LICENZA E CALENDARIO PESCA (L.R. 11/03; D.G.R. 23/12/19, 6/4/21) (pesca41)
Soggetti interessati:
Servizio Regionale P.F. Caccia e pesca (Servizio), sedi decentrate della Provincia, Polizia provinciale, Associazioni piscatorie
“Pescatore in attitudine di pesca” (cioè chiunque “raggiunto il luogo di pesca, viene a trovarsi con canna armata ad una distanza dal corso di acqua o bacino tale che possa in concreto esercitare la pesca”) nelle acque interne delle Marche (cioè nelle “acque dolci, salse, o salmastre, delimitate al mare dalla linea congiungente i punti foranei degli sbocchi dei bacini, canali, fiumi, nonché tutte le restanti acque superficiali”), usando seguenti tecniche:
– “pesca a lancio o spinning”, cioè pesca eseguita con apposita canna armata con mulinello contenente lenza equipaggiata con un’esca artificiale di varia natura e tipologia armata di 1 o più ami singoli;
– “pesca a mosca”, cioè pesca eseguita con apposita canna armata con specifico raccoglitore contenente lenza denominata coda di topo e finale terminale equipaggiato di 1 sola mosca artificiale galleggiante o affondante costruita sull’amo stesso;
– “tenkara”, cioè pesca eseguita con apposita canna senza mulinello armata con lenza e finale terminale equipaggiato di 1 sola mosca artificiale galleggiante o affondante costruita sull’amo stesso;
– “carp fishing”, cioè pesca effettuata con: canna, armata di 1 solo amo, montato su spezzone terminale di lenza sottile, su cui l’esca è libera di muoversi; utilizzo del materassino di slamatura (gonfiato o con imbottitura) e del guadino (inteso come rete fermata da corde intrecciate o annodate di nailon o silicone prestampato) da usare solo come mezzo ausiliare per il recupero del pesce allamato. Tale tecnica può essere usata: in notturna con eventuale utilizzo di 3° canna, previa segnalazione della propria posizione tramite luce led bianca lampeggiante posizionata ad almeno 3 m. di altezza ed a distanza inferiore a 5 m. dalla postazione di pesca; con battellini radiocomandati e natante per posizionamento e rilascio di esche e pasture (cioè qualsiasi materiale di origine naturale o artificiale non collegato a lenza, né innescato sull’amo, idoneo ad attirare il pesce), previo assenso degli Enti gestori del bacino ed a distanza di almeno 40 m. da dighe e sbarramenti;
– pesca “no kill”, cioè pesca con amo senza ardiglione che prevede obbligo di: rilasciare il pesce catturato (nella tecnica di “cattura e rilascia” il rilascio deve essere immediato), indipendentemente dalla tecnica usata o dalla classificazione delle acque; utilizzare il guadino (solo per coadiuvare le ultime fasi della raccolta); eseguire le azioni di slamatura con mani preventivamente bagnate. Pescatore nelle acque di categoria C può trattenere temporaneamente il pescato tramite uso di nassa (avente lunghezza superiore a 150 cm., montata su almeno 4 cerchi tendi rete, di cui almeno 3 immersi in acqua durante il suo utilizzo) ed apposito materassino bagnato per la slamatura da terra degli esemplari ittici di grandi dimensioni (vietato portare al seguito il pesce catturato durante le fasi di spostamento). Nelle acque di categoria A e B la pesca “no kill” è consentita con tecniche di:
a)“pesca a mosca” e “tenkara” solo con 1 canna, attrezzata con coda di topo o lenza per “tenkara”, ed uso di 1 sola mosca artificiale provvista di amo, con amo senza ardiglione o con ardiglione schiacciato
b)“pesca a spinning” solo con 1 canna ed uso di esca metallica rotante o ondulante (cucchiaino) o pesciolino finto (rapala) munito di 1 solo amo (senza ardiglione o con ardiglione schiacciato)
Vietato per entrambi i tipi di pesca: uso di piombi lungo la lenza e/o di galleggianti di qualunque tipo, salvo gli “indicatori di abboccata”; uso di pesce vivo e di ogni forma di pastura (intesa come qualsiasi materiale di origine naturale o artificiale non collegato alla lenza o innescato su amo, idoneo ad attirare il pesce); utilizzo e detenzione di attrezzi per contenere il pescato (cestino porta pesci).
Nelle acque di categoria C la pesca “no kill” è consentita con tecniche di pesca a:
a)“mosca”, “tenkara”, “spinning”, “mosca e spinning”, con esche naturali nel rispetto delle modalità e delle limitazioni riportate per le acque delle categorie A e B;
b)feeder, ledgering, roubesienne bolognese
– “pesca cattura e rilascio” con amo senza ardiglione ed obbligo di: rilasciare subito pesce catturato indipendentemente da tecnica di pesca usata e da classificazione delle acque; utilizzare il guadino solo per coadiuvare ultime fasi di raccolta; eseguire azioni di slamatura con mani preventivamente bagnate
– “pesca al colpo”, cioè pesca eseguita con galleggiante per segnalare l’aggancio del pesce all’amo;
– “pesca al tocco”, cioè pesca eseguita senza l’uso di galleggiante, ma avvalendosi del movimento della lenza;
– “pesca a feeder” (o “pesca a fondo”) eseguita senza uso di galleggiante e con utilizzo di pasture collocate prima o dopo il terminale dell’amo
Rientra anche la pesca agonistica, cioè la pesca attuata in un campo di gara permanente (inteso come impianto sportivo, sottratto al libero esercizio della pesca durante lo svolgimento dell’attività agonistica), o temporaneo (inteso come tratto fluviale sottratto al libero esercizio della pesca da: ore 0 del giorno precedente fino al termine della gara per acque di categoria B; da ore 0 del giorno di gara fino al termine di questa – dalle ore 14 del giorno precedente per gara alla trota – per acque di categoria C) organizzata da Associazioni piscatorie rappresentate nella Consulta
Iter procedurale:
Giunta Regionale, ai fini della gestione della fauna ittica e dell’esercizio della pesca, ha suddiviso le acque interne delle Marche in:
- categoria A: acque di notevole pregio ittiofaunistico, prevalentemente popolate a salmonidi, in cui è consentito pescare:
1) solo a partire da 1 ora prima della levata del sole fino ad 1 ora dopo il tramonto del sole (Pescatore può trovarsi in attitudine di pesca solo da 1 ora prima della levata del sole);
2) non oltre 2 trote/giorno, di lunghezza superiore a 32 cm. (raggiunto tale numero pescatore deve abbandonare attività di pesca in tali acque, mentre è consentito accesso ad altro luogo di pesca con 1 trota pescata di lunghezza superiore a 32 cm.);
3) solo a quanti sono in possesso di: licenza di pesca valida; tesserino segna catture; ricevuta di versamento con causale pesca “non kill”;
4) con 1 canna (con o senza mulinello), con lenza armata con 1 solo amo privo di ardiglione;
5) con tecnica di pesca “a lancio” ed “a mosca”.
E’ vietato:
1) pescare nelle giornate di Martedì e Venerdì per intera stagione di pesca;
2) usare e detenere: larva di mosca carnaria (bigattino); uova di salmone; pesce vivo; ogni forma di pasturazione
- categoria B: acque intermedie a popolazione mista, in cui è consentito pescare:
1) solo a partire da 1 ora prima della levata del sole fino ad 1 ora dopo il tramonto del sole (Pescatore può trovarsi in attitudine di pesca solo a partire da 1 ora prima della levata del sole);
2) non oltre 5 salmonidi/giorno, aventi lunghezza superiore a 22 cm. (limite rimane anche se catture effettuate nelle acque di categoria A e B);
3) solo a quanti sono in possesso di: licenza valida; tesserino segna catture; ricevuta di versamento;
4) solo con 1 canna (con o senza mulinello), con lenza armata con 1 solo amo o ancoretta;
5) con tecnica di pesca “a lancio” con esca artificiale ed “a mosca”.
