SOCIO LAVORATORE

SOCIO LAVORATORE (legge 142/01)                     (lavoro20)

Soggetti interessati:

Ministero Lavoro e Politiche Sociali (MILPOS), Associazione nazionale di rappresentanza del movimento cooperativo (ANCOOP).

Soci lavoratori di cooperativa che:

  1. concorrono alla gestione dell’impresa partecipando alla formazione degli organi sociali ed alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell’impresa
  2. partecipano alla elaborazione dei programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché la realizzazione dei processi produttivi di azienda
  3. contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d’impresa, ai risultati economici, alle decisioni sulla loro formazione
  4. mettono a disposizione le proprie capacità professionale, in relazione al tipo di attività svolta ed alla quantità delle prestazioni di lavoro richieste da cooperativa

Iter procedurale:

Legge 142/01 stabilisce che socio lavoratore instaura con la cooperativa, direttamente attraverso  la propria adesione o successivamente a questa, “un ulteriore  e distinto rapporto di lavoro in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma” (compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale), con cui contribuire a raggiungere gli scopi sociali. Dal momento dell’instaurazione del rapporto associativo e di lavoro derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale.

Ai soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato si applicano le norme della Legge 300/70 (salvo caso di conclusione con il rapporto di lavoro anche di quello associativo), nonché quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro. Tenendo conto della peculiarità del sistema cooperativo, forme specifiche di attività sindacali sono indicate nell’ambito di accordi collettivi definiti tra ANCOOP ed Organizzazioni sindacali.

Qualunque tipo di controversia relativa ai rapporti di lavoro è di competenza del Giudice del lavoro, fermo restando la possibilità di attivare procedure di conciliazione ed arbitrato irrituale. Sono invece di competenza del Giudice civile ordinario le controversie tra soci e cooperativa inerenti al rapporto associativo.

Cooperative definiscono con regolamento interno, approvato da Assemblea, la tipologia dei rapporti da adottare con i soci lavoratori. Il Regolamento, depositato entro 30 giorni presso la Direzione provinciale del lavoro, competente per territorio, per la sua approvazione, deve contenere:

  1. richiamo ai contratti collettivi applicabili ai soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato
  2. modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative (anche di tipologia diversa da quella del lavoro subordinato) da parte dei soci, in relazione all’organizzazione aziendale della cooperativa ed ai profili professionali dei soci stessi
  3. richiamo alle normative vigenti per i rapporti di lavoro diversi da quelli subordinati
  4. attribuzione all’Assemblea del compito di deliberare un eventuale piano di superamento di crisi aziendale, in cui tutelare, per quanto possibile, i livelli occupazionali, prevedendo anche la possibilità di: una riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi; vietare, per intera durata del piano, la distribuzione di eventuali utili
  5. attribuzione all’Assemblea della facoltà di deliberare, nell’ambito del piano di crisi aziendale, le forme ottimali del rapporto (anche economico) con i soci lavoratori per la soluzione della crisi, in proporzione alla disponibilità e capacità finanziaria esistente
  6. facoltà per l’Assemblea di deliberare il piano di avviamento della cooperativa, secondo le condizioni definite negli accordi collettivi sottoscritti tra ANCOOP ed Organizzazioni sindacali

Regolamento non può mai contenere disposizioni derogatorie peggiorative rispetto ai trattamenti retributivi ed alle condizioni di lavoro riportate nei contratti collettivi nazionali, a pena di nullità delle clausole in deroga.

MILPOS definisce le modalità di vigilanza sulle società cooperative e loro consorzi, riguardanti:

  1. attività del Collegio sindacale
  2. attività della cooperativa, anche fornendo ad amministratori ed impiegati suggerimenti per migliorare la gestione ed elevare la democrazia interna della cooperativa stessa. Controlli eseguiti sia da MILPOS e dai suoi Uffici periferici, sia da ANCOOP che può intervenire sulla base di specifiche convenzioni sottoscritte con il MILPOS nell’ambito di un piano operativo biennale predisposto dallo stesso
  3. natura mutualistica della cooperativa, con particolare riferimento “alla effettività della base sociale e dello scambio mutualistico tra socio e cooperativa”
  4. consistenza dello stato patrimoniale, tramite acquisizione di: bilancio consuntivo di esercizio; relazione del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale; certificazione obbligatoria del bilancio (dove previsto) in cui evidenziare rispetto della consistenza economica e patrimoniale ella cooperativa
  5. regolamenti adottati dalla cooperativa e correttezza dei rapporti instaurati con i soci lavoratori
  6. definizione delle funzioni di addetto alla revisione di cooperative nominato da ANCOOP, con qualifica di “incaricato di pubblico servizio”

MILPOS deve inoltre:

  1. distinguere finalità, compiti e funzioni della revisione di cooperative, ispezioni straordinarie, certificazione di bilancio, in modo da evitare sovrapposizioni e duplicazioni delle tipologie di controllo
  2. analizzare la corrispondenza vigente tra onerosità dei controlli ed entità delle agevolazioni assegnate alle cooperative per promuoverne lo sviluppo
  3. adeguare i requisiti per il riconoscimento di ANCOOP, allo scopo di assicurare una più efficiente esecuzione degli interventi di revisione nelle cooperative
  4. istituire l’Albo nazionale delle società cooperative, distinto per Sezioni definite in base al rapporto mutualistico, presso la Direzione provinciale del lavoro, ai fini della fruizione dei benefici (anche di natura fiscale). Albo raccordato con le competenze della Camera di Commercio in materia di imprese
  5. procedere ad unificare tutti i codici identificativi delle singole società cooperative
  6. far eseguire ai propri funzionari, ispezioni straordinarie su un campione di cooperative al fine di accertare:
  • osservanza delle norme di legge, regolamenti, statuti, aspetti mutualistici
  • sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge per beneficiare delle agevolazioni tributarie o di altra natura
  • regolarità contabile ed amministrativa della cooperativa
  • corretta impostazione tecnica e regolare svolgimento delle attività
  • consistenza patrimoniale della cooperativa e stato delle attività e passività
  • correttezza nei rapporti instaurati con soci lavoratori ed effettiva rispondenza di questi rapporti rispetto alla contrattazione collettiva di settore

Entità aiuto:

Cooperativa è tenuta a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato, comunque almeno pari a quello previsto per prestazioni analoghe dalla contrattazione collettiva nazionale di settore (in assenza di contratti collettivi, “ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo”). Ulteriori trattamenti economici possono essere deliberati dall’Assemblea ed erogati:

  1. a titolo di maggiorazione retributiva, secondo modalità stabilite negli accordi collettivi
  2. a titolo di ristorno, in sede approvazione del bilancio di esercizio (comunque non oltre 30% del trattamento retributivo), sotto forma di integrazione della retribuzione, o di aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, o di distribuzione gratuita dei titoli

Le retribuzioni ed i trattamenti dovuti ai prestatori di lavoro ai sensi di art. 2751 del Codice Civile sono applicabili anche ai soci lavoratori di cooperative di lavoro, nei limiti del trattamento economico di cui sopra

I trattamenti economici erogati ai soci lavoratori sono considerati redditi da lavoro dipendente.

Ai fini della contribuzione previdenziale ed assistenziale si applicano le norme vigenti per le diverse tipologie dei rapporti di lavoro adattate al regolamento della cooperativa.

Sanzioni:

Se le cooperative si sottraggono all’attività di vigilanza, o non rispettano le finalità mutualistiche, o sono rilevate gravi e ripetute violazioni al regolamento interno: cancellazione da Albo, con conseguente perdita dei benefici.

Posted in: