MODALITA’ TRASPORTO ANIMALI (Reg

MODALITA’ TRASPORTO ANIMALI (Reg. 1255/97, 1/05; D.P.R. 320/54, 317/96; D.Lgs. 388/98, 151/07; D.M. 28/5/92, 09/10/12, 28/06/16; L.R. 33/77; D.G.R.M. 1/12/08) (zoo04)

Soggetti interessati:

Allevatori, imprese trasporto che intendono trasferire animali (Equini, bovini, suini, caprini, ovini) con qualsiasi veicolo (mezzi stradali, ferroviari, navali), compresi trasporti effettuati da allevatori con propri mezzi di trasporto per transumanza stagionale di animali, anche a distanza inferiore a 150 km, con esclusione di:

  1. a)       trasporto per proprio conto del proprio equide, effettuato con veicolo di proprietà, per finalità non commerciali come partecipazione a gara o attività ludiche o culturali);
  2. b)       trasporti privi di carattere commerciale;
  3. c)       trasporto animali verso cliniche o gabinetti veterinari in base a parere veterinario;
  4. d)       trasporti di animali domestici da compagnia che accompagnano padrone durante viaggio.

Iter procedurale:

Ministero Salute procede tramite ASL a riconoscimento in base a Reg. CE 1255/97 dei “posti di controllo”, cioè luoghi dove animali messi riposare per almeno 12 ore, purché:

1)       situati, progettati, costruiti e gestiti in modo da garantire non diffusione di malattie infettive gravi ad altre aziende;

2)       costruiti, attrezzati, gestiti in modo da garantire lavori di pulizia e disinfezione (in particolare lavaggio autocarri);

3)       dotati di impianti che “consentono alloggio separato di animali ammalati, feriti o bisognosi di particolari attenzioni”, nonché di “sistemi adeguati per deposito ed eliminazione di materiali di scarto e deposito delle carcasse”;

4)       costruiti con materiali facili da pulire e disinfettare prima e dopo ogni utilizzo; pavimenti antisdrucciolo; muniti di tettoia a protezione laterale; dotati di impianti per nutrire ed abbeverare animali in quantità sufficiente a loro esigenze fisiologiche, nonché per conservare mangimi; disporre di ventilazione (Animali non sottoposti a temperature elevate) e drenaggio idonei; disporre di illuminazione naturale od artificiale di intensità sufficiente a consentire sempre ispezione su animali; disporre di apparecchiature per legare animali in modo da potersi muovere, bere ed alimentare senza difficoltà; disporre di spazio sufficiente per consentire ad animali di coricarsi contemporaneamente; evitare che animali vengano a contatto con oggetti appuntiti;

5)       puliti e disinfettati prima e dopo ogni utilizzo secondo istruzioni del veterinario ASL;

6)       personale ed attrezzature che entrano in contatto con animali adibiti solo a tali locali, salvo non sottoposti a pulizia e disinfezione dopo ogni contatto con animali, mettendo a disposizione di questi idonee attrezzature per pulizia e disinfezione. Responsabile posto di controllo deve fornire attrezzature pulite e tute di protezione a chiunque entri nei locali;

7)       lettiere rimosse quando partita animali allontanata e dopo essere state pulite, disinfettate e sostituite con lettiere fresche;

8)       dispongano di adeguate attrezzature ed impianti per carico e scarico degli animali, muniti di pavimento antisdrucciolo, con ponti e passerelle provviste di parapetto laterale in modo da impedire ad animali di cadere e con inclinazione minima (Evitare gradino o dislivello tale da costringere animali a saltare o da farli scivolare o inciampare);

9)       animali scaricati quanto prima dopo il loro arrivo, evitando che “animali non siano spaventati, eccitati o maltrattati, rovesciati, sollevati o trascinati per la testa, le corna, le orecchie, le zampe, la coda o il vello in modo da evitare ferite o sofferenze inutili”;

10)    animali guidati individualmente evitando strumenti che provocano scariche elettriche (Ammesse scariche solo su bovini e suini adulti che rifiutano di muoversi per non più di 2 secondi ed applicata solo sui muscoli posteriori) o percossi (Vietato prenderli a pugni o calci. Ammesso bastone solo per guidare animali senza causare ferite);

11)    animali presenti muniti della stessa qualifica sanitaria certificata ed appartenenti a categoria di animali per cui posto di controllo riconosciuto;

12)    ASL di partenza comunica movimento di animali che passano dal posto di controllo;

13)     non situati in zona soggetta a divieto o restrizione sanitaria;

14)    posti sotto controllo veterinario ufficiale che vigila su rispetto disposizioni CE;

15)    funzionanti nel rispetto delle disposizioni CE in materia di polizia sanitaria, movimento degli animali e loro protezione al momento della macellazione;

16)    sottoposti ad ispezione almeno 2 volte all’anno per verificare mantenimento delle condizioni di riconoscimento.

Ministero Salute rilascia  numero di riconoscimento a ciascun posto di controllo, eventualmente solo per una o più specie “o ad alcune categorie di animali e qualifica sanitaria”. Ministero comunica a Commissione CE elenco posti di controllo approvati con relativi aggiornamenti e periodi di utilizzo.

Stato membro, per gravi motivi di salute o benessere degli animali, può sospendere posto di controllo, informando Commissione ed altri Stati membri circa motivi di sospensione ed eventuale sua revoca. Commissione sospende o cancella da elenco posto di controllo se da verifiche eseguite in loco emergono irregolarità. Ministero ed ASL assicurano collaborazione a veterinari CE incaricati delle ispezioni in loco.

Responsabile posto di controllo riconosciuto deve:

1)       usare questo solo per “accogliere, nutrire, abbeverare, far riposare, alloggiare, accudire e inoltrare a destinazione animali che vi transitano”

2)       tenere registro presenze da conservare per almeno 3 anni contenente: data ed ora completamento carico e scarico di ogni partita; data e durata del vuoto sanitario; numeri certificati sanitari di ciascuna partita; eventuali osservazioni su salute animali (caratteristiche e numero animali trovati morti/feriti o morti/feriti durante soggiorno in punto di sosta); generalità trasportatore; numero immatricolazione veicolo;

3)       ammettere solo animali certificati (verificare documenti sanitari di accompagnamento) ed identificati (verificare marchi di identificazione animali);

4)       provvedere che animali presenti siano nutriti ed abbeverati in modo adeguato;

5)       prendere tutte le disposizioni necessarie per assicurare benessere animali;

6)       rivolgersi in caso di necessità a veterinario affinché animali ammalati o feriti subito curati o macellati immediatamente;

7)       utilizzare personale con adeguate conoscenze e capacità professionali, rispettando disposizioni pertinenti in materia di benessere degli animali;

8)       notificare entro 1 giorno lavorativo partenza della partita e nel più breve tempo possibile le anomalie riscontrate a Servizio veterinario ASL;

9)       far visitare animali prima della partenza, a spese operatore interessato, a veterinario ASL, per attestare che “animali sono idonei a continuare il viaggio”.

Ogni trasportatore deve:

  1. a)       avvalersi di strutture di carico e scarico “progettate, costruite, mantenute ed usate in modo da evitare lesioni e sofferenze agli animali”;
  2. b)       avvalersi di mezzi di trasporto omologati. Nessun  viaggio su strada senza che mezzo di trasporto sia stato ispezionato ed omologato (Analoga procedura in caso di nave per trasporto via mare di equidi domestici, bovini, ovini, caprini, suini). Domanda di omologazione in bollo inviata a Servizio veterinario ASL, dove ditta ha sede operativa, indicando: ragione sociale e sede legale del richiedente; ubicazione della rimessa di cui si avvale per operazioni di lavaggio e disinfezione del mezzo; sigla Provincia e numero di targa del mezzo di trasporto; tipi e/o categorie di animali che si intende trasportare con mezzo in questione; dichiarazione attestante assenza di altre domande di omologazione nello stesso Stato od in altri Stati membri, o di omologazioni già rilasciate; dichiarazione attestante conformità del mezzo di trasporto a requisiti CE (in particolare riportare: mq. di superficie dei piani di carico; capacità in litri del serbatoio di acqua per far abbeverare animali; ubicazione e numero di sensori utilizzati per controllo di temperatura; conformità sistema di ventilazione impiegato); dichiarazione che mezzo di trasporto di equidi domestici, bovini, ovini, caprini, suini impiegato per lunghi viaggi è munito di sistema di navigazione idoneo. Certificato di omologazione rilasciato in bollo (Modello riportato su BUR 116/08) da Servizio veterinario ASL competente, previa verifica conformità del mezzo ai requisiti sanitari e di benessere animale fissati da CE. Certificato di omologazione registrato in SIVA, riportando sigla di Provincia e numero di targa del mezzo, valido5 anniper ogni tipo di viaggio. Nel caso di lunghi viaggi nel certificato di omologazione Servizio può inserire limitazioni od accorgimenti, quali:

–          per trasporto pollame, uccelli domestici, conigli: mezzi muniti di “idonee dotazioni per garantire idratazione e alimentazione appropriata”;

–          per trasporto di cani e gatti: mezzi muniti di “idonee dotazioni per abbeverata, somministrazione di alimenti o di acqua, secondo istruzioni scritte previste per tipologia di viaggio”.

Se trasportatore vuole omologare più mezzi di trasporto presenti nella stessa sede operativa, presenta a Servizio veterinario ASL unica domanda, specificando caratteristiche di ogni mezzo oggetto di omologazione. Servizio rilascerà certificato di omologazione per ogni mezzo  Esonerati da obbligo certificato di omologazione mezzo di trasporto che compiono viaggi di durata inferiore a 12 ore su territorio nazionale;

  1. c)       munirsia partire da 1/1/2007di specifica autorizzazione in caso di attività “conto terzi” (Esclusi viaggi eseguiti da agricoltori con propri mezzi di trasporto dei propri animali per distanze inferiori a 65 km. da propria azienda, che comunque debbono; rispettare norme sul benessere degli animali; utilizzare mezzi muniti di pavimento e pareti ben connesse, lavabili e disinfettabili, in grado di impedire fuoriuscita di liquami; compilare autodichiarazione attestante di trasportare propri animali con propri mezzi, riportandone dati identificativi dei mezzi utilizzati, da far vidimare a Servizio veterinario ASL. Proprietari di equidi che effettuano trasporto per proprio conto inseriti in apposito registro tenuto presso ASL, in cui annotare le suddette autodichiarazioni, evidenziando natura del trasporto, generalità dei mezzi di trasporto utilizzati). Autorizzazioni di tipo 1 (S) per viaggi brevi (inferiori a 8 o 12 ore se viaggio interamente svolto in territorio nazionale) o di tipo 2 (L) per viaggi lunghi (superiori a 8 ore effettuati in ambito internazionale) richieste in bollo a Servizio Igiene degli Allevamenti e Produzioni Zootecniche di ASL (Non più di 1 richiesta in 1 Stato membro), competente per sede legale della ditta (In caso di trasportatore già autorizzato in Paese Terzo con rappresentanza in Stato membro deve richiedere autorizzazione a questo), specificando: generalità, ragione sociale, sede legale del richiedente; ubicazione della rimessa dove attuate operazioni di lavaggio e disinfezione mezzi di trasporto; sedi operative dove tenuti mezzi di trasporto; numero mezzi di trasporto animali (sigla Provincia e numero targa di ognuno); dichiarazione attestante impiego di personale formato; nominativo responsabile del trasporto di ogni sede operativa con relativo recapito telefonico; dichiarazione attestante che informazioni su programmazione, esecuzione, completamento viaggio sotto responsabilità ottenute in ogni momento; dichiarazione attestante di non essere incorso in gravi infrazioni in materia di protezione degli animali nei 3 anni precedenti o se ciò avvenuto, “prese tutte le misure necessarie per evitare ulteriori infrazioni”; dichiarazione che mezzi di trasporto utilizzati per lunghi viaggi per specie diverse da equidi domestici (Esclusi equidi registrati), bovini, ovini, caprini, suini in possesso dei requisiti previsti da CE; dichiarazione che mezzi di trasporto utilizzati per lunghi viaggi per specie di equidi domestici, bovini, ovini, caprini, suini debbono essere muniti di sistema di navigazione idoneo. Allegare:

