CERTIFICATO DI AGIBILITA’

CERTIFICATO DI AGIBILITA’ (Legge 98/13, 232/16; D.P.R. 380/01)  (casa27)

 

Soggetti interessati:

Comune chiunque intende intraprendere:

  1. nuove costruzioni
  2. ricostruzioni o sopra elevazioni, totali o parziali
  3. interventi su edifici esistenti che possono influire su condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico

Iter procedurale:

Legge 98/13 proroga, salvo diversa disciplina regionale, di 2 anni il termine di inizio ed ultimazione dei lavori indicati nei titoli abilitativi rilasciati, o nelle Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (SCIA) presentate prima di 20/8/2013, purché, al momento della richiesta di proroga, tali termini non siano già decorsi ed interventi non risultino in contrasto con strumenti urbanistici approvati. Termini di validità e di inizio e fine dei lavori attuati nell’ambito di convenzioni di lottizzazione o di accordi similari, stipulati entro 31/12/2012, sono prorogati di 3 anni.

Art. 24 di DPR 380/01, come modificato da ultimo da D.Lgs. 222/16, afferma che viene attestato mediante SCIA sia la “sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico di edifici ed impianti in questi installati”, sia la conformità dell’opera al progetto presentato e sua agibilità sono attestati mediante SCIA.

Ai fini di agibilità, entro 15 giorni da ultimazione lavori, soggetto titolare del permesso di costruire o presentatore di SCIA, o “loro successori od aventi causa”, invia a SUE (Sportello Unico per Edilizia) del Comune segnalazione certificata per interventi di cui in oggetto, nonché per:

  1. singoli edifici o porzioni di costruzione funzionalmente autonomi, per cui sono state realizzate e collaudate opere di urbanizzazione primaria relative ad intero edificio; completate e collaudate parti strutturali connesse; collaudati e certificati  gli impianti relativi a parti comuni
  2. singole unità immobiliari, purché: completate e collaudate le opere strutturali connesse; certificati gli impianti; completate le parti comuni; dichiarate funzionali ad edificio le opere di urbanizzazione primaria

SCIA corredata da:

  1. attestazione del Direttore lavori che assevera sussistenza delle condizioni di cui sopra
  2. certificato di collaudo statico o dichiarazione di regolare esecuzione resa da Direttore lavori
  3. dichiarazione di conformità delle opere realizzate alle norme vigenti in materia di accesso e superamento delle barriere architettoniche
  4. estremi di avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale
  5. dichiarazione di impresa installatrice attestante conformità di impianti installati su edifici alle norme di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico o, dove previsto, al certificato di collaudo di questi

SUE comunica entro 10 giorni nominativo del responsabile del procedimento.

Entro 10 giorni da richiesta, Dirigente Ufficio Comune rilascia (anche a seguito di richiesta di chiarimenti o documenti integrativi) certificato di agibilità, previa ispezione presso edificio e verifica di:

  • certificato di collaudo statico;
  • certificato di Ufficio Tecnico Regionale attestante conformità delle opere realizzate in zone sismiche;
  • dichiarazione di conformità delle opere realizzate alle norme in materia di superamento delle barriere architettoniche;
  • dichiarazione di conformità o certificato di collaudo degli impianti installati.

Rilascio di licenza d’uso per edifici costruiti in cemento armato da parte di Comuni, nonché attestazione di conformità degli impianti installati e di agibilità di edificio subordinata ad esibizione di certificato rilasciato da Ufficio Tecnico di Regione, attestante rispondenza di questo a norme di legge.

Trascorso inutilmente tale termine, agibilità si ritiene rilasciata in presenza del parere ASL, fermo restando che a seguito di successivi controlli, Servizio può sempre dichiarare edificio o parte di questo inagibile.

Entro 3 mesi da ultimazione lavori o da richiesta certificato di agibilità. Comune segnala ad Amministrazione finanziaria ogni inosservanza nella costruzione realizzata superiore a 2% delle misure prescritte per altezza, cubatura, superficie coperta, distacchi.

Utilizzo delle costruzioni preesistenti può iniziare  a partire da data di presentazione a SUE di segnalazione e certificata di agibilità corredata dalla documentazione di cui sopra.

Regione e Comune disciplinano modalità di esecuzione dei controlli (anche a campione) su opere realizzate.

Sanzioni:

Chiunque ai fini di agibilità non presenta segnalazione certificata: multa da 77 a 464  €.€

Collaudatore che non osserva norme per esecuzione collaudo statico delle opere: multa da 50 a 500 €. €

Chiunque consente uso di immobile prima del rilascio certificato di collaudo statico: arresto fino ad 1 anno o multa da 100 a 1.000 €.

Entità aiuto:

Legge 232/16 art. 1 comma 460 stabilisce  che, a partire da 01/01/2018, proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle relative sanzioni siano destinati esclusivamente a:

  • realizzazione e manutenzione, ordinaria e straordinaria, di opere di urbanizzazione, primaria e secondaria
  • risanamento di complessi edilizi compresi in centri storici e periferie degradate
  • interventi di riuso e rigenerazione
  • interventi di demolizione di costruzione abusive
  • acquisizione o realizzazione di aree verdi destinate ad uso pubblico
  • interventi di tutela e riqualificazione di ambiente e paesaggio, anche ai fini della prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e sismico
  • tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico
  • interventi volti a favorire insediamento di attività agricole in ambito urbano. €

Posted in: