ITTITURISMO

ITTITURISMO (L.R. 33/19; D.G.R. 6/4/21; Reg. Marche 1/21)   (pesca34)

Soggetti interessati:

Dipartimenti di prevenzione Aree Vaste (Aree Vaste), Sportello Unico Attività Produttive (SUAP), Comune, Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR)

Consorzi di imprenditori ittici costituiti da imprenditori ittici iscritti al Registro delle imprese di pesca, o imprenditori ittici (cioè titolari di licenza di pesca) che esercitano professionalmente in forma singola, associata, societaria attività di pesca, o acquacoltori che esercitano in forma singola od associata attività di acquacoltura ed intendono esercitare anche attività connesse quali:

a)trasformazione, distribuzione e commercializzazione dei prodotti della pesca da attuare nel rispetto di: norme igienico sanitarie (comprese deroghe per vendita di piccoli quantitativi); disposizioni in materia di tracciabilità dei prodotti ittici;

b)azioni di valorizzazione dei prodotti ittici locali, anche tramite specifiche campagne promozionali;

c)interventi legati all’uso sostenibile di ecosistemi acquatici e tutela dell’ambiente marino e costiero (in particolare prevenzione e recupero della plastica in mare);

d)attività di informazione, rivolta in particolare ai giovani ed al mondo della scuola, per favorire: sviluppo e diffusione di cultura e mestieri del mare; sensibilizzazione ed educazione ambientale; conoscenza di attività ittica e dei cicli produttivi; sana e corretta alimentazione; qualità salutistiche e nutrizionali delle produzioni ittiche

purché effettuate da:

  1. a)imprenditore ittico mediante uso di prodotti provenienti in prevalenza dalla propria attività di pesca o di attrezzature/risorse di azienda normalmente impiegate nell’impresa ittica, purché non prevalenti rispetto a pesca professionale (cioè tempo di lavoro impiegato nell’attività di pesca professionale nel corso dell’anno rimane superiore a quello impiegato nelle attività connesse)
  2. b)imprenditori di acquacoltura mediante utilizzo della propria abitazione o struttura nella loro disponibilità purché non prevalenti rispetto ad attività di acquacoltura

Iter procedurale:

L.R. 33/19, come modificata da ultimo dalla L.R. 2/21, definisce le procedure per promuovere la multifunzionalità nel settore della pesca marittima e dell’acquacoltura con particolare riferimento a:

–          “pesca turismo” (cioè “attività di pesca professionale esercitata da imprenditori ittici, in forma singola, societaria o cooperativa, consistente nell’imbarco su unità da pesca di persone non facenti parte dell’equipaggio per finalità turistico ricreative”), in cui rientrano:

a)osservazione ed illustrazione delle diverse attività di bordo durante la navigazione, nonché attività di pesca con sistemi ed attrezzi autorizzati nella licenza dell’imbarcazione;

b)svolgimento della pratica di pesca sportiva attuata nel rispetto delle norme UE, nazionali e regionali (R. 11/04);

c)svolgimento di escursioni e visite guidate finalizzate alla conoscenza e valorizzazione di: mestiere di pescatore; ambiente marino e costiero; aree marine protette; centri storici;

d)attività di somministrazione di alimenti e bevande (compresa ristorazione a bordo), volta alla conoscenza e valorizzazione dei prodotti della pesca locale, anche tramite la riscoperta di antiche ricette regionali e della cucina del pescatore;

e)ospitalità a bordo e relativa attività di balneazione (dove consentita) eseguita con “imbarcazioni munite di specifiche dotazioni di accessibilità e sicurezza in materia”

L’esercizio della “pesca turismo” è subordinato a:

a)rilascio di apposita autorizzazione da parte del Capo del Compartimento marittimo del luogo di iscrizione dell’imbarcazione;

b)adempimenti previsti dal  852/04 per quanto concerne la somministrazione di alimenti e bevande

–          ittiturismo comprende seguenti attività svolte da imprenditore ittico:

a)attività di ospitalità costituita da offerta di pernottamento o alloggio nell’abitazione familiare di imprenditore ittico o in edifici nella sua disponibilità fino ad un massimo di 20 posti letto, salvo presenza di eventuali culle o letti aggiunti per bambini con meno di 12 anni non dichiarati in SCIA. Per conteggio dei posti letto considerati solo spazi destinati al pernottamento, essendo vietato usare altri spazi per aumentare (anche solo temporaneamente) numero di posti letto;

b)attività di somministrazione di alimenti e bevande ed attività di ristorazione effettuata nel rispetto delle disposizioni emanate con DGR 384 del 6/4/2021 e volta a valorizzare e promuovere utilizzo di prodotti aziendali tramite consumo sul posto in locali al chiuso o in spazi esterni (con o senza servizio al tavolo fino ad un massimo di 50 posti a tavola) o da asporto di cibi e bevande derivanti per:

