OCM PESCA

OCM PESCA (Reg. 1379/13, 1418/13)  (pesca31)

Soggetti interessati:

Stati membri, Organizzazioni produttori pesca, produttori di:

–          pesci vivi; pesci freschi o refrigerati; pesci congelati; filetti di pesce ed altre carni di pesce freschi, refrigerati o congelati; pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati; crostacei anche sgusciati vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia;

–          crostacei non sgusciati cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati secchi, salati, in salamoia;

–          molluschi vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia;

–          invertebrati acquatici diversi da crostacei e molluschi vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati, in salamoia (anche cotti prima e durante affumicazione);

–          prodotti di pesce, crostacei, molluschi, altri invertebrati acquatici non compresi altrove, animali morti non atti ad alimentazione umana, cascami di pesci, alghe;

–          grassi ed oli e loro frazioni di pesci, anche raffinati, ma non modificati chimicamente;

–          estratti e sughi di carne, pesce, crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici;

–          preparazioni e conserve di pesce, caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce, crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici preparati o conservati;

–          paste alimentari anche cotte o farcite (con carne od altre sostanze) o altrimenti preparate;

–          paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate) contenenti in peso oltre 20% di pesce, crostacei, molluschi, altri invertebrati acquatici;

–          farine, polveri o agglomerati in forma di pellets di pesci, crostacei, invertebrati acquatici diversi dai crostacei atti ad alimentazione umana, ciccioli;

–          preparazioni solubili di pesce utilizzati per alimentazione di animali   

Iter procedurale:

CE istituisce Organizzazione Comune dei Mercati (OCM) prodotti della pesca ed acquicoltura, comprendente:

–          Organizzazioni produttori del settore pesca ed acquicoltura (v. scheda “oesca16”)

–          norme comuni di commercializzazione per prodotti di pesca elencati sopra destinati a consumo umano, indipendentemente da loro origine (comunitaria o di importazione). Norme possono riguardare qualità, dimensione, peso, imballaggio, presentazione o etichettatura ed in particolare taglia minima di commercializzazione definita in base a pareri scientifici, o specifiche relative ai prodotti in conserva. Prodotti destinati a consumo umano soggetti a norme di commercializzazione immessi sul mercato CE solo se conformi a tali norme. Tutti i prodotti sbarcati, compresi quelli non conformi a norme commercializzazione, possono essere utilizzati per fini diversi da consumo umano, compresi farina ed olio di pesce, additivi alimentari, alimenti per animali familiari, prodotti farmaceutici e cosmetici

–          informazione dei consumatori. Prodotti di pesca ed acquicoltura commercializzati in CE indipendentemente da loro origine e metodo commerciale, offerti per vendita al consumatore finale o collettività, solo purché muniti di contrassegno od etichetta indicante:

a)       denominazione commerciale di specie e suo nome scientifico

b)       metodo di produzione mediante termini “… pescato ….” o “…  pescato in acque dolci …” o “… allevato ….”

c)       zona in cui prodotto è stato catturato o allevato e categoria di attrezzi da pesca usati nella cattura di pesci

d)       se prodotto è stato scongelato. Non necessario in caso di:

Ø       ingredienti presenti nel prodotto finito;

Ø       alimenti per cui congelamento costituisce fase tecnologicamente necessari di processo di produzione;

Ø       prodotti di pesca ed acquicoltura precedentemente congelati per ragioni di sicurezza sanitaria;

Ø       prodotti di pesca ed acquicoltura scongelati prima di essere sottoposti ad affumicatura, salatura, cattura, marinatura, essiccatura o combinazione di uno di questi processi    

e)       termine minimo di conservazione se appropriato.

In caso di prodotti non preimballati di pesca ed acquicoltura informazioni obbligatorie fornite per vendita al dettaglio mediante informazioni commerciali (v. cartelloni pubblicitari, poster).

Se venduto a consumatore finale o collettività:

a)       miscuglio di specie identiche non ottenute con diverso metodo di produzione, indicare metodo di produzione di ogni partita;

b)       miscuglio di specie identiche la cui zona di cattura o Paese di allevamento sono diversi, indicare almeno zona di partita quantitativamente più rappresentativa “con avvertenza che prodotto proviene anch’esso quando si tratta di prodotto di pesca da zona di cattura diverse e quando si tratta di prodotti di allevamento da Paesi diversi”.

Stato membro può esonerare da tali obblighi piccolo quantitativo di prodotti venduti direttamente da pescherecci a consumatore finale, purché non superiore in valore a 50 €/giorno

Prodotti di pesca ed acquicoltura e loro imballaggi etichettati entro 31/12/2014 in modo non conforme a quanto riportato sopra commercializzati fino ad esaurimento di stock.

