MISURE SANITARIE ACQUICOLTURA

MISURE SANITARIE ACQUICOLTURA (D.Lgs. 148/08)  (pesca14)

Soggetti interessati:

Produttori, trasformatori, commercianti di animali di acquicoltura (cioè animali acquatici in tutti gli stadi di vita compresi gameti, uova e sperma, nonché pesci appartenenti alla superclasse Agnathe Egnathostomata, molluschi appartenenti al Phylum Mollusco, crostacei appartenenti al Subpylum Crostacea) per quanto concerne:

a)        norme di polizia sanitaria che disciplinano immissione sul mercato, importazione e transito di animali di acquicoltura e relativi prodotti;

b)        misure preventive minime intese ad accrescere livello di sensibilizzazione e preparazione di Autorità sanitarie competenti, responsabili di imprese acquicoltura ed altri operatori del settore nei confronti animali di acquicoltura;

c)        misure minime di lotta in caso di sospetta o conclamato focolaio malattie di animali acquatici.

Esclusi:    

a)        animali acquatici ornamentali allevati in acquai di tipo non commerciale;

b)       animali acquatici selvatici raccolti o catturati in vista di loro introduzione immediata nella catena alimentare;

c)        animali acquatici catturati per produzione di farina di pesce, mangimi per pesci, olio di pesce;

d)       animali acquatici ornamentali tenuti in negozi di animali da compagnia, vivai, laghetti , vasche da giardino, acquari a scopi commerciali o presso grossisti in assenza di contatto diretto con sistema idrico territoriale o se questi dotati di sistema di trattamento di acque reflue idoneo a ridurre livello di trasmissione di malattie animali di acquicoltura e selvatici presenti in bacino idrografico.  

Iter procedurale:

Imprese di acquicoltura, compreso allevamento di molluschi, nonché centro di spedizione, centro di depurazione operante in zona destinata a molluschicoltura e stabilimento di lavorazione finalizzato ad abbattimento animali di acquicoltura per contrastare malattia deve chiedere autorizzazione a Regione che la rilascia se:

a)        rispettano seguenti requisiti:

1)         annotazione da parte imprese in specifici registri di: tutti gli spostamenti di animali di acquicoltura e relativi prodotti in entrata ed uscita da azienda o zona di molluschicoltura; casi di mortalità rilevati in ogni unità epidemiologica in relazione al tipo di produzione; risultati del programma di sorveglianza sanitaria adottato in base a valutazione del rischio(Annotazioni effettuate in modo da garantire rintracciabilità di luogo di origine e destinazione). Annotazione da parte di stabilimenti di lavorazione in registro di tutti gli spostamenti di animali di acquicoltura e relativi prodotti in entrata ed uscita da questi. Trasportatori animali di acquicoltura annotano in registro prima di scarico: decessi intervenuti durante trasporto in funzione tipo di trasporto e specie trasportate; aziende, zone di molluschicoltura, stabilimenti di lavorazione visitati da mezzo di trasporto; ogni eventuale ricambio di acqua effettuato durante trasporto (specificare origine di approvvigionamento, luogo di scolo acque reflue);

2)         adozione di “prassi igieniche appropriate, onde evitare introduzione e propagazione di malattie”;

3)         adozione programma di sorveglianza sanitaria, basato su valutazione del rischio in cui si intende rilevare: eventuale aumento tasso di mortalità nelle aziende o zone di molluschicoltura in funzione tipo di produzione; presenze di malattie elencate in Allegato IV a D.Lgs. 148/08 pubblicato su G.U. 57/13 in aziende o zone dove presenti animali di specie sensibili. Frequenza di sorveglianza in funzione di stato sanitario di zona stabilita in Allegato III a D.Lgs. 148/08 pubblicato su G.U. 225/08. Servizio veterinario ASL vigila affinché suddetti programmi siano rispettati;      

b)       dimostrano “pieno rispetto dei requisiti di cui sopra”;

c)        sottoposti a controllo di Servizio veterinario ASL.

Autorizzazione negata se “attività in questione comporta rischio inaccettabile di propagazione di malattie ad aziende, zone a molluschicoltura o stock selvatici di animali acquatici situati in prossimità di azienda o zona”, previa verifica da parte di Servizio veterinario ASL di “applicare misure di attenuazione del rischio, compresa possibilità di spostare attività in questione”.

In deroga Servizio veterinario ASL può limitarsi, tenendo conto della natura, caratteristiche e situazione di impianto, laghetto di pesca sportiva, nonché del rischio di propagazione malattie ad altre popolazioni di animali acquatici, alla sola registrazione per:

a)        impianti diversi da imprese di acquicoltura in cui animali acquatici tenuti non a scopo di immissione sul mercato;

b)       laghetti di pesca sportiva non connessi direttamente al sistema idrico territoriale;

c)        imprese di acquicoltura che commercializzano animali solo per consumo umano.

Servizio veterinario ASL registra in banca dati nazionale di anagrafi zootecniche tutte le imprese di acquicoltura esistenti nel territorio di competenza, compresi dati di georeferenziazione e per impianti che allevano o detengono specie sensibili a malattie (Elenco riportato in Allegato IV a D.Lgs. 148/08 pubblicato su G.U. 57/13) dati concernenti stato sanitario (Allegato III a D.Lgs. 148/08 pubblicato su G.U. 225/08) e movimentazione di animali da e verso suddette imprese e riferimento ad autorizzazione.

Responsabili di imprese e stabilimenti autorizzati debbono presentare tutte le informazioni utili affinché Servizio veterinario ASL possa verificare rispetto delle condizioni per autorizzazioni.

Ministero Salute tiene aggiornato e rende disponibile al pubblico elenco delle imprese di acquicoltura e stabilimenti di lavorazione autorizzati in cui riportate informazioni di cui ad Allegato II a D.Lgs., 148/08 pubblicato su G.U. 225/08

Controlli ufficiali su imprese di acquicoltura e stabilimenti di trasformazione autorizzati eseguiti da Servizio veterinario ASL competente per territorio, comprendente: numero minimo di ispezioni, visite audit periodici, nonché eventuali campionamenti presso imprese di acquicoltura, tenendo conto rischio di diffusione malattie, stato sanitario della zona in questione (Frequenza minima riportata in Allegato III a D.Lgs. 148/08 pubblicato su G.U. 225/08). Spese relative ai controlli a carico di responsabile impresa di acquicoltura “secondo tariffe e modalità di versamento da stabilirsi da parte Regione, in base a costo effettivo del servizio”.

Immissione sul mercato di animali di acquicoltura e relativi prodotti non deve compromettere stato sanitario di animali acquatici del luogo di destinazione per quanto concerne malattie riportate in elenco Allegato IV a D.Lgs. 148/08 pubblicato su G.U. 57/13.

Immissione oggetto di certificazione sanitaria se:

a)         animali introdotti in Stato membro o zona dichiarata indenne da malattia od oggetto di programma di eradicazione a fini di allevamento o ripopolamento o per successiva lavorazione prima di consumo umano (salvo che pesci non abbattuti ed sviscerati prima di spedizione o molluschi/crostacei inviati con prodotti non lavorati/lavorati)

b)         animali di acquicoltura spostati da zona oggetto di disposizioni sanitarie o soggetti a malattie non elencate in elenco riportato in Allegato IV a D.Lgs. 148/08 pubblicato su G.U. 57/13

Sono subordinati a notifica informatica a Servizio veterinario ASL: spostamenti di animali di acquicoltura tra Stati membri ove richiesta certificazione sanitaria od ogni altra movimentazione di questi a fini di allevamento o ripopolamento tra Stati membri se non richiesta certificazione sanitaria. Spostamenti da e verso imprese di acquicoltura che allevano/detengono animali di specie sensibili a malattie di cui in elenco riportato in Allegato IV a D.Lgs. 148/08 pubblicato su G.U. 57/13, annotati in banca dati nazionale zootecnica.