E’ vietato:
1) continuare l’attività di pesca una volta raggiunto il limite massimo di salmonidi catturabili in un giorno;
2) usare e detenere: larva di mosca carnaria (bigattino); uova di salmone; pesce vivo; ogni forma di pasturazione;
3) trattenere il pescato in nassa
- categoria C: acque popolate a ciprinidi, in cui è consentito pescare nei mesi di Aprile, Maggio e Giugno:
1) solo con la tecnica di pesca “no kill” a fini riproduttivi;
2) con massimo di 2 canne (con o senza mulinello), collocate entro uno spazio di 5 m., con lenza armata di 1 solo amo (ai fini della pratica “carp fishing”, consentita pesca in notturna e l’utilizzo di 3 canne);
3) con tecnica di pesca “al lancio” con: esca artificiale e massimo di 2 ancorette; moschera o camolera e massimo di 3 ami; esca metallica rotante o ondulante (cucchiaino);
4) utilizzando tutte le esche naturali ed artificiali, nonché qualunque tipo di pasturazione, comunque non oltre 2 kg. (equivalenti a 2,5 litri) per bigattino, granaglie, boiles; 2 kg. di altre pasture asciutte (o 5 litri di pastura bagnata pronta all’uso). Nei siti Natura 2000 consentite tutte le esche naturali ed artificiali con esclusione di qualunque pasturazione;
5) applicando deroghe durante le attività agonistiche;
6) utilizzando nasse (da tenere sempre vuote durante lo spostamento da una postazione all’altra) dove il pescato sia sempre libero di nuotare e respirare, altrimenti subito liberato;
7) non oltre 5 trote/giorno con taglia minima di 22 cm. a partire da 1 ora prima della levata del sole fino ad 1 ora dopo il tramonto del sole
Tutti i tratti fluviali non classificati o riportati nel calendario assumono la classificazione del 1° tratto classificato incontrato, salvo caso di torrenti sfocianti direttamente in mare classificati in categoria “C”. Nelle acque di categoria A e B si ha “regime gratuito di pesca controllata, con limitazione dei capi catturabili”. Pescatore deve sempre essere munito di:
a)licenza di pesca valida, salvo:
Ø addetti agli impianti di piscicoltura nell’esercizio delle loro attività imprenditoriali;
Ø personale di Province, altri Enti od Organizzazioni autorizzate alla cattura di materiale ittico a scopo scientifico o di ripopolamento;
Ø soggetti che esercitano la pesca in laghetti di pesca;
Ø minori di 14 anni o soggetti con disabilità riconosciuta ai sensi della Legge 104/92, purché: accompagnati da persona maggiorenne in possesso di licenza di pesca valida; pesca esercitata con l’uso di 1 sola canna (con o senza mulinello) armata con 1 o più ami
Residenti nella Regione con oltre 18 anni inviano richiesta licenza di pesca al Servizio, allegando:
Ø versamento della tassa di concessione governativa pari a 25 € su conto corrente 12258604 intestato a Regione Marche Servizio risorse finanziarie e bilancio;
Ø per soggetti di età compresa tra 14 e 18 anni: dichiarazione di assenso di chi ne esercita la patria potestà o tutela;
Ø attestato di partecipazione al corso organizzato dal Servizio, avvalendosi delle Associazioni piscatorie, volto ad acquisire “conoscenze di base su: normativa vigente in materia; corretto esercizio dell’attività di pesca; riconoscimento delle specie ittiche; elementari nozioni di pronto soccorso.
Licenza di pesca, rilasciata dal Servizio, specificando generalità e professione dell’intestatario, è valida su tutto il territorio nazionale per 365 giorni (fa fede timbro postale di invio). Prima della sua scadenza, titolare di licenza invia al Servizio domanda di rinnovo in carta legale, allegando versamento della tassa di concessione governativa. In caso di smarrimento o deterioramento della licenza, interessato presenta denuncia alla Polizia e chiede il rilascio di un duplicato al Servizio
Servizio istituisce il Registro dei titolari di licenza di pesca, in cui annotare: generalità del titolare di licenza; trasgressioni accertate ed eventuali sanzioni applicate. Servizio, in caso di infrazione commessa può decidere la sospensione, revoca o esclusione definitiva della licenza di pesca (v. scheda “pesca in acque interne”);