Commissione, previa consultazione con Stati membri e soggetti interessati, presenta entro 1/1/2015 a Parlamento europeo e Consiglio relazione di fattibilità concernente sistema di certificazione ecologica per prodotti di pesca ed acquicoltura, definendo requisiti minimi per uso di marchio di qualità ecologica CE da parte di Stati membri.

Stati membri redigono e pubblicano elenco delle denominazioni commerciali ammessa nel proprio territorio, contenente:

a)       nome scientifico di ogni specie quale riportato nel data base di FAO

b)       denominazione commerciale composto da nome della specie nella lingua nazionale ed ogni altro nome accettato o autorizzato

Ogni specie di pesca utilizzata come ingrediente di altro alimento, indicato come “pesce”, purché presentazione di tale alimento non faceva riferimento a specifica specie.

Ogni modifica in elenco nelle denominazioni commerciali autorizzate da Stato membro subito notificata a Commissione che ne informa altri Stati membri.

Indicazione zone di cattura o produzione deve recare:

a)       in caso di prodotti pesca catturati in mare, denominazione di sottozona di pesca,compreso in elenco FAO in termini comprensibili o carta indicante tale zona

b)       in caso di prodotti pesca catturati in acque dolci, menzione del corpo idrico di origine di Stato membro o Paese Terzo di origine prodotto

c)       in caso di prodotti di acquicoltura, menzione di Stato membro o Paese Terzo in cui prodotto ha raggiunto oltre 50% di peso finale o rimasto oltre 50% periodo di allevamento o, in caso di molluschi e crostacei, sottoposto alla fase finale del processo di allevamento per almeno 6 mesi

In deroga operatori possono indicare zone di cattura o produzione più precisa.

Ammesse seguenti informazioni facoltative, purché “siano chiare e inequivocabili” e non occupano su marchio o etichetta spazio di informazioni obbligatorie e siano facilmente verificabili:

a)       data di cattura prodotti di pesca o raccolta prodotti di acquicoltura

b)       data e/o posto di sbarco dei prodotti da pesca

c)       informazioni dettagliate su tipo di attrezzi da pesca

d)       in caso di prodotti pesca catturati in mare, informazioni su Stato di bandiera del peschereccio

e)       informazioni su tipo ambientale

f)        informazioni di tipo etico e/o sociale

g)       informazioni su tecniche e pratiche di produzione

h)       informazioni su contenuto nutrizionale del prodotto

–          norme di concorrenza da applicare a produzione e commercializzazione prodotti di pesca ed acquicoltura sono quelli generali del Trattato, salvo caso di accordi, pratiche, decisioni di Organizzazioni produttori relativi a produzione, vendita, uso di strutture comuni per magazzinaggio, trattamento o trasformazione di tali prodotti che:

a)       risultano necessari per raggiungere Politica Comune Pesca

b)       non prevedono obbligo di praticare prezzo determinato

c)       non determinano alcuna forma di compartimentazione del mercati in ambito CE

d)       non escludono concorrenza

e)       non eliminano concorrenza per parte sostanziale dei prodotti in questione

f)        non applicano ad altri partner commerciali condizioni diverse per prestazioni equivalenti, ponendoli così in posizione di svantaggio competitivo

g)       non introducono limiti a concorrenza che non siano indispensabili al conseguimento di obiettivi Politica Comune Pesca    

–          informazioni sul mercato. Commissione provvede a:   

a)       raccogliere, analizzare, diffondere tramite intera catena di approvvigionamento conoscenze e comprensione di aspetti economici del mercato prodotti di pesca ed acquicoltura CE, tenendo conto di contesto internazionale

b)       fornisce sostegno ad Organizzazioni produttori e Organizzazioni interprofessionali per migliorare coordinamento delle informazioni tra operatori di mercato e trasformatori

c)       vigilanza su prezzi prodotti di pesca ed acquicoltura nel mercato CE, tramite catena di approvvigionamento e svolgere analisi su tendenze di mercato

d)       svolgere studi di mercato ad hoc e fornire metodo per realizzazione di indagini su formazione dei prezzi

A tal fine, Commissione si avvale di:

a)       misure per facilitare accesso a dati disponibili su prodotti dei pesca ed acquicoltura raccolti in CE

b)       misure per fornire a tutti i soggetti interessati e pubblico informazioni di mercato

c)       Comitato e Stati membri in sede di indagini su prezzi CE e studi di mercato

Commissione riferisce a Parlamento europeo e Consiglio in merito a risultati conseguiti con presente regolamento entro 30/12/2022                                                   

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