Eventuale immissione sul mercato di animali acquatici non conformi per scopi scientifici deve essere autorizzata da Ministero Salute sotto stretta sorveglianza di Servizio veterinario ASL, “affinché questa non comprometta stato sanitario di animali acquatici presenti nel luogo di destinazione o luoghi di transito” . Ogni spostamento di animali tra Stati membro ha luogo solo previa informazione ad Autorità competente di Stato membro di destinazione

Responsabile di trasporto provvede a:

1)         applicare durante trasporto misure di profilassi della malattia per non alterare stato sanitario di animali trasportati e “ridurre rischio di propagazione malattie”;

2)         adottare misure precauzionali per non alterare stato sanitario di animali di acquicoltura, né compromettere stato sanitario di luogo di destinazione ed eventuali luoghi di transito;

3)         effettuare ricambio di acqua durante trasporto “in luoghi e condizioni tali da non compromettere stato sanitario di animali di acquicoltura trasportati o animali acquatici presenti nel luogo in cui attuato ricambio di acqua, o di animali acquatici presenti nel luogo di destinazione”.

Servizio veterinario ASL accerta che tali prescrizioni vengano rispettate.

Animali di acquicoltura immessi sul mercato a scopo di allevamento debbono essere clinicamente sani e provenienti da azienda o zona destinata a molluschicoltura in cui non registrato “aumento inspiegabile tasso di mortalità” (In deroga Servizio veterinario ASL, previa comunicazione a Ministero Salute, può consentire immissione sul mercato di animali se provengono da azienda o zona destinata a molluschicoltura indipendente da unità epidemiologica caratterizzata da più elevata mortalità”). Esclusi da immissione sul mercato animali di acquicoltura destinati a distruzione o abbattimento nell’ambito di misure di lotta contro malattie.  

Salmonidi e tutte le specie sensibili a necrosi ematopoietica infettiva e setticemia emorragica immessi sul mercato a scopo di ripopolamento solo se:

1)        provenienti da zona dichiarata indenne da tali malattie;

2)        immessi in laghetti di pesca sportiva direttamente connessi a bacini idrici territoriali se soddisfano requisiti di cui sopra o provengono da azienda/zona con stato sanitario almeno equivalente a quello delle acque cui destinati.

Animali di specie sensibili a certe malattie per essere introdotti a scopo di ripopolamento/allevamento in zona dichiarata indenne da tale malattia debbono provenire da Stato membro o zona dichiarata indenne da tale malattia.

Se studi scientifici dimostrano che specie diverse da quelle elencate in in Allegato IV a D.Lgs. 148/08 pubblicato su G.U. 57/13 possono essere causa di trasmissione di certa malattia, queste introdotte a fini di ripopolamento/allevamento in zona dichiarata indenne da tale malattia solo se provenienti da altro Stato membro o zona dichiarata indenne da questa malattia o mantenute in impianti di isolamento in acque indenni da agente patogeno in questione per periodo di tempo adeguato.

Animali di acquicoltura di specie sensibili a malattie non esotiche riportate in Allegato IV a D.Lgs. 148/08 pubblicato su G.U. 57/13 e relativi prodotti immessi sul mercato per essere lavorati in zona dichiarata indenne da tali malattie se:

1)        provengono da Stato membro o zona dichiarata indenne da tale malattia;

2)        lavorati in stabilimento autorizzato in condizioni atte a prevenire diffusione di malattia;

3)        pesci abbattuti ed sviscerati prima della spedizione, mentre molluschi o crostacei inoltrati come prodotti lavorati o meno.

Tali animali di acquicoltura possono essere “temporaneamente stabulati nel luogo di trasformazione” se:

1)        provengono da altro Stato membro o zona dichiarati indenni da malattia in questione;

2)        tenuti temporaneamente in centri di spedizione, bacini di depurazione o impianti analoghi dotati di sistemi di trattamento acque reflue che rende inattivi agenti patogeni o le cui acque reflue sottoposte ad altri tipi di trattamento per contenere rischio di trasmissione di malattie nel sistema idrico naturale.

Sono esclusi animali di acquicoltura immessi sul mercato per consumo umano senza ulteriori lavorazioni, purché in imballaggi idonei a vendita al dettaglio.

Animali acquatici selvatici di specie sensibili ad 1 o più malattie elencate in Allegato IV a D.Lgs. 148/08 pubblicato su G.U. 57/13 catturati in Stato membro o zona non dichiarata indenne da malattia sono posti in isolamento in strutture idonee “per periodo di tempo sufficiente a contenere a livello accettabile rischio di trasmissione delle malattie prima di essere immessi in aziende o aree, comprese quelle destinate a molluschicoltura situate in zona dichiarata indenne da malattia” sotto controllo di Servizio veterinario ASL, che può autorizzare attività di acquicoltura lagunare estensiva praticata senza isolamento, purché rischio risultante non sia superiore a quello di cui sopra.

Immissione sul mercato di animali acquatici ornamentali non deve compromettere stato sanitario di animali acquatici in merito a malattie di cui in Allegato IV a D.Lgs. 148/08 pubblicato su G.U. 57/13.

Animali di acquicoltura e relativi prodotti introdotti solo se Paesi Terzi figuranti in elenco approvato da CE ed accompagnato da certificato sanitario attestante che “partita soddisfa requisiti stabiliti per tali prodotti, nonché condizioni specifiche di importazione”.

Servizio veterinario ASL provvede ad informare subito Ministero Salute e Regione in caso di sospetto o conferma di presenza malattia elencata in Allegato IV a D.Lgs. 148/08 pubblicato su G.U. 57/13.

In caso di aumento tasso di mortalità tra animali di acquicoltura, decessi subito denunciati a Servizio veterinario ASL, competente per territorio, da parte di proprietario od incaricato cura di animali acquatici, trasportatore, veterinari liberi professionisti, veterinario ufficiale, personale di laboratorio pubblico o privato, persone che si occupano professionalmente di animali acquatici di specie sensibili. Ministero Salute informa entro 24 ore altri Stati membri, Commissione, Paesi membri di EFTA di conclamata malattia esotica o meno tra quelle in Allegato IV a D.Lgs. 148/08 pubblicato su G.U. 57/13

In caso di sospetta presenza di tali malattie in zona che si trovi in Stato membro della categoria I o III di Allegato III a D.Lgs. 148/08 pubblicato su G.U. 225/08, Servizio veterinario ASL preleva campioni di animali da inviare ad Istituto Zooprofilattico Sperimentale ed in attesa dei risultati laboratorio:

1)          pone sotto controllo ufficiale azienda e zona destinata a molluschicoltura in cui di sospetta presenza di malattia, adottando misure di lotta idonee a prevenire diffusione malattia ad altri animali acquatici;

2)          vieta movimentazione in entrata ed uscita di animali di acquicoltura da azienda/zona senza autorizzazione del Servizio veterinario ASL;

3)          avvia indagine epidemiologica volta a:

·         determinare possibile origine e vie di diffusione della malattia;

·         accertare se animali di acquicoltura lasciato azienda/zona in periodo precedente a notifica di caso sospetto;

·         indagare se infettate altre aziende/zone.

Se indagine rileva che malattia potrebbe essersi diffusa in altre aziende/zone o corpi di acqua aperti, Ministero Salute provvede ad applicare misure di cui sopra a tali aziende o zona o corpi idrici.

Servizio veterinario ASL revoca misure restrittive se esami di laboratorio non rilevano presenza di malattia.

Servizio veterinario ASL può decidere di limitare applicazione delle suddette misure “in caso di bacini imbriferi o zone costiere di grandi dimensioni, ad area meno estesa in prossimità di azienda o zona di molluschicoltura sospetta di infezione se ritiene che questa offre garanzie sufficienti ad evitare diffusione malattia”, previo parere favorevole di Centro nazionale per ittiopatologia. Ministero Salute può informare Autorità competenti di Sta<ti membri o Paesi Terzi confinanti della sospetta presenza di malattia.

Ministero Salute, tramite Centro nazionale di lotta ed emergenza contro malattie di animali, assicura coordinamento di misure ed attività necessarie al controllo ed eradicazione di malattie di cui in Allegato IV a D.Lgs. 148/08 pubblicato su G.U. 57/13. Se confermata presenza in zona di una delle suddette malattie, Servizio veterinario ASL provvede a:

1)        dichiarare azienda o zona destinata a molluschicoltura interessata ufficialmente infetta;

2)        creare intorno ad azienda o zona destinata a molluschicoltura dichiarata infetta, area di protezione comprendente zona destinata a protezione e sorveglianza, su parere di Centro nazionale;

3)        vigilare affinché non attuato ripopolamento e vietare ingresso od uscita di animali di acquicoltura, nonché loro spostamenti all’interno di zona di protezione senza autorizzazione dello stesso Servizio veterinario ASL;

4)        adottare ulteriori misure per prevenire diffusione malattia.

