CODICE PARI OPPORTUNITA’

CODICE PARI OPPORTUNITA’ (D.Lgs. 198/06; L.R. 9/86; D.A. 16/2/21)              (giovani06)

Soggetti interessati:

Ministero del Lavoro e Politiche Sociali (MILPOS), Ministero Sviluppo Economico (MISE), Enti, imprese singole o associate, cooperative, Organizzazioni sindacali ed imprenditoriali, Organizzazioni non governative (ONG), lavoratori e lavoratrici.

Iter procedurale:

D.Lgs. 198/06, come modificato da ultimo da D.Lgs. 151/15, definisce il “Codice delle pari opportunità”, comprendente, tra l’altro:

Art. 8. istituzione del Comitato nazionale per attuazione dei principi di parità tra lavoratori e lavoratrici, composto da: Ministro del Lavoro; 6 componenti designati da Organizzazioni sindacali; 6 componenti designati da Organizzazioni dei datori di lavoro dei diversi settori economici; 2 componenti designati da Associazioni cooperative; 11 componenti  designati da Associazioni femminili; Consigliere nazionale di parità. Partecipano ai lavori del Comitato, senza diritto di voto: 3 esperti in materie giuridiche, economiche, sociologiche, con specifiche competenze in materia di lavoro; 4 rappresentanti di MISE e  Dipartimento Politiche della Famiglia; 3  rappresentanti di MILPOS. Componenti del Comitato durano in carica 3 anni e sono nominati da MILPOS.

Art. 9. Comitato è convocato su iniziativa MILPOS, o su richiesta di almeno 50% dei suoi componenti. Comitato delibera in merito al proprio funzionamento e svolgimento dei propri compiti, anche tramite istituzione di gruppi di lavoro.

Art. 10. Comitato ha il compito di:

  1. formulare proposte su questioni relative a conseguimento obiettivo di parità e pari opportunità; sviluppo normativa inerente a condizioni di lavoro della donna
  2. informare opinione pubblica su necessità di promuovere pari opportunità per le donne nella formazione e nella vita lavorativa
  3. formulare, entro mese di Febbraio, indirizzi in materia di promozione delle pari opportunità per iniziative di MILPOS da programmare in anno successivo, indicando obiettivi e tipologie dei progetti di azioni positive da promuovere. MILPOS emana bandi di finanziamento, tenendo conto dei suddetti indirizzi
  4. partecipare a Commissione di valutazione dei progetti di azione positiva (nessun compenso, o rimborso spesa, o altri emolumenti dovuti a tali componenti) attenendosi ai criteri di valutazione ed erogazione dei finanziamenti approvati da MILPOS
  5. collaborare, su richiesta, a redazione dei codici di comportamento o regole di condotta inerenti alla parità, e ad individuazione di manifestazioni, anche indirette, di discriminazione
  6. verificare stato di applicazione della normativa in materia di parità
  7. elaborare iniziative per favorire il dialogo tra le parti sociali, così da promuovere la parità di trattamento, avvalendosi dei risultati di monitoraggi eseguiti nei luoghi di lavoro, relativamente ad accesso al lavoro, formazione professionale, contratti collettivi, codici di comportamento
  8. proporre soluzioni a controversie collettive, anche indirizzando le parti verso adozione di azioni positive per rimozione di discriminazioni esistenti a livello di assunzione, formazione e promozione professionale, condizioni di lavoro e retributive
  9. elaborare iniziative per favorire dialogo con ONG impegnate nella lotta contro discriminazioni tra donne e uomini nell’occupazione ed impiego
  10. chiedere a Direzione territoriale del lavoro di acquisire, presso luoghi di lavoro, informazioni su stato di occupazione maschile e femminile relativamente ad assunzioni, formazione e promozione professionale
  11. promuovere adeguata rappresentanza di donne negli Organismi pubblici nazionali e locali, competenti in materia di lavoro e formazione professionale
  12. provvedere a scambio di informazioni con Organismi UE, competenti in materia di parità fra uomini e donne, nell’occupazione ed impiego
  13. promuovere: rimozione, anche tramite azioni positive, degli ostacoli che limitano uguaglianza tra uomini e donne nella carriera; sviluppo di misure per il reinserimento della donna lavoratrice dopo maternità; diffusione del lavoro a tempo parziale e/o di altri strumenti di flessibilità a livello aziendale, atti a conciliare la vita lavorativa con gli impegni familiari
  14. svolgere attività di monitoraggio e controllo dei progetti approvati, verificandone corretta esecuzione ed esito finale

Art. 11 abrogato da D.Lgs. 151/15

Art. 12 nominato a livello nazionale, regionale, provinciale, con decreto MILPOS su designazione di Regione/Provincia, Consigliere di parità, “previo espletamento di una procedura di valutazione comparativa”. Decreti di nomina, con relativi curriculum delle persone nominate pubblicati su sito internet di Ministero.

Art. 13. Consigliere di parità deve possedere requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, normativa sulle pari opportunità e sul mercato del lavoro,  come attestato da idoneità documentazione.

Art. 14. mandato di Consigliere ha durata di 4 anni, rinnovabile 1 sola volta. Procedura di rinnovo analoga a quella di nomina.

Art. 15. compiti di Consigliere di parità sono quelli di:

  1. rilevare situazioni di squilibrio di genere, anche in collaborazione con Direzioni territoriale lavoro, al fine di lottare contro discriminazioni ad accesso al lavoro, promozione e formazione professionale (compresa carriera), retribuzione, forme pensionistiche complementari collettive
  2. promuovere progetti di azioni positive, anche tramite risorse UE, nazionali, locali
  3. promuovere coerenza delle politiche di sviluppo territoriale in materia di pari opportunità rispetto ad indirizzi UE, nazionali, regionali
  4. promuovere politiche di pari opportunità nell’ambito delle politiche del lavoro (compresa formazione)
  5. collaborare con Direzione territoriale lavoro per rilevare violazioni alla normativa in materia  di parità e garanzia contro discriminazioni, anche mediante elaborazione di specifici pacchetti formativi
  6. promuovere attività di informazione e formazione sui problemi di pari opportunità e delle varie forme di discriminazione
  7. collaborare con competenti Assessori ed Organismi di parità di Enti locali
  8. partecipare a: Tavoli di partenariato locali; Comitati di Sorveglianza dei Fondi UE; a Commissioni di parità

Consigliere nazionale di parità determina, avvalendosi di strutture MILPOS, le priorità  di intervento e il programma di azione (in particolare inchieste in materia di discriminazioni sul lavoro con relativa pubblicazione di relazioni e raccomandazioni al riguardo).

Regione fornisce a Consigliere di parità supporto tecnico necessario a rilevare squilibri di genere, elaborare rapporti sulla situazione del personale, predisporre e realizzare piani di formazione e riqualificazione professionale, promuovere progetti di azioni positive.

Direzione territoriale lavoro, su richiesta Consigliere di parità, acquisisce nei luoghi di lavoro informazioni su situazione occupazionale, maschile e femminile, in relazione a stato di assunzione, formazione professionale, retribuzione, condizioni di lavoro, cessazione rapporto di lavoro.

Consigliere di parità presenta: entro 31 Dicembre rapporto su attività svolta ad Organi di designazione; entro 31 Marzo rapporto a MILPOS su propria attività e su quella  svolta da Conferenza Nazionale. Se non adempiuto a tali obblighi o adempiuto con ritardo di oltre 4 mesi, si ha decadenza da carica con provvedimento MILPOS.

Art. 16. Ufficio di Consigliere di parità, ubicato presso MILPOS, Regione, Provincia, è autonomo, dotato di personale, apparecchiature, strutture idonee a svolgere i compiti assegnati (materiale eventualmente messo a disposizione da Ente presso cui Consigliere, è ubicato). MILPOS predispone convenzioni con Enti territoriali in cui opera Consigliere al fine di definire modalità di funzionamento di Ufficio, nonché indirizzi generali per esecuzione dei compiti affidati.

