VIOLENZA DONNE

VIOLENZA DONNE (D.Lgs. 80/15; Legge 232/16; L.R. 32/08, 23/12, 15/17; DGR 23/05/16, 27/03/2017, 11/03/19; DDS 18/10/2016)  (giovani19)

Soggetti interessati:

Donne soggette a “violenza sessuale e qualsiasi forma di persecuzione o violenza fisica, psicologica ed economica che un uomo esercita su una donna in ambito familiare o lavorativo”.

Iter procedurale:

D.Lgs. 80/15 art. 24 stabilisce che dipendente di datore, pubblico o privato (escluso lavoro domestico) inserita in un percorso di protezione per violenza, debitamente certificato da servizi sociali del Comune di residenza, o dai Centri antiviolenza, o da Case rifugio, ha diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al suddetto percorso di protezione per un periodo massimo di 3 mesi (Legge 232/16 art. 1 comma 241 ha esteso tale diritto anche a lavoratrici autonome). Analogamente lavoratrici titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa hanno diritto a sospensione del rapporto contrattuale per non oltre 3 mesi.

Al fine di usufruire di tale diritto, lavoratrice informa datore di lavoro/committente con preavviso di almeno 7 giorni, specificando data di inizio e fine del periodo di congedo ed allegando certificazione di cui sopra.

Durante il periodo di congedo, lavoratrice ha diritto a: percepire indennità pari ad ultima retribuzione (datore di lavoro versa  indennità secondo modalità previste  per trattamento economico di maternità, detraendo nel contempo importo di questa da ammontare dei contributi previdenziali INPS); contribuzione figurativa; vedersi computato periodo di sospensione a fini di anzianità di servizio, maturazione delle ferie, 13° mensilità, indennità di fine rapporto.

Legge 232/16 art. 1 comma 242 stabilisce  che lavoratrici autonome nel periodo di congedo hanno diritto a percepire un’indennità giornaliera pari a 80% del salario minimo definito per figura di impiegato.

Congedo può essere usufruito su base oraria (pari a 50% di orario giornaliero attuato nel periodo precedente a quello di inizio congedo) o giornaliera, nell’arco di 3 anni da evento, secondo quanto stabilita in sede di CCNL.

Lavoratrice ha diritto a trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale, che può tornare, su sua richiesta, a tempo pieno, tenendo conto di disponibilità in organico dell’azienda.

Regione Marche con L.R. 32/08:

  1. promuove iniziative di prevenzione della violenza sulle donne, anche attraverso sensibilizzazione opinione pubblica, diffusione della cultura della legalità e rispetto dei diritti nella relazione tra i sessi. Iniziative da attuare in collaborazione con Comuni, Province, ASUR (Azienda sanitaria unica regionale), Aziende ospedaliere, Direzioni scolastiche provinciali, altre istituzioni pubbliche e centri antiviolenza;
  2. assicura alle donne che subiscono atti di violenza, compresa minaccia di tali atti o molestie, diritto a sostegno economico “per consentire loro di recuperare e rafforzare la propria autonomia materiale e psicologica, la propria integrità fisica e dignità”;
  3. garantisce adeguata accoglienza, protezione, solidarietà, sostegno e soccorso alle persone vittime di violenze fisiche, sessuali o psicologiche, di persecuzioni o vittime di minacce di tali atti, indipendentemente dalla loro cittadinanza;
  4. promuove e sostiene le attività di:
  • centri antiviolenza aventi come obiettivo lotta, prevenzione, assistenza alle donne vittime di violenza. Enti locali, in forma singola od associata, promuovono costituzione di un Centro antiviolenza in ogni territorio provinciale, anche di intesa o in forma consorziata con Associazioni di volontariato, Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), cooperative sociali, che garantiscono: strutture e personale adeguato in relazione a popolazione e territorio; copertura di almeno 30% delle spese di gestione e funzionalità operativa di questi per una quota variabile del 10% al 30% definita dalla Giunta Regionale in relazione ai fondi disponibili; adeguate e periodiche campagne informative in merito ad attività e servizi offerti. Centri antiviolenza svolgono compiti di:
  1. colloqui preliminari per individuare bisogni e fornire indicazioni utili
  2. colloqui informativi di carattere legale
  3. affiancamento su richiesta delle vittime della fruizione di servizi pubblici e privati nel rispetto di identità culturale e libertà di scelta di queste
  4. sostegno ad esecuzione di percorsi personalizzati di uscita dal disagio e dalla violenza tendenti a favorire nuovi progetti di vita e di autonomia
  5. iniziative culturali e sociali di prevenzione, sensibilizzazione e denuncia in merito al problema della violenza contro le donne in collaborazione con Enti pubblici e privati
  6. tenuta rapporti con Enti locali, strutture pubbliche impegnate nell’assistenza sociale e sanitaria, prevenzione e repressione dei reati, Istituzioni scolastiche.

Centro fornisce prestazioni gratuite, garantendo anonimato e segretezza;

  • case di accoglienza offrono ospitalità temporanea alle donne sole o con figli minori, vittime di violenza. Enti locali garantiscono nell’ambito del proprio patrimonio abitativo, alloggi destinati ad assicurare tale ospitalità. Nelle case di accoglienza assicurata consulenza legale, psicologica e di orientamento al lavoro a favore delle donne ospitate.

Conferenza  permanente  dei Coordinatori di Ambito Territoriale Sociale inserisce all’ordine del giorno delle proprie  sedute, aggiornamento sulla situazione dei servizi resi dai Centri antiviolenza e della Casa Rifugio, nonché ogni altra questione in merito a contrasto alla violenza di genere;

  1. promuove la formazione specifica degli operatori che intervengono sul fenomeno della violenza sulle donne
  1. promuove emersione del fenomeno della violenza anche attraverso pubblicazione dei dati raccolti da Osservatorio delle politiche sociali;
  2. sostiene e coordina iniziative dirette a prevenire e contrastare violenza di genere, promuovendo protocolli di intesa tra Enti pubblici, Forze dell’ordine, Istituzioni scolastiche, realtà associative e di volontariato, Associazioni di categoria al fine di creare sistema articolato di intervento sul territorio;
  3. istituisce un Forum, inteso quale sede di dialogo tra Istituzioni e società in materia di prevenzione e contrasto alla violenza e molestie sulle donne. Forum esprime parere su indirizzi attuativi e formula proposte di intervento su LR 22/08 a Giunta Regionale. Forum, istituito con DGR 483 del 23/05/2016, è composto da 27 componenti effettivi e 27 supplenti, garantendo  rappresentanza di genere maschile e femminile (forum nominato con DDS 20 del 18/10/2016 i cui componenti sono pubblicati su BUR 118/16). Funzionamento del Forum è disciplinato da un Regolamento interno, approvato nella 1° seduta di ogni Legislatura, o a seguito di modifica/integrazione di sua composizione. Per le attività di competenza, Forum si avvale di funzionario PF Pari Opportunità, che provvede  a predisporre sia atto di convocazione, con relativi materiali oggetto di discussione, e sia redazione del verbale di ogni seduta. I componenti del Forum, che partecipano a titolo gratuito, durano in carica fino a scadenza di legislatura. Seduta del Forum è valida con presenza di 50% dei componenti (se entro 1 ora da orario di  convocazione non si raggiunge  maggioranza assoluta, seduta comunque valida con metà dei presenti). Forum può:
  1. individuare al proprio interno gruppi di lavoro tematici o territoriali per approfondire determinate questioni di interesse generale e/o locale, i cui risultati vengono sottoposti al Forum può:
  2. invitare alle sedute soggetti pubblici e/o privati aventi competenze con temi di discussione
  3. individuare al proprio interno “Tavolo regionale anti violenza”, finalizzato ad agevolare attività del Forum, composto da dirigente PF Pari Opportunità, rappresentanti di Enti locali capofila di Ambiti Territoriali Sociali individuati per ogni Provincia, rappresentanti Centri antiviolenza, rappresentante soggetti gestori di Case di Accoglienza
  4. promuove la più ampia diffusione delle opportunità offerte da legge, anche mediante creazione di un apposito portale. CORECOM formula proposte a RAI ed emittenti private in merito a programmi radiofonici e televisivi finalizzati a sensibilizzazione opinione pubblica sui temi della violenza alle donne;
  1. promuove interventi finalizzati ad inserimento lavorativo di donne vittime di violenza, anche avvalendosi di attività di informazione e consulenza fornita da Centri per impiego;
  2. sostiene in collaborazione con Comuni, Province, Aziende ospedaliere, Direzioni scolastiche, altre istituzioni pubbliche e Centri antiviolenza progetti per iniziative di prevenzione contro violenza di genere ed in particolare:
  • progetti di formazione di insegnanti volti ad individuare precocemente casi di violenza domestica;
  • progetti di formazione specifica per singole categorie di operatori;
  • progetti educativi nelle scuole per valorizzare cultura del rispetto differenza e parità tra uomo e donna, nonché prevenire conflitti e risolverli in maniera non violenta;
  1. definisce protocolli operativi per soccorso di vittime della violenza e promuove nel pronto soccorso istituzione di specifici centro di soccorso per vittime di violenza domestica;
  1. promuove interventi per incoraggiare autori di violenza domestica ad adottare comportamenti non violenti mediante interventi mirati

Piano sociale e Piano socio sanitario individuano indirizzi attuativi di LR 32/08, coordinandoli con restante programmazione regionale relativa a condizione femminile e politiche sanitarie

Giunta Regionale presenta ad Assemblea legislativa entro 10 Novembre rapporto su fenomeno della violenza contro le donne nella Regione Marche, nonché su stato di attuazione della Legge e suoi effetti. Assemblea legislativa in apposita seduta convocata entro 30 Novembre, a cui possono essere invitate a partecipare, senza diritto di voto, Associazioni femminili maggiormente rappresentative a livello regionale, esamina suddetto rapporto.

Regione Marche con LR 15/17 ad art. 21 stabilisce che i termini procedurali, in attuazione della normativa in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere, sono fissati in 90 giorni.

Regione Marche con L.R. 23/12 promuove superamento di ogni forma di discriminazione, diretta ed indiretta, nei confronti delle donne ed incremento della loro partecipazione alla vita politica, economica, sociale, nonché ogni forma di violenza di genere. A tal fine Regione:

  1. sostiene iniziative di sensibilizzazione, trasferimento e scambio di buone pratiche volte a realizzare società con “reali equilibrati e non discriminatori tra uomini e donne”;
  2. incoraggia la condivisione delle responsabilità familiari tra uomini e donne;
  3. sostiene, anche in collaborazione con Università Marchigiana iniziative volte a promuovere formazione di alto livello su pari opportunità;
  4. promuove iniziative volte ad eliminare disparità retributiva tra uomini e donne, nonché a favorire accesso di donne a posti di responsabilità nei luoghi di lavoro;
  5. promuove e sostiene azioni volte a prevenire violenza di genere;
  6. promuove e sostiene iniziative che valorizzano donne migranti od appartenenti a minoranze etniche e ne favoriscono integrazione in vita economica, sociale, culturale, civile;
  7. promuove e sostiene iniziative volte a superare stereotipi di genere;
  8. promuove e diffonde libertà ed autodeterminazione della donna;
  9. sostiene imprenditorialità e professionalità femminile;
  10. promuove ricerche, studi, raccolta documenti su condizione femminile e discriminazioni; istituisce presso Commissione pari opportunità, banca dati dei “saperi delle donne”, in cui inserire curriculum di donne “con comprovate esperienze di carattere specifico, culturale, artistico, professionale, economico, politico che lavorano o risiedono nelle Marche”. Banca dati divulgata anche “al fine di indicazione e proposte di designazioni e nomine di spettanza delle Regioni”;
  11. verifica che “sul totale delle nomine e designano effettuate nell’anno di riferimento da Assemblea e Giunta Regionale sia garantita la presenza dei due generi negli organismi collegiali di nomina e designazione regionale”. Le competenti strutture regionali comunicano ogni 6 mesi risultati di accertamenti effettuati. Se dalla verifica risultato non rispettato tale obbligo, Organo che ha provveduto alle nomine deve entro anno successivo nominare/designare numero maggiore di persone di genere sotto rappresentato;
  12. istituisce con DGR 250 del 11/03/19 Tavolo regionale di coordinamento per le politiche di genere, presso la sede della Giunta Regionale composto da: Assessore alle Pari Opportunità o suo delegato (lo presiede); Consigliera regionale di parità, Dirigente della PF Promozione e sostegno alle politiche attive per il lavoro; 1 componente della Commissione regionale Pari Opportunità; 1 componente dell’Osservatorio regionale del mercato del lavoro; 1 esperto della PF Sistema statistico; 1 componente dell’Osservatorio regionale delle politiche sociali. Il Tavolo può operare tramite gruppi di lavoro tematici, a cui possono intervenire anche esperti e/o rappresentanti delle Istituzioni interessate alle materie affrontate. Il Tavolo svolge le seguenti funzioni:
    • acquisisce dati sulle tematiche di genere, tramite propria raccolta di fonti, rete statistica regionale, archivi regionali
    • svolge analisi, studi e ricerche, mettendo a disposizione i risultati acquisiti in una apposita sezione del portale web della Regione
    • supporta la programmazione della Giunta, al fine di attuare efficaci politiche di genere
    • collabora con gli Osservatori della Regione, nonché con Istituti nazionali, europei ed internazionali su temi di interesse comune
    • elabora una relazione annuale in cui approfondire i dati raccolti, ai fini di una loro diffusione
    • promuove collaborazione tra la Regione Marche ed ISTAT per accedere alle statistiche relative al mondo femminile, nonché la rete dei soggetti appartenenti al sistema statistico nazionale per accedere ad ulteriori fonti di dati utili alla descrizione e comprensione delle condizioni di vita del mondo femminile
    • promuove e diffonde la cultura delle pari opportunità, nonché quella del rispetto, libertà e dignità della donna, anche attraverso l’attività di: informazione statistica e socio economica; organizzazione di seminari e convegni di studio
  13. redige bilancio di genere, al fine di:
  • valutare impatto prodotto su donne e uomini da politiche di bilancio e ridistribuzione delle risorse in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro sociale e domestico
  • analizza diverso impatto su condizioni di donne e uomini delle politiche nei diversi settori di intervento pubblico
  • evidenzia utilizzo di bilancio per definire priorità politiche e individua strumenti, meccanismi e azioni per raggiungere parità tra uomini e donne;
  • redige piano di cittadinanza di genere.

Regione promuove diffusione di “bilancio di genere” tra Enti locali, “anche al fine di orientare azioni per conciliazione vita – lavoro”, nonché attività di informazione ed aggiornamento del personale di Amministrazioni pubbliche su materie di cui sopra

  1. impegna qualunque soggetto che effettui rilevazioni statistiche nell’ambito di attività finanziate da Regione ad espletare “in termini di garanzia”;
  2. predispone unitamente a Commissione pari opportunità, rapporto annuale sulla condizione delle donne nella Regione da inviare ad Assemblea legislativa in cui riportare dati su andamento demografico, occupazione femminile, servizi esistenti (Specie quelli volti a favorire conciliazione tra tempi di vita e di lavoro), livello di istruzione e formazione femminile, monitoraggio su azioni poste in essere da Regione in attuazione di legge su pari opportunità;
  3. garantisce integrazione del principio parità di trattamento nelle politiche regionali diritto su salute. In particolare Regione:
  • promuove ricerca scientifica che prende in considerazione differenza tra uomo e donna, in relazione a protezione della loro salute (vedi accessibilità ed attività diagnostica e terapeutica), sia nell’ambito di studi clinici che in quelli assistenziale;
  • persegue integrazione principio della parità nella formazione del personale sanitario, ponendo particolare attenzione ad “individuare e trattare le situazioni di violenza di genere”;
    1. individua specifiche misure di politica attiva del lavoro dirette ad incentivare l’occupazione femminile, imprenditoria femminile, progetti diretti ad avvicinare donne al mondo di imprenditoria;
    2. promuove diffusione di cultura di genere mediante iniziative ed azioni di comunicazione volte a:
  • favorire attenzione sui temi della parità tra uomini e donne;
  • valorizzare ruolo delle donne in ambito sociale, professionale, politico, promuovendo “immagine scevra da stereotipi di genere”;
  • promuovere rappresentanza paritaria nel mercato del lavoro, Istituzioni, società. Perseguimento di tali obiettivi è essenziale per beneficiare di contributi nelle attività di comunicazione (compreso sostegno ad editoria). Azione di comunicazione attuata mediante CORECOM (Comitato Regionale per Comunicazioni)
    1. redige Piano regionale per cittadinanza di genere, comprendente:
  • azioni a diretta realizzazione regionale e quelle da attuarsi mediante finanziamento di progetti presentati da Enti locali, Amministrazioni pubbliche, imprese, Associazioni, Organizzazioni senza scopo di lucro;
  • criteri di finanziamento delle azioni e progetti di cui sopra, tenendo conto di interventi già attuati nell’ambito di pianificazione settoriale;
  • indirizzi relativi a proposta di legge di bilancio per anno successivo connessi a valorizzare pari opportunità

Piano presentato da Giunta insieme a rendiconto di bilancio ad Assemblea legislativa per sua approvazione.

DGR 272  del 27/03/2017 stabilisce modalità per avvalersi delle misure nazionali e regionali per la prevenzione e contrasto alla violenza di genere, che prevede per:

  • piano di azione straordinario contro violenza di genere, la presentazione da parte dei Comuni capoluogo di Provincia, entro 15 giorni da richiesta di Regione, schede progettuali per periodo 2017/2018,   indicanti:  progetti da attivare relativi ad almeno 2 delle linee di azione emanate (di cui azione formativa è obbligatoria);  progetti sperimentali e innovativi relativi alle linee di azione formazione, inserimento lavorativo e disagio abitativo
  • azioni a favore di Centri antiviolenza e Case rifugio, impegno da parte di Regione a: trasferire al Comune capofila le risorse assegnate secondo i tempi fissati in Allegato 2 a DGR 272/17  pubblicato su BUR 41/17; liquidare tali risorse a seguito di verifica del rendiconto presentato per periodo precedente.

Regione provvede al  monitoraggio periodico degli obiettivi fissati per verificare il conseguimento in termini sia di continuità nella fornitura dei servizi di pubblica utilità da parte dei Centri antiviolenza e Case rifugio, sia di integrazione e/o potenziamento delle azioni a sostegno delle vittime della violenza (quali formazione, inserimento lavorativo, disagio abitativo). Monitoraggio effettuato in base ad indicatori di risultato concernenti il livello progressivo degli impegni (impegni/ stanziamenti)   o della erogazione ( impegni/ erogazioni).  A tal fine i Comuni capofila comunicano a Regione dati per il monitoraggio attuativo e finanziario avvalendosi della modulistica da questa predisposta (comprensiva degli atti relativi al trasferimento delle risorse ai soggetti gestori dei servizi beneficiari di contributo).  In merito ad obiettivo della promozione e/o  consolidamento delle reti territoriali antiviolenza, i Comuni capofila di ATS provvedono ad attivare le relative disposizioni, anche acquisendo ed inviando a Regione le dichiarazioni dei beneficiari dei contributi per potenziamento dei Centri antiviolenza e Case rifugio (evidenziare le diverse fonti di finanziamento percepite).

 

Entità aiuto:

Giunta Regionale con L.R. 32/08, acquisito parere di competente Commissione consiliare e del Forum e tenendo conto indicazioni del Piano sociale regionale, concede contributi da destinare per:

  • 80% al finanziamento di Centri antiviolenza e Case rifugio, garantendone diffusa presenza sul territorio regionale
  • 20% ad iniziative di rilevanza regionale di prevenzione, informazione, sperimentazione per il superamento delle condizioni di disagio ed emarginazione delle vittime di violenza di genere.

Partecipazione al Tavolo regionale per le politiche di genere non prevede alcun rimborso o gettone di presenza

Giunta Regionale, con DGR  272 del 27/03/2017,  ha definito i criteri di riparto delle  risorse statali e regionali assegnate per periodo 2017/2019  per la prevenzione ed il contrasto alla violenza di genere nelle Marche pari a 1.361.575 € (861.575 €  per 2017, 250.000 €  per 2018, 250.000 €  per 2019), di cui 791.575 €  da parte di Stato e 570.00 €  da parte di Regione. Tali risorse vengono destinate per:

  • 500 € (di cui 344.500 €  da fondi statali e 70.000 €  da fondi regionali, da ripartire tra le Province per il 50% in quota fissa e 50% in proporzione a popolazione residente al 31/12/2015, così da avere: 105.379 € per Ancona, 84.452 € per Macerata, 89.989 € per Pesaro, 65.028 € per Fermo e 69.652 € per Ascoli)  al piano di azione straordinario contro la violenza sessuale di genere comprendente:
    1. formazione ed in particolare:
      • formazione in ambito scolastico, rivolta ad alunni, genitori, docenti e finalizzata alla prevenzione della violenza di genere
      • formazione in ambito sanitario rivolta ad operatori del pronto soccorso e dei consultori in accordo con Area Vasta di riferimento
      • formazione in ambito sociale rivolta ad operatori di soggetti aderenti a Rete territoriale antiviolenza, assistenti sociali dei Comuni, personale di ATS e finalizzata al  consolidamento delle Reti e del tavolo di rete tra diversi soggetti.

Nel periodo 2017/2018  Comune capofila, d’intesa con ATS, promuove almeno una delle suddette linee di formazione, coinvolgendo operatori dei Centri antiviolenza e Case rifugio, personale sanitario e socio sanitario specializzato nella accoglienza delle donne vittime di violenza.

  1. inserimento lavorativo di donne vittime di violenza, tramite pagamento di: corsi di qualificazione professionale; borse di lavoro; ore per orientamento lavorativo; consulenza per redazione di curriculum; forme di microcredito per avvio di attività autonome
  2. disagio  abitativo delle donne vittime di violenza, tramite: pagamento (in tutto o in parte)  dei canoni d’affitto; sostegno a soluzioni abitative alternative;  pagamento di utenze
  3. implementazione dei sistemi informativi regionali, tramite l’uso di schede informative di monitoraggio sul fenomeno della violenza di genere
  • 525 €  per costituzione nella Regione di due Case di accoglienza di II  livello per la semiautonomia (79.262,50 €  ciascuna per biennio  2017/2018),  dove ospitare donne sole o con figli in condizioni di disagio abitativo
  • 550 €  per prosecuzione del sostegno a: Centri antiviolenza e Case rifugio (in Allegato 2 di DGR  272/17  pubblicato su BUR 41/17  riportata la ripartizione delle suddette risorse a livello provinciale); Casa di emergenza a valenza regionale (assegnati 30.906 €).  Riparto delle risorse effettuato in base ai seguenti criteri:
  1. livello omogeneo di assistenza assicurato in ogni territorio alle vittime di violenza di genere
  2. valore mensile medio della contribuzione regionale erogato a Centri antiviolenza e Case rifugio nel periodo 2014-2016 (pari a: 30.000 €/mese ai Centri antiviolenza; 2.240 €/mese a Case rifugio) rapportato alle risorse disponibili
  3. riferimento ai diversi periodi di esecuzione dei servizi (cioè termini di scadenza dei progetti finanziati da Regione nel periodo 2015-2016), che determina un importo da versare pari al valore medio della contribuzione regionale moltiplicato per il numero dei mesi presumibili di sostegno regionale nel periodo 2017/2019

Cofinanziamento della spesa di gestione dei Centri antiviolenza è garantito dai Comuni o ATS del territorio provinciale di riferimento.

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