LAVORI SOCIALMENTE UTILI (Legge 222/07, 244/07) (lavoro21)
Soggetti interessati:
Lavoratori socialmente utili
Iter procedurale:
Ministero del Lavoro stipula convenzioni con Comuni, previa intesa con Regioni competenti, per svolgimento di attività socialmente utili (ASU) da parte di laboratori socialmente utili “nella disponibilità degli stessi Comuni da almeno 3 anni”, nonché di soggetti utilizzati da Comuni attraverso convenzioni stipulate ai sensi del D.Lgs. 468/97. Obiettivo è arrivare ad una stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in ASU, per cui ammesso da parte degli Enti utilizzatori assunzioni in pianta organica a tempo indeterminato o determinato “secondo i profili professionali previsti dai rispettivi ordinamenti” di tali soggetti “in deroga ai vincoli legislativi vigenti in materia di assunzioni”, ma in ogni caso attraverso procedure selettive.
Entità aiuto:
A decorrere da 2008 stanziati 50.000.000 EUR/anno per stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili ed iniziative connesse a politiche attive per il lavoro in favore di Regione che rientrano negli obiettivi convergenza dei fondi strutturali CE (ex Mezzogiorno) e stipulano al riguardo specifica convenzione con Ministero del Lavoro.
A decorrere 2008 stanziati 55.000.000 EUR/anno per attività socialmente utili Ministero del Lavoro assicura ogni anno ai Comuni “copertura integrale degli oneri relativi alla prosecuzione di ASU e gestione a regime delle unità stabilizzate tramite assunzioni in pianta organica od a tempo determinato”
Ministero del Lavoro autorizzato per anni 2008, 2009, 2010 a concedere contributi per 1.000.000 EUR/anno a favore dei Comuni con meno di 50.000 abitanti per stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili a carico del Comune da almeno 8 anni.
Assunzione di soggetti collocati in attività socialmente utili possono essere effettuati anche in soprannumero nel rispetto dei vincoli finanziari previsti per i Comuni con meno di 5.000 abitanti, purché tali Comuni “non procedano ad altre assunzioni di personale fino al totale riassorbimento della relativa temporanea eccedenza”