PATRONATO (Legge 152/01, 228/12, 190/14, 79/22; D.M. 10/10/08, 20/2/13, 8/5/14, 16/09/15) (social03)
Soggetti interessati:
Ministero Lavoro e Politiche Sociali (MILPOS), Ministero Affari Esteri (MAE), cittadini, Confederazioni ed Associazioni nazionali di lavoratori:
- costituite ed operanti in modo continuativo da almeno 3 anni
- aventi sede in numero di Province riconosciute la cui somma della popolazione pari almeno a 60% popolazione italiana accertata da ultimo censimento ISTAT ed in almeno 8 Paesi stranieri (Questo ultimo parametro non valido per Patronati promossi da Organizzazioni agricole)
- attestanti possesso di mezzi finanziari e tecnici necessari per costituire e gestire Istituti di patronato ed assistenza
- perseguiti finalità assistenziali nello statuto
Iter procedurale:
Istituita presso MILPOS, Commissione (composta da dirigente e 2 funzionari Ministero stesso, 1 funzionario rappresentante INPS, INAIL, INPDAP, Istituto previdenziale settore marittimo, 1 rappresentante di istituto di patronato designati in base a loro rappresentatività), con il compito di:
- formulare proposte per revisione tabella punteggio per attività
- esprimere parere su modalità di rilevazione e controllo attività e strutture di Istituto di patronato, specie per interventi di cui non si dispone di dati da Amministrazioni competenti
- individuare interventi per cui vi sia corrispondenza tra risultanze di Enti ed attività di patronato in modo da considerare validi dati forniti da questi
- esprimere valutazioni su grado di attuazione normativa in oggetto
Commissione si riunisce ogni volta che Presidente lo ritiene necessario o su richiesta di 6 membri, comunque almeno 1 volta/anno
Domanda di costituzione e riconoscimento Istituti di patronato presentato a Ministero del Lavoro, allegando:
- progetto contenente tutte le indicazioni finanziarie, tecniche ed organizzative per apertura di sedi in numero di Province riconosciute la cui somma della popolazione pari almeno a 60% popolazione italiana accertata da ultimo censimento ISTAT, secondo criteri di adeguata distribuzione sul territorio nazionale individuati con decreto Ministero del Lavoro. Limiti elevati da D.M. 20/2/2013 a partire da 1/1/2015 ad almeno 50% di Province in ognuna delle seguenti aree geografiche: Nord Ovest (Liguria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta); Nord Est (Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Veneto); Centro Italia (Lazio, Marche, Toscana, Umbria); Sud (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia); Isole (Sardegna, Sicilia). Istituti di patronato riconosciuti al 1/1/2013 debbono adeguarsi entro 31/12/2015 pena suo scioglimento e nomina Commissario liquidatore;
- statuto indicante: Organizzazione promotrice; denominazione di Istituto; sede legale; articolazione territoriale delle strutture e degli organi rappresentativi di Istituto; organi di amministrazione e controllo (Membri organi di controllo iscritti nel registro dei revisori contabili); finalità e funzioni di Istituto; gratuità delle prestazioni; dotazione finanziaria e mezzi economici. Eventuali modifiche ad atto costitutivo e/o statuto notificata a Ministero Lavoro che le approva entro 60 giorni (altrimenti silenzio assenso).
Istituti di Patronato organizzati in sede centrale, sede provinciale ed eventualmente sedi regionali e zonali in Italia e sedi operative all’estero. Sede centrale ha compito di:
- programmare, coordinare, controllare attività di intera struttura organizzativa
- garantire efficienza e qualità dei servizi previsti
- mantenere rapporti a livello nazionale con Amministrazioni erogatrici di prestazioni
- dotarsi di almeno 12 operatori (Almeno 6 a tempo pieno).