1)       almeno 30% della materia prima ittica impiegata nell’anno dalla produzione di impresa ittituristica, mentre per restante parte da imprese ittiche aventi sede legale/operativa o porto base nelle Marche;

2)       almeno 80% dei quantitativi annui di vino, olio vergine ed extravergine di oliva, verdura, frutta, miele dalla Regione

Consentita somministrazione fino a 10% della materia prima ittica utilizzata di carne e prodotti a base carne

Elenco dei fornitori delle materie prime utilizzate debbono essere esposti al pubblico

In caso di cause di forza maggiore (v. calamità atmosferiche o naturali) che hanno colpito impresa ittica accertate da Autorità competenti, ammessa attività di somministrazione in deroga per intera durata di evento, purché operatore invia specifica comunicazione a Comune dove ricade immobile. Deroga non ammessa in caso di arresto temporaneo di attività di pesca decisa da Autorità “per ragioni di tutela di ambiente e della risorsa ittica”;

c)attività didattiche, ricreative, culturali e di servizi volte in particolare a promuovere conoscenza di:

1)       ecologia degli ambienti costieri, marini e fluviali in cui attuata pesca, tramite visite guidate ed incontri;

2)       attività di impresa ittica, al fine di incentivare “aspetto della conservazione delle tradizioni ittiche”, incrementandone la fruibilità

Regione promuove:

a)formazione di imprenditori ittici che intendono intraprendere attività di pesca turismo, ittiturismo ed attività connesse. Tali percorsi formativi sono inseriti  negli atti di programmazione della formazione professionale in modo da essere finanziati anche con fondi UE

b)conclusione di accordi di filiera tra produttori locali ed imprenditori ittici che svolgono attività di pesca turismo ed ittiturismo, in modo da favorire utilizzo di prodotti della filiera corta o provenienti dal mercato locale

c)pianificazione regionale in materia di sostegno alle imprese ed all’economia ittica e di promozione turistica, in modo da rendere questa compatibile con le finalità proprie della programmazione dei fondi strutturali UE

Giunta Regionale, sentite le Organizzazioni delle imprese di pesca, turismo, commercio e le Organizzazioni dei lavoratori del settore, e previo parere della Commissione assembleare competente, adottato Regolamento n. 1 del 17/4/2021 comprendente:

a)contenuti della SCIA (Modello approvato con DGR 384 del 6/4/2021) da presentare per esercitare attività di ittiturismo

b)caratteristiche ed ubicazione di immobili destinati ad attività di ittiturismo (conformità ai requisiti igienico sanitari dei locali, spazi, attrezzature riportate in SCIA verificate da Area Vasta)

c)modalità concernenti iscrizione e cancellazione da Elenco regionale degli operatori di pesca turismo ed ittiturismo

L.R. 33/19 prevede istituzione presso Servizio Elenco regionale degli operatori (Elenco) articolato nella Sezione pesca turismo ed ittiturismo. Elenco, costantemente aggiornato in base alle comunicazioni inviate da Comuni e consultabile sul sito internet del Servizio, riporta: sigla identificativa di imprenditore ittituristico attribuita dal Servizio al momento di iscrizione in Elenco; denominazione di impresa; codice fiscale e partita IVA; descrizione attività di pesca professionale o acquacoltura; indirizzo e dati catastali di immobili/strutture destinate ad attività di ittiturismo; dati identificativi delle eventuali concessioni demaniali utilizzate; data di invio di SCIA al Comune; estremi dei provvedimenti amministrativi inerenti attività di ittiturismo (v. variazioni, verifiche, cancellazione, divieto di prosecuzione di attività); descrizione attività di ittiturismo autorizzata (v. numero massimo di posti letto o di posti a tavola; attività didattiche, ricreative, culturali e di servizio; giorni ed orari di apertura).

L’esercizio di ittiturismo ed attività connesse è subordinato all’invio di SCIA (modello approvato con DGR 384 del 6/4/2021) al SUAP del Comune, in cui si intende avviare l’attività, riportando:

a)dichiarazione sostituiva del certificato di iscrizione al Registro imprese attestante: assenza di procedure fallimentari; possesso e numero di partita IVA;

b)dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante:

