PIANTE OFFICINALI (Legge 99/31; D.Lgs. 75/18) (officin01)
Soggetti interessati:
Agricoltori che intendono coltivare, raccogliere, trasformare piante officinali (cioè piante aromatiche, medicinali e da profumo), nonché alghe, funghi macroscopici e licheni “destinati ai medesimi usi”, con esclusione:
- piante officinali disciplinate dalla normativa in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope
- vendita diretta di piante officinali al consumatore finale
- attività successive alla prima trasformazione
- preparazioni estemporanee ad uso alimentare utilizzando piante officinali tal quali (da sole o in miscela) da parte di farmacisti e di quanti sono in possesso del titolo di erborista, vendute sfuse (cioè non preconfezionate) ad un singolo cliente, sotto forma di estratti secchi o liquidi derivati da queste
Iter procedurale:
D.Lgs. 75 del 21/05/2018 definisce la nuova normativa applicabile, a partire dal 21/12/2018, in materia di coltivazione, raccolta e prima trasformazione delle piante officinali individuate con decreto MIPAAF, che prevede ad:
ART. 1 come le singole specie di piante officinali (coltivate o raccolte), possano essere utilizzate direttamente, o sottoposte ad una prima trasformazione nell’azienda agricola, riguardante le attività di: lavaggio; defoliazione; cernita; assortimento; mondatura; essiccazione; taglio e selezione; polverizzazione di erbe secche; estrazione di oli essenziali da piante fresche; ogni altra operazione che serve a “stabilizzare e conservare il prodotto destinato alle successive fasi della filiera”, tenendo conto che alcune specie vegetali di piante officinali contengono proprietà e caratteristiche funzionali atte ad essere impiegate (anche dopo la trasformazione) in categorie di prodotti salutistici.
ART. 2 come la coltivazione, raccolta e prima trasformazione delle piante officinali sia da considerare attività agricola ai sensi dell’art. 2135 del Codice Civile e l’imprenditore agricolo per il suo esercizio non debba richiedere nessuna autorizzazione.
Non necessaria neppure autorizzazione per la coltivazione e raccolta di piante officinali a scopo medicinale o per la produzione di sostanze attive vegetali, purchè sia attuata in accordo con GACP (Good Agricultural and Collection Practive).
Le Regioni debbono conformarsi ai principi fissati con D.Lgs. 75/18, fermo restando che possono:
- emanare proprie leggi in materia di coltivazione, raccolta e prima trasformazione delle piante officinali
- disciplinare la formazione e l’aggiornamento professionale degli imprenditori agricoli impegnati in tali attività, nonché l’attività di consulenza aziendale a loro supporto (anche avvalendosi degli strumenti del PSR).