NORME CONDONO EDILIZIO (Legge 47/85, 724/94, 459/97; Circ

CONDONO EDILIZIO (Legge 326/03 art. 32; D.M. 28/2/05; L.R. 23/04, 11/08)    (casa25)

Soggetti interessati:

Cittadini che intendono sanare le seguenti tipologie di abusi edilizi:

1)          opere realizzate in assenza od in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici;

2)          opere realizzate in assenza o difformità di titolo abilitativo edilizio, ma conformi a norme urbanistiche e prescrizioni strumenti urbanistici;

3)          opere di ristrutturazione edilizia realizzate in assenza o difformità del titolo abilitativo edilizio;

4)          opere di restauro e risanamento conservativo realizzate in assenza o difformità del titolo abilitativo edilizio nelle zone omogenee A;

5)          opere di restauro e risanamento conservativo realizzate in assenza o difformità del titolo abilitativo edilizio;

6)          opere di manutenzione straordinaria realizzate in assenza o difformità del titolo abilitativo edilizio

con esclusione di:

a)          opere in contrasto con vincoli di inedificabilità imposti prima della realizzazione delle opere stesse;

b)          sanatoria non abbia conseguito parere favorevole da parte Autorità competente o non concessa disponibilità dell’area edificatoria di proprietà dello Stato o degli Enti pubblici territoriali. Sanatoria sempre esclusa per opere realizzate su aree del demanio pubblico o su terreni gravati da diritti di uso civico;

c)          opere abusive realizzate su immobili dichiarati monumenti nazionali o dichiarati di interesse particolarmente rilevante;

d)          soggetti per cui intervenuta sentenza definitiva di condanna per associazione di tipo mafioso, riciclaggio, impiego di denaro o beni di provenienza illecita;

e)          opere per cui non possibile “effettuare interventi di adeguamento antisismici”;

f)            opere ultimate dopo il 31 Marzo 2003

g)          opere realizzate in ambiti di tutela integrale del Piano Paesistico Ambientale Regionale (PPAR) o del Piano Regolatore Generale (PRG) del Comune;

h)          siano state realizzate ignorando i vincoli idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, dei parchi e delle aree protette;

i)            opere realizzate in aree boscate o su pascoli “i cui soprassuoli sono stati percorsi dal fuoco” a partire dal 4 Novembre 1994;

j)            opere che hanno determinato ampliamento superiore a 30% del volume della costruzione, o ampliamento superiore a 750 mc. (Per nuove costruzioni non superato limite di 3.000 mc. totali)

Principali opere condonabili di interesse per le aziende agricole: aumento di superficie lorda di pavimento o volume; bagno ricavato dal ripostiglio o in altre parti interne; box non di pertinenza; cantina e trasformazione in tavernetta; capannone da uso agricolo trasformato a uso commerciale; apertura nella falda del tetto per inserire lucernaio per ricavarne un terrazzo; nuova apertura di finestra; trasformazione di fienile in locali abitabili; frazionamento di un’unità immobiliare in due o più unità immobiliare od unione appartamenti conservando lo stesso uso dei locali; opere difformi dalla concessione o dall’autorizzazione; piscina per uso familiare di piccole dimensioni senza cabine o  grande con cabine-spogliatoi; serra di pertinenza di attività agricola.

Opere agricole per cui non serve alcun condono: tettoia all’interno di attività produttive per proteggere impianti; opere interne per adeguare servizi igienici alle norme sulle barriere architettoniche; edifici costruiti prima del 17 Agosto 1942 in quanto non esisteva obbligo della licenza a livello nazionale.

Iter procedurale:

Istituito presso Ministero Ambiente l’Osservatorio nazionale dell’abusivismo edilizio con il compito di attività di monitoraggio e raccolta informazioni sul fenomeno dell’abusivismo edilizio, al fine di redigere relazione annuale da trasmettere al Parlamento.

Domanda di sanatoria presentata a Comune in cui ricade opera edilizia abusiva entro 10 Dicembre 2004 allegando:

1)          dichiarazione sostitutiva notorietà del richiedente in cui evidenziate opere abusive effettuate entro 31 Marzo 2003 e stato dei lavori relativo;

2)          dichiarazione attestante di non avere carichi pendenti;

3)          documentazione fotografica delle opere abusive da sanare;

4)          attestazione avvenuto pagamento del 30% dell’oblazione, comunque almeno pari a 1.700 EUR (Versamento 2° rata entro 31/3/2005 e della 3° rata entro 30/9/2005). Oblazione pagata in unica soluzione se dovuta in via forfetaria o qualora inferiore a 1.700 EUR;

5)          attestazione avvenuto pagamento del 30% degli oneri di concessione, comunque almeno pari a 500 EUR(Versamento 2° rata entro 31/3/2005 e della 3° rata entro 30/9/2005). Anticipazione oneri di concessione calcolata in base a 38 EUR/mq. per nuove costruzioni ed ampliamenti se abitanti fino a 10.000 EUR (55 EUR/mq. da 10.001 a 100.000 EUR; 71 EUR/mq. da 100.001 a 300.000) ed in base a 18 EUR/mq. per ristrutturazioni e modifiche destinazione d’uso se abitanti fino a 10.000 (27 EUR/mq. da 10.001 a 100.000; 36 EUR/mq. da 100.001 a 300.000). Per quanto concerne oneri di urbanizzazione maggiorati loro versamento effettuato entro 30 Giugno 2005

6)          relazione a firma tecnico abilitato “che asseveri le dimensioni e lo stato delle opere eseguite, la loro idoneità statica, o la necessità di realizzare opere di adeguamento antisismico” qualora opera abusiva da sanare supera i 450 mc.

Comuni procede entro 150 giorni a verificare completezza domanda e nei 2 anni successivi notifica ad interessato accoglimento o meno domanda di sanatoria (Se domanda respinta, somme versate sono restituite). Se nessun provvedimento emesso da Comune, interessato scaduti i termini può rivolgersi a Provincia che nomina Commissario ad acta.

Domande accolte pubblicate in Albo pretorio.

Domande di sanatoria pendenti presso Comuni dovranno essere integrate entro 31/10/2005 con:

a)          denuncia al catasto dell’immobile e della documentazione di attribuzione di rendita catastale di edificio oggetto di illecito edilizio

b)          denuncia a fini I.C.I.

c)          denuncia tassa di smaltimento rifiuti e di occupazione del suolo pubblico.

Sanatoria per opere sottoposte a vincolo rilasciata da Comune solo previo parere favorevole di Autorità competenti a vincolo da rilasciare entro 180 giorni (Rilascio sanatoria estingue anche reato per violazione del vincolo). Nessun parere richiesto se violazioni riguardano altezza, cubatura, superficie per non oltre 2% misure prescritte. Se parere dell’Autorità è negativo, Comune non può rilasciare sanatoria.

Nessuna sanatoria può essere concessa ad opere abusive che comportano inedificabilità assoluta e siano in contrasto con vincoli comportanti inedificabilità imposti prima della esecuzione di opere stesse

Per opere eseguite su aree di proprietà dello Stato o demaniale, Comune concede sanatoria previo parere entro 180 giorni da Agenzia del demanio di cedere a titolo oneroso dell’area dove insiste opera abusiva su richiesta di interessato da presentare entro 10 Dicembre 2004, allegando:

–               copia versamento “somma dovuta a titolo di indennità per occupazione pregressa dell’area” (Tabella A della Legge 326/03 moltiplicata per anno di occupazione, comunque non oltre 5 anni)

–               documentazione relativa ad illecito edilizio;

–               copia denuncia dell’immobile al catasto (entro 30 Aprile 2005).

Agenzia si esprime su domanda entro 31 Maggio 2005, mantenendo però vincolo del diritto pubblico di passaggio, e completa procedure di vendita dell’area entro 31 Dicembre 2006, comunque dopo che interessato presentato titolo edilizio in sanatoria rilasciato da Comune, o quanto meno invio domanda di sanatoria con silenzio-assenso del Comune. Aree così acquistate non possono essere cedute prima di 5 anni. Diritto di mantenimento opere su aree del demanio, una volta sanate, per 20 anni.

Entro 31 Dicembre Prefetto redige elenco delle opere non sanabili per cui il responsabile non ha proceduto alla demolizione e ripristino dei luoghi ed “indica lo stato dei procedimenti relativi alla tutela del vincolo”, tenendo conto elenco demolizioni da eseguire trasmesso da Amministrazioni statali e regionali. Nell’elenco riportare: nominativo del proprietario e dell’occupante abusivo; estremi di identificazione catastale; verbale di consistenza opere abusive; eventuale titolo di occupazione immobile. Prefetto provvede a demolizione opere abusive e rimozione macerie affidando lavori ad imprese terze a seguito trattativa privata.

