ACQUICOLTURA BIOLOGICA

ACQUICOLTURA BIOLOGICA (D.M. 30/7/10)  (pesca39)

Soggetti interessati:

Chiunque intende effettuare produzione di alghe marine o di animali di acquicoltura

Iter procedurale:

Ai fini di produzione di alghe marine biologiche occorre rispettare seguenti condizioni:

–          unità di produzione biologica collocata a monte di unità di produzione non biologica, anche con riferimento a regime prevalente di correnti marine o avere impianti separati di distribuzione di acqua. Se ciò impossibile occorre rispettare distanza minima di 1.000 m. tra punto di prelievo idrico di unità biologica e punto di scarico di unità non biologica in caso di impianti a terra (1 miglio marino in caso di unità a mare). Regioni possono designare luoghi e zone ricevute inadatte ad acquicoltura biologica o raccolta alghe marine. Operatore presenta piano di gestione sostenibile aggiornato ogni anno, contenente almeno:

a)          piano di monitoraggio ambientale, specificando tipo di indagini previste su qualità di acqua, rilascio di nutrienti, con relative modalità di esecuzione e periodicità, effetti ambientali di attività svolte e misure adottate per limitare tale impatto;

b)         protocolli relativi a diverse fasi del ciclo produttivo;

c)          capacità produttiva di impianto;

d)         stima dei prelievi annuali di biomassa selvatica;

e)          dati su rilascio dei nutrienti per ciclo produttivo o per anno;

f)           misure idonee a consentire rigenerazione delle alghe marine;

g)         sistema di policoltura;

h)         modalità di registrazione attività di manutenzione e riparazione di attrezzature;

i)           misure adottate per riduzione rifiuti;

j)           procedure di gestione della documentazione.

Operatore invia ogni anno ad Organismo di controllo comunicazione, contenente modifiche al piano di gestione sostenibile o dichiarazione attestante assenza di variazioni

–          raccolta sostenibile di alghe marine selvatiche riportata in registro di produzione di operatore, in cui annotare:

a)        resa annua sostenibile per ciascuna prateria inserita in zona di raccolta comune;

b)       stima del raccolto annuale effettuata da operatore in zona di raccolta comune

–          coltivazione di alghe marine. Fornire prova che livelli di nutrienti negli effluenti sono inferiori a quelli dell’acqua in entrata attraverso risultati analitici di monitoraggio ambientale allegati al registro di produzione

–          distanza dal sito di coltura a cui restituire organismi dove sono stati rimossi, fissata in modo da ridurre al minimo impatto ambientale. Aree usate per smaltimento dei suddetti residui sottoposte a monitoraggio ambientale previsto nel piano di gestione

–          registro di produzione di alghe marine deve contenere risultati analitici di monitoraggio ambientali (in particolare livelli dei nutrienti), densità di coltura o intensità operativa.

Ai fini di produzione di animali di acquicoltura biologica occorre rispettare seguenti condizioni:

–          unità di produzione biologica collocata a monte di unità di produzione non biologica a stessa distanza fissata per alghe marine (In caso di molluschicoltura distanza minima ridotta a 150 m.). Piano di gestione sostenibile, presentato insieme a notifica da operatore, deve contenere almeno:

a)         piano di monitoraggio ambientale indicante tipo di indagini previste su qualità acqua e rilascio dei nutrienti, modalità di esecuzione e periodicità, effetti ambientali di attività svolte e misure adottate per limitarne impatto;

b)        protocolli relativi a diverse fasi del ciclo produttivo;

c)         capacità produttiva di impianto;

d)        dati su rilascio di nutrienti per ciclo produttivo o anno;

e)         sistema di policoltura;

f)          modalità di registrazione attività di manutenzione e riparazione attrezzature;

g)        misure adottate per riduzione rifiuti;

h)        procedure di gestione della documentazione;

i)          piano di gestione salute degli animali;

j)          misure di difesa e prevenzione dai predatori;

k)         misure atte a minimizzare rischio di fughe ed impatti su ecosistema;

l)          studio di impatto ambientale di molluschicoltura su fondo marino

–          Regioni possono autorizzare allevamento di animali biologico e non biologico nella stessa azienda di:

a)           novellame accertando che queste abbiano sistemi distinti di distribuzione dell’acqua e siano collocate in ambienti separati;

b)          fasi di ingrasso se piano di gestione prevede fasi di produzione o periodi di manipolazione differenziati per animali allevati con metodo biologico e non biologico

A tal fine aziende interessate presentano domande corredate di planimetria aziendale, completa di impianti di distribuzione acqua, ad Organismo di controllo prescelto, che redige relazione tecnica. Evidenziando possesso requisiti di cui sopra ed inoltra domande, con proprio parere e relative planimetrie e piani di gestione, a Regione, che, nei 30 giorni successivi, rilascia autorizzazione o respinge richiesta (applicato silenzio-assenso)

–          annotare in registro produzione animali: specie; origine; data di arrivo; periodo di conversione per ogni lotto; età; peso e densità per ogni lotto; quantità e tipo di mangime somministrato; alimentazione integrativa somministrata ad animali (allegare documenti giustificativi); durata di luce diurna artificiale a cui sottoposti animali; valori di ossigeno (in percentuale di saturazione); temperatura; ph (dati rilevati con frequenza almeno settimanale); livelli di nutrienti e salinità (rilevati ad ogni stagione o in caso di “segni di sofferenza o mortalità degli animali”); monitoraggio densità dei pesci al fine di stabilirne effetti su loro benessere; risultati monitoraggio stato di benessere di animali (tasso di mortalità, eventuali fughe e misure adottate, periodicità uso di aeratori meccanici, durata di immissione di ossigeno con indicazione tipo di evento che ne ha determinato uso); trattamenti effettuati su molluschi (cernita, diradamento, adeguamento coefficiente di densità); trattamenti veterinari (specificare finalità, data, metodo di somministrazione, tipo di prodotto, tempo di attesa); misure profilattiche con eventuale fermo di impianto; pulizia e trattamento di acqua

–          velocità di corrente non inferiore a 2 cm/secondo/anno con profondità del sito di impianto di almeno 20 m. al fine di minimizzare impatto sul fondo marino e corpo idrico circostante. Eventuali misure più restrittive adottate da Regione, eventualmente limitate a zone circoscritte con profondità inferiore a 20 m. (Esclusa molluschicoltura). A tal fine inviata richiesta, corredata da idonea documentazione scientifica, a MI.P.A.F. che, previa valutazione tecnica, risponde entro 30 giorni, rilasciando specifica deroga

–          norme specifiche riguardanti allevamento di certi animali di acquicoltura “rappresentate da prescrizioni rilasciate da medici veterinari specializzati”

–          obbligatorie forme di impianti di allevamento o parti di questi in caso di cicli sovrapposti. Al termine di ogni ciclo produttivo (ad esclusione di molluschicoltura) per almeno 7 giorni. Regione in caso di “comprovato rischio di danno ambientale o stato di sofferenza di animali”, può prolungare periodo di fermo in relazione a: valutazione ambientale; risultati di piano di monitoraggio ambientale previsto da piano di gestione; piano di gestione di salute di animali; risultato di monitoraggio condizioni benessere di animali contenuti nel registro di produzione. Organismo di controllo, in caso di rischio danno ambientale o stato di sofferenza animali informa entro 2 giorni Regione, corredata da relazione tecnica e documentazione di cui sopra. Regione entro 7 giorni comunica a soggetti interessati eventuale necessità di prolungare fermo obbligatorio (applicato silenzio-assenso)

Ai fini della conversione della produzione biologica di animali di acquicoltura, Regione può ammettere periodo retroattivo di riconoscimento. A tal fine produttore presenta ad Organismo di controllo specifica richiesta corredata da:

–          descrizione di impianti realizzati e metodi produttivi adottati nella unità di produzione interessati;

–          documentazione comprovante non utilizzo di mezzi di produzione non autorizzati prima di invio notifica, quali: registrazioni relative ad utilizzo mezzi tecnici; perizie.

Organismo certificazione effettua verifiche necessarie ed invia a Regione:

–          relazione su situazione aziendale, contenente: denominazione e CUAA di operatore biologico; data di richiesta del produttore; cartografia di unità produttive e zone interessate e tipologia di allevamento; data di fine conversione di singole unità produttive; parere di Organismo con data di delibera;

–          verbale di visita ispettiva attestante verifica di evidenze documentali ed ispettive;

–          rapporti di prova di eventuali analisi eseguite.

Regione, esaminata documentazione inviata da Organismo, autorizza o meno riconoscimento di periodo retroattivo a notifica attività, comunicandolo ad operatore ed Organismo (applicato silenzio-assenso se entro 60 giorni da istanza se Regione non fornita risposta)

Regione comunica a MI.P.A.F. e pubblica su proprio sito internet da parte di Ufficio responsabile (Per Marche è Servizio Agricoltura P.F. Attività Ittiche) di: autorizzazione allevamento di novellame o fasi di ingrasso biologico e non biologico nella stessa azienda; prolungamento periodo di fermo; riconoscimento retroattivo periodo di conversione.

MI.P.A.F. sentite Regioni, adotta modulistica relativa ad acquicoltura biologica, in particolare modello di notifica da parte di operatori che intendono intraprendere attività di produzione di animali ed alghe marine di acquicoltura biologica riportato in allegato a D.M. 30/7/2010 pubblicato su G.U. 212/10

Organismo di controllo adotta propria modulistica in merito ad attività di controllo, inviata a MI.P.A.F. “che la rende disponibile per Regione”

 

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