DENUNCIA GIACENZE VINO

DENUNCIA GIACENZE VINO (Reg. 1308/13, 274/18; D.M. 25/07/18) (vino02)

 

Soggetti interessati:

Ministro Politiche Agricole, Alimentari, Forestali (MIPAAF) Dipartimento delle Politiche Europee Internazionali e dello Sviluppo Rurale (Dipartimento); Ispettorato Centrale di Tutela Qualità e Repressione Frodi (ICQRF); Regioni; AGEA; produttore, trasformatore, imbottigliatore e commerciante che detiene alla data del 31 Luglio vini e mosti, con esclusione di:

  • consumatori privati;
  • rivenditori al minuto (cioè coloro che esercitano professionalmente attività commerciale riguardante la “vendita diretta al consumatore di piccoli quantitativi”) di:
  1. vini e mosti parzialmente fermentanti (anche confezionati dallo stesso rivenditore in recipienti di volume nominale inferiore a 60 l.) nel limite di 3 Hl, purchè nell’esercizio non siano detenute quantità di vino superiori a 50 Hl (esclusi vini confezionati in recipienti di volume inferiore a 5 l.)
  2. mosto concentrato (rettificato o meno) confezionato da terzi, nel limite di 5 l. o di 0,5 kg per singola cessione

Non rientrano tra i soggetti esclusi, quanti utilizzano “cantine attrezzate per il magazzinaggio ed il condizionamento di vini in grosse quantità”

  • prodotti vinicoli ottenuti dalle uve raccolte nello stesso anno civile.

Iter procedurale:

MIPAAF, con DM 25/07/18, ha definito le modalità di presentazione da parte dei soggetti interessati della dichiarazione di giacenza (utilizzare Modello  predisposto da AGEA),  per via telematica, entro il 10 Settembre  al Comune dove ricadono i vigneti o gli impianti di trasformazione, riportando:

  1. informazioni anagrafiche sull’azienda
  2. luogo di detenzione dei prodotti
  3. scorte globali di vino e/o di mosto ripartite per: colore; tipo di mosto; origine; tipologia del detentore delle scorte (produttore o commerciante)

I dati relativi alle dichiarazioni di giacenza vengono messi  a disposizione da AGEA entro il 30 Settembre a favore di Dipartimento, ICQRF, Organismi pagatori, Regioni, per eseguire i controlli di competenza.

I soggetti interessati che dispongono di un registro telematico per ogni stabilimento (inteso come luogo dove i prodotti vitivinicoli sono trasformati ai fini dell’attività commerciale professionale) o deposito (inteso  come luogo dove i prodotti vitivinicoli sono detenuti senza subire alcuna manipolazione), dove sono annotate le varie operazioni eseguite sui prodotti vitivinicoli, possono presentare la dichiarazione di giacenza per singolo stabilimento/deposito, utilizzando i dati presenti nei suddetti registri chiusi al 31 Luglio.

Sanzioni:

Chiunque non presenta la dichiarazione in questione o la presenta riportando notizie false: multa da 300 a 3.000 € (500 € in caso di DOP, IGP).

Chiunque presenta una dichiarazione incompleta o inesatta per “elementi ritenuti non essenziali” o per quantitativi inferiori a 100 Hl. o 10 t.: multa da 50 a 300 €.

Chiunque presenta in ritardo la dichiarazione: multa di 1000 € (300 € se il ritardo è inferiore a 30 giorni; 500 € se riguarda vini DOP/IGP).

È sempre possibile applicare l’istituto del ravvedimento oneroso al fine di ridurre l’entità della sanzione, tramite l’invio di una rettifica della dichiarazione riguardante “errori ed indicazioni inesatte, non essenziali ai fini della quantificazione e qualificazione del prodotto” (elementi  definiti da AGEA di intesa con ICQRF).

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