SOCIETA’ MUTUO SOCCORSO (Lege 3818/1886, 148/17; D.Lgs. 220/02; LR 20/04) (social46)
Soggetti interessati:
Ministero dello Sviluppo Economico (MISE); Associazione Nazionale di rappresentanza del movimento cooperativo (ANCOOP); cittadini che costituiscono società di mutuo soccorso (SMS) , aventi personalità giuridica, senza finalità di lucro, ma con “finalità sociali, culturali, ricreative, sanitarie, di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, artistico e di sviluppo della cultura della solidarietà tra i cittadini”, sulla base del principio costituzionale di sussidiarietà, inerenti la erogazione, a favore dei propri soci e dei loro familiari conviventi, di:
a)trattamenti e prestazioni socio sanitarie, in caso di infortunio, malattia, invalidità al lavoro, con conseguente inabilità temporanea o permanente
b)sussidi, in caso di spesa sanitaria sostenuta da soci per diagnosi e cure di malattie ed infortuni
c)servizi di assistenza e contributi economici ai familiari di soci deceduti, o di soci in condizioni di gravissimo disagio economico, a seguito della improvvisa perdita di fonti di reddito personali e familiari ed in assenza di provvidenze pubbliche
d)attività di carattere educativo e culturale, diretta a finalità di prevenzione sanitaria e diffusione dei valori mutualistici, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie e patrimoniali.
Escluse attività diverse dalle precedenti (in particolare attività di impresa).
Iter procedurale:
Legge 3818/1886, come modificata da ultimo da Legge 221/12, prevede che le Società di Mutuo Soccorso (SMS) siano iscritte nella sezione delle imprese sociali presso il Registro delle imprese ed in apposita Sezione di Albo delle società cooperative.
Possono divenire soci ordinari di SMS le persone fisiche, o altre SMS (purché persone fisiche membri di queste siano beneficiari delle prestazioni rese da società di nuova adesione), Fondi sanitari integrativi. Sono ammessi altresì soci sostenitori (costituiti anche da persone fisiche), che possono designare fino ad ⅓ degli amministratori (scelti tra soci ordinari).
In caso di liquidazione o perdita della configurazione di SMS, il patrimonio sociale è devoluto ad altre SMS, o al Fondo mutualistico, o allo Stato.
In base a quanto previsto da art. 10 di D.Lgs. 220/02, come modificato da Legge 221/12, le SMS sono sottoposte al controllo di MISE di ANCOOP al fine di accedere in particolare: conformità dell’oggetto sociale (soprattutto ai fini della legittimazione a beneficiare delle agevolazioni fiscali, previdenziali e di altra natura); revisione dei conti (sulla base di una specifica convenzione sottoscritta). Modelli di verbale di ispezione sono approvati con decreto da MISE.
Regione Marche con LR 20/04 si propone di:
1) valorizzare la funzione di promozione sociale, servizio ed innovazione perseguita da SMS;
2) favorire la diffusione della conoscenza della storia e delle attività delle SMS, in particolare di quelle esistenti da oltre 50 anni;
3) finanziare attività ed iniziative sociali ed educative, di conservazione e restauro del materiale storico e documentario, finalizzate allo sviluppo della cultura mutualistica;
4) istituire, presso il Servizio Politiche Sociali, l’Albo delle Società di Mutuo Soccorso in attività da oltre 10 anni, operanti nel solo territorio regionale, a seguito di invio domanda (Modello riportato su BUR 83/06), allegando:
- atto costitutivo e statuto di SMS da cui risulti data di costituzione;
- dichiarazione sostitutiva di notorietà sottoscritta da legale rappresentante di SMS (Modello riportato su BUR 83/06) attestante: situazione patrimoniale al momento di invio domanda; svolgimento di attività da almeno 10 anni nel territorio regionale; assenza di fini di lucro, anche in forma indiretta o differita;
- relazione sottoscritta da legale rappresentante di SMS in cui evidenziata: tipologia di attività da perseguire; finalità e modalità organizzative di SMS stessa;
- elenco delle persone che ricoprono cariche associative
Iscrizione ad Albo è disposta con decreto del Dirigente del Servizio entro 60 giorni da invio domanda, previa verifica del possesso dei requisiti prescritti, chiedendo in sede di istruttoria eventuali documenti od informazioni. Servizio comunica l’iscrizione a SMS e provvede a pubblicare ogni anno Albo su BUR (Per anno 2016 pubblicato su BUR 141/16). SMS iscritta ad Albo deve inviare a Servizio entro 30 giorni da evento:
- eventuali variazioni apportate ad atto costitutivo o statuto;
- relazione annuale attestante l’attività svolta.
Cancellazione di SMS da Albo è disposta dal Dirigente del Servizio (previa diffida a provvedere entro un determinato periodo di tempo, a cui non si è fatto seguito) in caso di: riscontro perdita dei requisiti per l’iscrizione; richiesta avanzata da stessa SMS; mancata comunicazione di variazione di atto costitutivo e statuto. Provvedimento di cancellazione comunicato a SMS;
5) finanziare specifici programmi proposti da SMS iscritte ad Albo regionale, finalizzati al raggiungimento dei loro scopi statutari e riguardanti:
- acquisto di beni strumentali connessi alle attività sociali
- adeguamento delle sedi alle normative vigenti in materia igienico sanitaria, sicurezza ed accessibilità
- conservazione e restauro del materiale storico e documentario
- iniziative sociali ed educative, finalizzate allo sviluppo della cultura mutualistica.
Giunta Regionale, acquisito il parere della Commissione consiliare competente, provvede a: ripartire le risorse tra le linee di intervento di cui sopra; stabilire criteri di priorità e modalità di erogazione dei contributi; esercitare ruolo di controllo sulla realizzazione dei programmi e sul corretto utilizzo dei fondi assegnati (in caso di irregolarità rilevate procede alla revoca, totale o parziale, dei contributi assegnati)
6) facilitare forme di collaborazione tra SMS (singole od associate), Comuni ed altre Istituzioni pubbliche.
Sanzioni:
In caso vengano accertate violazioni alle disposizioni di legge: perdita della qualifica di SMS disposta da MISE + cancellazione dal Registro delle imprese e da Albo delle società cooperative.
Entità aiuto:
Legge 148/17 ad art. 5 quater stabilisce che è possibile detrarre un importo pari al 19% (fino a 1.300 €) dei contributi associativi versati a società di mutuo soccorso, al fine di assicurare ai soci “un sussidio in caso di malattia, impotenza al lavoro o vecchiaia, o un aiuto alle loro famiglie” in caso di loro decesso.