PESCA ED ACQUACOLTURA MARINA

PESCA ED ACQUACOLTURA MARINA (D.M. 14/2/13, 03/11/17; L.R. 11/04, 16/15; DGR 04/12/15, 23/11/16)  (pesca42)

Soggetti interessati:

Regione, Ministero Politiche Agricole, Compartimenti marittimi, persona fisica o giuridica che intende installare impianti di acquicoltura in mare posti a distanza superiore ad 1 km. da costa od esercitare pesca professionale in ambienti marini, salmastri, dolci (cioè attività economica di cattura o prelievo)

Iter procedurale:

Ai sensi del D.M. 14/2/2013 soggetti interessati inviano, tramite Capitaneria di porto competente, richiesta di autorizzazione ad impianti di acquicoltura in mare posti a distanza superiore a 1 km da costa a Direzione Generale di Pesca Marittima ed Acquicoltura del MIPAAF (Modello Allegato a DM 03/11/2017 pubblicato su GU 262/17), che trasmette richiesta a Capo del Compartimento marittimo, competente per territorio (in caso di impianti collocati su aree di confine, competenza al Compartimento dove ricade la maggiore superficie di impianto). Compartimento svolge l’istruttoria, entro 90 giorni, convocando Conferenza dei servizi ed eventualmente acquisendo parere di altri soggetti ritenuti utili ai fini di istruttoria. Conclusa l’istruttoria, Compartimento trasmette atti a MIPAAF, corredati dalla “proposta motivata di provvedimento di autorizzazione o di diniego ad esercizio di attività di acquicoltura” (evidenziare “motivi ostativi ad accoglimento di istanza”).

Direzione Generale MIPAAF, in base a proposta di Compartimento, adotta provvedimento di autorizzazione o di diniego motivato entro 180 giorni da istanza secondo quanto previsto da DM 03/11/17 che stabilisce:

  • autorizzazione in questione non sostituisce alcuna altra certificazione, o permesso o nulla osta richiesto da normativa vigente
  • rilascio di autorizzazione è subordinato a:
  • possesso di regolare titolo di concessione per l’uso dell’area demaniale marittima di riferimento
  • unità asservite esclusivamente ad esercizio dell’attività di acquacoltura effettuata ai sensi del DM 29/09/1995
  • autorizzazione non necessaria per impianti che al 09/11/2017 esercitavano attività di acquacoltura, mentre è richiesta in caso di modifiche strutturali intervenute o agli impianti vigenti, o alle tipologie di specie allevate
  • decadenza di autorizzazione in caso di scadenza della concessione demaniale marittima relativa ad impianto

Nel caso di più richieste e per stessa area, priorità assegnata a richiesta per realizzazione di impianti che: prevedono integrazione della filiera produttiva ed impiego di moderne tecnologie di allevamento; garantiscono sostenibilità ambientale, economica e sociale della produzione; incentivano ruolo multifunzionale di impresa in acquicoltura

Autorizzazione rilasciata “nel rispetto dei principi di tutela di ambiente ed interessi pubblici connessi a valorizzazione economica di zone marinare e costiere, anche al fine di realizzare obiettivi di politica marittima integrata e ridurre conflittualità tra diversi soggetti operanti in mare”.

Analoga procedura adottata per rinnovo delle suddette autorizzazioni

Regione Marche con L.R. 11/04 disciplina:

