trasporto senza immagazzinamento intermedio prosegue per altro Stato membro, spetta ad Autorità doganale di questo eseguire controlli.

Se nel frattempo CE introduce misure più restrittive per immissione di certe specie, Stato membro blocca rilascio licenze, salvo caso di richiesta presentata prima di restrizione o esistenza di contratto con pagamento già eseguito, od esemplari già spediti (In tal caso licenza valida 1 mese). Nessuna restrizione applicata per animali nati ed allevati in cattività, o specie vegetali riprodotte artificialmente ed “esemplari che fanno parte degli oggetti domestici di persone arrivate nella Comunità per risiedervi” od importati ai fini di miglioramento conservazione della specie o esemplari lavorati acquistati da oltre 50 anni, o esemplari morti della specie Proiodyia, purché marcati, o caviale, purché contenuto in recipiente marcato.

Nel caso di piante riprodotte artificialmente delle specie iscritte in Allegati B e C (cioè piante cresciute o sviluppatesi da semi, talee, divisioni, tessuti radicali, spore in condizioni controllate, cioè in “ambiente non naturale intensamente manipolate da intervento umano”), compresi alberi del taxa che producono legno di agar coltivati in giardini (domestici e/o collettivi), piantagioni produttive statali, private o collettive, sia monospecie, sia miste (in tal caso riproduzione in condizioni controllate si riferisce ad albereto manipolati da intervento umano per produrre piante, loro parti o prodotti da essi derivati), Stato membro può prescrivere uso di certificati fitosanitari da parte commercianti registrati ed Istituzioni scientifiche e commercio di ibridi, invece di licenza di esportazione, contenente nome scientifico della specie (se ciò non possibile, denominazione generica), tipo e quantità esemplari, timbro e dicitura “gli esemplari sono riprodotti artificialmente ai sensi della convenzione CITES”. Nel caso di vivai, confermata licenza riportare dicitura “Licenza valida unicamente per piante riprodotte artificialmente come definite dalla risoluzione CITES conf. 11.11 Valida unicamente per i seguenti taxa ….”

Nessun documento di esportazione od importazione necessario, ma sufficiente etichetta conforme a modello approvato da Commissione o da Organo gestione di Paese Terzo nel caso di “esemplari da erbario e da museo conservati, essiccati o in inclusione, né per le piante vive per ricerca scientifica, quando si tratti di prestiti non commerciali, donazioni e scambi tra ricercatori ed Istituzioni scientifiche registrati da Organo gestione di Stato in cui si trovano”. Organo competente assegna ad ogni ricercatore ed Istituto scientifico numero di riconoscimento da riportare sempre su etichetta.

Licenza e certificato importazione, esportazione, riesportazione rilasciati, per ogni singola spedizione, in 4 copie (Originale in bianco; copia per importatore/esportatore o titolare di licenza in giallo; copia Paese esportazione o importazione in verde; copia per Organismo gestione emittente in rosa), scritta in una delle lingue ufficiali della UE, priva di cancellature ed a caratteri dattilografici, muniti di autenticazione (Timbro e firma) di CITES entro 30 giorni da domanda (salvo casi complessi in cui richiesta consultazione internazionale), risultano validi (compresi certificati di origine di esemplari specie in Allegato C di Reg. 338/97) in tutta la UE per 12 mesi (6 mesi per licenza esportazione o certificato riesportazione; 3 anni per certificati di mostra itinerante o di proprietà personale o di strumento musicale), salvo caso che:

  1. Commissione od altro Stato membro accerti che rilascio documenti avvenuto sulla base di “erronea considerazione che ricorressero tutti i presupposti richiesti”;
  2. esemplari oggetto di sequestro in altro Stato membro.

Nella licenza e certificato riportare sempre, oltre alle stesse indicazioni della domanda: codice riconoscimento animale; eventuale numero di pagine di Allegato (Se utilizzato per spedizione di più specie, quantità effettivamente importata od esportata di ogni specie e, ove necessario, “numero di animali deceduti durante il trasporto”); eventuali prescrizioni imposte da Organismo di emissione.

Importatore od esportatore deve presentare ad Autorità doganale: originale licenza di importazione/esportazione, copia per titolare, intera documentazione proveniente da Paese di importazione/esportazione. Ufficio doganale compila originale e copia licenza di importazione, restituendo copia ad interessato unitamente ad eventuale documentazione proveniente da Paese esportatore od importatore.

Licenze o certificati scaduti e non utilizzati restituiti ad Organo di emissione. Certificati e licenze non più validi in caso di vendita, smarrimento, distruzione, furto di esemplari, o se proprietà di esemplare trasferita, od in caso di morte, fuga, reintroduzione nell’ambiente naturale degli esemplari vivi. In queste circostanze (comprese indicazioni riportate in licenza/certificato non più rispondente a situazioni di fatto) documento subito restituito ad Organismo emissione che procede a rilasciare certificato in sostituzione documento annullato, smarrito, trafugato, distrutto, scaduto (Comunicazione di tale evento ad Organismo Paese destinazione) in cui indicare numero documento sostituito e motivo sostituzione.

Licenza o certificato rilasciato da Paese Terzo per esemplari da introdurre in UE accettato se riporta numero complessivo di esemplari già esportati nell’anno in corso, nonché quota relativa a specie interessata.

In caso di mancanza di documenti, CITES accerta se vi è stata introduzione od acquisizione legale esemplare nella UE.

Vietato acquisto, o acquisizione a fini commerciali, esposizione al pubblico per fini commerciali, detenzione, offerta e trasporto a fine di alienazione di esemplari in Allegato A del Reg. 338/97. Deroghe concesse da Stati membri qualora esemplari:

1)       acquistati ed introdotti in UE prima del 1 Gennaio 1997

2)       acquistati e lavorati da oltre 50 anni;

3)       introdotti in UE ed utilizzati “per fini che non pregiudicano sopravvivenza specie interessata”;

4)       nati in cattività o riprodotti artificialmente;

5)       necessari per progresso della scienza o per essenziali finalità biomediche;

6)       destinati a scopo di allevamento in cattività o riproduzione artificiale o ricerca per migliorare conservazione della specie. Vendita di tali esemplari solo ad Istituti scientifici;

7)       destinati a ricerca per migliorare conservazione della specie;

8)       rimossi da loro habitat naturale rispettando leggi di Stato di origine esemplari.

Commissione Europea può decidere ulteriori deroghe generali o specifiche relative a specie Allegato A del Reg. 338/97, purché rispettati requisiti di altre normative CE su conservazione fauna e flora selvatica.

Per motivi di cui al punto 1), 3), 5), 6), 7), 8) interessato deve:

1)       munirsi di certificato rilasciato da Stato recante dicitura “certificato valido per seguenti taxa …”. Non è richiesto alcun certificato in caso di esemplari nati ed allevati in cattività delle specie animali riportati in Allegato X delReg. CE 865/06 pubblicato su GU.CE 166/06, o loro ibridi, esemplari di specie vegetali riprodotti artificialmente, esemplari lavorati acquistati da oltre 50 anni;

2)       tenere apposito registro da parte:

–          imprese commerciali di qualunque tipo;

–          strutture che esercitano attività circense;

–          giardini zoologici, orti botanici, acquari, mostre faunistiche permanenti ed itineranti, Istituti scientifici di ricerca pubblici o privati che detengono esemplari da museo od erbario;

–          chiunque utilizzi, detenga od esponga esemplari a scopo di lucro “o ponga in essere atti finalizzati allo scambio, locazione, permuta o cessione a fini commerciali” compresi quanti detengono esemplari provenienti da sequestri o confische.

Sono esclusi da obbligo tenuta registro:

–          Istituzioni scientifiche e di ricerca pubbliche e private autorizzate;

–          detentori di esemplari appartenenti a specie incluse in Allegato VIII del Reg. 1808/01;

–          chiunque esercita commercio al dettaglio od effettua lavorazioni per conto terzi di esemplari morti o parti di questi di specie animali e vegetali.

Richiesta registro di detenzione al Corpo Forestale dello Stato, competente per territorio, che provvederà a rilasciare registro vidimato. Nel registro riportare dati su:

–          “esemplari vivi o morti di specie animali e vegetali detenuti alla consegna del registro”, nonché ulteriori animali e vegetali detenuti od acquistati dopo 31 Gennaio 2002 (variazioni nella precedente consistenza entro 30 giorni da evento).

–          esemplari o specie venduti con relative generalità acquirenti o destinatari;

–          causa della loro eventuale morte.

Registro compilato consegnato a Corpo Forestale che ne farà copia restituendo ad interessato originale. Registro sempre tenuto a disposizione Organi di controllo.

3)       inviare relazione annuale contenente: vendite effettuate, tipo e numero esemplari, specie interessate, modalità di acquisto esemplari.

Deroghe concesse solo quando richiedente abbia dimostrato a CITES di aver rispettato tutte le condizioni previste.

Certificato rilasciato si riferisce a specifica operazione commerciale, salvo che esemplari indicati muniti di marcatura individuale e permanente, esemplari morti non più marcabili, non identificabili con altri mezzi. Certificato perde di validità se indicazioni non rispecchiano più la situazione di fatto e vanno subito restituiti ad Organismo emittente che può rilasciare nuovo certificato che tiene conto variazioni intervenute.

Nel caso di mostra itinerante (v. circo, collezione botanica itinerante esposta al pubblico per fini commerciali) occorre chiedere specifici certificati (Modello riportato in Allegato al Reg. CE 865/06 pubblicato su GU.CE 166/06) a Stato membro che lo rilascia se esemplari legalmente acquistati, o nati ed allevati in cattività o riprodotti artificialmente introdotti nella Comunità prima dell’entrata in vigore del Reg. CE 338/97. Nel caso di animali vivi, certificato si riferisce ad unico animale. Nel caso di esemplari diversi da animali vivi, allegare a certificato, scheda di inventario contenenti per ogni esemplare informazioni richieste da Reg. 782/12. Titolare presenta certificato ad Ufficio doganale che, compilato foglio aggiuntivo, lo restituisce a titolare il quale provvede a vistare foglio aggiuntivo ed a consegnarlo ad Organo di emissione, riportando “Il presente certificato è valido solo se accompagnato da originale del certificato per mostra itinerante rilasciato da Paese Terzo” e ad inviare a Paese Terzo originale del certificato e foglio aggiuntivo vidimato. Certificato per mostra itinerante può essere usato come licenza diimportazione od esportazione o di riesportazione, o certificato ai fini di esposizione al pubblico degli esemplari. Esemplare munito di certificato deve essere registrato da Organo di emissione, rientrare nello Stato membro in cui registrato prima di scadenza certificato, munito di marcatura individuale in caso di animali vivi od altra forma di identificazione. Se durante soggiorno per mostra animale partorisce, Organo di emissione del certificato ne viene informato e rilascia specifico certificato. Organo che ha rilasciato certificato può sostituirlo in caso di smarrimento, furto, distruzione, riportando stesso numero e con stessa validità documento originale e dicitura “Il presente certificato è una copia conforme ad originale”.

Nel caso di commercio avente impatto trascurabile o nullo su conservazione della specie, o in caso di “esemplari morti, parti o prodotti derivati dalle specie elencate in Allegato B e C”, consentito applicare per campioni biologici procedura semplificata, purché Stato membro:

  1. dispone di dichiarazione di Autorità scientifica attestante che esportazioni od importazioni non avranno alcun effetto negativo su conservazione della specie interessata;
  2. istituisce e conserva registro di persone ed Organismi fruitori di procedure semplificate, nonché della specie interessate ed Organismo gestione ne verifichi correttezza ogni 5 anni;
  3. fornisce a persone ed Organismi licenze e certificati parzialmente completi da completare e firmare. Licenza o certificato subito trasmesso ad Organismo gestione ed annotato su registro contenente informazioni su esemplari venduti (Nome delle piante, tipo di esemplare, origine esemplare), data di vendita, nome ed utilizzo delle persone a cui venduti;
  4. acquisisca dichiarazione di Organismi scientifici attestante che prelievi multipli di campioni biologici non presentano effetti dannosi per stato di conservazione per specie in questione;
  5. accerta che sui contenitori riportata dicitura “CITES Biological Samples” e numero documento CITES.

Stato membro può rilasciare certificato di proprietà personale al proprietario legittimo di animali vivi legalmente acquistati, detenuti per scopi personali e non commerciali.

