PIANTE DA RIMBOSCHIMENTO

PIANTE DA RIMBOSCHIMENTO (Reg. 1597/02, 1602/02, 2301/02; D.Lgs. 386/03; D.G.R.M. 04/03/19) (bosco07)

Soggetti interessati:

Ministero Politiche Agricole, Alimentari, Forestali (MIPAAF), Regione, Servizio Decentrato Agricoltura (SDA), Autorità pubblica di controllo di ASSAM (ASSAM), Servizio Fitosanitario Regionale (SFR), Arma dei Carabinieri Forestale (ACF).

Chiunque intende produrre per vendere materiali forestali di moltiplicazione (Materiale di propagazione o moltiplicazione di specie od ibridi artificiali utilizzabili a fini forestali, cioè imboschimento o rimboschimento, arboricoltura da legno “che risultano importanti per fini forestali nella Comunità”) il cui materiale di base (reperibile da: alberi od arbusti di determinata zona o soprassuolo, dove si raccolgono semi; arboreti da seme, cioè piantagioni di cloni o famiglie selezionate, isolate da impollinazione estranee; genitori, cioè alberi utilizzati per ottenere discendenti tramite impollinazione controllata da pianta madre identificata; cloni, cioè insieme di individui derivati per via vegetativa da un unico individuo originale tramite talea, innesto, micropropagazione, miscuglio di cloni) autoctono (Fonte di semi rigenerato tramite rinnovazione naturale) od indigeno (Fonte di semi prodotti artificialmente per semina, la cui origine situata nella stessa regione di provenienza) può essere suddiviso in:

  1. “identificato alla fonte”: materiali di moltiplicazione provenienti da materiali di base prodotti da una fonte di semi ubicati in singola regione di provenienza. Se materiale occorre indicare ubicazione e altitudine del luogo di raccolta materiale di moltiplicazione se autoctono od indigeno o di origine sconosciuta;
  2. “selezionati”: materiali di moltiplicazione provenienti da materiali di base prodotti da soprassuolo ubicato in singola regione di provenienza, fenotipicamente selezionati a livello di popolazione, di cui occorre  accertare: con prove storiche se origine autoctona, indigena o sconosciuta; se isolato da soprassuoli della stessa specie o di specie suscettibili di dar origine ad ibridazioni; se entità della popolazione abbastanza numerosa da consentire una “interfecondazione sufficiente”, così da evitare “effetti sfavorevoli della riproduzione in parentela stretta”; età e sviluppo degli alberi in grado di fornire dati certi per i caratteri della selezione; omogeneità del soprassuolo (Eventuale eliminazione di alberi difformi); adeguatezza dei materiali “alle condizioni ecologiche prevalenti nella regione di provenienza”; alberi esenti da attacchi di organismi nocivi e loro resistenza ad influenze sfavorevoli del clima e luogo in cui crescono (Esclusi danni causati da inquinamento); produzione quantitativa e qualitativa in legno del materiale in selezione superiore alla media; caratteri morfologici (Forma e portamento) particolarmente favorevole (Ridurre al minimo “frequenza di fusti biforcati e di fibre torte”);
  3. “qualificati”: materiali di moltiplicazione, provenienti da materiale di base prodotto da arboreti da seme, genitori, cloni o miscuglio di cloni, i cui componenti fenotipicamente selezionati a livello individuale e rispondenti ai requisiti riportati in Allegato IV del D.Lgs. 386/03 pubblicato su G.U. 23/04. 69/04 autorizza Stato membro ad utilizzare materiale di base classificato come “qualificato” di Pinus Pinaster ait. come materiale di moltiplicazione. In tal caso Stato membro invia comunicazione a CE, provvede a registrazione in Elenco nazionale dei materiali di base anche se non soddisfa tutti i requisiti della Direttiva CE 105/1999, ed impone commercializzazione di tale materiale riportando in etichetta dicitura “I materiali soddisfano i requisiti di cui al Reg. CE 69/04 della Commissione”;
  4. “controllati”: materiali di moltiplicazione proveniente da materiali di base prodotti da soprassuoli, arboreti da seme, genitori, cloni o miscugli di cloni, la cui superiorità  deve essere dimostrata per mezzo di prove comparative di “valutazione genetica e dei componenti dei materiali di base”, i cui requisiti sono riportati in Allegato V del Lgs. 386/03 pubblicato su G.U. 23/04

Materiale appartenente alle seguenti specie: Abete, Abete greco, Acero montano, Castagno, Cembro, Cerro, Ciliegio selvatico, Cipresso, Douglasia, Eucalipto, Faggio, Farnia, Frassino maggiore, Noce, Noce nero, Larice, Larice giapponese, Leccio, Picea, Picea di Sitka, Pino d’Aleppo, Pino marittimo, Pino uncinato, Pino nero d’Austria, Pino loricato, Pino domestico, Pino silvestre, Pino strobo, Pino insigne, Pioppo, Ontano napoletano, Quercia rossa, Rovere, Roverella, Sughero, Tiglio montano (Elenco completo riportato su GU 23/04 può essere modificato da MIPAAF su proposta Regione. Se specie non riportata in elenco, Regione può adottare misure specifiche comunicandole a MIPAAF).

Escluso materiale forestale di moltiplicazione destinato ad esportazione o avente “forme di postime e a parti di piante per cui provato che non sono destinati a fini forestali” (In tal caso ditta deve apporre su merce etichetta recante dicitura “Non per fini forestali”).

Iter procedurale:

Organismo ufficiale (Per Regione Marche è SDA che può avvalersi di SFR, ACF, Istituto Sperimentale per la Selvicoltura di Arezzo), sentita Commissione tecnica, definisce disciplinari o piani per la gestione dei materiali di base e promuovono interventi “per la loro tutela e miglioramento anche attraverso adozione di eventuali misure di incentivazione”.

SDA provvede ad iscrivere materiale di base nel registro “previo accertamento dei requisiti minimi stabiliti che devono essere riportati su apposita scheda tecnica”, comunicando iscrizione a proprietari. Per iscrizione di cloni di pioppo è competente Commissione nazionale per pioppo.

Costitutore o persone che ha eseguito prove può chiedere iscrizione del materiale di base qualificato e controllato a SDA che verificati requisiti provvede a sua iscrizione.

Regione istituisce registro dei materiali di base delle varie specie riportate in elenco pubblicato su G.U. 23/04, in cui riportare popolamenti già iscritti nel Libro nazionale dei boschi da seme e dati specifici relativi a “ciascuna unità di ammissione”. Registro trasmesso entro 3 mesi da sua istituzione a MIPAAF, che istituisce il Registro nazionale dei materiali di base e ne redige la sintesi, da mettere a disposizione della Commissione UE e degli altri Stati membri, evidenziando: nome botanico; categoria; destinazione; tipo di materiale di base; riferimento al registro o codice di identità relativo alla Regione di provenienza; ubicazione (Regione di provenienza determinata in base alla cartografia per i materiali identificati “alla fonte” e “selezionati”, o alla posizione geografica esatta per categoria i materiali di “qualificati” e “controllati”); altitudine o estensione altimetrica; superficie commessa ad una o più fonti di seme o soprassuoli o arborei da seme; origine (indicare se materiale è autoctono, o indigeno, o di origine sconosciuta); se materiale è geneticamente modificato.

Commissione UE pubblica “l’Elenco comunitario dei materiali ammessi alla produzione di materiali forestali di moltiplicazione”.

SDA può ammettere l’utilizzo di materiale di base (semi, piante, parti di piante) per la realizzazione di imboschimenti, rimboschimenti, impianti di arboricoltura da legno (Esclusi materiali di moltiplicazione che, seppure di origine forestale, sono funzionali agli impianti da frutto ipogei ed epigei, come tartufaie coltivate, castagneti da frutto, noceti), purchè rispondente ai requisiti prescritti per la produzione di materiali forestali di moltiplicazione destinati alla commercializzazione. SDA:

  • revoca l’ammissione di tale materiali se non sussistono più i requisiti suddetti;
  • provvede a verificare se i materiali di moltiplicazione rientrano nelle categorie “selezionati”, “qualificati”, “controllati”;
  • decide di non applicare i requisiti prescritti in caso di materiale utile alla conservazione di piante minacciate della erosione genetica;
  • ammette, previa comunicazione a MIPAAF, il commercio, per non oltre 10 anni, di materiale “controllato”, se “dai risultati provvisori della valutazione genetica, si può presumere che detto materiale soddisfa i requisiti stabiliti”.

Regione Marche, con DGR 216 del 04/03/19, ha definito le modalità di produzione, a fini commerciali e di distribuzione, del materiale di moltiplicazione forestale (semi, piante, parte di piante), appartenente alle specie di cui all’Allegato I del D. Lgs. 386/03 pubblicato su GU 23/04, da impiegare nei rimboschimenti, impianti di arboricoltura da legno, tutela e riqualificazione ambientale, impianti con messa a dimora di piante micorizzate. L’attività commerciale e distributiva è subordinata all’acquisizione di un’apposita licenza rilasciata da SDA competente per territorio, previa acquisizione del  parere, emanato da un’apposita Commissione tecnica attestante l’idoneità tecnica della ditta richiedente (parere espresso in base alla relazione allegata alla richiesta di autorizzazione, in cui si specifica: attività che si intende svolgere; specie forestali oggetto di produzione, allevamento, commercializzazione e/o distribuzione; caratteristiche dei siti ospitanti l’attività; impianti, attrezzature e personale utilizzati). Eventuali variazioni nell’attività svolta, oggetto di comunicazione da inviare almeno 90 giorni prima a SDA competente.

SDA tiene un registro aggiornato dei fornitori di materiale forestale di moltiplicazioni muniti di licenza da inviare a MIPAAF, Regione, SFR.

Fornitori di sementi e di altri materiali di moltiplicazione debbono:

  1. tenere, per ogni sito produttivo, un registro di carico e scarico, vidimato da SDA competente, avente validità fino alla predisposizione di un modello ufficiale da parte della Commissione tecnica
  2. comunicare l’attività di raccolta delle sementi entro il 31 marzo alla Regione e ad ASSAM specificando:
  • dati relativi al soggetto richiedente (compresi gli estremi della licenza di cui sopra)
  • riferimenti a: iscrizione nel libro regionale dei boschi da seme, istituito con DGR 1269/05; sito in cui è effettuato il campionamento (se le aree non risultano iscritte, indicare il Comune, località, foglio e particelle catastali interessate). Per le superfici boschive dove tali dati catastali sono difficilmente reperibili, allegare un rappresentazione fotografica satellitare del sito, evidenziando le coordinate dell’area oggetto di raccolta
  • specie forestali oggetto della raccolta del seme
  • quantità di semi che si intende raccogliere, rispettando il principio secondo cui le unità di semi raccolte in un singolo popolamento non debbono superare il 70% della produzione della suddetta specie, in modo da garantire il rinnovamento del popolamento stesso
  • successivo impiego del materiale di propagazione per eventuale proveniente dalla raccolta (a fini forestali o meno)
  1. contattare telefonicamente ASSAM, almeno 10 giorni prima, per accordarsi sullo svolgimento delle operazioni di raccolta
  2. inviare una e-mail ad ASSAM, almeno 3 giorni prima dell’inizio dell’attività di raccolta in cui riportare le generalità dei raccoglitori con i loro recapiti telefonici

ASSAM presiede alle operazioni di raccolta, accertandone l’esito ed emettendo (in 2 copie) il relativo documento di accompagnamento, di cui 1 copia sarà rilasciata.

Entro 10 giorni dalla emanazione del documento di accompagnamento, ASSAM rilascia il certificato di provenienza, che dovrà accompagnare il materiale forestale di moltiplicazione fino alla destinazione finale. Nel caso di materiale “identificato alla fonte”, occorre riportare nel certificato il territorio provinciale dove si svolge la raccolta.

In caso di mescolanza, ASSAM accerta che le singole componenti siano identificabili e rilascia un nuovo certificato. Istituto sperimentale di selvicoltura di Arezzo ed Istituto sperimentale di pioppicoltura di Casale Monferrato certificano, in via provvisoria, il materiale di propagazione impiegato nella ricerca.

Occorre tenere separate durante le fasi di produzione le partite identificate mediante: codice partita di materiale e numero del certificato; nome botanico, categoria, destinazione, tipo di materiale di base; riferimento di registro o codice di identità relativo alla regione di provenienza; regione di provenienza per materiali “identificati alla fonte” e “selezionati”; origine del materiale (autoctona od indigena o sconosciuta); anno di maturazione nel caso di unità seminali; età e tipo di postime o semenzai o talea; tipo di pratica utilizzata (potatura radicale in posto, trapianto); se geneticamente modificato. Organismo ufficiale può autorizzare propagazione vegetativa di singola unità “selezionata”, “qualificata”, “controllata”, purchè materiali tenuti separati ed identificati come tali. Per categorie “identificato alla fonte” e “selezionato”, Organismo ufficiale può autorizzare mescolanza materiali di moltiplicazione provenienti da stessa regione di provenienza, ma raccolti in annate diverse. In tal caso Organismo rilascia nuovo certificato di identità e provvede ad identificare su registro nazionale seguente casistica: “materiali di moltiplicazione provenienti da una fonte di semi” (Mescolanza di materiali di moltiplicazione nell’ambito singola regione ottenuti da fonti di semi nella categoria “identificati alla fonte”); “di origine sconosciuta” (Mescolanza di materiali di moltiplicazione provenienti da materiali di base non autoctoni o non indigeni con materiale di origine sconosciuta). In caso di materiale appartenente a cloni iscritti nel Registro nazionale, questo non può essere rimosso da luogo di produzione o dai locali di conservazione senza che Organismo abbia rilasciato certificato di identità clonale entro termini prefissati

Materiale trasportato e venduto solo in partite omogenee, sementi confezionate, in imballaggi chiusi con sigillo, recanti etichetta indicante: numero di certificato o codice partita di materiale di moltiplicazione dove possibile risalire ai dati del certificato principale; nome produttore; età del materiale; nome botanico ed in lingua corrente; regione di provenienza per materiali “identificati alla fonte” e “selezionati”; termini “ammissione provvisoria” per materiali “controllati”; se materiale propagato per via vegetativa; se materiale è geneticamente modificato. Per sementi riportare in etichetta: purezza (percentuale in peso di sementi pure, altre sementi e materiale inerte); percentuale di germinazione del seme puro o se questo impossibile percentuale di semi vitali in base a metodo specifico; peso in 1000 unità di seme puro; numero di semi germinabili per kg. di prodotto commercializzato i “semi vitali per kg.”. Organismo ufficiale può autorizzare vendita a primo acquirente “anche se l’esame relativo alla germinazione non è stato concluso”, purchè fornitore ne attesta condizione sementi “con la massima celerità”. Non necessario indicare percentuale di germinazione o numero di semi germinabili per “piccoli quantitativi” di sementi fissati da Commissione Tecnica per singole specie. Nel caso di Populus spp. parti di piante commercializzate solo a condizione che su etichetta riportato numero di classificazione CE. Se utilizzate etichette colorate: giallo per materiali “identificati alla fonte”; verde per materiali “selezionati”; rosa per materiali “qualificati”; blu per materiali “controllati”. Se utilizzati materiali costituiti da organismi geneticamente modificati, riportare su etichetta dicitura “Questo prodotto contiene organismi geneticamente modificati” e codice unico di identificazione conforme a norme CE. Ammesso aggiungere su etichetta codice della regione di provenienza (idoneo a descrivere il territorio in cui in particolare dal punto vista ecologico) definito da Commissione Tecnica.

Materiale venduto solo se conforme a norme riportate in Allegato VII del D.Lgs. 386/03 pubblicato su G.U. 23/04.

MIPAAF su richiesta Organismo ufficiale, Commissione tecnica o Ministero Ambiente, può chiedere a Commissione CE di essere autorizzato “a vietare su tutto il territorio nazionale o su una parte di esso, commercializzazione all’utilizzazione finale ai fini di semina o impianto di materiali di moltiplicazione specifici”, in quanto può avere “effetti negativi sulla selvicoltura, sull’ambiente, sulle risorse genetiche e sulla biodiversità”, in base a risultati di prove eseguite su regione di provenienza od origine dei materiali o risultati di ricerche effettuate nella Comunità o fuori di essa.

Vietato trasportare e vendere materiali di cui non si conosce certificato di provenienza o identità clonale.

Esportazione subordinata ad invio certificato di provenienza o di identità clonale. Ditta esportatrice di materiale non conforme trasmette entro 15 giorni da uscita merce da UE “relativa attestazione di esportazione rilasciata da Dogana”.

MIPAAF fissa criteri cui devono rispondere materiali di moltiplicazione importati da Paesi Terzi, in modo che presentino garanzie equivalenti sotto ogni aspetto a quelle dei materiali prodotti nella Comunità. Importazione da Paesi Terzi ammessa solo se materiale munito di certificato di provenienza rilasciato da Organismo ufficiale, attestante localizzazione vivaio di produzione. Importazione riservata solo a ditte registrate per produzione e commercio di materiali di moltiplicazione forestale che ne chiede autorizzazione a Regione. Autorizzazione ha durata limitata e contiene prescrizioni per garantire conformità a norme. Importatore comunica ad Organismo ufficiale luogo e data di importazione per necessari controlli doganali, dove verificata presenza autorizzazione e documenti rilasciati da Paese di origine, rispondenza tra quanto indicato nei documenti ed eventuali prescrizioni imposte, caratteristiche sanitarie e morfologiche del materiale. Se esito positivo Organismo rilascia “attestato di congruità all’importazione” da allegare a dichiarazione doganale di importazione. Nel caso di sementi, Autorità doganale preleva campioni di sementi per verificare stato di purezza e germinabilità. Cessione o commercializzazione di materiale importato può avvenire solo in presenza di autorizzazione ad importazione. Se accertamenti negativi, ditta provvede a rispedire materiale verso Paese di origine o sua distruzione.

MIPAAF istituisce una Commissione tecnica consultiva al suo supporto nella definizione di modelli di carico e scarico, modalità raccolta dati su consistenza materiale vivaistico, codici regioni di provenienza, criteri per individuazione e rappresentazione cartografica delle Regioni, prescrizioni per materiali di moltiplicazione importato, peso minimo di campioni di sementi da prelevare per controlli doganali, modello per controlli. Commissione composta da 3 membri svolge funzioni di raccordo tra soggetti istituzionali.

Organismo ufficiale svolge controlli per accertare che materiale di moltiplicazione “sia chiaramente identificabile durante intero processo dalla raccolta alla consegna ad utilizzatore finale” ed Organismo controllo può avvalersi di Istituto sperimentale di selvicoltura di Arezzo ed Istituto sperimentale di pioppicoltura di Casale Monferrato. Funzionari addetti al controllo hanno libero accesso a siti produttivi, mezzi di trasporto, locali commercializzazione.

In caso di grave infrazione o recidiva, sospensione o revoca licenza. Contro tale provvedimento, ammesso ricorso entro 30 giorni

Sanzioni:

Chiunque produce o vende materiale forestale di propagazione senza licenza: multa da 1.000 a 6.000 €.

Chiunque non comunica entità materiale posseduto o tiene in modo irregolare registro di carico e scarico: multa da 200 a 1.200 €.

 Chiunque non tiene registro di carico e scarico: multa da 500 a 3.000 €.

Chiunque detiene o commercializza oltre 30/1/2014 materiale non conforme a disposizioni di legge: sospensione di licenza per 5 anni.

Chiunque acquista, distribuisce, commercia, trasporta materiali di moltiplicazione non in lotti separati identificati, o non può provarne provenienza od identità, o rimuove senza autorizzazione materiale appartenente a cloni iscritti nel Registro nazionale: multa da 50 a 300 € (Minimo di 100 EUR/kg. di sementi e per ogni 100 piantine, marze, talee, embrioni, od altre parti di piante vendute).

Alle sanzioni pecuniarie si può aggiungere sequestro e distruzione con spese a carico ditta incriminata del materiale di moltiplicazione. Nel caso di recidiva: sospensione licenza da 2 a 5 anni

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