  1. attività di pesca marittima, cioè ogni azione diretta a catturare o prelevare mediante impiego specifici attrezzi organismi viventi nelle acque di mare, compreso novellame per inseminazione, all’esterno dei punti foranei delle foci di fiumi e sbocchi in mare di altri costi di acque naturali o artificiali, nonché in acque del demanio marittimo ed in quelle ubicate entro linee di base delimitate da convenzioni internazionali
  2. acquicoltura, cioè attività di allevamento di organismi in ambienti marini, salmastri, dolci esercitata in condizioni controllate da uomo in bacini artificiali fino al momento di loro commercializzazione prodotti alimentari o a fini di ripopolamento, compresi pesci o crostacei di acqua catturati giovani da loro ambiente naturale ed allevati in cattività fino a quando raggiunta taglia commerciale idonea per consumo umano
  3. pesca scientifica, cioè attività di rete a scopo di studio, ricerca e sperimentazione esercitata da Istituti scientifici riconosciuti e ricercatori singoli autorizzati
  4. pesca sportiva marittima, cioè “ogni forma di raccolta, cattura, prelievo di organismi animali o vegetali, eduli e non eduli, nelle acque marine per scopi ricreativi o agonistici, senza fini di lucro e senza licenza o concessione di pesca professionale ”. È vietata, sotto qualsiasi forma, vendita e commercio di tale tipo di pesca. Giunta Regionale, con DGR 1423 del 23/11/2016, ha definito modalità di pesca sportiva e ricreativa effettuata con unità da diporto  (salvo  pesca esercitata nell’ambito di manifestazioni e gare) e con attrezzi mobili (quali masse e parangali) e fissi (quali bilance o trabocchi). A partire  da 01/01/2017 chiunque intende effettuare attività di pesca sportiva e ricreativa in mare deve presentare una  comunicazione al Servizio Regionale Pesca (modello predisposto da Regione). Tale comunicazione consente di esercitare pesca sportiva/ricreativa con bilance, nasse o parangali solo nel circondario marittimo indicato (salvo variazione preventivamente comunicata a Regione) per 12 mesi all’anno senza alcun limite  temporale, salvo diverse disposizioni/ordinanze emanate da competenti Autorità previo rilascio da parte di Regione  di numero identificativo individuale da applicare su attrezzi da pesca; rispetto delle dimensioni minime di pesci, molluschi e crostacei previsti da regolamento di pesca. Numero di ami dei parangali e numero delle nasse calate da ogni unità da diporto non superiore rispettivamente a 200 ed a 7 indipendentemente dal numero di persone a bordo. Attrezzi su pesca posizionati a distanza dalla costa nel rispetto delle disposizioni/ordinanze emanate da Autorità marittima competente. Bandierine e galleggianti di segnalazione degli attrezzi appartenenti a pescatori sportivi/ricreativi debbono essere: di colore giallo; contrassegnati con sigla  e numero individuale assegnato da Regione; collocati a “conveniente distanza da altri segnali di pesca ricreativa e/o professionale”. Chiunque contravviene  alle suddette disposizioni è soggetto alle sanzioni di cu al D.Lgs. 4/12 (v. scheda “sanzioni pesca”)
  5. pescaturismo, cioè “attività di pesca ed altre iniziative connesse, che imprenditore ittico può esercitare su imbarcazione destinata a pesca professionale, mediante imbarco di persone non facenti parte di equipaggio a scopo turistico ricreativo”
  6. fittiturismo, cioè “attività di ospitalità, ristorazione, servizi ricreativi, culturali per corretta fruizione di ecosistemi acquatici e risorse di pesca, valorizzando aspetti socio culturale del settore, esercitata da pescatori professionali, singoli od associati, tramite utilizzo di propri alloggi o strutture”

Regione adotta piano regionale triennale di pesca ed acquicoltura individuando linee di azione ed interventi volti a:

  1. salvaguardia ed incremento di risorse ittiche di Regione, nel rispetto di esigenze di natura ecologica e sfruttamento sostenibile di risorse;
  2. sviluppo economico di attività appartenenti a filiera pesca ed acquicoltura, anche tramite valorizzazione e gestione integrata di fascia costiera e creazione di reef artificiali a scopo di riproduzione e ripopolamento ittico marino;
  3. crescita in termini di efficienza e professionalità di aziende del settore, anche tramite creazione di rete di servizi reali ad imprese, potenziamento e razionalizzazione rete di infrastrutture e formazione ed aggiornamento professionale;
  4. miglioramento condizioni di vita di operatori e sviluppo di occupazione giovanile;
  5. sviluppo di associazionismo e cooperazione, coinvolgimento di operatori ed Organizzazioni professionali nelle scelte politiche di settore, anche al fine di favorire forme di autogestione di risorse ed affidamento ad Organizzazioni e loro strutture di esercizio di particolari attività e funzioni;
  6. promozione di commercializzazione e consumo prodotti di pesca ed acquicoltura, freschi e trasformati, ottenuti con modalità e tecniche ispirate a tutela della salute, originari e qualità organolettiche e risorse ambientali;
  7. miglioramento qualità e produzione di prodotti, in particolare di quelli tipici marchigiani;
  8. sviluppo di condizioni che favoriscono rispetto norme in materia ambientale e sanitaria;
  9. definire articolazione territoriale dei distretti di pesca, intesi come regolamentazione di attività di pesca in forza di regole obbligatorie per quanti vi operano;
  10. fissare criteri per individuare zone di mare territoriale ed altre aree del demanio marittimo utilizzabili a fini di pesca scientifica ed acquicoltura;
  11. fissare programma di studi e ricerche scientifiche applicate a pesca ed acquicoltura per valutazione di risorse biologiche di mare ed acque interne ed elaborazione di strategie di intervento e misure di protezione;
  12. risorse finanziarie disponibili per sua attuazione.

Giunta Regionale, previo parere di competente Commissione consiliare, adotta programma annuale (valido fino adozione di quello successivo) di interventi nel settore pesca ed acquicoltura, in cui individuare:

  1. interventi realizzati direttamente da Regione;
  2. interventi di sostegno ad imprese singole ed associate, cooperative e loro Consorzi, Associazioni produttori di settore, Enti pubblici e privati, mediante concessione di contributi in conto capitale od interessi;
  3. soggetti beneficiari, misura di incentivazione, spese ammissibili, criteri di concessione contribuiti;
  4. procedure per attuazione di interventi e modalità di presentazione domande

Nominata con decreto Presidente Giunta Regionale:

  • Consulta per economia ittica, composta da Assessore alla pesca marittima, 5 rappresentanti designati da Organizzazioni ed Associazioni di categoria nel settore pesca, 1 rappresentante designato da Organizzazioni ed Associazioni di categoria nel settore acquicoltura, 1 rappresentante di lavoratori dipendenti di settore pesca designati da Organizzazioni sindacali, 1 rappresentante di capitanerie di porto (Direttore marittimo). Consulta dura in carica quanto legislatura, ha il compito di formulare proposte ed esprimere pareri sviluppi e regolamenti, programmi attinenti pesca ed acquicoltura;
  • Commissione tecnico scientifica per pesca, composta da Dirigenti Servizio Regionale Pesca, 1 esperto di settore ittico designato da Giunta Regionale, 2 esperti designati da Università di Regione, 3 esperti designati da Istituti di ricerca, pubblici e privati, con sede nelle Marche, 4 esperti designati da Associazioni di categoria del settore pesca, 1 rappresentante di Capitanerie di porto (Direttore marittimo), 1 rappresentante ASSAM.Commissione formula proposte e pareri su atti di Giunta regionale.

Giunta Regionale, sentita competente Commissione consiliare, stabilisce

  • zone si mare territoriale o altre aree di demanio marittimo utilizzabili a fini di acquicoltura o per attività scientifiche o produttive correlate a tutela di risorse pesca
  • modalità, durata o criteri per rilascio, gestione, decadenza, revoca di concessioni demaniali. Concessioni rilasciate da Servizio Regionale Pesca evidenziando obblighi a carico di titolare di questa
  • modalità per acquisizione dati in conformità con sistema informativo di demanio

Pesca sportiva eseguita con imbarcazioni da diporto, salvo quella esercitata in manifestazioni e gare e fermo restando competenza di Autorità preposte a sicurezza di navigazione. Giunta Regionale disciplina modalità per esercizio di pesca sportiva (compresi obblighi, divieti, attrezzi consentiti).

Giunta Regionale fissa parametri per definizione di “rapporto di connessione e complementarietà” in termini di reddito o tempo di lavoro di pesca turismo ed ittiturismo rispetto ad attività di pesca ed acquicoltura, che deve rimanere principale. Attività di pesca turismo esercitata previo rilascio di autorizzazione da parte di Servizio Regionale Pesca, indicando sistemi di pesca consentiti.

Giunta Regionale adotta regolamento per gestione e tutela di molluschi bivalvi, nonché esercita funzioni di vigilanza su uso in concessione di demanio marittimo, eseguendo controlli su stato di attuazione di interventi previsti in programma annuale, anche avvalendosi di Organismi esterni

 

Sanzioni:

Se accertata mancanza di 1 o più requisiti previsti per concessione contributi, o mancanza non sanabile di documentazione, o non veridicità di dichiarazioni rese, o mancato rispetto obblighi derivanti da provvedimento concessione per fatti imputabili a beneficiario: revoca finanziamento concesso, previa diffida + recupero somme erogate maggiorate di interessi legali + sanzione amministrativa pari a 2 – 4 volte importo indebitamente fruita

 

Entità aiuto:

A componenti di Consulta per economia ittica e Commissione tecnico scientifica competono indennità e rimborso spese

Giunta Regionale contributi per:

  1. ristrutturazione e ammodernamento di flotta peschereccia, nonché è ricostituzione di questa in caso di danneggiamento conseguente ad eventi naturali di carattere eccezionale riconosciuti da Regione;
  2. costruzione, ristrutturazione, adeguamento e messa a norma di impianti per allevamento di organismi acquatici;
  3. servizi ad imprese di pesca ed acquicoltura;
  4. creazione e mantenimento di zone di protezione di risorse ed ambienti acquatici;
  5. ristrutturazione ed ammodernamento di porti e punti di attracco per pesca;
  6. trasformazione e commercializzazione prodotti di pesca ed acquicoltura;
  7. promozione prodotti di pesca ed acquicoltura;
  8. sviluppo di associazionismo e cooperazione;
  9. miglioramento di qualità e tracciabilità di produzioni ittiche;
  10. azioni socio economiche di sostegno a pesca e riduzione di sforzo pesca;
  11. azioni innovative, studi, ricerche, progetti pilota e progetti internazionali;
  12. incentivi ad occupazione nel settore, in particolare quella giovanile;
  13. promozione e sostegno di attività di pesca turismo e ittiturismo

Giunta Regionale definisce ammontare canone da corrispondere per concessione beni del demanio marittimo, i cui proventi destinati ad attività di pesca, acquicoltura, studi scientifici su risorse marine. Servizio Regionale Pesca Marittima comunica importo del canone annuo a singoli concessionari

L.R. 16/15 stabilisce che alle concessioni di specchi di acqua di mare territoriale per attività di acquicoltura si applicano indipendentemente dalla natura giuridica del concessionario, le misure dei canoni fissati da Legge 494/1993 a partire da 15/06/15 secondo quanto stabilito da DGR 1085 del 04/12/15

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