–          dichiarazione in forma di check list per ogni mezzo di trasporto attestante loro conformità a disposizioni CE (Modello pubblicato su BUR 116/08);

–          piano di emergenza per far fronte ad imprevisti intervenuti durante il viaggio;

–          certificato di omologazione del mezzo di trasporto rilasciato da Servizio veterinario dove presente il mezzo (Modello riportato su BUR 116/08).

Veterinario ASL, dove ha sede legale trasportatore, verificata completezza documentazione inviata (in particolare per quanto concerne personale, attrezzature e procedure utilizzate) ed eseguiti accertamenti necessari, rilascia autorizzazione (Modello riportato su BUR 116/08), purché:

–          rimesse debbono garantire operazioni di pulizia e disinfezione regolari, compresi “dispositivi che permettono efficace raccolta del letame e delle acque reflue di lavaggio dei mezzi di trasporto;

–          dimostrata idoneità formazione del personale (conducente e guardiani) mediante esibizione di certificati di idoneità validi;

–          richiedente residente in ambito CE o in Paese Terzo con rappresentanza in Italia;

–          idoneità mezzi di trasporto (pareti lavabili e disinfettabili, evitata fuoriuscita  liquami, sufficiente aerazione, gabbie per avicunicoli) a normativa CE in modo da evitare lesioni e sofferenze ad animali;

–          in caso di trasporti per conto terzi inferiore a 8 ore su distanze superiori a 65 km. (o fino a 12 ore su territorio nazionale) attuato con mezzi di trasporto dotati di attrezzature per ventilazione ed abbeverata animali;

–          nel caso di lunghi viaggi: presenza di sistemi atti a “tracciare e registrare movimenti dei veicoli di trasporto e di contattare in permanenza conducente durante il viaggio; esistenza piani di emergenza in caso di emergenza; utilizzo sistema di navigazione le cui registrazioni conservate per almeno 3 anni a disposizioni di Autorità competenti;

–          programma di viaggio considerato adeguato.

Autorizzazione in bollo valida per 5 anni per viaggi di durata inferiore a 8 ore, mentre per viaggi lunghi valida per 1 anno. Autorizzazione contrassegnata con specifico numero, in cui riportato tipo di viaggio (S o L), codice ISTAT della Regione, numero progressivo di identificazione del trasportatore ed eventualmente sua portata limitata “in funzione di criteri verificabili durante trasporto”. ASL annota autorizzazioni rilasciate per trasporto di animali in apposito registro presente su SIVA ed aggiorna periodicamente tale elenco. Nome e numero autorizzazione del trasportatore rese disponibili al pubblico.

