EXPORT LATTIERO CASEARI

EXPORT LATTIERO CASEARI (Reg. 619/08, 1187/09)  (formag12)

Soggetti interessati:

Chiunque intende usufruire di restituzioni ad esportazione di burro, altre materie grasse del latte e paste da spalmare, latte scremato in polvere, formaggi e latticini, altri prodotti lattiero-caseari, purché ottenuti in stabilimenti riconosciuti e rispettate prescrizioni in materia di marchio di identificazione

Iter procedurale:

Commissione CE fissa quantitativi massimi annuali da esportare con restituzione, suddividendoli eventualmente in sottoperiodi se quantitativo globale si ritiene “rischi di esaurirsi anzitempo”, nonché istituisce procedura di gara permanente aperta a tutti i cittadini CE per fissazione di restituzione ad esportazione per:

a)       latte scremato in polvere in sacchi di almeno 25 kg. di peso netto, contenente non oltre 0,5% in peso di sostanze non lattiche addizionate;

b)       burro naturale in blocchi di peso netto pari o superiore a 20 kg.;

c)       butteroil in contenitori di capacità superiore a 20 kg.

purché destinati ad esportazione verso:

–          tutte le destinazioni, escluse Andorra, Gibilterra, Stati Uniti, Città del Vaticano, Ceuta e Melilla, Liechtstein, Isola di Helgoland, Groenlandia, Isole Far Oer., Cipro turca, Comuni di Livigno e Campione d’Italia;

–          piattaforme di perforazione od estrazione;

–          consegne effettuate in alto mare a navi da guerra e navi ausiliarie di Stati membri;

–          consegne per approvvigionamento fuori dalla Comunità ad imbarcazione di navigazione marittima, aeromobili in servizio su linee internazionali;

–          consegna ad organizzazioni internazionali nella CE o a forze armate di stanza nella CE

Interessati presentano entro le ore 13 del 3° martedì del mese (salvo mese di Agosto entro 4° martedì e mese di Dicembre entro 2° martedì; se martedì è un giorno festivo termine scade entro ore 13 del giorno lavorativo precedente) a Ministero Sviluppo Economico domanda titolo esportazione (Nessuna domanda se quantità da esportare inferiore a 150 kg.), specificando: nome, indirizzo, recapito telefonico offerente; codice prodotto lattiero-caseario esportato, quantità di ciascuna offerta (Almeno 10 t. ma mai superiore a quantitativo disponibile nel contingente designato); Paese di destinazione e codice di questo (Per esportazioni in USA specificare gruppo e contingente di riferimento se Uruguay round o Tokyo round); dicitura “Titolo valido per la zona … quale definita ad art. 15 parag. 2 del Reg. CE 1187/09”, eventuale dicitura “Rispettato il prezzo minimo franco frontiera di cui all’art. 5 del Reg. CE 1187/09”, riferimento a Reg. CE 619/08; impegno a non presentare altre domande per stesso gruppo di prodotti o contingente pena il loro annullamento; restituzione all’esportazione richiesta per 100 kg.  Allegare:

a)       cauzione di gara pari a 15% importo di restituzione ad esportazione per codice prodotto (Importo calcolato per quantitativo totale del prodotto oggetto di esportazione, salvo che per prodotti lattiero-caseari zuccherati dove importo restituzione pari a quantitativo totale del prodotto lattiero-caseario considerato moltiplicato per tasso restituzione applicabile per kg. di prodotto lattiero-caseario) e destinazione, comunque non inferiore a 5 €/100 kg.;

b)       in caso di formaggio fuso, copia autorizzazione concessa da Autorità doganale.

Non necessita di alcun titolo le esportazioni per cui richiesta restituzione ad esportazione.

Stato membro comunica a Commissione, entro 3 ore da termine periodo di gara, domande presentate suddivise per Paese e gruppo di prodotti, specificando elenco richiedenti, quantitativi richiesti da ognuno, nome ed indirizzo di importatore designato (Modello pubblicato su G.U.CE 168/08). Commissione procede ad assegnazione dei titoli, informandone Stati membri che comunicano a Commissione, entro 5 giorni da notifica, coefficiente di riduzione, quantitativi assegnati a ciascun richiedente. Verifica delle informazioni riportate in domanda effettuate prima del rilascio del titolo (Nel caso di USA comunque entro 15/12/07).

Rilascio titolo di esportazione indicante codice prodotto, Paese destinazione e codice di questo, eventuali diciture “Rispettato il prezzo minimo franco frontiera di cui all’art. 5 del Reg. CE 1187/09” e “pagamento della restituzione limitato al quantitativo che figura nelle caselle 7 e 18”

Titoli rilasciati entro 5 giorni lavorativi da domanda, riportando:

a)       Paese destinazione e codice di questo. Paese o zona indicata nel titolo obbliga ad esportare verso questo;

b)       codice prodotto. In deroga ammessa esportazione di altro prodotto se “concesso stesso importo di restituzione ad esportazione e prodotti appartengono a stessa categoria di prodotti”. Richiesta di modifica inviata prima del giorno di esportazione a Ministero che comunica a Commissione nome ed indirizzo del titolare di esportazione, numero del titolo rilasciato, codice del prodotto originario e di quello sostitutivo;

c)       per formaggi dicitura “Titolo valido per zona … quale definita ad art. 15 parag. 2 del Reg. 1187/09”, “Pagamento della restituzione limitato al quantitativo che figura nelle caselle 17 e 18”, “Rispettato prezzo minimo franco frontiera di cui all’art. 5 Reg. CE 1187/09” .

Nel quadro di gara indetta da Organismo pubblico in Paese Terzo, interessati che dimostrano di aver esportato nel Paese di destinazione formaggio almeno in 1 dei 3 anni precedenti possono chiedere titolo esportazione provvisorio per quantitativo oggetto della offerta, previa costituzione cauzione pari a 75%  importo di restituzione fissato per ciascun codice di prodotto o Paese di destinazione, tenendo conto “del carattere stagionale degli scambi, dell’andamento dei prezzi di mercato e conseguenti condizioni di esportazione” , comunque pari almeno a 5 €/100 kg.

Titolo provvisorio rilasciato entro 5° giorno successivo ad invio domanda, salvo che rilascio titolo rischi di provocare distorsioni nella concorrenza tra operatori, o perturbazioni negli scambi di determinati prodotti, o superamento disponibilità di bilancio, o esaurimento quantitativi massimi disponibili nel periodo di 12 mesi, o quantitativo disponibile per determinata destinazione, o non consenta di garantire proseguimento dell’esportazione per il restante periodo in causa, CE può decidere, eventualmente per determinate categorie di prodotti o Paesi di destinazione, tenendo conto “del carattere stagionale degli scambi dell’andamento dei prezzi di mercato e conseguenti condizioni di esportazione”, di:

–          sospendere presentazione domande per massimo 5 giorni. Domande presentate in tale periodo non sono ricevibili;

–          applicare coefficiente di assegnazione ai titoli richiesti. Se coefficiente da applicare a quantitativo richiesto inferiore a 0,4, interessato può chiedere entro 3 giorni lavorativi successivi a pubblicazione decisione CE, ritiro domanda e svincolo cauzione;

–          respingere domande per cui non ancora rilasciati titoli di esportazione.

Nessuna limitazione applicata in caso di “esportazioni per forniture a titolo aiuto alimentare”.

Se domande respinte o quantitativi chiesti significativamente ridotti, cauzione svincolata “per quantitativi per cui domanda non accettata”.

Titolo provvisorio valido 2 mesi da data rilascio.

Entro 60 giorni da rilascio titolo provvisorio, interessato chiede rilascio titolo definitivo che viene emesso “su presentazione prova di aggiudicazione”.

Su presentazione prova che l’offerta è stata respinta o che quantitativo aggiudicato inferiore a quello indicato nel titolo provvisorio, cauzione viene totalmente o parzialmente svincolata.

Titolo non trasferibile e valido entro fine 4° mese successivo a rilascio, comunque entro data in cui adempiuti obblighi di gara, comunque non oltre fine 8° mese successivo a quello di rilascio

Obbligo di esportazione si ritiene adempiuto quando quantitativo esportato risulta inferiore di non più del 2% al quantitativo indicato nel titolo. Se prodotto non raggiunge destinazione riportata nel titolo ma una “destinazione reale situata nella stessa zona”, versata restituzione, altrimenti nessun aiuto. Stato adotta misure per controllare quantità e qualità dei prodotti esportati, nonché “disposizioni sul diritto alla restituzione”.

Cauzione svincolata previa presentazione documenti attestanti avvenuta esportazione quali: copia documento trasporto; attestato di scarico del prodotto rilasciato da Autorità Paese Terzo; documento bancario rilasciato da intermediari riconosciuti attestante che pagamento relativo ad esportazione prodotto oggetto di aiuto accreditato su conto esportatore

Su richiesta Autorità controllo, interessato fornisce informazioni e documenti giustificativi per dimostrare rispetto prezzo franco frontiera.

Se constatato che operatore fornito informazioni irregolari, titolo viene annullato e cauzione incamerata. Stati membri ne informano Commissione.

Stato informa CE entro 31 Luglio per semestre precedente ed entro 31 Gennaio per anno precedente numero titoli rilasciati e quantitativo formaggio interessati

Condizioni particolari in vigore per esportazioni verso:

–          Canada. Domanda di titolo esportazione ricevibile solo se richiedente dichiara che tutte le materie impiegate nel formaggio sono ottenute nel territorio CE e si impegna a fornire su richiesta Autorità competente documenti giustificativi supplementari necessari ai fini rilascio del titolo e ad accettare controlli su contabilità ed eventuale condizione di fabbricazione dei prodotti. Nella domanda e nel titolo di esportazione riportare: dicitura “Canada – CA”, codice prodotto, quantità di prodotto espressa in kg. (Titolo valido solo per prodotti e quantitativi così designati), dicitura “Formaggi destinati ad esportazione diretta in Canada (o esportazione diretta/via New York in Canada). Art. 16 del Reg. CE 1187/09 contingente anno …”, e “senza restituzione all’esportazione”.

Titolo non trasferibile rilasciato subito dopo invio domanda valido fino a 31 Dicembre.

Titolo presentato ad Autorità competente “per imputazione e vidimazione” utilizzato per una sola dichiarazione di esportazione (Copia del titolo presentata ad Autorità competente in Canada al momento richiesta titolo importazione); 

–          USA (compreso Portorico ed Hawai). Commissione comunica ad Autorità competenti di USA: contingente supplementare derivante da accordo su agricoltura, nonché contingenti tariffari concessi da USA a vari Stati membri, aperti nel periodo 1 Gennaio – 31 Dicembre. Domanda di esportazione (Modello riportato in G.UCE 159/12) inviata ad AGEA nel periodo 1-10 Settembre deve recare: codice prodotto; contingente di riferimento (Per ogni contingente ammesse più domande purché non superato quantitativo complessivo richiesto); quantitativi oggetto esportazione (Almeno 10 t. e non oltre 40% quantitativo disponibile del contingente riportato in Allegato II bis pubblicato su G.U.CE 159/12 di cui 12.025 t. da Italia); nome ed indirizzo di importatore in USA, dicitura “per esportazione verso gli Stati Uniti di America. Contingente per anno … Capo III Sez. 2 del Reg. CE 1187/09 Identificazione del contingente …..”. Allegare:

1)       costituzione cauzione pari a 15% importo della restituzione;

2)       prova di avvenuta esportazione formaggi verso USA in almeno 1 dei 3 anni precedenti e “che importatore designato è una loro filiale”;

3)       dichiarazione di importatore designato attestante di disporre dei requisiti necessari per ottenere rilascio titolo importazione da Autorità USA..

Stato membro notifica entro 18 Settembre elenco domande presentate suddivise per contingenti (Modello riportato in Allegato II bis a Reg. 1187/09 pubblicato su G.U.CE 159/13) a Commissione Europea, specificando: elenco richiedenti (nome, indirizzo, numero di riferimento); quantitativi richiesti da ogni richiedente suddivisi per codice prodotto; nome, indirizzo, numero di riferimento di importatore designato da richiedente.   

Se richieste di esportazione per dato contingente superano quantitativi disponibili, Commissione fissa entro 31 Ottobre coefficiente di attribuzione con svincolo totale o parziale della cauzione per domande respinte o accettate in forma ridotta. Se applicando coefficiente, si determina assegnazione titoli inferiori a 10 t., Stato membro procede ad assegnazione titoli di almeno 10 t. mediante sorteggio, comunicando esito procedure a Commissione entro 5 giorni lavorativi successivi a pubblicazione coefficienti, in cui specificare: quantitativi assegnati per richiedente; codice prodotto; numero riferimento richiedente; numero di riferimento importatore designato. Se richieste inferiori a quantitativo disponibile, Commissione può attribuire quantitativi residui ad interessati in proporzione a quantitativi richiesti (Interessato entro 7 giorni da pubblicazione coefficiente di assegnazione comunica accettazione o meno quantitativo supplementare adeguando cauzione costituita).

Titoli rilasciati nel periodo entro 15 Dicembre per quantitativi attribuiti riportando: codice prodotto; nome ed indirizzo di importatore in USA; dicitura “valido da 1 Gennaio al 31 Dicembre … (anno)”. Cauzione svincolata non appena fornita prova di avvenuta esportazione, accompagnata da documento trasporto indicante come destinazione Stati Uniti America.

Commissione comunica ad Autorità USA nomi di importatori designati e quantitativi attribuiti.

Se titolo importazione non attribuito ad importatore designato “in circostanze che non mettono in causa buona fede di esportatore”, questo designato da AGEA a designare altro importatore, purché in Elenco di quelli inviati ad USA ed AGEA comunica subito sostituzione a Commissione e questa ad Autorità USA.

Se a seguito controlli emerge che titolo rilasciato sulla base di indicazione erronee, titolo viene annullato e cauzione incamerata ( Stato membro informa subito Commissione di tale decisione, evidenziando: numero di riferimento del richiedente; quantitativi richiesti da ogni produttore suddivisi per ogni gruppo e contingente; numero di riferimento di importatore).

Entro 31 Luglio Stato membro notifica a Commissione per entrambe le quote del contingente, quantitativi per cui rilasciati titoli ripartiti per codice prodotto, quantitativo esportato..

–          Repubblica Domenicana. Fissato contingente (valido da 1 Luglio a 30 Giugno successivo) di latte in polvere dei codici NC 040210, 040221, 040229 esportato con restituzione nel limite di 22.400, diviso in 2 quote di cui la prima pari a 17.920 t. riservata agli esportatori storici verso Repubblica Dominicana (Esportati in tale Paese prodotti lattiero-caseari per almeno 3 anni negli ultimi 4 anni), mentre la seconda pari a 4.480 t. riservata ai nuovi esportatori (Dimostrano di esercitare da almeno 12 mesi attività di scambi per prodotti lattiero-caseari con Paesi Terzi, e di essere iscritti a registro IVA).

Domanda titolo esportazione può riguardare prodotti per tutti i codici per esportatore storico un quantitativo inferiore a 110% del quantitativo medio esportato verso Repubblica Dominicana negli ultimi 3 anni, mentre per nuovo esportatore non oltre 600 t., pena suo annullamento. Presentata unica domanda per ciascun codice nel periodo 1-10 Aprile presso Organismo competente di unico Stato membro (Per Italia è AGEA) contenente:

a)       dichiarazione attestante che prodotti ottenuti nella Comunità ed impegno sia a presentare documenti giustificativi richiesti, sia a sottoporsi ai controlli effettuati da Autorità competente (in materia contabile e di fabbricazione del prodotto);

b)       dicitura “Repubblica Domenicana – DO”, quantitativo oggetto di richiesta, dicitura “Cap. III Sez. 3 del Reg. CE 1187/09 contingente tariffario  anno …. per latte in polvere ai sensi dell’Appendice 2 dell’Allegato III dell’Accordo di partenariato economico tra Stati  del CARIFORUM da una parte e Comunità Europea e suoi Stati membri dall’altra, la cui firma ed applicazione provvisoria sono state approvate con decisione 2008/505/CE del Consiglio”.

Domanda corredata da: cauzione pari a 15% importo della restituzione; documenti attestanti quantitativi esportati verso Repubblica Dominicana durante 1 dei 3 anni precedenti od attestanti qualifica di nuovo esportatore.

AGEA entro 5° giorno lavorativo successivo scadenza domanda, comunica a Commissione Europea per ciascuna delle 2 quote di contingente e per ciascun codice di prodotto. Se totale quantitativi richiesti superiori a contingente fissato, Commissione fissa coefficiente di attribuzione. Se a seguito applicazione di tale coefficiente, quantitativo assegnato inferiore a 20 t., richiedente chiede di ritirare domanda entro 3 giorni lavorativi successivi a pubblicazione decisione CE con svincolo cauzione. MI.P.A.A.F. comunica entro 8 giorni a Commissione quantitativi oggetto di rinuncia e cauzioni svincolate. Se quantitativo totale domande inferiore a contingente, Commissione ripartisce quantitativo residuo in proporzione ai quantitativi richiesti, fissando coefficienti di attribuzione. Operatori comunicano ad AGEA quantitativo supplementare accettato entro 7 giorni da pubblicazione coefficiente di attribuzione con conseguente incremento di cauzione.

Stato membro prima di rilascio del titolo verifica esattezza informazioni in domanda; se queste irregolari, titolo annullato e cauzione incamerata.

Titoli di esportazione non trasferibili, validi fino a 30 Giugno per qualsiasi prodotto dei codici indicati, contenenti stessi dati e diciture di domanda, rilasciati tra 1 Giugno e 15 Febbraio. MI.P.A.A.F. comunica entro 28 Febbraio successivo a Commissione per ognuna delle 2 parti del contingente quantitativi per cui rilasciati titoli suddivisi per codici di prodotto.

Cauzione svincolata se fornita prova di avvenuta esportazione, accompagnata da documento di trasporto indicante “come destinazione la Repubblica Domenicana”,  mentre in caso di dati inesatti o esportazione non avvenuta nei termini prescritti, cauzione incamerata.

MI.P.A.A.F. comunica a Commissione entro 31 Agosto per ognuna delle 2 parti del contingente e relativamente ai 12 mesi precedente, quantitativi per cui non rilasciati titoli, o titoli annullati, o quantitativi esportati suddivisi per codice di prodotto.

Entità aiuto:

Importo restituzione è quello vigente giorno richiesta titolo di esportazione e relativo a quantitativo fissato nel titolo (Quantitativi esportati in eccedenza rispetto a quanto indicato in titolo non danno diritto a restituzione). Ammessa fissazione anticipata restituzione in caso di esportazione prodotti lattiero-caseari a favore delle forze armate se giorno di presentazione è “primo giorno lavorativo successivo al giovedì di cui trattasi”.

Per prodotti lattiero-caseari zuccherati, restituzione tiene conto importo della restituzione moltiplicato per tenore in percentuale di prodotti lattiero-caseari nel prodotto intero e quantità di saccarosio addizionato (fino a 43% del prodotto intero).

 

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