Aziende erogatrici di servizi pubblici debbono comunicare a Sindaco richieste di allaccio immobile, specificando concessione od autorizzazione edilizia od istanza di sanatoria o altri titoli abitativi.   

Entità aiuto:

Per realizzare politiche di riqualificazione urbanistica, ambientale, culturale dei nuclei interessati da abusivismo edilizio individuati da Ministero Ambiente stanziati a favore di Regioni 20.000.000 EUR per 2005 e 2006.

Per realizzare un programma “di interventi di messa in sicurezza del territorio nazionale del dissesto idrogeologico” stanziati 40.000.000 EUR per 2005 e 2006

Per attuare programma di intervento e riqualificazione di aree e beni culturali stanziati 20.000.000 EUR per 2005 e 2006.

Istituito Fondo per demolizione opere abusive dotato di 50.000.000 EUR da destinare in forma di anticipazione senza interessi ai Comuni per interventi di demolizione di opere abusive anche disposte da Autorità Giudiziaria. Anticipazioni restituite in 5 anni.

Vendita aree demaniali su cui attuate opere abusive con valori relativi al terreno “come risultava ad epoca della costruzione aumentato dell’importo corrispondente alla variazione indice ISTAT”. Importo versato in 2 rate entro 30/6/2005 e 31/12/2005

Per valorizzazione aree demaniali stanziati 40.000.000 per 2005 e 2006

Rilascio titolo di sanatoria non limita diritti dei terzi su immobili.

Sanatoria ottenuta a seguito versamento di:

–               oblazione a mq. pari a:

1)          150 EUR/mq. per opere realizzate in assenza o difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici in immobili non residenziali (100 EUR/mq. per immobili residenziali)

2)          100 EUR/mq. per opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio, ma conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici al 10/12/2003 in immobili non residenziali (80 EUR/mq. per immobili residenziali)

3)          80 EUR/mq. per opere di ristrutturazione edilizia realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio in immobili non residenziali (60 EUR/mq. per immobili residenziali)  

–               oblazioni a forfait pari a:

1)          3.500 EUR per opere di restauro e risanamento conservativo realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio nelle zone omogenee A

2)          1.700 EUR per opere di restauro e risanamento conservativo realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio

3)          516 EUR per opere di manutenzione straordinaria realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio, opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di superficie o di volume

Regione Marche deciso maggiorazione di 10% per eventuale demolizione di interventi abusivi non sanabili e per promuovere riqualificazione urbanistica ed ambientale di area.

Con D.M. 18/2/05 Ministero delle Infrastrutture deciso che 50% della somma dovuta a conguaglio per sanatoria degli abusi edilizi venga versata direttamente a Comune secondo modalità da questo definite.

Oneri di concessione per interventi di sanatoria è pari a costo di costruzione dovuto a Comune maggiorato di 100%, mentre oneri di urbanizzazione dovuti a Comune maggiorati di 50-100% (Maggiorazione fissata da Comune entro 24/11/2004 altrimenti è stabilita nel 50%). Per opere realizzate prima del 1/1/1967 non si deve pagare alcun onere di urbanizzazione; per opere eseguite dopo del 1/1/1967 per determinati interventi realizzati senza concessione edilizia sono dovuti oneri di urbanizzazione primaria e secondaria; per opere eseguite senza concessione dopo entrata in vigore Legge 10/77, oltre ad oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è dovuto contributo commisurato a costo di costruzione ad eccezione delle costruzioni connesse ad attività di imprenditore agricolo a titolo principale e per ampliamenti non superiori a 20% di abitazioni unifamiliari.

Fondi impiegati per demolizione edifici abusivi (se non sufficienti i precedenti importi) e per realizzare “opere di urbanizzazione e salvaguardare i caratteri storici, artistici, archeologici e paesaggistico ambientali degli insediamenti”  

Sanzioni:

Enti locali oltre i 1.000 abitanti sprovvisti degli strumenti urbanistici generali che non li adottano entro 12 Giugno 2005 segnalati da Regione a Prefetto che li sollecita ad adempiere agli atti dovuti. Se ciò non avviene entro 4 mesi, Prefetto scioglie Consiglio comunale.

Aziende erogatrici di servizi pubblici che non comunicano a Sindaco richieste di allaccio: multa da 10.000 a 50.000 EUR ad azienda e multa da 2.582 a 7.746 EUR a funzionario azienda che ha provveduto a stipulare contratto.

 

Posted in: