VENDITA MOLLUSCHI BIVALVI (D.Lgs. 530/99) (pesca29)
Soggetti interessati:
Ministero Ambiente, Tutela Territorio e Mare (MATTM), Ministero Salute (MISA), Regioni, Azienda Sanitaria Locale (ASL), Capitaneria di porto
Chiunque intende produrre per vendere molluschi bivalvi vivi (Echinodermi, tunicati, gasteropodi) per consumo umano diretto o per trasformazione prima del consumo
Iter procedurale:
Regioni provvedono a classificare le zone di produzione e stabulazione (inteso come trasferimento sotto controllo di ASL di molluschi bivalvi dai luoghi di produzione “per il tempo necessario all’eliminazione dei contaminanti”) dei molluschi bivalvi. Mappe delle zone classificate con relativa delimitazione, inviate entro 30 giorni a MISA, MATTM, ASL e Capitaneria di porto. MISA redige ogni anno elenco delle zone classificate da pubblicare su G.U.
Regione procede ogni 3 anni a rivedere la suddetta classificazione.
Centro di depurazione (inteso come impianto con acqua marina pulita dove lasciare molluschi “per il tempo necessario ad eliminare contaminanti microbici”) e centro di spedizione (inteso come impianto a terra o galleggiante dove si procede alla rifinitura, lavaggio, partitura, calibratura e confezionamento dei molluschi) debbono presentare domanda di riconoscimento a MISA e Regione, corredata della documentazione attestante il possesso dei requisiti strutturali dell’impianto ed il parere favorevole di ASL.
MISA verifica, entro 150 giorni: possesso dei requisiti riportati su G.U. 104/99; presenza di laboratorio interno od utilizzo di laboratorio esterno riconosciuto per l’esecuzione dei controlli “su un numero rappresentativo di molluschi pervenuti, prelevati prima e dopo le operazioni di depurazione e manipolazione”; presenza di un laureato in materie attinenti. MISA attribuisce un numero riconoscimento e redige elenchi distinti per centri di depurazione e centri di spedizione, da inviare alla Commissione.
ASL effettua controlli periodici presso tali centri per verificarne il mantenimento dei requisiti. Se i requisiti non risultano più posseduti, MISA revoca il riconoscimento.
Molluschi bivalvi destinati al consumo umano:
- a)provenienti solo da zone di produzione classificate, eventualmente previo trattamento (per almeno 2 mesi) in un centro depurazione o di stabulazione;
- b)trasportati e manipolati in condizioni igieniche idonee;
- c)sottoposti a controlli sanitari;
- d)recanti bollo sanitario, stampato su confezione e su etichetta, non può essere manomesso e va conservato per almeno 60 giorni dalla vendita, che consenta di identificare il centro di spedizione e depurazione fino alla vendita al dettaglio. Partite prive di bollo, sono sequestrate e distrutte a spese del destinatario;
- e)confezionati riportando: Paese speditore; specie di molluschi bivalvi (Ogni contenitore 1 specie); numero di riconoscimento del centro di spedizione o depurazione; data confezionamento e di scadenza.
In caso di importazione, i molluschi bivalvi debbono provenire da aree notificate a MISA, aventi “requisiti igienico-sanitari equivalenti a quelli nazionali”. MISA pubblica su G.U. l’elenco delle aree riconosciute idonee di Paesi terzi, indicando le specie di molluschi allevati ed il periodo di importazione.
Imprese di importazione debbono presentare:
- a)documenti attestanti il possesso di idonee strutture alla depurazione e stabulazione dei molluschi e laboratorio di analisi;
- b)certificato di iscrizione alla Camera Commercio
MISA entro 90 giorni riconosce l’autorizzazione all’importazione di molluschi bivalvi. Partite importate sono sottoposte al controllo doganale per verificare l’idoneità dei requisiti igienico-sanitari ed inviate per almeno 48 ore al centro di depurazione o alle zone di stabulazione riconosciute. Partite con oltre 60.000 coliformi fecali/100 g. di polpa, sono distrutte a spese dall’importatore.
Sanzioni:
Chiunque non rispetta le prescrizioni in materia di vendita dei molluschi bivalvi o gestisce gli impianti di depurazione o spedizione senza autorizzazione: multa da 2.500 a 15.000 €
Chiunque non rispetta le norme sul bollo sanitario: multa da 1.000 a 6.000 €