Sedi regionali, qualora istituite, hanno il compito di:
- coordinare attività interprovinciali
- mantenere rapporti con Amministrazioni erogatrici di prestazioni ed organi di amministrazioni pubbliche di pari livello
- dotarsi di almeno 1 operatore a tempo pieno responsabile di sede
Sede provinciale, ubicata in capoluogo di Provincia, ha il compito di:
- possedere caratteristiche di unità operativa “strutturalmente e funzionalmente organizzata”
- essere facilmente identificabile mediante segnaletica riportando denominazione Istituto e logo
- dotarsi di almeno 2 operatori (almeno 1 a tempo pieno responsabile di sede)
- stipulare convenzioni con medici legali e legali;
- osservare orario di apertura al pubblico non inferiore a 30 ore settimanali
Sedi zonali aperte in Italia in Province dove già esiste sede provinciale in territorio molto esteso per cui si intende assicurare “più proficua assistenza ad utenti” dotate di almeno 1 operatore a tempo parziale con apertura di almeno 18 ore/settimanali (10 ore aperto al pubblico). Responsabili sedi zonali diversi da quelli provinciali. Operatore a tempo pieno impiegato in 2 sedi zonali, purché assicurato rispetto tempo pieno ed orario minimo di apertura.
Sedi funzionalmente autonome una dall’altra e da Organizzazione promotrice, occupandone locali distinti da quelli riservati ad altri servizi forniti da Organizzazione.
Sedi all’estero ubicate anche presso Organismi promossi da Istituti stessi o da Organizzazione promotrice (Documentazione sostituzione di tali sedi inviata a MILPOS). Se occupati locali in affitto, questi debbono risultare con destinazione ad uso ufficio. Per sedi all’estero locali ed eventuali contratti di affitto dovranno rispettare legislazione del Paese su idoneità immobili ad uso ufficio.
Ai fini di riconoscimento punteggio organizzativo per operatore part time si deve intendere dipendente di Istituto o di Organizzazione promotrice che questi opera per almeno 18 ore/settimana presso Patronato.
Se requisiti sopra indicati non soddisfatti, sede centrale, regionale, provinciale, zonale o estera non riconosciuta e non attribuito relativo punteggio organizzativo. Punteggio assegnato in base a: 20 punti per sede centrale; 1 punto per sede regionale; 2 punti per sede provinciale che produce almeno 500 punti attività; 1 punto per sede zonale che produce almeno 250 punti attività; 2 punti per ogni sede operativa estera con caratteristiche di sede provinciale (1 punto se ha caratteristiche di sede zonale). Se sedi non raggiungono tali punteggi attività, non riconosciuto nessun punto per organizzazione. Servizi ispettivi di Direzioni Provinciali del Lavoro verificano sussistenza dei requisiti delle varie sedi. Istituti di Patronato comunicano a tali Servizi ed alle sedi periferiche di Amministrazioni erogatrici prestazioni, elenco di operatori con rapporto di lavoro a tempo pieno ed a tempo parziale e relativi collaboratori, nonché orario giornaliero e settimanale di apertura delle suddette sedi.
Dati relativi a strutture ed operatori all’estero comunicati (come ogni variazione intervenuta al riguardo) a MILPOS ed Autorità diplomatiche e consolari.
Costituzione di Istituti di Patronato approvata con decreto MILPOS entro 90 giorni da domanda. Entro 1 anno da riconoscimento, Ministero accerta realizzazione progetto e concede riconoscimento definitivo.
Istituto di Patronato riconosciuto in via definitiva deve iscriversi a Registro imprese giuridiche presso Prefettura di sede legale e svolgere attività.
Non possono presentare domanda, Confederazioni ed Associazioni che nei 5 anni precedenti hanno costituito altro Patronato, ma non ottenuto riconoscimento definitivo o nominato Commissario per gestione straordinaria attività.
Confederazioni ed Associazioni lavoratori che non hanno promosso Istituto di Patronato possono avvalersi dei servizi di Istituto costituito a seguito sottoscrizione di convenzioni da notificare a MILPOS, che le approva entro 30 giorni (altrimenti silenzio assenso).
