LAVORO A TEMPO DETERMINATO (D.Lgs. 368/01, 25/07) (lavoro19)
Soggetti interessati:
Datori di lavoro, lavoratori
Iter procedurale:
D.Lgs. 368/01, come modificato da ultimo da Legge 78/14, consente a:
Art. 1 la possibilità di inserire per scritto un termine nel contratto di lavoro subordinato di durata inferiore a 36 mesi (comprensivo di eventuali proroghe) concluso tra datore di lavoro e lavoratore per svolgimento di qualunque tipo di mansione, sotto forma di contratto a tempo determinato o di “contratto di somministrazione a tempo determinato”. Numero complessivo di contratti a tempo determinato stipulati da datore di lavoro non oltre 20% numero lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1 Gennaio (sempre ammessa stipula di tale contratto in caso datore di lavoro abbia meno di 5 lavoratori). Percentuale di 20% non applicata a contratti di lavoro a tempo determinato stipulati tra Istituti pubblici/Enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere in via esclusiva attività di ricerca scientifica e tecnologica od assistenza tecnica o coordinamento di questa. Contratti di lavoro a tempo determinato aventi per oggetto la ricerca possono avere come durata quella del progetto di ricerca di riferimento. Non occorre atto scritto se attività di lavoro puramente occasionale non superando i 12 giorni
Art. 4. Termine del contratto prorogato con consenso del lavoratore solo se durata iniziale di questo inferiore a 3 anni, comunque fino ad un massimo di 5 volte nel periodo di 36 mesi e non oltre 3 anni e purché riferito a stessa attività lavorativa originaria
Art. 5. Se rapporto di lavoro continua dopo scadenza del termine iniziale (fissato o prorogato), datore di lavoro è tenuto a versare al lavoratore una maggiorazione di retribuzione per ogni giorno in più pari a 20% fino al 10° giorno successivo (40% per ogni giorno ulteriore). Se contratto si protrae per oltre 30 giorni in caso di contratti di durata inferiore a 6 mesi (per oltre 50 giorni negli altri casi): contratto si intende trasformato a tempo indeterminato
Se il lavoratore viene riassunto con contratto a termine entro 10 giorni dalla scadenza del contratto iniziale fino a 6 mesi (entro 20 giorni in caso di contratti di durata superiore a 6 mesi): secondo contratto è da intendersi a tempo indeterminato
Disposizioni non applicate a lavoratori inseriti in attività stagionali, nonché in caso di contratti collettivi (anche aziendali) stipulati da sindacati ed Associazioni datori di lavoro che prevedono tali ipotesi
In caso di 2 assunzioni successive a termine (cioè senza soluzione di continuità): rapporto di lavoro considerato a tempo indeterminato dalla data di stipula del 1° contratto.
Se per effetto di successione di contratti a termine nello svolgimento di mansioni equivalenti, il rapporto di lavoro tra datore e lavoratore supera complessivamente i 36 mesi (compresi i periodi di missione riguardanti mansioni equivalenti), indipendentemente da periodi di interruzione tra un contratto e l’altro: contratto si intende a tempo indeterminato. In deroga è ammessa la sottoscrizione tra gli stessi soggetti di un ulteriore contratto a termine, avente durata definita in sede di contrattazione collettiva nazionale purché solo per 1 volta ed il contratto venga stipulato presso Direzione provinciale del lavoro competente con assistenza di un rappresentante sindacale. Se non rispettate tali condizioni: ulteriore contratto considerato a tempo indeterminato. Suddette disposizioni non applicate nei confronti di attività stagionali. In deroga è consentita la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, purché di durata inferiore a 5 anni con Dirigenti che possono recedere dopo 3 anni
Lavoratore, che nell’ambito di 1 o più contratti a termine presso stessa azienda, presta attività lavorativa per oltre 6 mesi, ha diritto di precedenza (salvo diverse disposizioni dei contratti collettivi nazionali, territoriali, aziendali) su assunzioni a tempo indeterminato effettuate da datore di lavoro per stesse mansioni entro i successivi 12 mesi. Per lavoratrici in congedo di maternità, se tale periodo è intervenuto durante svolgimento di un contratto a termine, viene computato ai fini del diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato o determinato.