Nessun trasporto effettuabile in mancanza di autorizzazione o di check list del mezzo di trasporto da esibire ad Autorità controllo al momento trasporto animali. Ogni cambiamento intervenuto nei requisiti per autorizzazione comunicati entro 15 giorni ad ASL competente;

  1. d)       usare personale idoneo ad accudimento degli animali loro affidati. Nessuno può guidare veicolo se non in possesso di certificato di idoneità aventedurata 10 anni, rilasciato da ASL, previa partecipazione ad apposito corso organizzato da Enti, Istituti, Associazioni di categoria, Associazioni professionali “con oneri a carico di interessati”. Certificato da fornire ad Autorità controllo al momento trasporto animali. Necessario guardiano animali, salvo caso che questi trasportati in contenitori fissati dotati di distributori automatici contenenti “acqua e cibo sufficiente per viaggio di durata doppia di quella prevista” o se distanza inferiore a 65 km.;
  2. e)       non subappaltare trasporto di animali, salvo a trasportatore autorizzato;
  3. f)        indicare persona responsabile del trasporto, assicurando che “benessere degli animali non compromesso a causa di insufficiente coordinamento delle diverse parti del viaggio”, tenuto conto delle condizioni atmosferiche (Persona incaricata di fornire informazioni sul viaggio ad Autorità competente);
  4. g)       tenere su mezzo di trasporto documentazione da esibire ad Organo di controllo, attestante: origine e proprietà animali; luogo di partenza; data ed ora di partenza; luogo di destinazione; durata prevista del viaggio;
  5. h)       compilare, nel caso di viaggi lunghi (Oltre 8 ore) tra Stati membri o Paesi Terzi, giornale di viaggio e “ruolino di marcia”, in cui indicare ora e luogo in cui animali alimentati ed abbeverati durante trasporto. “Ruolino di marcia” inviato a veterinario ASL per redazione certificato sanitario che deve sempre accompagnare trasporto. “Ruolino di marcia”, in caso di esportazione, vidimato da posto di dogana, previa visita sanitaria animali al posto di frontiera (Spese a carico esportatore). “Ruolino di marcia” a conclusione trasporto inviato ad ASL di partenza animali. Conservare per almeno 2 anni “ruolino di marcia”;
  6. i)         accertarsi che animali inviati “senza indugio” verso luogo di destinazione senza entrare in contatto con animali aventi qualifica sanitaria inferiore;
  7. j)         esigere dichiarazione sottoscritta da allevatore attestante: località provenienza e destinazione animali; animali non colpiti da divieti di spostamento (Allegare attestato veterinario sanità animali). Per trasporto animali provenienti da zone infette occorre autorizzazione Prefetto. Dichiarazione da conservare 3 mesi;
  8. k)       rilasciare ricevuta trasporto ad allevatore da conservare per 3 mesi a disposizione ASL;
  9. l)         tenere registro (da conservare per almeno 3 anni), in cui annotare:

–          luogo, data, ora del prelievo; nome o ragione sociale ed indirizzo di aziende di origine;

–          luogo, data e ora di consegna; nome o ragione sociale ed indirizzo di destinatario;

–          specie e numero degli animali trasportati;

–          data e luogo delle operazioni di disinfezione;

–          dati della documentazione di accompagnamento, compreso numero di serie;

–          durata prevista per ciascun viaggio.

Escluse registrazioni in caso di trasporto animali su distanza inferiore a 65 km.

Importazione e transito animali sul territorio nazionale ammesso solo se trasportatore:

1)       si impegna a rispettare le norme italiane vigenti;

2)       presenta “ruolino di marcia”.

Allevatore deve:

  1. a) compilare (a partire da 02/09/2017 solo in modo informatico, salvo aziende site in zone dove accertata assenza di copertura rete, individuate con specifico atto da Regione, “fino a che non avviene adeguamento tecnologico”) “Dichiarazione di provenienza animali” o Mod. 4, valido per tutte le specie animali (Modello pubblicato su G.U. 205/16), contenente:
  • Sezione A identificazione di azienda, in cui riportare: codice aziendale; indirizzo luogo di detenzione animali; generalità di proprietario/detentore di animali (compreso codice fiscale)
  • Sezione B informazioni su trattamenti a cui sottoposti animali in cui riportare: dati del veterinario aziendale (generalità, indirizzo, telefono, numero di iscrizione ad Albo)
  • Sezione C destinazione animali (allevamento, macello, stalla di sosta, fiera/mercato, pascolo, altri tipi di strutture), in cui riportare: codice identificativo di struttura; denominazione di azienda, o di proprietario, o di detentore (compreso codice fiscale); indirizzo; data di uscita prevista
  • Sezione D trasporto, in cui riportare: dati del conducente e di automezzo (marca e targa); estremi di autorizzazione al trasporto (numero, data, ditta a cui rilasciata); data ed ora di partenza; durata del viaggio; firma del trasportatore. Sezione D attivata in Banca Dati, anagrafe zootecnica BDN ai fini della sua compilazione informatica da parte del trasportatore
  • Sezione E attestazioni sanitarie, compilata da Servizio veterinario ASL in caso di sussistenza di malattie, in cui riportare: tipo di malattia; qualifica sanitaria di azienda e/o di animale; data di ultima attribuzione della qualifica; eventuali prescrizioni o vincoli sanitari
  • Allegato riguardante elenco dei capi bovini movimentati, in cui riportare: relativi codici identificativi di animali; data di nascita; sesso; razza; provenienza; esito controllo prima di loro movimentazione (riportare eventuale tipo di malattia, Ente di controllo)
  • Allegato elenco capi bovini immunizzati, in cui riportare: codici identificativi di animali; tipo per cui immunizzati; piano di vaccinazione; data di vaccinazione; data di richiamo
  • Allegato elenco capi bovini sottoposti a trattamento, in cui riportare: codici identificativi di animali; tipologia e denominazione del trattamento; confezione; data di ultima somministrazione; tempo di sospensione
  • Allegato elenco capi bovini sottoposti ad esami di laboratorio, in cui riportare: codici identificativi di animali; data; risultato di esame

Utilizzare Mod. 4  di colore:

  • rosa per animali provenienti da allevamenti;
  • verde per animali provenienti da stalle di sosta;
  • giallo per animali provenienti da centri raccolta, fiere, mercati ed esposizioni.

A partire da 02/09/2016 compilazione di Mod. 4 “assolve a compilazione e presentazione del documento di informazione su catena alimentare”, con conseguente abrogazione di questo.

Monitoraggio su applicazione di DM 28/06/16 eseguito da un gruppo di lavoro, composto da 2 rappresentanti del Ministero Salute e 5 rappresentanti di Regione.

  1. b)       far controfirmare dichiarazione attestante non uso di medicinali veterinari o alimenti medicamentosi da stesso veterinario che nei 90 giorni precedenti (dalla nascita se animale di età inferiore) ha seguito animale. In caso di mancanza o incompletezza della dichiarazione, animali non macellati se non dopo accurate analisi per la ricerca di residui da medicinali.

Nel caso animali avviati al macello subiscano passaggi intermedi che frazionano il gruppo, ogni gruppo scortato da autodichiarazione firmata da veterinario. Nel caso di pollame appartenente a  stessa partita, ma spedito con trasporti diversi sufficiente copia di unica dichiarazione, purché vidimata da veterinario che rilascia certificato post-mortem (Animali avviati al macello entro 24 ore da vidimazione).

Dichiarazione non necessaria per animali importati e macellati entro 72 ore.

Dichiarazione conservata da veterinario per almeno 1 anno;

  1. c)       accertarsi che numero capi caricato sia proporzionale a capacità veicolo;
  2. d)       accertarsi che animali idonei a sopportare viaggio. Animali malati o feriti idonei solo se in modo lieve o a fini di ricerche scientifiche;
  3. e)       per trasporti superiori a 8 ore accertarsi che:

–          animali controllati ad intervalli regolari per verificarne condizioni;

–          densità di carico animali rispetti parametri riportati su G.U. 262/98;

–          veicolo munito di sistema allaccio a presa acqua o di serbatoio autonomo e di dispositivi per abbeveraggio, fisso o mobile;