Animali di acquicoltura che hanno raggiunto taglia commerciale e non presentano sintomi di malattia, raccolti sotto controllo Servizio veterinario ASL e destinati a consumo umano o successiva lavorazione.

Animali acquatici che non hanno raggiunto taglia commerciale e non presentano sintomi clinici di malattia rimossi ed eliminati entro periodo di tempo in funzione a tippo di produzione e rischio di ulteriore diffusione di malattia sotto controllo Servizio veterinario ASL competente.

Raccolta di animali di acquicoltura, loro introduzione in centri di spedizione e bacini di depurazione, successiva lavorazione ed altre fasi di preparazione effettuate in condizioni tali da evitare diffusione di agente patogeno della malattia. A tal fine centri di spedizione, bacini di depurazione dotati di sistemi di trattamento acque reflue in modo da rendere inattivo agente patogeno di malattia o acque reflue sottoposte a trattamenti idonei per rendere accettabile livello di rischio di trasmissione malattia nel sistema idrico naturale. Successiva lavorazione attuata in stabilimenti individuati da Servizio veterinario regionale.

Pesci e crostacei morti o vivi con sintomi di malattia rimossi quanto prima ed eliminati sotto controllo di Servizio veterinario ASL competente.

Azienda o zona infetta destinata a molluschicoltura soggetta ad adeguato periodo di fermo di impianto dopo essere state svuotate, pulite e disinfettate. Decisione presa da Servizio veterinario ASL competente in base a valutazione del rischio.

Misure mantenute fino a quando non attuate misure di eradicazione della malattia e prelievo di campioni con relative analisi effettuate nella zona di protezione della malattia in questione non fornito esito favorevole.

In caso di confermata presenza di malattie in elenco Allegato IV a D.Lgs. 148/08 pubblicato su G.U. 57/13 in zone non dichiarate indenni da tale malattia, Ministero Salute, di intesa con Regione e Centro di referenza nazionale per ittiopatologia, applica idonee misure per riottenere riconoscimento di indennità o elabora programma di eradicazione della malattia. In tal caso può consentire che animali clinicamente sani possono raggiungere taglia commerciale prima di abbattimento per consumo umano o trasportati in altra zona infetta adottando precauzioni per evitare diffusione malattia.

Servizio veterinario ASL competente per territorio, in caso di confermata presenza di malattie non esotiche in Allegato IV a D.Lgs. 148/08 pubblicato su G.U. 57/13 in azienda o zona destinata a molluschicoltura dichiarata indenne da malattia:

1)        dichiara azienda o zona interessata ufficialmente infetta,

2)        crea idonea zona di protezione di malattia, comprendente zona destinata a sorveglianza intorno ad azienda o zona dichiarata infetta;

3)        limita movimentazione animali di acquicoltura da zona di protezione che possono essere solo introdotti in aziende o zone senza compromettere stato sanitario animali presenti o raccolti ed abbattuti per consumo umano;

4)        controlla che animali di acquicoltura morti rimossi e smaltiti entro idoneo periodo di tempo in funzione di tipo di produzione e rischio di diffusione di malattia.

In caso di sospetta o conclamata infezione di animali acquatici selvatici da una delle malattie esotiche o meno elencate in Allegato IV a D.Lgs. 148/08 pubblicato su G.U. 57/13, Ministero Salute, tramite Centro nazionale, dispone monitoraggio ed adotta misure volte a ridurre diffusione di malattia. Di tali misure informata Commissione ed altri Stati membri.

Centro nazionale di referenza per ittiopatologia adotta misure per contrastare malattie emergenti ed evitarne diffusione se queste possono compromettere stato sanitario di animali acquatici. Ministero Salute informa Commissione ed altri Stati membri se risultati di studi su malattia emergente rivestono interesse dal punto di vista epidemiologico per altro Stato membro. Se malattia non riportata in Allegato IV a D.Lgs. 148/08 pubblicato su G.U. 57/13 comporta rischio significativo per situazione sanitaria di acquicoltura o animali acquatici selvatici, Ministero Salute può adottare misure per prevenire o lottare contro diffusione di tale malattia. Decisione comunicata a Commissione se “influenza scambi commerciali tra Stati membri”.

Ministero Salute sottopone ad approvazione Commissione programma di sorveglianza per riconoscimento di indennità da 1 o più malattie elencate in Allegato IV a D.Lgs. 148/08 pubblicato su G.U. 57/13 del territorio nazionale “non notoriamente infetto ma non dichiarato indenne da tali malattie”. Programma contenente: 

a)        descrizione di situazione epidemiologia di malattia prima del suo avvio;

b)       analisi dei costi prevedibili e stima dei benefici previsti dal programma;

c)        durata prevista e delimitazione di zona geografica oggetto del programma.

Programma può essere modificato o sospeso adottando stessa procedura a partire da data di approvazione programma, zone coperte da questo sono soggette alle norme previste per le zone dichiarate indenni da malattia.

Programma viene applicato fino a quando non soddisfatti requisiti di cui Allegato V a D.Lgs. 148/08 pubblicato su G.U. 225/08, intero territorio nazionale o zona interessata dichiarata indenne da malattia, Ministero Salute o Commissione non revoca programma (In tal caso applicate misure di contenimento della malattia a partire da revoca).

Centro nazionale elabora programma di intervento “in caso di insorgenza di una delle malattie emergenti o esotiche elencate in Allegato IV a D.Lgs. 148/08 pubblicato su G.U. 57/13”, specificando misure nazionali atte a garantire “elevato livello di sensibilizzazione e preparazione alla malattia, nonché tutela di ambiente comprendete almeno (Requisiti riportati in Allegato VII a D.Lgs. 148/08 pubblicato su G.U. 225/08):

a)        accesso del Servizio veterinario ASL competente per territorio ad impianti interessati e relative attrezzature con mezzi idonei a rapida ed efficace eradicazione del focolaio;

b)        eventuale coordinamento con Stati membri e Paesi Terzi limitrofi;

c)        indicazioni su vaccini obbligatori e condizioni di vaccinazione di emergenza.

Ministero Salute aggiorna ogni 5 anni programma di intervento.

Proibita vaccinazione contro:

–          malattie esotiche in Allegato IV a D.Lgs. 148/08 pubblicato su G.U. 57/13, salvo approvazione di vaccinazione nell’ambito di programmi di eradicazione malattia o programma di intervento di emergenza;

–          malattie non esotiche in Allegato IV a D.Lgs. 148/08 pubblicato su G.U. 57/13  nelle zone dichiarate indenni da malattia in questione o coperte da programmi di sorveglianza, salvo sua autorizzazione in zone non dichiarate indenni o nell’ambito di programmi di eradicazione.

Escluse ricerche scientifiche finalizzate a messa a punto e collaudo dei vaccini in condizioni controllate, purché adottate idonee misure per proteggere animali acquatici da effetti negativi di vaccinazioni eseguite.

Vaccini utilizzati debbono essere sempre riconosciuti

Territorio nazionale dichiarato indenne da malattia di cui ad elenco Allegato IV a D.Lgs. 148/08 pubblicato su G.U. 57/13  se:

a)        nessuna delle specie sensibili a malattia in questione presente nel suo territorio;

b)       risulta noto che agente patogeno responsabile della malattia non può sopravvivere nelle sue acque;

c)        rispettate le condizioni riportate in Allegato V a D.Lgs. 148/08 pubblicato su G.U. 225/08;

d)       in caso Stati membri confinanti non dichiarati indenni da malattie istituite zone cuscinetto aventi estensione tale da proteggere il territorio nazionale indenne dalla diffusione malattia.

Su richiesta di Regione, zona dichiarata indenne da 1 o più malattie in elenco Allegato IV a D.Lgs. 148/08 pubblicato su G.U. 57/13 se:

a)        nessuna delle specie sensibili a malattia in questione presente nella zona o nelle sue acque;

b)       risulta noto che agente patogeno responsabile della malattia non può sopravvivere nelle sue acque o zona;

c)        rispettate nella zona le condizioni riportate in Allegato V a D.Lgs. 148/08 pubblicato su G.U. 225/08;

Ministero Salute aggiorna e rende disponibile al pubblico elenco delle zone dichiarate indenni da malattia.