Istituto di Patronato riconosciuto svolge attività di informazione, assistenza, tutela anche con poteri di rappresentanza a favore di lavoratori dipendenti ed autonomi, pensionati, singoli cittadini, stranieri e apolidi presenti in Italia e dei loro superstiti ed aventi causa per conseguimento in Italia ed all’estero di prestazioni di qualsiasi genere in materia di sicurezza sociale, immigrazione ed emigrazione previste da leggi, regolamenti, statuti, contratti collettivi erogati da Amministrazioni, Enti pubblici, Enti gestori, Fondi previdenza complementari, Stati esteri nei confronti di cittadini italiani o in possesso di cittadinanza italiana residenti all’estero, compresi adempimenti da parte del datore di lavoro relativamente ad obblighi contributivi e responsabilità civile nei confronti di infortuni. In particolare Istituto di Patronato provvede a:
- conseguimento in Italia ed all’estero di prestazioni in materia di previdenza e quiescenza obbligatorie e forme integrative e sostitutive di queste;
- conseguimento di prestazioni erogate da Servizio sanitario nazionale;
- conseguimento di prestazioni di carattere socio-assistenziali, comprese quelle in materia di immigrazione ed emigrazione;
- conseguimento in Italia ed all’estero di prestazioni erogate da fonti previdenza complementare anche in base ad apposite convenzioni con Enti erogatori;
- diffusione conoscenze di legislazione, sicurezza sociale, previdenziale, lavoro, mercato del lavoro, risparmio previdenziale, diritto di famiglia e successione, legislazione fiscale (stipula convenzioni con Centri di Assistenza Fiscale);
- attività di sostegno, informazione, servizio, assistenza tecnica a favore di Amministrazioni pubbliche, Organismi comunitari in base a specifiche convenzioni;
- attività di informazione, consulenza ed assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (gratuita per lavoratori, in base a tariffe definite per Amministrazioni pubbliche e datori di lavoro, tenendo conto delle spese sostenute da Istituti di Patronato);
- attività di supporto ad Autorità diplomatiche e consolari italiane all’estero sulla base di specifiche convenzioni definite con MAE;
- attività di sostegno, informazione, consulenza, supporto, servizio, assistenza tecnica in favore di soggetti pubblici e privati, in materia di: previdenza ed assistenza sociale; diritto del lavoro; società; diritto di famiglia e delle successioni; diritto civile e legislazione fiscale; risparmio; tutela e sicurezza del lavoro;
- attività di cui sopra, oltre a supporto a servizi anagrafici e di gestione di servizi di welfare territoriale, a favore di Amministrazioni pubbliche ed Organismi UE anche in base a convenzioni stipulate con queste;
- attività in favore dei soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b) per processo di riorganizzazione di Amministrazione pubblica al fine di sostenere popolazione nelle procedure di accesso telematico in base di specifiche convenzioni per cui Istituti di Patronato svolgono attività di informazione, istruttoria, assistenza ed invio di istanze;
- attività di consulenza e trasmissione elettronica di dati in materia di assistenza e previdenza sociale, infortuni e malattie professionali in favore di lavoratori dipendenti ed autonomi incluse attività oggetto di finanziamento pubblico in base a convenzioni sottoscritte con Ministero Lavoro;
- attività di intermediazione riguardante: raccolta curriculum di potenziali lavoratori; preselezione e costruzione di banche dati; promozione e gestione di incontro tra domanda ed offerta di lavoro; esecuzione, su richiesta del committente, di tutte le comunicazioni inerenti assunzioni avvenute a seguito di intermediazione; orientamento professionale; progettazione ed erogazione di attività formativa finalizzata all’inserimento lavorativo. Attività svolta presso locali di Istituti di Patronato resa fuori orario lavoro (garantendo comunque orario di apertura al pubblico non inferiore a 6 ore/settimana) tenuto conto di loro struttura organizzativa
MILPOS approvato con DM 16/09/15, schema di convenzione (pubblicato su GU 265/15) in cui definire modalità di esercizio delle attività di sostegno, informazione, consulenza, servizio, assistenza nello svolgimento di pratiche amministrative, in favore di soggetti pubblici e privati, riguardanti seguenti materie: previdenza ed assistenza sociale; diritto del lavoro; sanità; diritto di famiglia e successioni; diritto civile e legislazione fiscale; risparmio; tutela e sicurezza del lavoro. Attività, svolta in Italia ed all’estero, senza scopo di lucro (salvo quella ammesse a finanziamento di cui alla Legge 152/01) avvalendosi di esperti iscritti nei rispettivi Albi per materie di competenza con passibilità di chiedere, in quanto prestazioni non rientranti nel finanziamento pubblico, contributo da parte di utenza pubblica o privata per il servizio erogato (Elenco delle prestazioni e dei contributi adeguati ogni 4 anni). Convenzioni stipulate con Enti pubblici/privati pubblicate su sito Internet di Istituto di patronato e da questi inviati entro 30 giorni a Direzione territoriale del lavoro competente.
Istituto di Patronato svolge attività solo tramite lavoratori dipendenti di Istituto stesso o delle Organizzazioni promotrici se comandati presso Istituto con provvedimento notificato a Direzione provinciale lavoro (per estero ad Autorità consolari o diplomatiche). Ammesso occasionalmente di avvalersi di collaboratori che “in modo volontario e gratuito” (Ammesso solo rimborso spese collettivamente sostenute e documentate per esecuzione compiti affidati), svolgono attività di informazione, istruzione pratiche, raccolta e consegna pratiche agli assistiti, senza però avere rappresentanza di Istituto. Collaboratori definiscono accordo scritto con Istituto vistato da Direzione provinciale lavoro (per estero da Autorità consolari o diplomatiche). Per periodi limitati di tempo e per “situazioni di particolare necessità ed urgenza” ammessa stipula contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Per attività all’estero ammesso avvalersi di Organismi promossi da Istituto Patronato o da Organizzazioni promotrici.
Patronato assicura tutela di assistito in sede giudiziaria mediante convenzioni con avvocati, in cui definire “limiti e modalità di partecipazione di assistito a spese relative a patrocinio e assistenza giudiziaria, anche in deroga a tariffe professionali”. Convenzioni notificate a Direzione provinciale lavoro, che le comunica a Enti tenuti alle prestazioni. Esclusi da partecipazione spese di patrocinio legale, soggetti con reddito (Escluso quello di casa di abitazione) inferiore a trattamento minimo annuo delle pensioni lavoratori (Per soggetti con reddito tra trattamento minimo e doppio di questo, contributo su spesa ridotto di 50%). Avvocati e Patronati non possono stipulare, “neppure per interposta persona, alcun patto di compenso relativo a beni che formano oggetto di controversia affidate al loro patrocinio, sotto pena di nullità e risarcimento danno”. Attività giudiziale non rientra tra quelle ammesse a finanziamento pubblico. Se caso si conclude con conciliazione o transazione, subito informata parte in causa.
Per svolgere propria attività, Istituto Patronato autorizzato ad accedere a banche dati di Enti erogatori prestazioni
Ai fini riconoscimento prestazioni rese, Patronato trasmette ad Amministrazione competente mandato firmato da utente ed operatore di Patronato, contenente: indicazione del mandatario; data ed oggetto del mandato; sede di Istituto delegata a trattare pratica; dichiarazione tutela dei dati personali. Copia di mandato rilasciata ad assistito e se pratica attuata in sede estera di Patronato copia mandato conservata in lingua italiana. Se nella pratica coinvolte più Amministrazioni, quella che riceve copia mandato lo invia alle altre. Mandato si estingue con definizione intervento oggetto di mandato a seguito comunicazione esito delle richieste da parte Amministrazione competente ad interessato ed Istituto Patronato. In caso di revoca di mandato, Patronato subentrante deve comunicarlo ad Amministrazione competente e ad Istituto Patronato revocato a mezzo raccomandata con ricevuta ritorno. Se intervento non definito positivamente, soggetto può proseguire pratica per conseguimento stessa prestazione con altro Patronato.
Attività di Patronato può essere esplicitata in fase amministrativa o in fase di contenzioso amministrativo o medico legale.
Istituti Patronato sono tenuti a:
- tenere regolare registrazione di tutti i proventi e spese corredata da documentazione contabile tramite adozione di schema di bilancio predisposto da MILPOS
- relazionare a MILPOS su attività assistenziale svolta e utilizzo finanziamento concesso
- comunicare a MILPOS entro 3 anni da chiusura conto consuntivo di esercizio redatto in base a schema predisposto da MILPOS, corredato da relazione su attività svolta con allegati nominativi componenti Organi di amministrazione ed elenco operatori
- fornire entro 30 Aprile a MILPOS dati riassuntivi e statistici di attività assistenziale svolta anno precedente, nonché quelli relativi a struttura organizzativa in Italia ed all’estero
- mettere a disposizione di funzionari incaricati tutti i libri, registri, documenti riguardanti rispettive Amministrazioni
- conservare per 5 anni e presentare per eventuali controlli, documentazione riguardante attività svolta, nonché registri di apertura e chiusura di pratiche “ai fini di valutazione efficienza ed assistenza prestata”
Ad erogazione finanziamento ad Istituto Patronato si procede da parte MILPOS mediante:
- versamento entro 31 Marzo di anticipazione su competenze dovute
- invio entro 30 Aprile da parte Istituto Patronato tabelle riepilogative attività svolta anno precedente
- invio entro 31 Dicembre da parte Servizio Ispettivo Direzione Provinciale Lavoro verifiche eseguite presso sedi periferiche Patronato
- emanazione entro 31 Maggio successivo decreto ripartizione fondi tra Istituti Patronato
Istituti Patronato sottoposti a vigilanza in Italia di Servizi Ispezione di Direzioni Provinciali del Lavoro ed all’estero di MILPOS sulla base di indicazioni fornite da stesso MILPOS, che può decidere ispezioni straordinarie. Controlli possono riguardare ultimi 5 anni di attività. Copia verbale rilasciato ad Istituto Patronato contiene: punteggio di attività riconosciuto; giudizio su sussistenza requisiti per punteggio organizzativo; punti organizzativi attribuiti; eventuali controdeduzioni di responsabile sede di Istituto Patronato in caso di contestazione. Sede centrale Istituto Patronato può inviare a mezzo raccomandata entro 30 giorni da rilascio verbale “istanza di rettifica delle rilevazioni effettuate a MILPOS che entro 120 giorni decide nel merito (altrimenti domanda si intende accolta)
MILPOS presenta al Parlamento entro 31 Dicembre relazione su costituzione e riconoscimento Istituti Patronato, relative strutture, attività, andamento economico di questi
Entità aiuto:
Prestazioni di consulenza a titolo gratuito ai cittadini, specialmente quelle oggetto di finanziamento pubblico
Per finanziamento attività ed Organizzazione Istituti Patronato al fine di conseguire in Italia ed all’estero di attività specifiche di Patronato si provvede mediante prelievo di aliquota pari a 0,226% su gettito contributi previdenziali obbligatori incassati da INPS, INPDAP, INAIL, IPSEMA
In base a Legge 228/12 riconosciuti dal 01/01/2013 25 punti per ogni intervento individuato da Ministero Lavoro avviato con modalità telematiche e verificato da Enti erogatori prestazioni previdenziali ed assicurative. Riconosciuti ulteriori 0,25 punti per ogni intervento riconosciuto finanziabile avviato con modalità telematiche e definito con esito positivo in base ad elenco nominativo rilasciato a sedi Patronato da Amministrazione erogatrice competente (Elenco pubblicato a titolo sperimentale a partire da 01/01/2014 in Allegato a D.M. 8/5/2014 su G.U. 173/14)
Legge 190/14 stabilisce che per periodo 2016/18 a seguito delle attività diverse che possono svolgere gli Istituti di patronato, sono rimodulati criteri di sostegno di tali Istituti “al fine di assicurare la semplificazione e tempestivitànella erogazione dei trasferimenti pubblici e loro favore”, compreso meccanismo di definizione aliquota di contribuzione e di anticipazione delle risorse su contributi incassati da Enti previdenziali in modo da assicurare “corretta ed efficiente gestione di Istituto”
D.M. 10/10/2008 riconosce finanziamento ad Istituti Patronato in base a loro organizzazione, attività, estensione ed efficienza dei servizi offerti. Stanziamento ripartito per:
– 89,9% in base ad attività svolta (80% in Italia, 9.9% all’estero;
– 10% in base ad organizzazione di uffici (8% in Italia e 2% all’estero);
– 0,1% per controllo sedi all’estero.
Riconosciuti interventi se:
- prestati a seguito rilascio mandato di assistenza da parte richiedente, indipendentemente a sua adesione o meno ad Organizzazione promotrice di Patronato
- aventi per scopo conseguimento di prestazioni in materia previdenziale (compresa previdenza complementare), socio assistenziale, danni da lavoro o alla salute, interventi a questi collegati all’estero equiparabili a prestazioni socio assistenziali quelle non derivanti da contribuzioni obbligatorie, per cui legislazione di Paesi Terzi “prevede erogazione in servizi o beni in natura”
- svolti nei confronti di Amministrazioni italiane ed estere competente a definizione interventi ed erogazione delle prestazioni
- attività svolta in nome e per conto di emigrati, purché:
- interventi per ottenimento per prestazioni a carico di Istituti assicuratori esteri riconosciuti ad Ufficio di Patronato da parte di sede italiana “anche se inoltrata dalla stessa tramite Istituto assicurativo italiano
- interventi in convenzione internazionale per cui richiesto interessamento di sede Paese estero riconosciuto a sede italiana per parte italiana e a sede estera per parte estera
- interventi di sedi estere che coinvolgono altre sedi estere su conosciuti ad entrambe le sedi se queste contribuito a definizione di intervento
Esclusi interventi per sollecitare risoluzione del caso
Ai fini conseguimento finanziamento considerata invio domanda, sua integrazione con documentazione, richiesta di riesame, opposizione, ricorso, anche se tali attività intervenute dopo invio domanda ma prima di decisione di amministrazione
Interventi di tutela ammessi a finanziamento sono quelli riportati in Tabelle A, B, C, D a D.M. 10/10/2008 pubblicate su G.U. 288/08. Con D.M. 16/9/2015 sono individuate le prestazioni di cui alle tabelle A, C, D per cui è ammesso il pagamento (comunque non oltre 24 €) ad Istituto di patronato da parte di utenza o di Enti pubblici beneficiari, in quanto classificate a punteggio 0. Tali prestazioni sono ammesse al contributo per erogazione del servizio in base alla convenzione con MILPOS, in cui occorre precisare che non viene riconosciuto 0,25 punti ad Istituti di Patronato per ogni intervento non finanziato avviato con modalità telematica.
MILPOS con D.M. 29/9/2021 stabilisce che, a decorrere dall’esercizio 2020, finanziamento di attività di Patronato per reddito di cittadinanza (RdC) e pensione di cittadinanza (PdC) grava sul fondo istituito ai sensi di Legge 160/19 Art. 1 comma 480. Ai fini della ripartizione e successiva erogazione di finanziamento al Patronato le pratiche di RdC e PdC beneficiano di un punteggio pari a 4, purché: interventi del Patronato abbiano esito positivo; siano forniti sulla base di un mandato rilasciato dal richiedente. MILPOS nell’ambito delle verifiche annuali presso sedi periferiche di Patronato redige verbale evidenziando risultati degli accertamenti svolti ai fini del conseguimento del punteggio minimo (specificare dati relativi ad attività di RdC e PdC in quanto punteggi per tali pratiche non contribuiscono al raggiungimento del punteggio minimo). MILPOS sulla base dei dati annuali inviati da INPS provvede a monitorare ogni 2 anni flussi di attività svolta da Patronato per RdC e PdC, al fine di apportare eventuali modifiche ad entità del punteggio riconosciuto
Se intervento Patronato comporta attivazione di più interventi distinti ad ognuno attribuito relativo punteggio, purché pratica attesti “assunzione di patrocinio” e definitiva positivamente da Amministrazione (Nel caso di pratiche all’estero ammessa qualsiasi documentazione attestante definizione positiva della pratica riportante data non anteriore a 1 Gennaio anno precedente).
Attività ed organizzazione Istituto di Patronato rilevate tramite:
- registri di apertura e chiusura pratiche da tenere presso sedi provinciali e zonali in cui riportare attività dedicata in Tabelle a D.M. pubblicata su G.U. 288/08. Registri convalidati al momento ispezione
- tabelle di riepilogo annuale dei dati relativi a pratiche trattate in ogni Provincia da inviare a MILPOS da parte Direzioni Provinciali Lavoro “debitamente verificate e convalidate”
- tabelle statistiche con dati relativi a struttura organizzativa ed attività compilate da Istituti di Patronato da inviare a MILPOS corredate da dichiarazione legale rappresentante di Istituto circa “esattezza e veridicità dei dati comunicati”
Sedi Amministrazioni erogatrici delle prestazioni inviano ogni anno a Servizi ispezione Direzione Provinciale Lavoro e sedi Istituti Patronato “elenchi nominativi e tabelle contenenti risultanze statistiche elaborate”.