Lavoratore assunto a termine per svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a termine da parte di stesso datore di lavoro e per stesse attività stagionali.
Diritto di precedenza (espressamente richiamato nel contratto di lavoro) viene esercitato dal lavoratore che manifesta tale volontà al datore di lavoro entro 6 mesi (3 mesi per lavoratore stagionale) da cessazione del rapporto di lavoro (Diritto si estingue entro 1 anno da cessazione del rapporto di lavoro).
In caso non venga rispetta la percentuale dei contratti a tempo determinato di cui ad Art. 1 si applica una multa pari a:
- 20% di retribuzione per ogni mese (o frazione superiore a 15 giorni) di durata del rapporto di lavoro se il numero dei lavoratori assunti in violazione è inferiore a 1
- 50% di retribuzione per ogni mese (o frazione superiore a 15 giorni) di durata del rapporto di lavoro se numero dei lavoratori assunti in violazione è superiore a 1.
Entrate derivanti da tali sanzioni sono destinate al Fondo sociale per occupazione e formazione.
Art. 8. Limiti prescritti per il computo dei dipendenti basati sul numero medio mensile dei lavoratori a tempo determinato impiegati negli ultimi 2 anni in base ad effettiva durata dei rapporti di lavoro.
Art. 10. Sono esclusi da applicazione delle precedenti norme:
- contratti di lavoro temporaneo di cui alla Legge 196/97;
- contratti di formazione e lavoro;
- rapporti di apprendistato, comprese tipologie contrattuali legate a fenomeni di formazione tramite lavoro, che, pur caratterizzati da un termine, non costituiscono rapporti di lavoro;
- personale volontario dei Vigili del Fuoco richiamato in servizio che non costituisce un rapporto di lavoro con Amministrazione;
- rapporti di lavoro instaurati ai sensi di Legge 223/91;
- rapporti di lavoro tra datori di lavoro agricoli ed operai a tempo determinato;
- assunzioni temporanee in esercizi pubblici e del settore turistico, in cui è ammessa l’assunzione diretta di manodopera per l’esecuzione di speciali servizi aventi duratainferiore a 3 giorni in base a contratti collettivi stipulati tra sindacati e Confederazioni di settore, purché la comunicazione di assunzione sia inviata al Centro per impiego entro giorno precedente instaurazione del rapporto di lavoro;
- contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento di supplenze di personale docente (compresi asili nido e scuole per infanzia dei Comuni) e personale sanitario (compresi Dirigenti);
- rapporti instaurati con aziende che esercitano esportazione ed importazione commerciale di prodotti ortofrutticoli
Individuazione, anche non uniforme, dei limiti quantitativi dei contratti a tempo determinato è demandata ai contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) stipulati da sindacati ed Organizzazione dei datori di lavoro. Esenti da limitazioni quantitative sono contratti a tempo determinato conclusi per:
- periodi definiti da CCNL in fase di avvio di nuove attività anche in misura non uniforme rispetto ad aree geografiche e/o comparti merceologici
- ragioni di carattere sostitutivo o di stagionalità
- specifici spettacoli o programmi radiofonici e televisivi
- lavoratori di età superiore a 65 anni
Copia del contratto consegnato dal datore di lavoro al lavoratore entro 5 giorni lavorativi da inizio prestazione.
D.Lgs. 25/07 ad art. 3 stabilisce che soglia numerica occupazionale è basata sul numero medio mensile di lavoratori subordinati a tempo determinato ed indeterminato impiegati negli ultimi 2 anni tenendo conto di effettiva durata dei loro rapporti di lavoro.