SPECIE ESOTICHE PER ACQUACOLTURA

SPECIE ESOTICHE PER ACQUACOLTURA (D.M. 29/5/92, 7/8/96, 28/8/96)  (pesca02)

Soggetti interessati:

Persona fisica o giuridica che intende utilizzare in impianti di acquicoltura aperto (cioè impianto in “mezzo acquatico naturale non separato da barriere atte ad impedire fuga di esemplari allevati o materiale biologico che potrebbero sopravvivere e successivamente riprodursi”) o di acquicoltura chiuso (cioè impianto di terraferma in cui acquicoltura praticata mediante sistema acquatico dotato di riciclo dell’acqua e scarichi non collegati con acque aperte prima di essere setacciati e filtrati in modo da impedire perdita di esemplari allevati o altro materiale biologico dovuti ad uccelli predatori ed inondazioni, furti, atti di vandalismo, garantendo appropriato smaltimento di animali morti) specie esotiche (cioè specie ubicate fuori dal suo aerale conosciuto di distribuzione naturale) o specie localmente assenti (cioè specie o sottospecie potenzialmente pericolose per ambiente acquatico) introdotte e/o traslocate in un ambiente dove prima era assente per ragioni biogeografiche ai fini di impiego in acquicoltura

Escluso:

1)          introduzione specie localmente assenti da Stato membro, salvo caso in cui a seguito di pareri scientifici “vi sia motivo di prevedere minacce ambientali derivanti da traslocazione”;

2)          detenzione di piante o animali acquatici, ornamentali in negozi di animali da compagnia, centri florovivaistici, stagni da giardino, acquari;

3)          impianti dotati di sistemi di trattamento degli effluenti;

4)          specie quali: Trota iridea; Salmerino di fonte; Carpa; Carpa erbivora; Carpa argentata; Carpa testa grossa; Ostrica giapponese; Vongola verace; Perisco trota; Salmerino alpino

Non soggetti ad analisi preventiva del rischio i movimenti di specie esotiche in impianti di acquicoltura chiusi. Autorizzazioni e tenuta registri non richiesta per movimenti di specie esotiche o localmente assenti in impianti di acquicoltura chiusi, purché trasporto attuato in modo da impedire fuga della suddetta specie (Stati membri tengono elenco aggiornato di impianti di acquicoltura chiusi pubblicato su sito web)                 

Iter procedurale:

Stati membri adottano misure atte ad evitare effetti negativi su biodiversità su specie, habitat, funzioni di ecosistema a seguito di introduzione o traslocazione di specie esotiche per allevamento di acquicoltura aperti o chiusi. Stati membri individuano Autorità competenti ad applicare tali misure (Per Italia è MI.P.A.F.), che può essere assistito da Comitato consultivo.

Operatore di acquicoltura che intende effettuare introduzione di specie esotiche o traslocazione di specie localmente assenti chiede autorizzazione a MI.P.A.F. (Domanda può contenere movimenti da effettuare entro 7 anni), allegando fascicolo contenente indicazioni riportate in Allegato I a Reg. CE 798/07 pubblicate su G.U.CE 168/07. Comitato consultivo esamina completezza domanda al fine di valutare se movimento proposto è routinario (cioè “movimento di organismo acquatico a partire da origine avente basso rischio di trasferimento, considerato metodo di acquicoltura da utilizzare non produce effetti negativi su ambiente”), o meno.

Durante periodo di validità, possibile presentare altra domanda di autorizzazione, facendo riferimento alla precedente. Se non si sono verificati impatti negativi su ambiente, inserimento è da ritenersi routinario.

MI.P.A.F. concede autorizzazione in caso di movimenti routinari, indicando se rilascio preceduto da fase di quarantena (cioè organismi acquatici mantenuti in completo isolamento da ambiente circostante) e fase di rilascio pilota, inviando proprio parere a MI.P.A.F.

In caso di movimento non routinario effettuata valutazione del rischio ambientale (Modello riportato in Allegato II a Reg. CE 798/07 pubblicate su G.U.CE 168/07) da parte del richiedente o di Organismo indipendente. Comitato consultivo, in base a valutazione, stabilisce entità del rischio. Se questa è bassa, MI.P.A.F. concede autorizzazione; se livello di rischio medio o elevato, Comitato esamina domanda con richiedente per verificare esistenza di “procedimenti o tecnologie di mitigazione che consentono di abbassare livelli di rischio”. Comitato precisa livello di rischio e ragioni di sua eventuale riduzione. Ammessi movimenti non routinari solo se MI.P.A.F. convinto che, adottando eventuali misure di mitigazione, livello di rischio è basso, altrimenti rigetta domanda con relative motivazioni scientifiche

Autorizzazione rilasciata se soddisfatte condizioni di polizia sanitaria e condizioni Direttiva CE 2000/19 relativa a “misure di protezione contro introduzione nella Comunità di organismi nocivi vegetali e prodotti vegetali”. MI.P.A.F. può chiedere per rilascio di organismi acquatici in impianti di acquicoltura aperti una fase preliminare di rilascio pilota soggetta a specifiche misure di contenimento e prevenzione dettate da Comitato consultivo. In casi eccezionali, Stato membro destinatario può chiedere a Commissione, che rilascio di “specie provenienti da traslocazioni non routinarie in impianti di acquicoltura aperti preceduta da fase di quarantena”. Commissione decide entro 30 giorni.

In caso di introduzioni routinarie ammesso rilascio di organismi acquatici in impianti di acquicoltura o rilascio pilota “salvo diversa decisione di Autorità competente, in casi eccezionali, adottata in base a parere specifico di Comitato consultivo”. Movimenti da impianti di acquicoltura chiuso ad impianto di acquicoltura aperto considerati movimenti routinari o non routinari secondo precedenti indicazioni.

In caso di introduzione routinarie rilascio di organismi acquatici in impianti di acquicoltura aperto subordinati a collocamento di questi in impianti di quarantena situato in territorio CE (anche in Stato membro diverso da quello di impianto di acquicoltura, purché Stati membri sono tutti d’accordo e tale opzione inclusa nella valutazione del rischio ambientale) conforme a requisiti riportati in Allegato III a Reg. 708/07 pubbliCato su G.U.CE 168/07, a fini di costituzione di stock produttivo.

Utilizzando solo progenie di animali acquatici introdotti (Durante quarantena non rilevata presenza di specie non bersaglio potenzialmente pericolose), stock adulto rilasciato se organismi non si riproducono in cattività o sono sterili, purché confermata assenza di specie non bersaglio potenzialmente pericolose

In caso di introduzione non routinarie e fase di rilascio pilota, interessato predispone piano di emergenza da sottoporre ad approvazione MI.P.A.F., contenente, tra l’altro, obbligo rimozione specie introdotte o riduzione loro densità “in caso di eventi imprevisti che incidono negativamente su ambiente o popolazione autoctona”. In tal caso piano di emergenza subito attuato e revoca, temporanea o permanente, di autorizzazione.

Tutte le specie esotiche sottoposte a monitoraggio nei 2 anni successivi a rilascio in impianti di acquicoltura aperti o per ciclo generazionale completo, al fine di valutarne impatto (in particolare verifica livello di diffusione o contenimento di specie). MI.P.A.F. decide se monitoraggio effettuato da richiedente o da Organismo terzo o se occorre prolungare monitoraggio “al fine di valutare effetti a lungo termine su ecosistema”. Comitato consultivo valuta risultati programma di monitoraggio, individuando elementi non presi in considerazione. Valutazioni trasmesse a MI.P.A.F. “che inserisce sintesi dei risultati nel registro nazionale”.

MI.P.A.F. tiene registro di introduzione e traslocazione, in cui riportare, in ordine cronologico, domande presentate e documentazione raccolta prima di rilascio autorizzazione e durante monitoraggio. Registro messo a disposizione di altri Stati membri e pubblico.

Commissione Europea è delegata a:

–          modificare Allegati I. II, III a Reg. 798/07 pubblicati su G.U.CE 168/07, al fine di adeguarli a progresso tecnico scientifico;

–          adottare disposizioni specifiche in relazione a condizioni necessarie per aggiungere specie a quelle escluse da limitazioni di cui a Reg. 708/07 qualora organismo acquatico impiegato in acquicoltura in altre parti UE per lungo periodo senza effetti indesiderati, sua introduzione o traslocazione non determina impatto pericoloso su specie non bersaglio. Stati membri possono chiedere di aggiungere specie, fornendo prove scientifiche al riguardo, a Commissione, che decide entro 5 mesi

Commissione esercita potere di delega nel periodo 24/4/2011 – 24/4/2016 (Parlamento Europeo può prorogare delega per altri 5 anni, salvo revoca in qualsiasi momento, previa informazione a Commissione dei motivi), con obbligo di:

1)        presentare almeno 6 mesi da scadenza, relazione sui poteri di delega esercitati a Parlamento Europeo;

2)        notificare subito atto delegato a Parlamento e Consiglio Europeo, che entro 2 mesi possono sollevare obiezioni motivate. Se ciò non avviene, atto pubblicato su G.U.CE   

 

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