OP LATTE E DERIVATI

OP LATTE E DERIVATI (Reg. 511/12, 261/12, 880/12; D.M. 12/10/12)   (latte01)

Soggetti interessati:

Chiunque produce latte e prodotti lattiero caseari

Iter procedurale:

Stati membri (Per Italia compito demandato a Regioni) riconoscono OP nel settore del latte e prodotti lattiero caseari, qualsiasi persona giuridica, purché:

1)       sono costituite su iniziativa di produttori. Debbono avere specifico mandato avente durata di almeno 3 anni dai propri aderenti, dove indicato quantità di latte conferita (Almeno 75% media conferimenti ultimi 2 anni; tale rappresentatività dimostrata entro fino 3° anno del riconoscimento, purché al 2° anno dopo riconoscimento dimostrato raggiungimento di almeno 37,5% latte consegnato) 

2)       perseguono uno dei seguenti obiettivi:

·         concentrare e coordinare offerta e commercializzazione produzione dei propri aderenti;

·         adottare produzione e trasformazione ad esigenze del mercato e migliorare prodotto;

·         promuovere razionalizzazione e meccanizzazione di produzione e trasformazione;

·         svolgere ricerche su metodi di produzione sostenibile ed evoluzione del mercato

3)       abbia numero minimo di membri e/o riunisca volume minimo di produzione commercializzata nella Regione in cui opera (almeno 3.000 t. latte vacca). Ogni produttore può aderire solo ad 1 OP, salvo caso di allevatori che dispongono di unità produttive distinte in aree geografiche diverse;

4)       offre sufficienti garanzie circa realizzazione, durata ed efficienza di propria attività, nonché concentrazione di offerta;

5)       dotato di statuto coerente con obiettivi perseguiti.

Stati membri:

a)       decidono in merito a concessione del riconoscimento di OP entro 4 mesi da presentazione domanda corredata da documenti giustificativi richiesti. MI.P.A.A.F. deciso con D.M. 12/10/2012 di applicare procedure previste da D.Lgs. 102/05 riguardanti OP in generale; 

b)       eseguono controlli periodici per verificare rispetto delle condizioni di riconoscimento da parte di OP;

c)       applicano in caso di inadempienze od irregolarità accertate, sanzioni ad OP fino a revoca del riconoscimento;

d)       informare Commissione entro 31 Marzo in merito a concessione, rifiuto, revoca di riconoscimento adottato nell’anno precedente.

MI.P.A.A.F. deciso che OP riconosciute prima del 2/4/2012 che soddisfano condizioni di cui sopra, vengono riconosciute ai sensi del Reg. 261/12.

OP riconosciute iscritte in apposito Elenco

OP riconosciuta può negoziare, a nome di agricoltori aderenti, per totalità o parte della loro produzione, contratti di consegna di latte crudo da parte produttore a trasformatore o collettore, purché:

a)       indipendentemente dal fatto che vi sia o meno trasferimento di proprietà del latte da agricoltori a OP e che prezzo negoziato sia o meno lo stesso per produzione di alcuni o tutti gli agricoltori aderenti;

b)       volume di latte crudo oggetto di trattative non superiore a 3,5% di produzione CE e inferiore a 33% di produzione Stato membro (45% se Stato membro ha produzione inferiore a 500.000 t.). Commissione pubblica dati più recenti disponibili su produzione latte crudo in CE e in Stato membro;

c)       agricoltori interessati fornito mandato solo ad unica OP, specificando quantità di latte interessato e periodo di validità del mandato (almeno 3 anni);

d)       latte crudo oggetto mandato di negoziazione non interessato da obbligo di consegna derivante da partecipazione di agricoltore a cooperativa secondo norme derivanti da statuto di questa.

Contratti di consegna scritti stipulati prima di consegna (Contratti non necessari per conferimento latte di parte di soci a cooperative) sono negoziati liberamente tra le parti. Al riguardo primo acquirente presenta offerta scritta di contratto al fornitore, avente validità non inferiore a 6 mesi. Fornitore può respingere per scritto la proposta, compresa durata minima di contratto 

Massimali di negoziato calcolati, tenendo conto periodo di consegna del latte crudo oggetto di negoziato e variabilità stagionale (se significativa) della produzione lattiera. Notifiche volume di latte crudo oggetto di negoziato presentate a MI.P.A.A.F. ed AGEA (se Paese diverso, dove ha luogo consegna a trasformatore/collettore) prima di avvio di trattativa (indicare volume di produzione stimato oggetto di trattativa e periodo previsto di consegna di questo) ed entro 31 Gennaio (indicare latte crudo effettivamente consegnato) nell’ambito dei contratti negoziati e di delegare a Regioni compito di svolgere azioni per riconoscimento, riservandosi di procedere solo per Associazioni Organizzazioni produttori (AOP). Comunicazione dati mediante loro inserimento in SIAN.   

Nel caso di latte, Organizzazioni interprofessionali costituite su iniziativa di tutte od alcune delle seguenti fasi della produzione, trasformazione o commercio, compresa distribuzione di latte crudo e prodotti lattiero caseari nell’intento di:

a)       migliorare conoscenza e trasparenza del mercato, anche mediante pubblicazione di dati statistici su prezzi, volumi e durata dei contratti per consegne di latte crudo e realizzazione di analisi su possibili sviluppi del mercato a livello regionale, nazionale, internazionale;

b)       contribuire a migliore coordinamento di immissione sul mercato di latte e prodotti lattiero caseari, in particolare tramite ricerche e studi di mercato;

c)       fornire informazioni su latte e prodotti lattiero caseari e promuoverne consumo su mercati interni ed esterni;

d)       esplorare potenziali mercati di esportazione;

e)       redigere contratti tipo per vendita di latte crudo ad acquirenti e/o fornitura di prodotti trasformati a distributori e dettaglianti, tenendo conto necessità di ottenere condizioni concorrenziali eque ed evitare distorsioni del mercato;

f)        fornire informazioni e svolgere ricerche per orientare produzione a favore di prodotti più richiesti dal mercato ed adatti a gusto del consumatore, con particolare riguardo a qualità dei prodotti e protezione di ambiente;

g)       mantenere e sviluppare potenziale produttivo del settore lattiero caseario, promuovendo innovazione e ricerca applicata per sfruttare pienamente potenzialità del latte ed offrire prodotti a maggiore valore aggiunto in grado di attrarre consumatore;

h)       ricercare metodi atti a limitare impiego di prodotti fitosanitari, migliorare gestione di altri fattori di produzione, incrementare sicurezza alimentare e benessere animali;

i)         mettere a punto metodi e strumenti atti a migliorare qualità dei prodotti in ogni fase della produzione e commercializzazione;

j)         valorizzare agricoltura biologica, nonché prodotti con denominazione di origine, marchi di qualità ed indicazioni geografiche;

k)       promuovere produzione integrata o altri metodi rispettosi di ambiente.

Stati membri possono riconoscere Organizzazioni interprofessionali, purché:

a)       soddisfano condizioni di cui sopra;

b)       svolgere proprie attività in 1 o più Regioni del territorio di operatività;

c)       costituire quota significativa delle attività economiche svolta dalla filiera latte e prodotti lattiero caseari;

d)       non attive nella produzione, trasformazione o commercio di prodotti nel settore latte e prodotti lattiero caseari.

MI.P.A.A.F., sentite Regioni, emana decreto per:

a)       definire modalità riconoscimento Organizzazioni interprofessionali entro 4 mesi da invio domanda completa di documentazione giustificativa richiesta;

b)       svolgere controlli periodici atti a verificare mantenimento condizioni di riconoscimento da parte di Organizzazione interprofessionale;

c)       applicare in caso di inadempienza od irregolarità rilevate, sanzioni ad Organizzazione interprofessionale fino a revoca riconoscimento;

d)       revocare riconoscimento in caso di inadempienze o perdita requisiti;

e)       notificare a Commissione entro 31 Marzo ogni decisione circa concessione, rifiuto o revoca di riconoscimento presi in anno precedente.   

Reg. CE 880/12 stabilisce che in caso di:

–          O.P. trasnazionale la sede legale è fissata nello Stato membro dove se dispone di “numero significativo di soci o di volume significativo di produzione commercializzabile”

–          Associazione trasnazionale di O.P. riconosciute la sede legale è fissata nello Stato membro dove si dispone di “numero significativo di Organizzazioni associate o di volume significativo di produzione commercializzabili”

È compito di Stato membro dove ha sede legale:

a)       riconoscere O.P. e AOP trasnazionale

b)       istituire collaborazione con altri Stati membri dove ricadono membri di OP/AOP per verificare conformità condizioni di riconoscimento

c)       fornire, su richiesta di altri Stati membri, tutte le informazioni e documenti di loro competenza su OP/AOP trasnazionali

Nel caso di OP transfrontaliere è compito in base a D.M. 12/10/2012 della Regione verificare rispetto prescrizioni CE e collaborazione tra loro. Altri Stati membri forniscono piena assistenza a Stato membro dove ha sede legale OP/AOP specie se questo conduce a negoziato su prezzo nel loro territorio.         

OP riconosciute od Organizzazioni interprofessionale riconosciute o gruppi di operatori possono presentare, su mandato dei singoli produttori, piani per regolazione offerta di formaggio DOP/IGP a Regione nel cui territorio ricade tale DOP/IGP od a MI.P.A.A.F. (Se questa investe più Regioni, quella dove si realizza maggiore percentuale di formaggio funge da capofila). Piano deve:

a)       disciplinare della gestione dell’offerta di formaggi, al fine di adeguarla a domanda, tenendo conto di possibile evoluzione del mercato. A tal fine abbinare singoli quantitativi riportati in mandato al piano “in modo da evitare duplicazioni nel computo dei quantitativi e dei soggetti coinvolti”. Obiettivo raggiunto anche mediante programmazione entità formaggio da produrre (Non necessario nel caso di cooperative);  

b)       avere effetti solo su formaggio in questione;

c)       avere durata massima di 3 anni (rinnovabile per altri 3 anni su richiesta di OP)

d)       definire azioni da intraprendere per raggiungere obiettivo, compresi vincoli qualitativi e quantitativi a carico produttori, nonché “contributi aggiuntivi in base a quantità prodotte”;

e)       non danneggiare commercio di prodotti diversi da quelli oggetto di vincolo;

f)        non riguardare transazioni successive a 1° commercializzazione;

g)       non prevedere fissazione di prezzi (compresi quelli “fissati a titolo orientativo o di raccomandazione”);

h)       non rendere indisponibile percentuale eccessiva di formaggio interessato;

i)         non creare discriminazioni;

j)         non rappresentare ostacolo per accesso di nuovi operatori sul mercato;

k)       non creare pregiudizio a piccoli produttori;

l)         contribuire al mantenimento della qualità e/o sviluppo del prodotto interessato;

m)      non recare pregiudizio a definizione accordi contrattuali nel settore del latte e prodotti lattiero caseari;

n)       non provocare sul mercato del latte effetti che eccedono quelli eventualmente previsti in accordo.

Piano corredato da:

a)        analisi di mercato (situazione attuale ed evoluzione domanda ed offerta su mercato interno ed internazionale), analisi di impatto di azioni intraprese sul mercato (in particolare in area DOP/IGP) con destinazione alternative del latte rispetto al formaggio, misure adottate per evitare distorsioni di concorrenza, prospettive di sviluppo in nuovi mercati;

b)        documentazione attestante esistenza di accordo tra almeno 2/3 produttori (Allegare elenco soggetti firmatari di accordo);

c)        documentazione attestante “a quale titolo singoli produttori di latte sono rappresentati”.    

Presso Regione o MI.P.A.A.F. costituito “Comitato per la valutazione dei piani di regolazione di offerta formaggi DOP/IGP”, composto da 4 rappresentanti di MI.P.A.A.F. e 3 di Regioni, a cui si aggiungono rappresentanti di Regioni interessate. Ministero approva piano, tenendo conto parere di Comitato, e lo pubblica su sito di MI.P.A.A.F.      

Norme vincolanti per tutti i produttori di formaggio DOP/IGP se esiste accordo preventivo sottoscritto da almeno 2/3 produttori latte che rappresentano almeno 2/3 latte crudo impiegato per produzione formaggio proveniente da area geografica delimitata nella DOP/IGP

OP dopo approvazione piano presenta relazione annuale su stato di attuazione di questo, indicando misure adottate e da adottare e risultati ottenuti, nonché impatto del piano su mercato del latte nella zona interessata.  

Norme vincolanti pubblicate da Ministero che effettua controlli per verificarne il rispetto, secondo quanto stabilito da Comitato. Se accertato mancato rispetto norme, decreto di approvazione del piano revocato.  

MI.P.A.A.F. notifica norme vincolanti adottate a Commissione, che può chiederne abolizione se ritiene che queste impediscono o distorcono concorrenza o pregiudicano scambi.         

Reg. 511/12 stabilisce che Stato membro comunica a Commissione:

–          entro 31 Marzo, sulla base dati forniti su:

1)        numero di OP, AOP, Organizzazioni interprofessionali riconosciute ed eventuali volumi annui di latte crudo commercializzabili da OP e AOP per singolo Stato membro se trasnazionale;

2)        numero domande di riconoscimento presentate da OP, AOP e Organizzazioni interprofessionali respinte con sintesi delle relative motivazioni;

3)        numero di OP, AOP, Organizzazioni interprofessionali oggetto di revoca del riconoscimento con sintesi delle relative motivazioni.

A tal fine Regione comunica tali dati ad AGEA e MI.P.A.A.F. entro 31 Gennaio mediante loro inserimento in SIAN   

–          entro 15 Marzo sulla base di dati forniti da Regione:

1)       volume totale di latte crudo consegnato nel loro territorio nell’ambito di contratto negoziati da OP/AOP nell’anno precedente;

2)       numero casi in cui Autorità garanti della concorrenza decide che determinata trattativa va riaperta o non ammissibile e motivi di tali decisioni;

–          immediatamente informazione necessarie a consentire a Commissione di valutare se vi è esclusione della concorrenza o gravemente danneggiate PMI di trasformatori di latte crudo;    

–          norme adottate da Stato membro per regolare offerta di formaggio DOP/IGP, nonché nota di sintesi comprendente: denominazione del formaggio; mezzi scelti per regolare offerta; data di entrata in vigore e periodo di applicazione di norme (Se norme abrogate prima di fine periodo indicato, Stato membro ne informa Commissione);

–          norme adottate da Stato membro in materia di contratti, con nota di sintesi indicante se Stato membro deciso che:

1)       consegna di latte crudo da parte agricoltura a trasformatore oggetto o meno di contratto scritto tra le parti (In caso affermativo, quali fasi di consegna riportare in contratto se questa tramite collettore e durata minima di contratto);

2)       primo acquirente di latte crudo presenti offerta contrattuale ad agricoltore e sua durata minima             

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