Nel caso di proprietà personale occorre munirsi di certificato (Modello riportato in Allegato a Reg. CE 865/06 pubblicato su GU.CE 166/06). Certificato rilasciato a legittimo proprietario esemplare, purché detenuto per scopi personali e non commerciali, nato ed allevato in cattività, acquistato od introdotto nella CE prima di entrata in vigore del Reg. CE 338/97. Ogni certificato si riferisce ad unico esemplare. Domanda inviata ad Organismo gestore di Stato membro dove si trova esemplare, o in caso di introduzione da Paese Terzo nello Stato membro di prima destinazione (Domanda corredata da certificato o documento equivalente rilasciato da Paese Terzo, in cui riportare dicitura “Il presente certificato è valido soltanto se accompagnato da originale del certificato di proprietà personale rilasciato da Paese Terzo e se esemplare a cui si riferisce è accompagnato dal suo proprietario”), corredato da documenti giustificativi richiesti da Organismo di emissione e specificando se esemplare oggetto di precedente domanda respinta. Nel certificato riportare dicitura “Valido per movimenti transfrontalieri multipli a condizione che esemplare risulti accompagnato dal suo proprietario”. Esemplare per cui emesso certificato non può essere venduto, in quanto certificato è personale e non trasferibile. In caso di furto, smarrimento, distruzione, morte, vendita di esemplare, certificato subito restituito ad Organismo di emissione. Certificato non valido se non accompagnato da foglio aggiuntivo, che va timbrato e vidimato da Autorità doganale ad ogni passaggio di frontiera e restituito al titolare di esemplare (In caso di documento equivalente rilasciato da Paese Terzo presentare ad Autorità doganale anche tale certificato). Se durante soggiorno in Stato CE esemplare partorisce, subito segnalato ad Organo diemissione che rilascia nuovo certificato. Certificato utilizzabile come licenza di importazione o di esportazione, purché in accordo con Paese di destinazione. Esemplare munito di certificato di proprietà personale deve essere registrato da Organismo Stato CE dove proprietario risiede, rientrare nello Stato membro di registrazione prima scadenza del certificato, non essere utilizzato a fini commerciali (salvo che non restituito certificato ad Organo diemissione), munito di marcatura individuale. In caso di smarrimento, furto, distruzione del certificato di proprietà personale, Organismo di emissione ne rilascia copia munito di stesso numero identificativo e durata di validità, dicitura “Il presente certificato è una copia conforme ad originale”. Ufficio doganale deve subito trasmettere ad Organismo di gestione intera documentazione presentata.

D.M. 5/10/2010 definisce esenzione da obbligo di registrazione per soggetti detentori di esemplari “facilmente e comunemente allevati in cattività” il cui elenco pubblicato su G.U. 58/11, come modificato da D.M. 5/2/2014 (Elenco pubblicato su G.U. 35/14) e D.M. 16/12/2013 (Elenco pubblicato su G.U. 22/14)

Detentore di oggetti ad uso personale o domestico provenienti da animali selvatici in via di estinzione non deve farne denuncia a CITES, allegando diritti erariali, salvo casi di nuovi animali inseriti nell’elenco di quelli minacciati di estinzione (Denuncia entro 90 giorni da pubblicazione su G.U.).

CITES, verificata regolarità importazione, rilascia ricevuta e provvede marcatura esemplari.

Oggetti per uso personale o domestico provenienti dai suddetti animali non possono essere venduti se non previa denuncia di importazione degli animali di origine, allegando versamento diritto erariale.

Chiunque intende esportare oggetti ad uso personale o domestico provenienti da animali in via di estinzione (Esclusi oggetti di pelletteria) deve munirsi di certificato rilasciato da CITES.

Stati membri possono alienare esemplari riportati in Allegato B, C, D oggetto di sequestro, purché non restituiti direttamente a persona che ha commesso o partecipato ad infrazione.

Spostamenti nell’ambito di Stato membro di esemplari vivi riportati in Allegato A richiedono specifica autorizzazione CITES concessa, previa acquisizione parere Autorità scientifica attestante che nuova destinazione esemplare vivo “è adeguatamente attrezzata per conservarlo e trattarlo con cura” Nessuna autorizzazione richiesta nel caso di spostamenti per urgente trattamento veterinario. Nel caso di spostamenti di esemplari riportati in Allegato B, C, D del Reg. 338/97 sufficiente che responsabile spostamento “dovrà, se del caso, fornire prova dell’origine legale dell’esemplare”. Spostamenti fatti sempre in modo da “ridurre al minimo rischio di lesioni, danni a salute, o maltrattamento” ad esemplari vivi. Commissione può determinare limitazioni a detenzione o spostamento di esemplari vivi di specie in Allegato A del Reg. 338/97 se previste restrizioni alla loro introduzione nella CE.

