LATTE E PRODOTTI LATTIERO-CASEARI (DM 09/12/16; Circ. MISE 24/02/2017) (formaggi14)
Soggetti interessati:
Chiunque produce e vende in imballaggi:
- latte e crema di latte, non concentrato né addizionato con zuccheri od altri edulcoranti:
- latte e crema di latte, concentrato e con aggiunta di zucchero od altri edulcoranti
- latticello, latte e crema coagulata, yogurt, kefir ed altri tipi di latte e creme fermentate o acidificate, concentrate ed addizionate con: zucchero od altri edulcoranti aromatizzati; frutta o cacao
- siero di latte, anche concentrato o addizionato con zucchero od altri edulcoranti; prodotti costituiti da componenti naturali del latte, anche addizionati con zucchero o altri edulcoranti non compresi altrove
- burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; creme lattiere spalmabili
- formaggi, latticini, cagliate, latte sterilizzato a lunga conservazione, latte a lunga conservazione
Esclusi: prodotti legalmente fabbricati o commercializzati in altro Stato membro o Paese terzo per cui vale clausola di mutuo riconoscimento; prodotti costituenti ingredienti di prodotti fabbricati in Italia; latte fresco; prodotti contenenti latte ma non costituenti prodotti lattiero caseari; formaggi non rientranti nel Regio Decreto 2033 del 15/10/1925; prodotti DOP/IGP riconosciuti; prodotti lattiero caseari venduti sfusi, o imballati nei luoghi di vendita su richiesta di consumatore; prodotti destinati a soggetti diversi da consumatore finale per ulteriori lavorazioni.
Iter procedurale:
MIPAAF, con DM 09/12/2016, ha stabilito, in via sperimentale fino al 31/03/2019, le disposizioni relative alle informazioni da fornire ai consumatori in materia di latte e prodotti lattiero caseari di cui sopra, fermo restando che prodotti a DOP/IGP sono disciplinati dal Reg. 834/07 e che latte fresco è disciplinato dal DM 27/05/2014.
Obbligo di riportare in etichetta, da parte del responsabile di imballaggio, indicazione su origine del latte (anche se usato come ingrediente nei prodotti lattiero caseari), utilizzando seguente dicitura: “paese di mungitura” (nome del Paese in cui munto il latte); “paese di condizionamento” (nome del Paese in cui avvenuto ultimo trattamento termico del latte a lunga conservazione), o “Paese di trasformazione” (nome del Paese dove avvenuta ultima lavorazione sostanziale del latte che determinato la fabbricazione di un prodotto nuovo).
Se latte munto, trasformato, condizionato:
- nello stesso Paese, si può utilizzare dicitura “origine del latte ____ (nome del Paese)”
- in più Paesi UE, si può utilizzare diciture: “latte di Paese UE” per operazione di mungitura; “latte condizionato o trasformato in Paesi UE” per operazione di condizionamento o trasformazione
- in più Paesi situati fuori da UE, si può utilizzare diciture: “latte di Paesi non UE” per operazione di mungitura; “latte condizionato o trasformato in Paesi non UE” per operazione di condizionamento o trasformazione
Diciture “latte di Paesi UE” o “latte di Paesi non UE” utilizzate anche se singola confezione di latte contiene latte avente origine, di volta in volta, da 1 solo Paese UE o non UE, purchè impresa si approvvigioni abitualmente da diversi Paesi UE o non UE. Se latte utilizzato proviene sia da Paesi UE che non UE, ammesso uso congiunto di dicitura “latte di Paesi UE” e “latte di Paesi non UE”
Obbligo si intende assolto qualora:
- su latte sterilizzato o UHT riportato “paese di mungitura” e “paese di condizionamento”
- su prodotti lattiero caseari preimballati riportato “paese di mungitura” e “paese di trasformazione”
Indicazioni di origine riportate in etichetta in caratteri indelebili, facilmente visibili e leggibili (divieto di limitarle od oscurarle con altre indicazioni scritte o grafiche).
Ammesso utilizzo, oltre alle precedenti indicazioni obbligatorie, delle seguenti indicazioni facoltative, attestanti la provenienza nazionale o regionale del latte (quali “latte 100% italiano”, o “100% latte italiano”, o “latte italiano 100%”) se Paese di mungitura, condizionamento o trasformazione è Italia o Regione.
Prodotti lattiero caseari, che non soddisfano requisiti del DM 09/12/2016, portati a stagionatura, o immessi sul mercato, o etichettati prima di 19/04/2017, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte, comunque non oltre 18/10/2017, eventualmente apponendo su confezione un’etichetta inamovibile contenente le informazioni integrative chieste dal DM 09/12/2016.
MIPAAF può definire apposite campagne promozionali per informare operatori e consumatori su suddetto sistema di etichettatura.
MIPAAF invia a Commissione UE entro 31/12/2018 un rapporto su applicazione del DM 09/12/2016.
Se Commissione adotta atti esecutivi relativamente ai prodotti in oggetto, DM 09/12/2016 perde efficacia a partire dalla data della entrata in vigore di questi.
Sanzioni:
Chiunque pone in vendita latte e prodotti lattiero caseari in oggetto non etichettati in conformità a DM 09/12/2016: multa da 1.600 a 9.500 €.