PREZZI ED AIUTI CE VINO

RILEVAZIONE PREZZI VINO (Reg. 436/09, 1308/13; D.M. 12/3/02)  (vino01)

Soggetti interessati:

Chiunque produce, trasforma, commercializza, importa seguenti prodotti vitivinicoli così come definiti da Reg. 1308/13:

a)       uve fresche: frutto della vite coltivata in zone viticole specifiche (Per Marche ricade in zona viticola CII), maturo o leggermente appassito, tale da consentire pigiatura o torchiatura ed ingenerare fermentazione alcolica spontanea

b)       mosto di uve: prodotto liquido ottenuto naturalmente o con procedimenti fisici da uve fresche, avente titolo alcolometrico effettivo inferiore a 1% vol.

c)       mosto di uve parzialmente fermentato: ottenuto da fermentazione di mosto di uve, avente titolo alcolometrico effettivo superiore a 1% vol. ed inferiore a 3/5 del titolo alcolometrico totale

d)       mosto di uve parzialmente fermentato: ottenuto da fermentazione parziale di mosto derivato da uve appassite, avente tenore totale minimo di zucchero di 272 g./l. e titolo alcolometrico effettivo superiore a 8% vol.

e)       mosto di uve concentrato (mosto di uve non caramellizzato): ottenuto mediante disidratazione parziale del mosto di uve effettuata con qualsiasi metodo (escluso fuoco diretto), avente titolo alcolometrico effettivo inferiore a 1% vol. e valore indicato da rifrattometro a temperatura di 20°C superiore a 50,9%

f)        mosto di uve concentrato rettificato: avente titolo alcolometrico effettivo inferiore a 1% vol. può presentarsi in forma di:

Ø       liquido non caramellizzato: ottenuto mediante disidratazione parziale del mosto di uve eseguita con qualunque metodo autorizzato (escluso fuoco diretto), in modo che valore indicato dal rifrattometro alla temperatura di 20°C risulti superiore a 61,7%; ha subito trattamenti di disacidificazione ed eliminazione componenti diversi da zucchero; presenta seguenti caratteristiche a 25°Brix: ph inferiore a 5 come liquido, densità ottica a 425 nm,; sotto spessore di 1 cm inferiore a 0,1; tenore di saccarosio non rilevabile; indice di Folin inferiore a 6; acidità titolabile inferiore a 15 millequivalenti/kg. di zuccheri totali; tenore di anidride solforosa inferiore a 25 mg./kg. di zuccheri totali; tenore di cationi totali inferiore a 8 millequivalenti/kg. di zuccheri totali; conduttività inferiore a 120 microsiemens/cm. a 20°C; tenore di idrossimetilfurfurolo inferiore a 25 mg./kg.l di zuccheri totali); presenza di mesoinositolo

Ø       solido non caramellizzato ottenuto mediante cristallizzazione del mosto di uva concentrato rettificato liquido senza impiego di solvente che ha subito trattamenti autorizzati di disacidificazione ed eliminazione di componenti diversi da zucchero con caratteristiche dopo diluizione in soluzione; ph inferiore a 7,5; densità ottica a 425 mm. a spessore di 1 cm. inferiore a 0,1; tenore di saccarosio non rilevabile con metodo analitico; indice di Folin inferiore a 6; acidità titolabile inferiore a 15 milliequivalenti kg. di zuccheri totali; tenore di anidride solforosa inferiore a 10 mg./kg di zuccheri totali; tenore di cationi totali inferiori a 8 milliequivalenti/kg di zuccheri totali; conduttività inferiore a 120 microSiemens a 20°C; tenore di idrossilimeteilfurfirolo inferiore a 25 mg/kg di zuccheri totali; presenza di mesolnositolo      

g)       vino: ottenuto esclusivamente da fermentazione alcolica, totale e parziale, di uve fresche, pigiate o meno, o mosti di uve, vente titolo alcolometrico effettivo superiore a 9% vol. per zona viticola C (se DOP o IGP superiore a 4,5% vol.), ma inferiore a 15% vol. (fino a 20% vol. in caso di vini DOP prodotti senza alcun arricchimento), con acidità totale superiore a 3,5 g./l. In deroga Stato membro può aumentare uso della parola “vino” accompagnata da nome di frutto (Se ottenuto da fermentazione di frutto diverso da uva) o è parte di denominazione composta

h)       vino nuovo ancora in fermentazione: prodotto la cui fermentazione alcolica non ancora terminata e non ancora separato dalle fecce

i)         vino ottenuto da uve appassite al sole od all’ombra per disidratazione parziale, senza alcun arricchimento, con titolo alcolometrico naturale totale superiore a 16% vol. ed effettivo superiore a 9% vol.