  • possesso della licenza di pesca professionale e svolgimento attività di acquacoltura con elenco delle imbarcazioni in armamento;
  • assenza nei propri confronti cause di divieto, decadenza o sospensione derivanti da normative antimafia, divieto ad esercizio dell’attività agrituristica (in quanto attività di ospitalità e somministrazione di pasti costituiti prevalentemente da prodotti derivanti da attività della pesca da parte di imprenditore ittico è assimilabile ad attività agrituristica);
  • possesso dei requisiti di cui ad Art. 71 del D.Lgs. 59/10;

c)dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante estremi del titolo di disponibilità dei locali ed aree utilizzate per attività di ittiturismo. Se imprenditore non proprietario di immobili necessaria autorizzazione del proprietario sia allo svolgimento di attività di ittiturismo, sia alla realizzazione degli interventi previsti dal piano;

d)piano aziendale contenente, tra l’altro, attestazione relativa al rispetto del criterio di prevalenza;

e)relazione sottoscritta da tecnico abilitato attestante caratteristiche degli immobili e relativa conformità dei locali alle norme vigenti;

f)elaborati grafici redatti da tecnico abilitato, in cui evidenziare spazi destinati ad ittiturismo con relativa destinazione di utilizzo (v. camera da letto, cucina, locali di somministrazione di alimenti e bevande);

g)certificato e segnalazione certificata di agibilità degli immobili, completo delle dichiarazioni di conformità degli impianti tecnologici (in alternativa documentazione progettuale relativa ad interventi previsti per conseguimento di agibilità);

h)notifica sanitaria in caso di somministrazione di alimenti e bevande;

i)eventuale documentazione soggetta alla concentrazione dei regimi amministrativi;

j)copia di statuto ed elenco dei soci per imprese in forma di cooperativa, società, Consorzi

Comune entro 15 giorni comunica ricezione di SCIA al Servizio, ai fini della iscrizione di impresa in Elenco regionale degli operatori di ittiturismo ed autorizza imprenditore ad esercitare attività di pesca turismo ed ittiturismo, specificando: tipo di attività; limiti del suo esercizio; periodi di apertura indicati dal titolare. Servizio comunica al Comune e ad interessato sigla identificativa assegnata ad impresa e riportata in Elenco

Attività di ittiturismo che prevede somministrazione o cessione a terzi di alimenti e bevande è soggetta a notifica sanitaria di inizio attività (NIA), in cui si attesta possesso da parte di imprenditore ittico dei requisiti igienico strutturali previsti dalla vigente normativa

Imprenditore ittico deve:

–          comunicare a Comune ogni variazione rispetto a quanto riportato in SCIA e nel piano aziendale (compresa cessazione attività) entro 10 giorni dal suo verificarsi, allegando eventuale documentazione a supporto. In caso di cessazione attività, Comune notifica comunicazione al Servizio ai fini di cancellazione da Elenco. Mutamento di titolarità di impresa o trasferimento di sede è considerato nuova iscrizione ai fini di aggiornamento di Elenco, per esercizio dell’attività di ittiturismo è subordinata ad invio da parte di imprenditore ittico subentrante di una nuova SCIA, corredata dalla documentazione di cui sopra;

–          avviare attività di ittiturismo entro 1 anno da invio di SCIA, pena decadenza del diritto di esercitare tale attività, con Comune che lo notifica al Servizio affinché provveda ad aggiornare Elenco;

–          svolgere attività di ittiturismo mediante uso di fabbricati, attrezzature, aree demaniali nella sua disponibilità (a qualsiasi titolo, anche in concessione). Suddetti fabbricati e strutture sono considerate beni strumentali all’esercizio dell’attività ittica, fermo restando che debbono essere conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente e rispettare le norme sull’accessibilità delle persone con handicap e sul superamento delle barriere architettoniche;

–          esporre in modo ben visibile nei locali dove esercitata attività di ittiturismo, copia di SCIA e targa conforme al modello predisposto dal Servizio, in cui riportare sigla identificativa attribuita ad impresa a seguito di iscrizione in Elenco;

–          esercitare attività di ittiturismo per almeno 45 giorni/anno;

–          comunicare ad Autorità di pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate;

–          comunicare al Servizio regionale competente in materia di turismo arrivi e partenze di ospiti entro giorno 15 del mese successivo;

–          comunicare entro 10 Ottobre al Comune periodi ed orari di apertura, nonché prezzi minimi e massimi praticati per attività di ospitalità validi per anno successivo;

–          comunicare a Comune eventuali variazioni delle giornate ed orari di apertura con almeno 5 giorni di anticipo

Comune:

–          esegue controlli su ogni attività ittituristica almeno ogni 3 anni accertando rispetto delle disposizioni di L.R. 33/19 e del Reg. 1/21, fermo restando competenza di ASUR per quanto concerne controlli sul rispetto dei requisiti igienico sanitari in materia di alimenti ed alimentazione

–          in caso di rilevamento di violazioni irroga sanzioni e comunica a Servizio i provvedimenti presi ai fini di cancellazione di impresa da Elenco

–          invia al Servizio entro 31 Marzo una relazione attestante l’attività di controllo effettuata nell’anno precedente

Sanzioni:

Chiunque esercita attività di ittiturismo in assenza di SCIA o in violazione dei provvedimenti di divieto di proseguire l’attività: multa da 2.500 a 15.000 €

Chiunque viola le disposizioni contenute nei regolamenti regionali: multa da 500 a 3.000 €

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