PIANO PAESAGGISTICO AMBIENTALE REGIONALE (Legge 1497/39, 431/85; L

PIANO PAESAGGISTICO AMBIENTALE REGIONALE (Legge 1497/39, 431/85; L.R. 24/84, 26/87, 22/90, 54/90, 34/92; D.G.R.M. 4127/87) (teramb13)

Soggetti interessati:

Chiunque abbia proprietà immobiliari o svolga attività produttive nei territori regionali sottoposti a tutela ambientale, ai sensi di:

– Legge 1497/39 integrata dalla Legge 431/85 “legge Galasso”, che vincola:

  a) territori costieri e limitrofi dei laghi fino a 300 m. da battigia;

  b) fiumi, torrenti, corsi d’acqua per una fascia di 150 m. da sponde;

  c) territori montani oltre 1.200 m.;

  d) parchi, riserve nazionali e regionali e relativi territori di protezione esterna;

 e) territori coperti da foreste e boschi, anche se danneggiati dal fuoco, e territori sottoposti a vincolo di rimboschimento;

  f) aree assegnate ad Università agrarie e zone gravate da usi civici;

  g) zone umide di importanza internazionale per habitat uccelli acquatici e zone di interesse

      archeologico;

  h) bellezze naturali e panoramiche di notevole interesse pubblico;

  i) beni immobili aventi carattere di bellezze naturali o singolarità geologica o con valore estetico e

     tradizionale;

  l) ville, parchi, giardini di non comune bellezza.

  Sono escluse le zone A e B dei centri abitati, cioè tutte le aree edificate con continuità ed i lotti

  interclusi (Non rientrano gli insediamenti sparsi ed aree esterne)

– Piano Paesistico Ambientale Regionale (P.P.A.R.) amplia le aree soggetto a vincolo, includendo

  anche aree di interesse:

  a) geologico, geomorfologico, idrogeologico: corsi d’acqua (Fiumi, torrenti, laghi artificiali con

      esclusione di quelli adibiti al servizio di aziende agricole), crinali, versanti, zone litoranee;

  b) botanico-vegetazionale: aree floristiche (specie vegetali in via di estinzione, ambienti di ampia

      estensione con ecosistemi integri), aree boscate, aree pascolo, prato-pascolo, prati umidi, zone

      umide, aree con presenza di elementi diffusi del paesaggio agrario (Querce isolate o gruppi

      sparsi, alberi stradali o poderali, siepi …), ambienti non frequenti quali torbiere, gole carsiche;

  c) storico-culturale: paesaggio agrario di interesse storico-culturale, centri e nuclei storici, edifici o

     strutture isolate di particolare valore architettonico, aree archeologiche, percorsi storici, luoghi di

      memoria storica, punti o strade panoramiche

Iter procedurale:

Comuni debbono recepire nei propri strumenti urbanistici i vincoli ambientali posti dalla Legge 1497/39 o del P.P.A.R. (Contributi regionali al riguardo):

– definendo ambiti definitivi di tutela da riportare su carta tematica regionale 1: 10.000;

– completando censimento dei beni meritevoli di tutela;

– stabilendo prescrizioni e vincoli di tutela.

Province approvano strumenti urbanistici comunali, acquisito parere di Comitato regionale per il territorio (in particolare per protezione bellezze naturali) e Corpo Forestale dello Stato (Zone oggetto di vincolo idrogeologico)

In attesa del recepimento del P.P.A.R. da parte dei Comuni, la Regione Marche delimita le aree in cui presenti emergenze geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, botanico-vegetazionali, storico-culturali ed adotta norme provvisorie di.

– a tutela orientata in cui è vietato:

  a) ogni nuova edificazione, compresi interventi edilizi di tipo agro-industriale adibiti a lavorazione,

    trasformazione, commercializzazione prodotti agricoli, silos o depositi agricoli di rilevante entità,

    edifici ed impianti zootecnici di tipo industriale;

  b) abbattimento vegetazione arbustiva e di alto fusto esistente, con esclusione di erbe infestanti o di  piante di tipo produttivo industriale. Vietato il taglio a raso nei boschi di alto fusto, mentre

 ammessa conversione di ceduo in alto fusto e favorita crescita piante spontanee;

  c) apertura di nuove cave;

  d) realizzazione depositi di stoccaggio materiali non agricoli.

  In tali aree sono ammesse:

  a) opere minori e complementari relative ad edifici esistenti ed altri interventi edilizi realizzati 

     specificamente per esercizio attività agricola, comprese nuove abitazioni al servizio delle aziende  

      agro-silvo-pastorali;

  b) opere di miglioramento di tartufaie controllate.

– a tutela integrale, in cui è vietato:

  a) ogni nuova edificazione o ampliamento edifici preesistenti;

  b) abbattimento vegetazione arbustiva e di alto fusto esistente, con esclusione di erbe infestanti e di

      piante di tipo produttivo industriale;

  c) transito con mezzi motorizzati fuori di strade pubbliche, con esclusione mezzi agricoli;

  d) allestimento percorsi, tracciati o impianti per attività sportive;

  e) apertura nuove cave o ampliamento di quelle esistenti;

  f) realizzazione depositi di stoccaggio materiali non agricoli;

  g) costruzione di recinzioni di proprietà se non con siepi e materiali e colori usuali.

  In tali aree sono ammesse:

  a) interventi di conservazione, ripristino, consolidamento delle condizioni ambientali;

  b) opere di miglioramento delle tartufaie controllate;

  c) recinzioni al servizio delle attività agro-silvo-pastorali o per proteggere colture specializzate da

     specie faunistiche particolari.

Regione Marche non ha definito parametri oggettivi di individuazione degli interventi di rilevante trasformazione del territorio (Sono da valutare in rapporto alle modifiche prodotte nel contesto paesistico), ma a titolo esemplificativo ha indicato tra gli interventi di rilevante trasformazione:

– opere fluviali (v. Laghi, bacini artificiali di capacità superiore a 50.000 mc. e con argini di altezza  

  superiore a 5 m.), con esclusione della pulizia dei fossi;

– acquedotti, con esclusione opere di captazione per piccole derivazioni irrigue;

– depuratori, compresi depuratori al servizio di allevamenti di tipo industriale. Esclusi impianti al 

  servizio di singole imprese ubicato nello stesso lotto di terreno dello stabilimento;

– serbatoi fuori terra per oltre 5 m., ma esclusi serbatoi e silos preesistenti in azienda;

– opere di trasformazione e bonifica agraria, ricomposizione fondiaria di superfici estese con

  modifiche impianti o ripristino colturale di aree abbandonate, rimboschimenti in aree protette di

  ampie superfici, opere di irrigazione che modificano deflusso naturale delle acque.

Sono considerati interventi di non rilevante trasformazione:

– lavori di manutenzione, ordinaria e straordinaria, di opere e manufatti esistenti;

– ristrutturazione di opere e manufatti esistenti;

– nuovi manufatti di modesta entità.

Non sono sottoposte a vincoli opere attuate nel sottosuolo “che non comportino alterazioni permanenti nello stato dei luoghi”.

Norme provvisorie non si applicano:

– nelle aree urbanizzate o in quelle regolamentate da strumenti urbanistici attuativi approvati prima

  della entrata in vigore del P.P.A.R.;

– per progetti di ampliamento di edifici industriali, artigianali, turistico-ricettivi, agricolo produttivi

  esistenti, purché conformi a strumenti urbanistici ed aumento superfice utile non superiore a 50% di quella preesistente;

– opere pubbliche ed interventi dichiarati urgenti ed indifferibili;

– interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo di edifici,

  purché non alterata sagoma e volume;

– impianti zootecnici o impianti destinati a produzione, trasformazione, commercializzazione di

  prodotti agricoli, infrastrutture o forestazione finanziate prima entrata in vigore P.P.A.R.,

  previa verifica di compatibilità ambientale;

– ampliamenti di abitazioni rurali conformi a strumenti urbanistici e non superiori a 20% della

  volumetria dell’edificio. Concessione edilizia rilasciata solo per opere non in contrasto con

  disposizioni del P.P.A.R.

Proprietari di beni ricadenti in aree P.P.A.R. presentano a Comune domanda in bollo per richiedere autorizzazione ad eseguire lavori, allegando:

– relazione tecnico illustrativa (5 copie) dei lavori da eseguire, evidenziando: ubicazione o tracciato,

  aderenza a forme strutturali del paesaggio, scelta caratteristiche costruttive, materiali e colori dei

  manufatti, essenze arboree per sistemazione esterne in modo da raccordarsi con aree adiacenti;

– planimetria stralcio del Piano Regolatore Generale indicante area ed edificio oggetto di intervento;

– Norme Tecniche di Attuazione dello strumento urbanistico vigente per area interessata;

– progetto (5 copie) completo di piante, prospetti, sezioni significative … sottoscritto da progettista e

  proprietario;

– indicazioni circa altezza edificio e distanza rispetto a sede stradale (5 copie);

– quantificazione della superfice di proprietà e volumi in questa ricadenti (5 copie);

– documentazione fotografica dell’area e/o dell’edificio con visione panoramica zona circostante;

– estratto mappa e certificazione catastale delle superfice di proprietà;

– elaborati grafici (5 copie) relativi alo stato attuale dell’immobile e/o zona.

