MISURE OCCUPAZIONE GIOVANI

MISURE OCCUPAZIONE GIOVANI (Legge 205/17, 58/19)  (giovan12)

Soggetti interessati:

Ministero del Lavoro e Politiche Sociali (MILPOS), Ministero Economia e Finanze (MEF). Datori di lavoro privati che, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo, o a licenziamenti collettivi nella stessa unità produttiva.

Giovani che  alla data della 1° assunzione non hanno compiuto 30 anni  (età elevata a 35 anni per assunzioni attuate entro il 31/12/2018) e non sono stati in precdeenza occupati  a tempo indeterminato con lo stesso o con altri datori di lavoro (non computati eventuali periodi di apprendistato svolti presso altro datore non convertiti poi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato).

Iter procedurale:

INPS provvede a monitorare il numero dei rapporti di lavoro privati attivati che fruiscono dell’esonero contributivo, con le relative  minori entrate, inviando relazioni al riguardo a MILPOS e MEF.

Entità aiuto:

Legge 205/17 ad art. 1 commi 100-108 riconosce ai datori di lavoro che, a partire dal 01/01/2018, assumono giovani con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato l’esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali a loro carico (esclusi i premi dovuti all’INAIL) fino a 3.000 €/anno per un periodo massimo di 36 mesi. Esonero elevato al 100%, a favore di quei datori di lavoro che assumono, entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato:

  1. studenti che hanno svolto presso lo stesso datore almeno il 30% di: ore di attività previste all’interno di percorsi individuali di alternanza scuola lavoro; monte ore delle attività di alternanza previsto nei rispettivi ordinamenti nei percorsi universitari
  2. studenti che hanno svolto presso lo stesso datore di lavoro: periodi di apprendistato per acquisire qualifica e diploma professionale, o diploma di istruzione secondaria superiore, o certificato di specializzazione tecnica superiore; periodi di apprendistato in alta formazione

Se il lavoratore beneficiario di esonero, viene poi assunto da un altro datore di lavoro, il beneficio è riconosciuto anche a questo “per il periodo residuo utile alla piena fruizione, indipendentemente dall’età anagrafica del lavoratore al momento della nuova assunzione”.

Esonero viene applicato per un periodo massimo di 12 mesi, sempre nel limite di 3.000 €/anno, “nei casi di prosecuzione dopo il 30/12/2017 di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato”, purché: lavoratore non abbia compiuto 30 anni alla data di prosecuzione; esonero sia applicato a partire dal 1° mese successivo a quello di scadenza del beneficio contributivo.

Esonero si applica, con le stesse modalità, anche nel caso di conversione dopo il 30/12/2017 di un contratto a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato, purchè giovane abbia età inferiore a 30 anni alla data di conversione.

Esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico ed a quelli di apprendistato.

Esonero non è cumulabile con altri esoneri, o riduzioni delle aliquote di finanziamento previste dalla normativa vigente, limitatamente al loro periodo di applicazione.

Legge 58/19 ad art. 49 bis  stanzia 3.000.000 € per anno 2021 e 6.000.000 €/anno a decorrere dal 2022 per concedere ai datori di lavoro che:

  • effettuano con sistemi di pagamento tracciabili, erogazioni liberali di importo non inferiore a 10.000 € sul conto di Tesoreria degli Istituti tecnici e professionali di 2° grado (compresi quelli ad indirizzo agrario)
  • assumono a conclusione del ciclo scolastico, giovani diplomati presso tali Istituti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

parziale esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico (esclusi premi e contributi dovuti ad INAIL) per non oltre  12 mesi dall’assunzione. Tale incentivo (non cumulabile con altre agevolazioni previste per le medesime spese) è riconosciuto a partire dall’esercizio finanziario 2020 ai titolari di reddito di impresa per elargizioni relative a:

  • laboratori professionalizzanti al fine di sviluppare competenze
  • laboratori di ambienti di apprendimento innovativo al fine di utilizzare nuove tecnologie
  • ambienti digitali ed innovativi ai fini della didattica integrata
  • attrezzature e dispositivi hardware e software ai fini della didattica

MEF definisce con decreto: modalità e tempi delle erogazioni liberali; entità dell’incentivo, tenendo conto di criteri di proporzionalità; criteri di verifica per garantire il rispetto del limite di spesa complessivo.

INPS provvede a riconoscere l’incentivo ed a monitorare le minori entrate contributive derivanti, ai fini del rispetto del limite di spesa.

Istituzioni scolastiche pubblicano nel proprio sito istituzionale (nel rispetto della privacy) l’ammontare delle erogazioni liberali ricevute per anno nonché le modalità di impiego di queste (evidenziare le attività realizzate o in corso di realizzazione).

Sanzioni:

Licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto, o di altro lavoratore impiegato nella stessa unità produttiva ed inquadrato con analoga qualifica del lavoratore assunto con esonero avvenuto nei 6 mesi successivi: revoca di esonero + recupero del beneficio fruito. Revoca non ha effetti nei confronti di altri datori di lavoro che assumono suddetto lavoratore ai fini del computo del periodo residuo per il beneficio di esonero.

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