E’ esonerato da denuncia detenzione Istituzioni scientifiche di ricerca per scambi a fini non commerciali, purché iscritte in apposito Albo istituito presso Ministero Ambiente. Nella domanda di iscrizione specificare requisiti di affidabilità e rigore scientifico dell’Istituto ed impegno a tenere apposito registro delle donazioni, prestiti o scambi con altri Istituti scientifici. Commissione scientifica CITES verifica presenza seguenti requisiti:

  1. modalità di custodia e conservazione di animali e piante;
  2. accessibilità a tutti gli utenti qualificati degli esemplari custoditi;
  3. tenuta di un catalogo permanente degli esemplari, comprese nuove aggiunte;
  4. rispetto norme vigenti in merito acquisizione e conservazione degli esemplari;
  5. preparazione degli esemplari in modo da consentire utilizzo scientifico;
  6. correttezza nella conservazione dei dati su etichette e cataloghi.

Iscrizione ad Albo comporta assegnazione numero di codice ad Istituto da riportare sempre su contenitori usati per scambi, donazioni, prestiti. Commissione scientifica CITES provvede a revocare iscrizione se vengono meno requisiti di cui sopra o in presenza di irregolarità.

Corpo Forestale dello Stato deve:

  1. in collaborazione con veterinari di confine registrare quantità animali vivi e morti di ogni specie per partita importata;
  2. in caso violazione divieti di importazione, procedere confisca esemplari vivi (Rinvio a Stato provenienza o mantenimento a scopo didattico) o morti (Conservazione per scopo didattico-scientifici od istruzione.

ASL, avvalendosi anche delle guardie ecologiche delle Associazioni ambientali riconosciute, vigilano su esigenze di carattere sanitario e benessere degli animali e salvaguardia incolumità persone.

In mancanza o non rispetto delle autorizzazioni concesse, Sindaco procede a revoca autorizzazione e sequestro cautelativo animale da trasferire eventualmente, a spese trasgressore, in idoneo ricovero.

Ministero Ambiente comunica a Commissione CE:

1)       entro 15 Giugno dati su importazioni, esportazioni, riesportazioni avvenute in base a licenze rilasciate ed eventuali animali morti, sequestrati e confiscati per ciascuna specie elencata in Allegato A, B, C, D e per Paese di origine e destinazione;

2)       status biologico e commerciale degli esemplari, utilizzazioni cui sono destinati, metodi di controllo adottati per esemplari in commercio;

3)       misure legislative prese per attuazione Reg. CE 338/97;

4)       persone ed Organismi registrati, Istituti scientifici registrati, allevatori autorizzati, impianti di confezionamento o riconfezionamento del caviale autorizzati, utilizzo dei certificati fitosanitari.

Regione Marche (L.R. 17/95), in collaborazione con Enti parchi regionali e nazionali, realizza indagini su lupo ed aquila “per accertare entità della specie e loro distribuzione nel territorio”. Ai fini della protezione dell’aquila è vietato:

1)       effettuare alpinismo entro 300 m. da nidi nel periodo 1 Febbraio – 31 Agosto;

2)    sorvolare con deltaplani, con o senza motore, luoghi di nidificazione delle aquile.

 

Entità aiuto:

Legge 135/12, come modificata da Legge  116/14, stabilisce che partecipazione a Commissione scientifica CITES è gratuita e non dà diritto ad alcun compenso, gettone di presenza, rimborsi spesa, fatto salvo oneri di missione nel limite massimo di 20.000 €/anno

 

Sanzioni:

Chiunque importa, esporta, riesporta esemplari senza prescritto certificato o licenza, o con certificato e licenza non validi, o non osserva “le prescrizioni finalizzate all’incolumità degli esemplari specificate in certificato o licenza”, od utilizza tali esemplari in modo difforme dalle prescrizioni riportate nei certificati o licenze rilasciate, o trasporta anche per conto terzi esemplari senza licenza o certificato prescritto o senza una prova sufficiente della loro esistenza, o commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni, o detiene ed utilizza per scopi di lucro od acquista e vende esemplari senza prescritta documentazione: arresto da 6 mesi ad 2 anni + multa da 15.000 a 150.000 € per esemplari inseriti in Allegato A del Reg. CE 338/97 (da 20.000 a 200.000 € o arresto da 6 mesi ad 1 anno se animali inseriti in Allegato B/C del Reg. CE 338/97). In caso di persona giuridica o società: multa fino a 250 quote (ogni quota vale da 150 a 1500 €). In caso di recidiva: arresto da 1 a 3 anni + multa da 30.000 a 300.000 € + sospensione licenza ad impresa da 6 mesi a 2 anni per esemplari inseriti in Allegato A (da 6 mesi a 18 mesi + ammenda da 20.000 a 200.000 € + sospensione licenza in caso di impresa da 6 mesi a 18 mesi se inseriti in Allegato B e C). In caso di persona giuridica o società: multa da 150 a 250 quote (ogni quota vale da 150 a 1500 €)