b) tesserino “segna catture”, valido per intero territorio regionale, su cui annotare (in modo indelebile) giornata di pesca con relativi capi catturati. Tesserino rilasciato da Servizi decentrati della Provincia di residenza (per cittadini di altre Regioni e per stranieri, tesserino rilasciato da Uffici decentrati della Regione nel cui territorio si intende esercitare la pesca), previo versamento di tassa di concessione. Minore di 14 anni può avere tesserino, previo invio al Servizio di appositi modello firmato da maggiorenne accompagnatore, in cui riportare nello spazio riservato il numero di licenza dicitura “ 21 comma 5 lettera b L.R. 10/03”. Tesserino ritirato da soggetto munito di licenza e ricevuta di versamento presso Servizi decentrati di Provincia o seguenti Associazioni Piscatorie: ARCI Pesca – FISA Largo S. Allende 7/b Jesi; Associazione nazionale libera caccia e pesca via Matteotti 51 Ancona; Carp Fishing Italia Piazza S. Carlo Borromeo 2 Civitanova M.; Firsas Stadio del Conero – Curva Nord Ancona; Unione nazionale Enalcaccia Pesca Tiro via Leopardi 34 Cupramontana. Tesserino riconsegnato presso Uffici decentrati di appartenenza entro 30 Novembre 2021
L.R. 11/03 prevede che Giunta regionale, sentite le Associazioni piscatorie, definito con DGR 384 del 6/4/2021 calendario regionale di pesca che per anno 2021 prevede seguenti regole:
- cattura di pesci aventi taglia minima (da apice del muso all’estremità della pinna caudale) di: 18 cm. per persico reale e cavedano; 20 cm. per cefalo; 30 cm. per coregone (Pesce catturato di misura inferiore a quella ammessa subito rilasciato vivo, senza arrecargli danno). Per tinca, carpa, luccio, carpa erbivora cattura ammessa solo con tecnica di “pesca cattura e rilascio”. Per barbo, barbo canino, lasca, savetta, vairone, rovella, cobite comune cattura ammessa solo con tecnica di pesca “no kill”. Divieto di pesca per cheppia, anguilla, scazzone, lampreda padana e di mare, gambero di fiume e granchio di fiume. Ulteriori limiti di pesca definiti da DGR 384 del 6/4/2021 per tratti fluviali all’interno di siti Natura 2000 dove le immissioni faunistiche sono consentite solo con specie autoctone, previa valutazione di incidenza
- consentita pesca nel periodo 18/4/2021 – 24/10/2021, salvo: coregone nel periodo 15 Dicembre – 15 Gennaio; persico reale nel periodo 1 Marzo – 30 Aprile
- istituzione di “zone a gestione partecipata”, al fine di realizzare in determinati tratti fluviali azioni volte al ripristino, conservazione e valorizzazione di specie ittiche autoctone. Pescatore per poter esercitare la pesca in tali tratti fluviali si deve rivolgere alle Associazioni piscatorie o Associazioni naturalistiche, a cui affidata la gestione di queste zone sulla base di convenzioni
- istituzione “zone di ripopolamento a vocazione riproduttiva“, al fine di favorire la riproduzione naturale delle specie ittiche e fornire mediante cattura esemplari a scopo di ripopolamento, dove è vietato pescare per l’intero periodo del calendario di pesca
- istituzione “zone di protezione”, al fine di tutelare specie ittiche autoctone dove le attività di pesca sono interdette per l’intero periodo di validità del calendario di pesca
- istituzione “zone temporanee di protezione”, al fine di favorire la riproduzione naturale delle specie ittiche, dove è vietato pescare nel periodo compreso tra 15 Aprile e 15 Giugno
- posto di pesca spetta al primo occupante, con altri pescatori sopraggiunti che si debbono collocare ad almeno 5 m. in linea d’aria a monte, o a valle “sul fronte ed a tergo”
- durante spostamenti da una postazione ad un’altra eventuale pescato trattenuto nella nassa va liberato e spostamento ammesso solo con nassa vuota
- obbligo durante le fasi terminali della cattura e slamatura di: mantenere per quanto possibile il pesce in acqua (altrimenti prima di toccarlo bagnarsi le mani con acqua); estrarre l’amo con cura e senza fretta servendosi di idoneo slamatore, in modo da ridurre al minimo la permanenza del pesce fuori da acqua; non sollevare il pesce dalla bocca o branchie; recidere la lenza se la slamatura possa compromettere la sopravvivenza del pesce
- pesca nei pressi di sbarramenti (dighe o paratie) può essere soggetta ad ulteriori limitazioni imposte dall’Ente gestore
- disporre di licenza e ricevuta del versamento durante attività di pesca in modo da esibirla su richiesta di Autorità competente
Disposizioni e limitazioni valide per un tratto fluviale sono estese a tutti i suoi affluenti, se non diversamente specificato
Vietato in tutte le acque interne della Regione:
- esercitare: pesca diurna fuori dal periodo di 1 ora prima della levata ad 1 ora dopo il tramonto del sole; pesca notturna fuori dal periodo di 1 ora dopo il tramonto ad 1 ora prima della levata del sole
- esercitare la pesca ed estrarre materiali inerti nella zone di ripopolamento a vocazione riproduttiva e nelle zone di protezione;
- immettere specie ittiche non autoctone;
- esercitare la pesca collocandosi: sopra ponti, viadotti, passerelle, opere di sbarramento (totale o parziale) dei corsi d’acqua; ad una distanza inferiore a 40 m. (a monte o a valle) dalle strutture idonee a consentire la risalita e il libero spostamento delle specie ittiche;
- esercitare un eccessivo calpestio e depauperazione della vegetazione di sponda e sommersa, al fine di preservare gli ambienti di riproduzione e protezione delle fasi giovanili del pesce;
- abbandonare esche, pasture, pesci o altro materiale (compresi rifiuti di ogni natura o provenienza) lungo corsi d’acqua, bacini e relativi argini;
- esercitare la pesca (salvo soggetti dispensati ) senza: licenza o con licenza scaduta; tesserino “segna catture”; ricevuta di versamento della tassa di concessione regionale;
- esercitare la pesca prosciugando o deviando corsi d’acqua e bacini, od ingombrandoli con muri, ammassi di pietre, dighe, terrapieni, arginelli, chiuse o simili, o smuovendo il fondo delle acque;
- esercitare la pesca con attrezzi non consentiti, o materiali esplodenti, o con impiego di corrente elettrica, o immettendo nelle acque materiale atto ad intorpidire od uccidere la fauna ittica od altri animali acquatici (vietato altresì raccogliere fauna ittica intorpidita od uccisa con tali sistemi);
- esercitare la pesca in tratti di corsi idrici e in bacini posti in secca (totale o parziale) durante l’intera durata di questa;
- esercitare la pesca con le mani, pesca a strappo, pesca subacquea, pesca e pasturazione con sangue o con sostanze contenenti sangue;
- reimmettere pesce morto nei corsi d’acqua e bacini al termine delle attività agonistiche;
- asportare pesce vivo dai laghetti di pesca
Nelle aree protette (v. Parchi nazionali e regionali, riserve naturali, oasi) o aree interdette alla pesca vige quanto previsto nei rispettivi regolamenti
Nei laghetti è consentita la pesca a pagamento con l’assenso del proprietario e previa autorizzazione del Servizio, in cui riportare: durata dell’attività e relativi periodi di esercizio (non vincolati al calendario regionale di pesca); specie ittiche che possono essere immesse nel laghetto; quantità e misura degli esemplari catturabili giornalmente; modalità di rifornimento idrico; prescrizioni sanitarie da osservare per la tutela delle acque in conformità alle disposizioni ASL; accorgimenti tecnici in condizioni meteorologiche ed idrauliche ideali per separare le acque interessate alla pesca sportiva da quelle comunicanti; modalità da rispettare per dimostrare la provenienza del pescato; divieto di immissione del pesce siluro
Associazioni piscatorie inviano richiesta di autorizzazione per pesca agonistica al Servizio entro 6/5/2021, specificando: campo di gara interessato; tipo di attività agonistica da svolgere; data di svolgimento gara; eventuale attività di ripopolamento (indicare specie e data della presunta semina)
Nelle acque di categoria A ammesse solo competizioni con rilascio del pescato, fermo restando il divieto di immettere specie ittiche, fuori dagli interventi di ripopolamento. Nelle acque di categoria B durante gara: non applicate le limitazioni al numero delle catture(fermo restando taglia minima di 22 cm. per la trota fario); minori di 14 anni possono usare 2° canna. Nelle acque di categoria C durante gara: non applicati divieti riguardanti esche ed altre limitazioni disposte (salvo nei bacini idrici riportati in BUR 30/21, ove rimane divieto di uso di sfarinati non cotti); pescato mantenuto vivo in contenitore (avente diametro di almeno 40 cm. e lunghezza di almeno 150 cm. munito di almeno 4 cerchi tendi rete) in modo da reimmetterlo in acqua dopo operazioni di pesatura; consentito uso e detenzione solo ai partecipanti e durante orario di gara di 2 kg. di bigattini (equivalenti a 2,5 litri) e 5 kg. di pastura asciutta comprese granaglie (equivalenti a 12 litri di pastura bagnata)
Entità aiuto:
Tassa di concessione governativa di importo pari a 5 € (a titolo di rimborso spese) da versare sul conto corrente postale 368605 intestato a Regione Marche Servizio di Tesoreria, o tramite bonifico (codice IBAN: IT 83 E 07601 026000 0000 0368605), indicando come causale “cap. 1301020028/0 LR 11/2003 art. 25“ e sigla della rispettiva Provincia. Tassa non è dovuta se la pesca non viene esercitata durante l’anno di validità della licenza
Sanzioni:
Mancata riconsegna del tesserino “segna catture” entro termine fissato: multa da 25 a 50 €