j)         vino di uve stramature: ottenuto senza alcun arricchimento, avente titolo alcolometrico naturale totale superiore a 15% vol. ed effettivo superiore a 12% vol. Stato membro può imporre periodo di invecchiamento  

k)       vino liquoroso: avente titolo alcolometrico effettivo compreso tra 15% vol. e 22% vol. e naturale superiore a 12% vol. e totale superiore a 17,5 vol. (salvo alcuni vini liquorosi DOP/IGP), ottenuto da mosto di uve parzialmente fermentato, vino, mosto di uve o miscela di questi prodotti con vino per alcuni vini liquorosi DOP/IGP, aggiunta di: alcool neutro di origine vinica (ottenuto da distillazione di uve secche) con titolo almeno pari a 96% vol. o distillato di vino con titolo alcolomemtrico compreso tra 52% vol. e 86% vol. o mosto di uve concentrato. Per vini liquorosi DOP o IGP ammessa altresì aggiunta di alcool di vino o di uve secche con titolo alcolometrico compreso tra 95 e 96% vol., acquavite di vino o di vinaccia con titolo alcolometrico effettivo compreso tra 52 e 86% vol.,; acquavite di vino essiccate con titolo alcolometrico effettivo compreso tra 52 e 94,5% vol.; mosto di uve parzialmente fermentato ottenuto con uve appassite, mosto di uve concentrato

l)         vino spumante: ottenuto da prima o seconda fermentazione alcolica di partite (cuvee) di uve fresche, mosto di uve, vino o miscele di mosti di uve e/o di vini con caratteristiche diverse, avente titolo alcolometrico totale superiore a 8,5% vol. (9% vol. in caso di vini spumanti di qualità), che conservato a 20°C in recipienti chiusi presenta sovrapressione di almeno 3 bar (3,5 in caso di vini spumanti di qualità) dovuta ad anidride carbonica in soluzione; caratteristiche alla stappatura di recipiente di sviluppo di anidride carbonica proveniente solo da fermentazione  

m)      vino spumante di qualità di tipo aromatico: ottenuto da mosto di uve (anche parzialmente fermentato) derivante da varietà di uve da vino figuranti in specifico elenco redatto da Commissione, avente titolo alcolometrico effettivo superiore a 6% vol. e totale superiore a 10% vol. che conservato a 20°C presenta sovrappressione di almeno 3 bar dovuta ad anidride carbonica in soluzione

n)       vino spumante gassificato: ottenuto da vino non DOP/IGP che conservato a 20°C presenta sovrapressione di almeno 3 bar dovuta ad anidride carbonica in soluzione e caratterizzato alla stappatura del recipiente di sviluppo di anidride carbonica proveniente, in tutto od in parte, da aggiunta di tale gas  

o)       vino frizzante gassificato o meno: ottenuto da vino, vino nuovo ancora in fermentazione, mosto di uva (anche parzialmente fermentato) avente titolo alcolometrico totale superiore a 9% vol. ed effettivo superiore a 7% vol. presentato in recipienti inferiori a 60 litri, che conservato a 20°C in recipienti chiusi presenta sovrapressione compresa tra 1 e 2,5 bar dovuta ad anidride carbonica endogena in soluzione (Per vino frizzante gassificato in soluzione totalmente o parzialmente aggiunta)  

p)       succo di uva: prodotto liquido non fermentato ottenuto con trattamenti adeguati per essere consumato tal quale  da uve fresche o mosto di uve o mediante ricostituzione da mosto di uve concentrato o da succo di uve concentrato, con titolo alcolometrico inferiore a 1% vol.

q)       succo di uva concentrato: succo di uva non caramellizzato ottenuto mediante disidratazione parziale del succo di uva, o mediante ricostituzione da mosto di uve concentrato o da succo di uve concentrato,,con titolo alcolometrico inferiore a 1% vol.

r)        mosto di uve, concentrato o meno, destinato a preparazione di succo di uve  

s)       feccia di vino: residuo depositato nei recipienti di vino o mosto di uva dopo fermentazione, durante immagazzinamento, o dopo trattamento autorizzato, ottenuto da filtrazione o centrifugazione del prodotto

t)        vinaccia: residuo di torchiatura delle uve fresche fermentato o meno

u)       vinello: prodotto ottenuto da fermentazione di vinacce vergini macerate in acqua o mediante esaurimento con acqua di vinacce fermentate  

v)       vino alcolizzato: avente titolo alcolometrico effettivo compreso tra 18 e 24% vol. ottenuto mediante aggiunta di prodotto non rettificato, proveniente da distillazione di vino, avente titolo alcolometrico effettivo massimo di 86% vol. e acidità totale massima di 1,5 g./l.

w)      aceto di vino: ottenuto solo da fermentazione acetica del vino, con tenore di acidità totale superiore a 60 g./l.

x)        vinello: ottenuto da fermentazione di vinacce macerate in acqua

Iter procedurale:

Stato membro comunica a Commissione CE entro 1/8/2009 fonti pubbliche utilizzate per constatazione prezzi di mercato del vino. A tal fine delimita bacini di produzione “che comprendono zone viticole la cui produzione presenta caratteristiche sufficientemente omogenee”. Per ogni bacino individuata località di rilevamento. Per Italia tali zone sono: ·         per vini bianchi: Verona, Vicenza, Ravenna, Lugo, Forlì, Rimini, Pescara, Chieti, Bari, Foggia, Taranto, Trapani

·         per vini rossi: Pescara, Chieti, Bari, Foggia, Taranto

ISMEA provvede in tali località, ogni mese, a registrare prezzi di almeno 8 vini bianchi e rossi (espressi in € per grado e per ettolitro) per “merce sfusa, franco azienda produttore” (IVA esclusa). ISMEA comunica dati rilevati a MI.P.A.A.F, che a sua volta provvede a trasmettere a Commissione CE, entro giorno 15, riepilogo delle quotazioni relative a mese precedente constatate sui mercati rappresentativi.

Posted in: