OLIO EXTRAVERGINE MARCHE IGP

OLIO EXTRAVERGINE  MARCHE IGP (Reg. 702/17; D.M. 26/4/17, 11/12/20)   (olio11)

Soggetti interessati:

Ministero Politiche Agricole, Alimentari, Forestali (MIPAAF), Consorzio per tutela e valorizzazione di olio extravergine di oliva delle Marche ad IGP (Consorzio)

Chiunque intende produrre e commercializzare olio extravergine di olive con la denominazione “Marche” IGP.

Iter procedurale:

Commissione UE, con Reg. 702/17 e successivamente MIPAAF con Provvedimento del 26/4/2017, ha riconosciuto l’olio extravergine di oliva “Marche” ad Indicazione Geografica Protetta, che può essere commercializzato come tale sul territorio UE a partire da 10/5/2017, purché venga rispettato il seguente disciplinare di produzione:

  • impiego di olive delle varietà; Piantone di Falerone; Ascolana Tenera; Piantone di Mogliano; Carboncella; Raggia/Raggiola; Rosciola dei Colli Esini; Mignola; Coroncina; Sargano di Fermo; Orbetana; Frantoio; Leccino per almeno 85 %, a cui si possono aggiungere (fino a 15%) olive di altre varietà;
  • zona di coltivazione delle olive e produzione di olio è quella riportata in GU 113/17;
  • pratiche di coltivazione e condizioni ambientali degli oliveti sono quelle ordinarie della zona, “atte a conferire ad olive e ad olio specifiche caratteristiche di qualità”. Sesti di impianto, forme di allevamento, sistemi di potatura debbono essere razionali, atti a non modificare le caratteristiche qualitative di olive ed olio. Potatura di produzione a frequenza annuale, fertilizzazione, irrigazione e difesa fitosanitaria attuate nel rispetto del Disciplinare di Produzione Integrata approvato da Regione Marche;
  • raccolta eseguita non oltre 15 Dicembre, con metodo manuale o meccanico, purché in grado di garantire integrità del frutto;
  • olive conservate fino a molitura in recipienti areati (cassette). Vietato utilizzo di sacchi di juta o simili;
  • olive, sane ed integre, lavorate nel più breve tempo possibile dal loro arrivo al frantoio, comunque entro 2 giorni dalla raccolta. Olive sottoposte a defogliazione e lavaggio prima della molitura. Estrazione dell’olio extravergine mediante processi meccanici e fisici, a temperatura massima di 30 °C, in modo da non alterare le caratteristiche qualitative del frutto;
  • resa massima delle olive in olio fissata al 20%;
  • olio conservato, usando eventuali gas inerti, in recipienti di acciaio inox, vetro od altro materiale idoneo, ad una temperatura di 10-18 °C
  • prima del confezionamento, olio decantato o filtrato per eliminare eventuali residui di lavorazione;
  • ogni fase produttiva va monitorata, mediante iscrizione in appositi elenchi di olivicoltori (aziende agricole), fratoiani, confezionatori, in modo da garantire completa rintracciabilità del prodotto. Tutte le persone fisiche o giuridiche iscritte negli Elenchi sono assoggettate ad Organismo di controllo (individuato in ASSAM, con sede in Osimo via dell’Industria 1) sulla base di un piano di controllo;
  • olio extravergine “Marche” IGP immesso in consumo in recipienti, consentiti da normativa vigente sugli alimenti, di capacità inferiore a 5 litri, sigillati ed etichettati, riportando su questi con caratteri chiari, indelebili, distinguibili da altre indicazioni, dicitura “olio di oliva extravergine Marche”, seguita da: annata di produzione delle olive da cui ottenuto olio; logo UE di IGP. Sono ammesse anche indicazioni, purché riportate in caratteri inferiori a 50% di quelli utilizzati per “Marche” IGP, relative a:
  1. nome di azienda, o ragione sociale, o marchio privato, purché: non abbiano significato laudativo, o tali da trarre in inganno il consumatore; olio ottenuto solo con olive raccolte nella suddetta azienda
  2. confezionamento, se tale operazione avviene nella stessa azienda di produzione
  3. dicitura “ monovarietale”, seguita dal nome di cultivar utilizzata tra quelle elencate sopra
  • olio extravergine “Marche” IGP deve possedere, al momento della vendita, seguenti requisiti:
  1. colore: giallo/verde
  2. caratteristiche olfattive: difetti 0; fruttato da 3 a 7; amaro da 2,5 a 7; piccante da 3 a 7; erba e/o mandorla e/o carciofo da 2 a 6
  3. acidità massima: inferiore a 0,4 % (espressa in acido oleico)
  4. numero di perossidi: inferiori a 12 meq O2/Kg
  5. acido oleico: minimo 72%
  6. acido linoleico: massimo 9%
  7. K232: massimo 2,2; K 270: massimo 0,15
  8. Delta k:massimo 0,005
  9. polifenoli totali: minimo 220 mg/kg (determinati per via colorimetrica ed espressI in acido gallico)

MIPAAF con D.M. 11/12/2020 assegna per 3 anni fino al 30/12/2023 (fermo restando possibilità di sua sospensione o revoca qualora vengono meno requisiti di rappresentanza del Consorzio) la tutela di olio extravergine “Marche” IGP al Consorzio, avente sede in Ancona via S. Totti 4, in quanto dotato di statuto conforme alle prescrizione di D.M. 12/4/2001, requisiti di rappresentatività prescritti per consorzi di tutela della DOP/IGP. Atti del Consorzio, aventi valenza esterna, debbono sempre riportare estremi del D.M. 11/12/2020 al fine di distinguerlo da altri Enti aventi per scopo sociale la tutela dei propri associati e di rendere evidente che lo stesso è l’unico soggetto incaricato dal MIPAAF di svolgere funzioni di controllo e tutela della IGP “Marche”. Consorzio:

  • non può modificare proprio statuto e regolamento interno senza preventivo assenso di MIPAAF
  • può supportare propri associati nell’attività di autocontrollo in merito ad utilizzo di IGP “Marche”

Costi delle attività svolte dal Consorzio ripartiti tra “soggetti immessi nel sistema di controllo IGP “Marche” anche se non appartenenti al Consorzio