Se intero territorio nazionale dichiarato indenne da 1 o più malattie in elenco Allegato IV a D.Lgs. 148/08 pubblicato su G.U. 57/13, sorveglianza può essere sospesa e riconoscimento di territorio indenne conservato se “permangono condizioni favorevoli alla manifestazione clinica della malattia”. In caso di zone indenni da malattia su territorio non dichiarato indenne da malattia, le cui condizioni favorevoli alla manifestazione clinica della malattia, sorveglianza è mantenuta “ad un livello commisurato al grado di rischio”.

Se Ministero Salute ritiene che sono state violate condizioni per mantenimento riconoscimento di indennità da malattia in territorio nazionale o zona, sospende subito ogni scambio commerciale di specie sensibili o specie portatrici con altri Stati membri, zone che abbiano stato sanitario migliore per malattia in questione. Se da indagine epidemiologica condotta emerge che:

a)        non vi è stata violazione, ripristinato status di indenne su territorio nazionale o zona interessata;

b)       altamente probabile “infezione abbia avuto luogo”, status di indenne da malattia revocato in territorio nazionale o zona interessata. Ripristino di tale status di indenne subordinato a rispetto dei requisiti di cui in elenco Allegato V a D.Lgs. 148/08 pubblicato su G.U. 225/08.

Ministero Salute, Regione, Servizio veterinario ASL competente per territorio, svolge compiti di controllo su normativa in questione. Ministero provvede affinché via sia cooperazione tra Autorità competenti in materia e quella responsabile di altri controlli su acquicoltura, animali acquatici, alimenti e mangimi per acquicoltura, con costante scambio di informazioni per via elettronica ed accesso al laboratorio ed a “conoscenze in materia di analisi del rischio e di epidemiologia”.

Ministero Salute individua laboratorio nazionale di referenza, che deve assicurare collegamento con laboratorio CE di referenza e con Istituti Zooprofilattici, nel Centro nazionale di referenza per ittiopatologia con sede in Legnaro (Padova) e lo comunica a Commissione e ad altri Stati membri.

Esami di laboratorio effettuati presso Istituto Zooprofilattico Sperimentale, utilizzando in caso di sospetto di malattie, metodi diagnostici CE. In caso di riscontro di positività ad 1 delle malattie di cui ad elenco Allegato IV a D.Lgs. 148/08 pubblicato su G.U. 57/13, campione inviato per conferma diagnostica a Centro di referenza nazionale per ittiopatologia

Esperti della Commissione possono effettuare ispezioni sul posto a cui Ministero Salute fornirà tutta l’assistenza possibile. Commissione comunica a Ministero Salute risultati delle ispezioni. Se rilevato grave rischio per salute di animali, Ministero Salute è tenuto subito ad adottare misure di salvaguardia necessarie. Se ciò non avviene o queste considerate insufficienti, misure di salvaguardia adottate da Commissione.

ASL e Regione sono competenti ai fini di accertamento ed irrogazione delle sanzioni amministrative.

Proventi delle sanzioni devoluti a Regione per essere destinate al finanziamento di attività in materia di lotta contro malattie animali e potenziamento dei Servizi veterinari.

Sanzioni:

Chiunque viola disposizioni relative ad obblighi di registrazione delle imprese di acquicoltura: multa da 400 a 2.000 €

Chiunque viola disposizioni relative ad obblighi di rintracciabilità: multa da 800 a 2.400 €

Chiunque viola disposizioni relative ad obblighi di prevenzione sanitaria nelle operazioni di trasporto: multa da 1.600 a 2.800 €

Chiunque viola norme in materia di immissione sul mercato di animali di acquicoltura da allevamento o ripopolamento: multa da 2.000 a 3.600 €

Proprietario od incaricato di cura animali acquatici, trasportatore, veterinari liberi professionali, veterinari ufficiali, personale di laboratorio che non denunciano malattie: multa da 1.500 a 9.000 €                       

             

               

                            

                            

                                   

 

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