Art. 17. Consigliere di parità ha diritto per esercizio delle funzioni ad assentarsi per massimo di 500 ore lavorative mensili se nazionale o regionale (30 ore se provinciale) purchè assenza comunicata per iscritto a datore di lavoro almeno 3 giorni prima di inizio. Ente di designazione è tenuto  a:

  • rimborsare al datore di lavoro il costo delle ore di effettiva assenza
  • versare a lavoratori dipendenti autonomi o liberi professionisti un’indennità mensile (differente tra membro effettivo e supplente) determinata da Conferenza unificata in relazione al periodo di effettivo esercizio della carica di Consigliere.

Al Consigliere nazionale di parità spetta un’indennità annua e se lavoratore dipendente, un numero massimo di permessi non retribuiti (in alternativa, può chiedere collocamento in aspettativa non retribuita per intera durata del mandato con erogazione di indennità complessiva annua)

Art. 18. istituisce Fondo per attività di Consigliere nazionale destinato a finanziarne spese di attività, comprese quelle per missioni, pagamento compensi di indennità, rimborso e remunerazione di permessi spettanti.

Art. 19. Conferenza nazionale dei Consiglieri di parità coordinata dal Consigliere nazionale, con il compito di: rafforzare le funzioni  dei Consiglieri di parità; accrescere efficacia  della loro azione; consentire uno scambio di informazioni e buone prassi. Presidenza Consiglio Ministri  promuove iniziative volte a garantire il coordinamento ed integrazione degli interventi volti ad assicurare la realizzazione delle politiche di pari opportunità.

Art. 19 bis. Presidente Consiglio Ministri individua con decreto le città metropolitana ed Enti di area vasta presso cui collocare i Consiglieri di parità per svolgimento di attività di supporto espletate da Province

Art. 20. MILPOS, in base ad informazioni fornite da Consiglieri nazionale e regionali, nonché alle indicazioni fornite dal Comitato nazionale di parità, presenta al Parlamento ogni 2 anni una relazione sui risultati della normativa in materia di pari opportunità  nel lavoro, nonché una valutazione degli effetti del D.Lgs. 198/06

Art. 39. Mancato espletamento del tentativo di conciliazione previsto da art. 40 del Codice di procedura civile, non pregiudica il ricorso ai provvedimenti  conciliativi previsti dal D.Lgs. 198/16

Art. 43. Azioni positive possono essere promosse da: Comitato nazionale; Consiglieri di parità; Centri  per parità e pari opportunità a livello nazionale, locale, aziendale (denominati Centri per impiego); datori di lavoro (pubblici e privati); Centri di formazione professionale, Organizzazioni sindacali; Organismi rappresentativi del personale.

Art. 44. Datori di lavoro (pubblici e privati) e Associazioni sindacali (nazionali e territoriali) possono chiedere, entro il termine fissato nel bando, a MILPOS di essere ammessi al rimborso totale o parziale degli oneri finanziari concessi ai progetti di azioni positive. MILPOS esamina proposte pervenute; ammette i progetti di azioni positive al beneficio nazionale, assegnando priorità ad azioni concordate tra datori di lavoro ed Organizzazioni sindacali; autorizza le relative spese. Progetto da attuare entro 2 mesi da rilascio autorizzazione.

Accesso a fondi UE destinati alla realizzazione di azioni positive subordinato al parere favorevole di Comitato nazionale di cui ad Art. 8

 

L.R. 9/86, come modificata da ultimo da L.R. 38/21, prevede ad Art. 3 istituzione presso sede del Consiglio regionale della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna, operante in piena autonomia con il compito di:

  1. espletare indagini conoscitive e ricerche sulla condizione femminile in ambito regionale;
  2. promuovere iniziative di diffusione dei dati raccolti e di informazione circa garanzie fornite da leggi esistenti;
  3. operare per la rimozione delle varie forme di discriminazione rilevate e denunciate, adoperandosi per la soluzione nelle sedi competenti delle relative controversie, fornendo eventuali pareri e consulenze, nonché adeguata informazione sulle azioni positive svolte;
  4. formulare osservazioni e proposte su progetti e atti amministrativi regionali riguardanti condizione femminile;
  5. formulare proposte di adeguamento della legislazione regionale ai principi costituzionali di parità;
  6. elaborare progetti per favorire presenza delle donne nella vita sociale e politica della Regione;
  7. promuovere progetti ed interventi volti ad estendere accesso al lavoro ed incrementare opportunità di formazione e progressione professionale alle donne;
  8. verificare attuazione di leggi nazionali e regionali riguardanti donne e redigere rapporto su stato di applicazione di normativa su condizione femminile;
  9. inviare ogni anno a Consiglio regionale: relazione su osservazioni e progetti riguardanti donne; proprio programma e relazione su attività svolte;
  10. promuovere iniziative per facilitare attività delle donne elette nelle Istituzioni, fornendo loro materiale ed informazioni utili ad esercizio delle funzioni;
  11. sollecitare adeguata presenza femminile nelle nomine di competenza regionale;
  12. verificare stato di efficienza dei servizi sociali e quelli per tutela della salute organizzati da Enti locali;
  13. concedere patrocini gratuiti e contributi ad iniziative promosse da soggetti pubblici/privati senza scopo di lucro definendone modalità

Commissione composta da 21 donne con “riconosciuta esperienza sulla condizione femminile nei suoi diversi aspetti, rappresentative dei movimenti e delle diverse culture del mondo femminile” i cui nominativi approvati da Consiglio regionale con D.A. 8 del 16/2/2021 pubblicata su BUR 15/21.

Art. 4 Commissione resta in carica per intera durata della legislatura

Art. 5 Commissione elegge al suo interno un Presidente ed un Vice Presidente con il compito di: coordinare i lavori; approvare il regolamento interno entro 60 giorni dal suo insediamento; svolgere attività (anche mediante gruppi di lavoro) per sessioni pubbliche

D.A. 8 del 16/2/2021 stabilisce altresì che Commissione deve inviare a Segreteria di Assemblea legislativa:

  • entro 1 mese da elezione:
  1. dichiarazione sostitutiva di notorietà, attestante: diritti reali posseduti su beni immobili e mobili iscritti in pubblici registri; partecipazione in società quotate e non quotate; consistenza di investimenti in obbligazioni, titoli di Stato, Fondi di investimento, società di investimento a capitale variabile o intestazioni fiduciarie; esercizio di funzioni amministrative o di sindaco in società; eventuale sussistenza di mutui, ipoteche o altre passività assunte e non estinte;
  2. copia dichiarazione dei redditi relativa ad anno precedente

Tali documenti riguardano anche coniuge non separato e parenti entro 2° grado “se gli stessi vi consentono”

  • entro 30 Settembre ed entro mese successivo a cessazione dalla carica:
  1. dichiarazione concernente variazioni della situazione patrimoniale intervenute rispetto ad ultima dichiarazione dei redditi depositata;
  2. copia della dichiarazione dei redditi relativa ad anno successivo rispetto ad ultima depositata

Entità aiuto:

L.R. 9/86 ad Art. 5 bis prevede concessione a Presidente e Vice Presidente della Commissione di un’indennità annua pari a 1.800 e 1.200 €, mentre agli altri membri della Commissione compete un gettone di presenza pari a 40 €/seduta a cui partecipano + rimborso spese viaggio sostenute + diritto di assentarsi dal lavoro in caso di lavoratori dipendenti pubblici o privati per partecipare alle sedute di Commissione nel limite massimo di 160 ore/mese (tempo calcolato per raggiungere luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro) + nel caso del Presidente stessi diritti per i permessi riconosciuti ad Assessori comunali

L.R. 9/86 ad Art. 6 fissato ogni anno per sostenere spese di Commissione, in sede di approvazione del bilancio regionale, un determinato importo

 

 

 

 

 

 

 

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