ABUSIVISMO EDILIZIO (D.P.R. 380/01; Legge 205/17) (casa26)
Soggetti interessati:
Ministero Infrastrutture e Trasporti (MIT), Comune, chiunque esegue costruzioni edilizie.
Iter procedurale:
Piano lottizzazione proposto dal singolo o dal Comune che lo notifica ai proprietari delle aree. Questi hanno 30 giorni di tempo per accettare o meno il piano, presentando eventuali richieste di modifica.
Comune in base alle richieste può modificare piano.
Comune procede ad espropriazione area qualora:
– interessato non accetta piano;
– interessato, pur accettando piano, non presenta nei tempi fissati progetto attuativo di lottizzazione o lo presenta incompleto o difforme rispetto alle norme urbanistiche.
Piani di lottizzazione approvati da Consiglio comunale valido 10 anni.
Certificazione di destinazione urbanistica del terreno valido per 1 anno e rilasciato da Ufficio Tecnico comunale entro 30 giorni da domanda. Se ciò non avviene, ammessa dichiarazione del venditore terreno attestante presentazione domanda e destinazione terreno secondo strumenti urbanistici vigenti.
Si ha lottizzazione abusiva quando iniziate opere che comportano trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni in violazione delle norme, o in caso di frazionamento e vendita del terreno in lotti che “denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio”.
Lottizzazione ammessa se corredata da certificato di destinazione urbanistica del terreno rilasciato da Ufficio tecnico comunale entro 30 giorni da domanda e valido 1 anno. Se ciò non avviene, ammessa dichiarazione del venditore attestante presentazione domanda e destinazione terreno secondo strumenti urbanistici vigenti.
Pubblici ufficiali che ricevono atti concernenti trasferimento o frazionamento terreni aventi dimensioni inferiori a 10.000 mq. ne trasmettono copia, entro 30 giorni da registrazione, ad Ufficio comunale competente.
Opere realizzate in totale difformità dal permesso a costruire per tipologia, volume, utilizzo oggetto di intervento (Rientrano nella categoria variazioni essenziali effettuate su immobili ricadenti in area Parco o sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, paesistico-ambientale) rilasciato da Comune che provvede, tra l’altro, a
- pubblicarne elenco su Albo pretorio ed a trasmettere atti ad Autorità giudiziaria;
- procedere al sequestro del cantiere entro i successivi 15 giorni da notifica.
Atti tra vivi aventi per oggetto “trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali su terreni” sono nulli se non corredati da certificato di destinazione urbanistica dell’area interessata (Esclusi da tale obbligo terreni di pertinenza di edifici già accatastati, purchè superficie interessata inferiore a 5.000 mq.)
Frazionamenti catastali dei terreni nulli se non allegata “copia del tipo da cui risulti per attestazione Uffici comunali, che tipo medesimo è stato depositato presso il Comune”
MIT definisce con decreto modalità di utilizzo e ripartizione del Fondo demolizione opere abusive che deve comunque prevedere l’invio di richieste da parte dei Comuni, corredate dalla documentazione amministrativa e contabile relativa alle demolizioni da eseguire, o dai risultati delle attività di accertamento tecnico e di predisposizione degli atti volti alla acquisizione dei manufatti abusivi al patrimonio pubblico.
Legge 205/17 ad art. 1 Comma 27 istituisce presso MIT Banca dati nazionale su abusivismo edilizio di cui si avvalgono le Amministrazioni statali e regionali, nonché gli Uffici giudiziari competenti. Enti, Amministrazioni ed Organi a qualunque titolo competenti in materia di abusivismo edilizio debbono inviare le informazioni relative agli illeciti accertati ed ai provvedimenti presi al riguardo. MIT con decreto definisce modalità di funzionamento, accesso e gestione della suddetta banca dati.