Istituti Patronato versano entro 31 Gennaio in bilancio Stato somma pari a 80% di quella calcolata, applicando aliquota 0,226% a gettito contributi previdenziali incassati anno precedente (saldo entro 30 Giugno)
MILPOS a partire da 01/01/2019 fissa nel 78% le somme impegnate in bilancio in anno precedente da versare ad Istituti Patronato entro 31 Marzo
ASL che si convenziona con Patronato per “conseguimento delle prestazioni fornite da Servizio Sanitario Nazionale” riporta a bilancio oneri previsti
MILPOS definisce con specifico regolamento modalità di ripartizione del finanziamento a Patronato, tenendo conto:
- previsione quote percentuali da destinare al finanziamento attività in Italia ed all’estero;
- individuazione attività ed organizzazione da assumere a riferimento per ripartizione delle risorse, loro aggiornamento periodico, modalità di accertamento e controllo di attività, estensione ed efficienza dei servizi, criteri valutazione efficienza sedi, attività svolta in relazione ad ampiezza servizi offerti, numero operatori (Rilievo prioritario a qualità servizi prestati verificata tramite relazione annuale redatta da Enti pubblici erogatori prestazioni previdenziali);
- definizione per attività svolte ed organizzazione, modalità di documentazione e criteri di verifica della qualità da parte Ministero Lavoro, nonché modalità presentazione domanda di rettifica delle rilevazioni effettuate e criteri per definire eventuali discordanze nella rilevazione di attività ed organizzazione;
- previsione periodo transitorio (Non oltre 3 anni) per consentire graduale applicazione nuovo sistema di finanziamento.
Istituti Patronato possono altresì beneficiare di: eredità, donazioni, legati, lasciti, erogazioni liberali, sottoscrizioni volontarie, contributi ed anticipazioni di soggetto promotore e sue strutture periferiche
Contributi derivanti da convenzioni stipulate con Amministrazione pubblica non concorrono alla formazione del reddito, né le attività inerenti a tali contributi rientrano tra le attività commerciali. Nel caso attività istituzionali delle Organizzazioni promotrici siano attuate da loro Patronati questi rientrano in regime fiscale di Associazioni sindacali.
Legge 79/22 ad Art. 15 bis istituisce per anno 2022 un fondo pari a 2.200.000 € per remunerare specifica attività svolta dal Patronato (ripartizione delle risorse effettuata in maniera proporzionale rispetto alle pratiche che hanno ottenuto punteggio)
Sanzioni:
In caso di gravi irregolarità amministrative o di accertate violazioni del proprio compito istituzionale: nominato da MILPOS Commissario per gestione straordinaria delle attività
In caso non venga realizzato progetto di attività o non concesso riconoscimento definitivo o venuti meno requisiti o Istituto presenti per 2 esercizi consecutivi disavanzo patrimoniale e lo stesso non ripianato da Organizzazione promotrici nei 2 anni successivi od Istituto non più in grado di funzionare, o Istituto riconosciuto in via definitiva ed operante almeno dal 2009 che ha realizzato per 2 anni consecutivi attività rilevanti ai fini di del finanziamento pubblico in Italia e all’estero in quota percentuale accertata da MILPOS inferiore a 1,5% del totale, o Istituto che non dimostra di svolgere attività oltre a livello nazionale, anche in almeno 8 Stati stranieri: Istituto sciolto e nominato liquidatore
Se Patronato si avvale per svolgimento di attività di soggetti diversi da operatori di cui sopra: decadenza dal diritto ai contributi pubblici “per le attività svolte dalla sede in cui si è verificata la infrazione”
Se Agenzie private e singoli procacciatori esplicano opere di mediazione a favore di Istituti Patronato: multa da 1.000 a 10.000 € (Se tale sanzione non influisce su trasgressione: multa elevata fino a 5 volte) + nei casi più gravi arresto da 15 giorni a 6 mesi
Se MILPOS rileva discordanze tra dati dichiarati con quelli riportati nelle tabelle applica in modo separato per Italia ed estero seguenti criteri: scostamento percentuale ridotto di 50% se differenza inferiore a 2%; confermata percentuale scostamento in differenza tra 2% e 5%; scostamento percentuale aumentato di 50% se differenza superiore a 5%
In caso accertate irregolarità nella esecuzione interventi: riduzione punteggi relativi ad attività di sede estera + riduzione proporzionale punteggio per stesso gruppo di attività oggetto di irregolarità in tutte le sedi del Patronato nello stesso Stato o della Confederazione di Stati