POSSIBILITA’ DI PESCA

POSSIBILITA’ DI PESCA (Reg. 43/14)  (pesca16)

Soggetti interessati:

Chiunque possiede peschereccio battente bandiera ed immatricolato in Stato membro o in Paese Terzo che intende pescare in acque CE (cioè nella giurisdizione di Stati membri) o in acque internazionali ed in particolare in zone CIEM (Consiglio internazionale per esplorazione del mare), Skagerrak, Kattegar, unità funzionale 16 della sottozona CIEM, Golfo di Cadice , zone COPACE (Comitato per pesca in Atlantico settentrionale), zone NAFO (Organizzazione di pesca in Atlantico Nord occidentale), zone di combinazione SAFO (Organizzazione per pesca in Atlantico Sud occidentale), zone di convenzione ICCAT (Commissione internazionale per conservazione tonnidi di Atlantico), zone di convenzione CCAMUR (Commissione per conservazione di risorse biologiche di Atlantico), zona di convenzione IATTC (Commissione interamericana per tonnidi tropicali), zone di convenzione IOCT (Commissione per tonno di Oceano indiano), zone di convenzione SPRFMO (organizzazione regionale di gestione pesca per Pacifico meridionale), zone di convenzione WCPFC (Commissione per pesca in Pacifico centro occidentale), acque di altura del mare di Bering, zone di sovrapposizione tra IATTC e WCPFC          

Iter procedurale:

CE fissate possibilità di pesca in acque CE e per navi CE in acque internazionali per alcuni stock ittici comprendenti:

–          limiti di cattura per 2014 e 2015

–          limiti per lo sforzo di pesca per periodo 1/2/2014 – 31/1/2015

–          possibilità di pesca per periodo 1/12/2013 – 30/11/2014 per determinati stock nella zona della convenzione CCAMUR

–          possibilità di pesca per certi periodi 20’14 e 2015 per determinati stock in zone di convenzione IATTC

–          possibilità di pesca provvisoria per alcuni stock ittici soggetti ad accordi bilaterali di pesca con Norvegia ed isole Far Oer

Commissione fissa il totale ammissibile di catture (TAC), cioè quantità di ciascun stock ittico che può essere prelevata e sbarcata ogni anno, i cui contingenti, cioè quantità TAC assegnato a Stato membro per navi CE operanti in acque CE, o in acque internazionali di cui sopra fissate in Allegato I a Reg. 43/14 pubblicato su G.U.CE 24/14. Navi CE sono autorizzate ad effettuare catture nei limiti assegnati nel rispetto delle condizioni fissate in Allegato III a Reg. 43/14 pubblicato su G.U.CE 24/14

Ripartizione possibilità di pesca tra Stati membri non deve pregiudicare scambi, o detrazioni e rassegnazioni effettuate, o sbarchi supplementari autorizzate, o quantitativi riportati a norme Reg. 847/86, o detrazioni effettuate a norme art. 103, 106, 107 del Reg. 1224/08 o trasferimenti e scambi di contingenti.

TAC relativi a determinati stock ittici stabiliti da Stato membro interessato indicati in Allegato I a Reg. 43/14 pubblicato su G.U.CE  24/14, tenendo conto:

a)       principi e norme di Politica Comune Pesca, in particolare principio sfruttamento sostenibile dello stock;

b)       sfruttamento di stock nel rispetto del rendimento massimo sostenibile dal 2015 se sono disponibili valutazioni analitiche o in mancanza di queste di “approccio precauzionale a gestione di pesca”.

Stato membro comunica entro 15/3/2014 a Commissione e TAC adottati, dati raccolti e valutati sulla cui base fissati ITAC, informazioni atte a dimostrare conformità TAC fissati.

Conservazione a bordo o sbarco di pesci provenienti da stock per cui stabiliti TAC ammessi solo se:

a)       catture effettuate da pescherecci battenti bandiera Stato membro che dispone di contingente non esaurito;

b)       catture rientrano in contingente a disposizione CE non ripartiti tra Stati membri e non ancora esaurito.

Nel periodo 1/2/2014 – 31/1/2015 applicate misure relative a sforzo di pesca riportate in:

a)       Allegato IIa a Reg. 43/14 pubblicato su G.U.CE 24/14 per gestione stock di merluzzo bianco, sogliola, passera di amre in Kattegat, Skaggerak, zona CIEM

b)       Allegato IIb  a Reg. 43/14 pubblicato su G.U.CE 24/14 per ricostituzione di nasello e scampo nella zona CIEM VIIIc e IXa (Escluso Golfo di Cadice)

c)       Allegato IIc a Reg. 43/14 pubblicato su G.U.CE 24/14 per gestione stock di sogliola nella zona CIEM VIIa

Obbligo di possedere permesso di pesca in acque profonde per cattura, conservazione a bordo, trasbordo e sbarco di ippoglosso nero

Stati membri garantiscono che per 2014 livello di sforzo di pesca, esercitato da navi titolari di permessi di pesca in acque profonde (calcolati in kw/giorni fuori dal posto) inferiori a 65% sforzo di pesca annuale medio in atto da navi di Stato membro interessato nel 2003 nel corso di bordate per cui detenuti permessi di pesca in acque profonde, o in cui catturate specie di acque profonde (vincolo applicato solo a bordate di pesca, con cattura di oltre 100 kg. di pesce di specie di acque profonde diverse da argentina)

Nel Porcupine Bank, la cui delimitazione riportata in Reg. 43/14 pubblicato su G.U.CE 24/14, è vietato pescare o conservare a bordo nel periodo 1/5/2014 – 31/5/2014 merluzzo bianco, lepidorombi, rana pescatrice, eglefino, merlano, nasello, scampo, passera di mare, merluzzo giallo, merluzzo carbonaro, razze, sogliola, bronzino, molva azzurra, molva, spinarolo, brosmio. In deroga è consentito in tale zona il transito di navi che conservano a bordo le suddette specie.

Pesca commerciale del cicerello con reti a strascico, sciabiche o altri attrezzi trainati con maglie di dimensione inferiore a 16 mm. è vietata nella zona CIEM IIa, IIIa, IV nel periodo 1 Gennaio – 31 Marzo 2014 e 1 Agosto – 31 Dicembre 2014. Discorso vale anche per navi di Paesi Terzi autorizzate a pescare cicerello in zone CIEM IV

A navi CE vietato pescare, conservare a bordo, trasbordare, sbarcare: squalo elefante, pescecane, smeriglio, manta gigante in tutte le acque; squadro nelle acque CE; complesso di specie di razza bavosa nelle acque CE zona CIEM IIa, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X; razza ondulata in acque CE zona CIEM VI, IX, X; razza bianca nelle acque CE in zona CIEM VI, VII, VIII, IX, X; pesci violino nelle acque CE in zona CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII. Esemplari di queste specie catturate accidentalmente non danneggiati e subito rilasciati.

Stati membri inviano a Commissione dati relativi a sbarchi dei quantitativi catturati per ogni stock della specie riportate in Allegato I a Reg. CE 43/14 pubblicato su G.U.CE 24/14.

Pere alcuni stock, Stato membro può assegnare quantitativo supplementare a navi battenti bandiera partecipanti a prove su attività di pesca documentate, comunque non eccedente limite complessivo fissato  in Allegato I a Reg. CE 43/14 pubblicato su G.U.CE 24/14, tenendo conto di percentuale di contingente assegnato a Stato membro stesso e subordinatamente a:

1)       nave fa uso di telecamere a circuito chiuso, associate a sistema di sensori che registrano tutte le attività di pesca e trasformazione effettuate a bordo;

2)       quantitativo supplementare assegnato a singola nave inferiore a 75% rigetti di stock prodotti da tipo di nave a cui appartiene nave specifica come stimato da Stato membro e 30% quantitativo individuale assegnato a nave prima che partecipasse a prove. In deroga Stato membro può consentire oltre 75% rigetti stimati, purché: tasso di rigetto di stock per tipo di nave in questione inferiore a 10%; inclusione di tale tipo di nave importante per valutare potenzialità del sistema; non superato limite complessivo di 75% rigetti stimati di stock prodotti da tutte le navi partecipanti a prove

Prima di assegnare quantitativi supplementari, Stato membro informa Commissione in merito a: elenco navi battenti sua bandiera partecipanti a prove su attività di pesca documentata; specifiche attrezzature elettroniche di controllo installate a bordo di navi partecipante; capacità, tipo e specifiche di attrezzi usati da tali navi; rigetti stimati per ogni tipo di nave; quantità di catture di stock soggetto a TAC pertinente effettuate nel 2013 da navi partecipanti.

Se Stato membro accerta che nave partecipante a prove non rispetta condizioni di cui sopra, revoca subito quantitativo supplementare concesso e la esclude dalla partecipazione a prove per restante 2014

Commissione può chiedere a Stato membro di inviare relazione su rigetti prodotti per tipo di nave, al fine di controllare rispetto percentuale 75% rigetti. In mancanza di relazione, Stato membro deve informare Commissione delle misure prese per rispettare percentuale rigetti.

Numero massimo di autorizzazioni di pesca per navi CE operanti in acque di Paesi Terzi, fissato in Allegato III a Reg. CE 43/14 pubblicato su G.U.CE 24/14. Se Stato membro trasferisce contingenti ad altro Stato membro (“scambio di contingenti”) in zone di pesca definite in Allegato III, tale operazione determina trasferimento di autorizzazioni di pesca (mai superiore a numero totale autorizzazioni previste per tali zone di pesca) notificata a Commissione.

Se nell’ambito di Organizzazione regionale gestione di pesca (ORGP) autorizzati trasferimenti o scambi di contingenti tra parti contraenti di ORGP, Stato membro può presentare proposte al riguardo a Commissione che le approva e vincola parte contraente di ORGP a scambio di contingenti o trasferimento, nonché informa altri Stati membri e segretariato di ORGP di tale operazione. Possibilità di pesca ricevuta a seguito di scambio contingenti o trasferimenti, considerati contingenti assegnati o detratti da quantitativi assegnati a Stato membro a decorrere da data di avvenuto scambio/trasferimento, senza modificare criteri di ripartizione vigenti ai fini ripartizione possibilità di pesca tra Stati membri.

In Allegato IV a Reg. CE 43/14 pubblicato su G.U.CE 24/14:

–          numero di tonniere con lenze e canne e di imbarcazioni con lenze trainate autorizzate da CE a praticare pesca attiva di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm. e 30 kg/115 cm. in Atlantico occidentale

–          numero di pescherecci CE per pesca costiera artigianale autorizzati a praticare la pesca attiva di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm. e 30 kg/115 cm. nel Mediterraneo

–          numero navi autorizzate a pesca del tonno rosso nel mare Adriatico a fini di allevamento di taglia compresa tra 8 kg/75 cm. e 30 kg/115 cm.

–          numero e capacità totale (Espressa in stazza lorda) di pescherecci autorizzati a pescare, conservare a bordo, trasbordare, trasportare, sbarcare tonno rosso in Atlantico orientale e Mediterraneo

–          numero di tonniere impegnate nella pesca di tonno rosso in Atlantico orientale e Mediterraneo

–          capacità di allevamento e di ingrasso di tonno rosso e quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico assegnato ad allevamenti in Atlantico orientale e Mediterraneo

Nell’ambito dei contingenti assegnati, Stati membri riservano contingente specifico di tonno rosso a pesca ricreativa e sportiva.

Nell’ambito di ogni attività di pesca vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali volpe e di tutte le specie famiglia Alpoyac o di pesci martello della famiglia Sphyrmidae (nell’ambito di attività di pesca in zona conservazione ICCAT) o squalo allunga (salvo per navi di lunghezza inferiore a 24 m. impegnate in operazioni di pesca in zona economica esclusiva di Stato membro di cui battono bandiera e loro catture destinate solo a consumo locale) o squali seta. Esemplari di squali volpe e squali allunga catturati accidentalmente non danneggiati e subito rilasciati (Provvedere a registrare rilasci, evidenziando se vivi o morti, comunicando tali informazioni a Stato membro di cittadinanza, affinché questi li inviano a Commissione). Vietata pesca diretta di specie squalo volpe del genere Alpoyac. Pesca del tonno albacora, tonno obeso, connetto striato praticata da navi con reti da circuizione è vietata nei periodi anno 2014 e zone geografiche indicate in art. 32 di Reg. 43/14 pubblicato su G.U.CE 24/14. Stato membro comunica a Commissione entro 1/4/2014 periodo di divieto scelto in cui sopra pesca praticata con reti da circuizione. Navi con reti da circuizione dedite a pesca del tonno in zona IATTC tengono a bordo e sbarcano o trasbordano tutti gli esemplari di tonno albacora, tonno obeso, connetti striati catturati, salvo caso di: pesce inadatta a consumo umano per ragioni diverse da taglia o in mancanza di spazio nella nave per sostenere tutto il tonno catturato nel corso di ultima retata.

Pesca diretta di specie elencate in Allegato V a Reg. 43/14 pubblicato su G.U.CE 24/14 è vietata in zone e periodi in questo indicati. Per attività di pesca sperimentale si applicano TAC e limiti per catture accessorie di cui in Allegato V a Reg. 43/14 pubblicato su G.U.CE 24/14 nella sottozona indicate

Nel 2014 solo Stati membri in Commissione CCAMLR possono partecipare a pesca sperimentale con palangari di dissostichus nella sottozona FAD fuori da zona giurisdizione nazionale, purché notificata a segretariato CCAMLR entro 1/6/2014 e con TAC e limiti di catture accessorie per sottozona e ripartizione per piccole unità di ricerca (SSRU) all’interno di tali sottozone riportate in Allegato V a Reg. 43/14 pubblicato su G.U.CE 24/14. Pesca sospesa quanto catture dichiarate raggiungono TAC stabilito e SSRU in questione chiusa alla pesca per resto di campagna. Operazioni di pesca attuate in zona geografica e batimetrica quanto più ampia possibile per consentire raccolta dati necessari a determinare potenziale di pesca ed evitare concentrazione eccessiva in termini di catture e sforzo di pesca con divieti comunque di pesca nella sottozona FAD a profondità inferiori a 550 m.

Durante campagna di pesca 2014/15 possono pescare krill antartico nella zona di convenzione CCAMRL solo Stati membri di Commissione CCAMRL, purché notificata entro 1/6/2014 a segretariato CCAMRL e Commissione (Modello riportato in Allegato V a Reg. 43/14 pubblicato su G.U.CE 24/14) intenzione di pesca comprendente informazioni per ogni nave da autorizzare a pesca di krill antartico battenti bandiera di Stato membro aderente a CCAMRL al momento notifica o attività di pesca. Stati membri possono autorizzare pesca di krill antartico navi diverse da quelle notificate da nave autorizzata impossibilitata a partecipare per cause di forza maggiore, purché subito informata Commissione e segretariato CCAMRL, specificando dati di navi sostituite e motivi giustificativi con eventuali prove a sostegno. Vietato autorizzare navi incluse in elenchi CCAMRL di navi che praticano pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN)

Numero massimo di navi CE dedite a catture di tonno tropicale, pesce spada, tonno bianco in zone di zone IOCT e corrispondente capacità in stazza lorda fissati in Allegato VI a Reg. 43/14 pubblicato su G.U.CE 24/14. Tali navi rassegnate da Stati membri ad altre attività di pesca, purché in grado di dimostrare a Commissione che modifica non comporta incremento di sforzo di pesca esercitato su stock ittici interessati.

Stati membri provvedono affinché proposto trasferimento di capacità verso loro flotta, navi da trasferire in registro di navi di IOCT o registri di navi di altre Organizzazioni regionali per pesca del tonno. Esclusi trasferimenti di navi in elenco di quelle dedite a pesca INN. Per tenere conto di piani di sviluppo presentati a IOCT, Stati membri possono aumentare loro capacità di pesca oltre massimali di cui sopra, ma nei limiti dei suddetti piani

Stati membri che praticano pesca pelagica in zone convenzione SPRFMO nel 2007, 2008, 2009 limitano stazzo lorda complessiva di navi battenti loro bandiera, dedite a pesca di stock pelagici nel 2014 a livello totale di 78.600 GT e possono pescare in tale zona nei limiti TAC fissati in Allegato I a Reg. 43/14 pubblicato su G.U.CE 24/14, purché Stato membro entro 5° giorno mese successivo invia a Commissione, purché lo comunica a segretariato SPRFMO: elenco navi dedite a pesca attiva o trasbordi nelle zone di convenzione; registrazione del sistema controllo pescherecci via satellite; dichiarazioni di cattura mensili dati relativi a scali in porto.

Stati membri aventi attività di cattura o sforzo di pesca, nella pesca di fondo in zona convenzione SPRFMO nel periodo 1/1/2009 – 31/12/2016 limitano le proprie catture o sforzo a livello medio di quelle attuate in tale periodo ed alle sole parti di zona SPRFMO in cui praticata pesca di fondo in una delle precedenti campagne

In zone di pesca di convenzione SEAFO vietata pesca in acque profonde di razze spinarola, squalo lanterna, sagrì a coda corta, sagrì atlantico, sagrì nano, gattuccio spettro, squalo di velluto, squalo di acque profonde del superordine Strachimorpha

Stati membri garantiscono che numero giorni di pesca assegnati a navi con reti da circuizione dedite a pesca di tonno obeso, tonno albacora, connetto striato nella zona di alto mare di convenzione WCPFC non oltre 403 giorni. Navi CE non praticano pesca di tonno bianco del Pacifico meridionale nella zona di convenzione WCPFC. Nella zona WCPFC situata tra 20°N e 20°S vietate attività di pesca praticate da navi con reti da circuizione con dispositivi di concentrazione di pesca tra 1 Luglio e 31 Ottobre 2014, salvo se a bordo presente osservatore incaricato di controllare che comunque non utilizzato o presente FAD o dispositivi elettronici corredati o “peschi su banchi avvalendosi di FAD”. Navi con reti da circuizione in zona WCPFC di cui sopra conservano a bordo e sbarcano o trasbordano tutte le catture di tonno obeso, tonno albacora, connetto striato, salvo che pesca risulti inadatto a consumo umano per ragioni diverse da taglia o in casi di gravi disfunzioni di attrezzature per refrigerazione, o in mancanza di spazio sufficiente nella nave per sostenere tutto il pesce nell’ultima bordata di pesca. Navi elencate solo nel registro WCPFC o nel registro WCPFC e registro IATTC se pescano in zone di sovrapposizione tra IATTC e WCPFC applicano misure di cui sopra.

Numero massimo di navi CE autorizzate a praticare la pesca di pesce spada in acque a sud di 20°S di zona di convenzione WCPFC indicato in Allegato VII a Reg. 43/14 pubblicato su G.U.CE 24/14

Vietata pesca al merluzzo di Alaska nelle acque di altura del Mare di Bering

Numero massimo di autorizzazione di pesca per navi di Paesi Terzi operanti in acque CE fissato in Allegato VIII a Reg. 43/14 pubblicato su G.U.CE 24/14. Vietato conservare a bordo o sbarcare pesci provenienti da stock per cui fissati TAC, salve caso di catture effettuate da navi di Paesi Terzi che dispongono di contingente non ancora esaurito. A navi di Paesi Terzi vietato pesca, conservazione a bordo, trasbordo o sbarco di: squalo elefante, pescecane, squadro nelle acque CE; complesso di specie di razza bavosa in acque CE della zona CIEM IIa,III, IV, VI, VII, VIII, IX, X; razza ondulata in acque CE di zona CIEM VI, IX, X; razza bianca in acque CE di zona CIEM VI, VII, VIII, IX, X; smeriglio in acque CE; pesci violino in acque CE di zona CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII; manta gigante in acque CE. Esemplari di tali specie catturati accidentalmente non danneggiati e subito rilasciati.

Commissione assistita da Comitato per pesca ed acquicoltura                                                                                                 

                  

 

                                       

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