Sanzione:
Se accertata lottizzazione terreni a scopo edificatorio senza autorizzazione: sospensione lavori + sequestro suolo ed opere ivi realizzate + acquisizione terreno ed opere al patrimonio pubblico se dopo 90 giorni provvedimento sequestro non revocato + demolizione opere + nullità atti tra vivi aventi per oggetto terreno incriminato e stipulati dopo 17 Marzo 1985 (Escluse divisioni ereditarie, donazioni tra coniugi e parenti, atti relativi a costituzione o modifica di diritti reali di garanzia o servitù) se questi non recano estremi permesso di costruire o permesso di sanatoria (Allegare prova pagamento integrale sanatoria. Ammesso pure atto successivo che regolarizzi tali obblighi) + impossibilità a sottoscrivere contratti di fornitura servizi pubblici (v. acqua, gas, luce ..) da parte Aziende erogatrici in assenza di permesso di costruire (Allegare a domanda dichiarazione sostitutiva notorietà attestante estremi permesso di costruire o di sanatoria per opere abusive, o per immobili che già usufruiscono di servizio pubblico copia di una fattura rilasciata da altro Ente erogatore, o per immobili costruiti prima del 30 Gennaio 1979 dichiarazione di notorietà attestante che opera iniziata prima di tale data) + esclusioni da benefici fiscali o contributi pubblici con eventuale recupero entro 3 anni di somme versate (Agevolazioni mantenute in caso di sanatoria purchè presentata copia provvedimento definitivo di sanatoria entro 6 mesi da notifica, pena annullamento agevolazioni stesse) + esclusione da indennizzi per calamità naturali se edifici abusivi costruiti in zone alluvionali od in zone sismiche senza prescritti criteri di sicurezza.
Opere eseguite in assenza o totale difformità del permesso di costruire: demolizione opere abusive e ripristino stato dei luoghi + acquisizione gratuita area ed opere al patrimonio del Comune se trasgressore non adempie entro 90 giorni, da far demolire a spese trasgressore od utilizzare per fini di pubblica utilità purchè questa “non contrasti con rilevanti interventi urbanistici od ambientali”.
Interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti in assenza o difformità di permesso: demoliti o resi conformi a normative urbanistiche vigenti entro termini fissati da Comune pena loro demolizione di ufficio a spese trasgressore + ripristino dei luoghi o, se ciò non possibile, multa pari al doppio dell’aumento di valore immobile dovuto ad opere abusive (da 500 a 5.000 € in caso abusi su edifici vincolati) + versamento contributo di costruzione.
Interventi eseguiti in parziale difformità da permesso di costruire: demoliti o resi conformi a normative urbanistiche vigenti nei termini fissati da Comune pena loro rimozione o demolizione d’ufficio a spese trasgressore + multa pari al doppio costo di produzione (Doppio del valore venale immobile per immobile diverso da abitazione)
Se interventi senza permesso di costruire od in difformità di questo effettuati su terreno demaniale o di proprietà degli Enti pubblici: demolizione opere abusive + ripristino stato dei luoghi a spese trasgressore.
In caso di lottizzazione abusiva a scopo edilizio o di assenza di permesso o difformità da questo per immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico-ambientale: arresto fino a 2 anni + multa da 1.500 a 50.000 € + confisca terreni ed immobili acquisiti al patrimonio comunale.
Chiunque dirige od esegue opere in cemento armato normale o precompresso o in strutture metalliche senza rispettare norme vigenti, o non denuncia inizio lavori, o invia relazione finale in merito a questi: arresto fino a 3 anni o multa da 100 a 1.000 €. In caso di tardivo inserimento dei dati nella Banca Dati nazionale su abusivismo edilizio: multa fino a 1.000 € a carico di dirigente o funzionario inadempiente.
Entità aiuto:
Legge 205/17 ad art. 1 comma 26 istituisce Fondo finalizzato all’erogazione di contributi ai Comuni per gli interventi di demolizione di opere abusive dotato di 5.000.000 € per anno 2018 e 2019 mentre comma 27 stanzia a decorrere dal 2019 500.000 € per costituire banca dati su abusivismo edilizio.