Chiunque importa od esporta oggetti personali o domestici derivati da specie protette in violazione delle norme: multa da 6.000 a 30.000 € se esemplari in Allegato A (da 3.000 a 15.000 € se inseriti in Allegato B e C) + confisca oggetti introdotti illegalmente.

Chiunque omette di presentare notifica di importazione o di comunicare “rigetto di una domanda di licenza o certificato”: multa da 3.000 a 15.000 €

Chiunque non comunica variazioni luogo di detenzione esemplari a Corpo Forestale di Stato, o non fa apporre da questo visti sui certificati di importazione di esemplari, loro parti o prodotti derivati importati, o non fa ritirare da CITES permessi di Paese di origine di esemplari errati o falsificati, o tiene registro di detentore esemplari animali/vegetali: multa da 6.000 a 30.000 €

Persona fisica o giuridica che falsifica o altera certificati, licenze, notifiche di importazione, o rende false dichiarazioni e comunicazioni atti ad ottenere licenze o certificati: arresto fino a 1 anno + multa fino a 250 quote (ogni quota vale da 150 a 1500 €); arresto fino a 2 anni + multa da 150 a 250 quote (ogni quota vale da 150 a 1500 €); arresto fino a 3 anni + multa da 200 a 300 quote (ogni quota vale da 150 a 1500 €); arresto oltre 4 anni + multa da 300 a 500 quote (ogni quota vale da 150 a 1500 €).

Chiunque introduce pellicce animali o altre merci contenenti pellicce animali senza prescritta certificazione o con certificazione non valida: multa da 10.000 a 100.000 € o arresto fino ad 1 anno. In caso di recidiva: arresto da 3 mesi ad 1 anno + multa da 10.000 a 75.000 € + sospensione licenza di impresa da 4 a 12 mesi.

Venditori che non denunciano soggetti per uso personale o domestico provenienti da suddetti animali: multa da 1.000 a 6.000 €.

Chiunque non denuncia pelli dell’ordine Crocodylia: multa da 5.000 a 30.000 €

Chiunque non denuncia nascita in cattività animali in via di estinzione: multa da 500 a 2.000 €

Chiunque detiene esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica o provenienti da riproduzione in cattività che costituiscono pericolo per salute ed incolumità pubblica: arresto fino a 6 mesi o multa da 15.000 a 300.000 €. In caso di persona giuridica o società: multa fino a 250 quote (ogni quota vale da 150 a 1500 €)

Chiunque non presenta denuncia a Prefetto di animali pericolosi di cui sopra: multa da 10.000 a 60.000 €

Chiunque detiene animali esotici senza autorizzazione del Sindaco o non in condizioni igienico-sanitarie idonee o non applica contrassegno identificazione: multa da 100 a 300 €/animale. In caso di recidiva: multa triplicata.

Chiunque espone animali esotici a titolo di richiamo pubblico o circo che non comunica presenza animali esotici: multa da 200 a 400 €/animale. In caso di recidiva: multa triplicata.

Chiunque disturba nidi di aquila: multa da 250 a 750 €

In caso di trasgressione sempre prevista: confisca dell’esemplare + spese mantenimento esemplare a carico trasgressore + rinvio a spese importatore a Paese di provenienza o affidamento a strutture pubbliche o private o vendita per esemplari inseriti in Allegato B e C mediante asta pubblica purchè non rientrino in possesso in modo diretto od indiretto del trasgressore + in caso di morte, conservazione a fini didattici e scientifici, o distruzione, o vendita mediante asta pubblica purchè prodotti derivati non rientrino in possesso in modo diretto od indiretto del trasgressore.