Comune dotato di strumento urbanistico adeguato a P.P.A.R. rilascia dichiarazione di compatibilità paesistico-ambientale e successivamente concessione edilizia per nuove costruzioni, ampliamenti (anche superiori al 20%), modifiche aspetti esteriori, tenendo conto di:

– contenuti del P.P.A.R.

– manufatti realizzati con forme, materiali, tecnologie tradizionali del luogo;

– ampliamenti, nuove costruzioni si debbono integrare nel contesto paesistico;

– essenze arboree da abbattere nell’area intervento, previo assenso Corpo Forestale;

– impianti ricreativi o turistici o sportivi solo vicino ad esercizi alberghieri;

– lagoni di accumulo di limitata ampiezza ed inseriti nel contesto paesistico;

– ridefinizione corsi d’acqua, interventi di difesa ammessi solo per migliore difesa territorio.

Comune in sede di istruttoria può richiedere per ridurre impatto paesistico-ambientale diversa localizzazione dell’intervento o precise prescrizioni tecniche di esecuzione.

Comuni non dotati di piano urbanistico generale o per opere ricadenti in aree sottoposte a vincolo paesaggistico ed ambientale ai sensi della Legge 431/85, o per opere ricadenti in più Comuni: autorizzazione rilasciata da Provincia. Comune rilascia poi concessione.

Nel caso di opere di rilevante trasformazione territoriale o ubicate nel territorio di più Province, autorizzazione rilasciata da Servizio Urbanistica della Regione Marche entro 180 giorni dalla richiesta (Comune rilascia poi concessione). A tal fine occorre inviare alla Regione Marche, oltre alla domanda corredata dalla documentazione di cui sopra:

– dichiarazione del Comune attestante conformità o esenzione alle norme del P.P.A.R.;

– parere espresso dalla Commissione Edilizia Comunale integrata;

– stralcio delle tavole comunali relative al P.P.A.R. con indicata ubicazione intervento;

– descrizione dello stato ambiente prima intervento, delle principali alternative esaminate, delle

  misure prese per ridurre al minimo impatto ambientale;

– elencazione delle principali caratteristiche fisiche del progetto;

– verifica delle compatibilità del progetto con i vincoli esistenti nel territorio.

Nessuna autorizzazione paesistica è richiesta per:

– interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che non alterino lo stato dei luoghi;

– esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale che non alteri stato dei luoghi o assetto idrogeologico,

  compreso taglio colturale dei boschi, opere prevenzione incendi …;

– opere pubbliche;

– opere realizzate lungo fiumi pubblici che per la loro irrilevanza a fini ambientali.

Se autorizzazione negata e lavori iniziati, interessato dovrà ripristinare stato originario di luoghi e cose oggetto di tutela.

Comuni vigilano su regolare attuazione dei lavori ed adottano provvedimenti cautelativi per beni inclusi in elenchi di tutela ambientale, compresa pubblicità e cartelli segnaletici.

In caso di inerzia dei Comuni, Provincia procede ad annullamento concessioni edilizie non conformi a strumento urbanistico ed adotta sanzioni a carico trasgressori.

Priorità nella concessione di finanziamenti pubblici ad aziende agricole, forestali, di difesa dei boschi ed idrogeologica … ricadenti nelle aree oggetto di tutela P.P.A.R.

Sanzioni:

Chiunque esegue opere in aree sottoposte a vincolo paesaggistico-ambientale senza aver ottenuto preliminare autorizzazione paesistica: multa da 30.000.000 a 100.000.000 + demolizione opere abusive e ripristino dei luoghi.

Chiunque mediante costruzioni, demolizioni … distrugge o altera bellezze naturali oggetto di tutela: multa da 400.000 a 2.400.000.

Nessun indennizzo dovuto per vincoli imposti su immobili privati (salvo rimborso danni subiti da sospensione lavori su beni successivamente non vincolati). Tuttavia se vincolo determina effettiva riduzione reddito immobili, concessa riduzione estimi catastali.