–          alimentazione ed abbeveramento animali durante trasporto con seguenti frequenze: vitelli, agnelli, capretti, maiali, puledri non svezzati sosta di almeno 1 ora ogni 9 ore di viaggio; altri animali sosta di 1 ora ogni 14 ore di viaggio (Per suini e solipedi domestici sosta ogni 24 ore). Ammessa proroga di 2 ore “tenendo conto vicinanza luogo di destinazione”. A conclusione viaggio, animali debbono riposare per almeno 24 ore. Automezzo deve trasportare quantità alimenti adeguati, mantenuti al riparo da agenti atmosferici ed agenti esterni inquinanti, ed attrezzature specifiche d alimentazione da pulire disinfettare a conclusione trasporto;

–          garantito accesso diretto a tutti animali trasportati in modo da ispezionarli e prestare loro cure adeguate, compresa alimentazione ed abbeveraggio;

–          veicolo munito di adeguato sistema di aerazione, calcolato in funzione densità carico, esigenze fisiologiche specie bestiame trasportato, temperatura esterna ed interna che deve essere compresa tra 5 e 30 °C;

–          automezzo munito di lettiera capace di garantire “assorbimento ed evacuazione adeguata delle deiezioni”. Lettiera calcolata in funzione specie e numero animali trasportati, durata percorso, condizioni atmosferiche;

–          veicolo munito di tramezzi amovibili in modo da formare compartimenti separati in funzione al numero, tipo, corporatura, esigenze animali trasportati;

  1. f)        in caso di malattia o ferimento animali, prestate loro immediate cure veterinarie.

ASL effettuano “ispezioni non discriminatorie su animali, mezzi di trasporto, documenti accompagnamento”. Controlli su “percentuale adeguata di animali portati annualmente nello Stato, condotti contemporaneamente a controlli effettuati ad altri fini” (Percentuale controlli aumentata se rilevate irregolarità). ASL vigilano che:

  • durante viaggio, animali identificati, registrati e scortati da documenti di accompagnamento contenenti: origine e proprietario animali, luogo partenza e destinazione, data ed ora partenza. Nel caso di animali avviati a macellazione in impianti pubblici o privati allegare dichiarazione:
  1. a)       sottoscritta anche da veterinario attestante che nei precedenti 90 giorni (Per capi di età inferiore, dalla nascita) non effettuati trattamenti con medicinali veterinari o alimenti medicamentosi. Nel caso di pollame proveniente da una stessa partita ma inviato a macellazione attraverso carichi distinti, ammesse fotocopie dichiarazione purché vidimate da veterinario (Animali avviati a macello entro 24 ore);
  2. b)       contenente codice allevamento, obbligatorio per specie suina e rilasciato da ASL;
  3. c)       distinta per gruppi di animali, se questi durante trasporto subiscono modifiche di consistenza.

Dichiarazione non necessaria per animali importati e macellati entro 72 ore. Dichiarazione conservata da veterinario per almeno 1 anno;

  • rispettati tempi di viaggio e modalità di trasporto;
  • prese misure necessarie per evitare o ridurre al minimo disagi agli animali in caso di imprevisti. A tal fine Autorità predispone misure atte a dare precedenza assoluta al trasporto di animali ed a fornire assistenza al trasportatore. Vietato fermare partita animali durante trasporto, salvo per benessere animale o motivi di salute pubblica. Nessuna partita animali comunque trattenuta per oltre 2 ore, altrimenti scarico e stabulazione;
  • animali durante trasporto non subiscono lesioni o sofferenze. Controllo su idoneità di: mezzi trasporto, posti di controllo, animali al proseguimento del viaggio nei luoghi di sosta o durante trasporto o al momento arrivo;
  • nel caso di viaggi lunghi: procedere ad ispezione preliminare del mezzo di trasporto che deve essere omologato. Se viaggio lungo eseguito via mare, nave omologata (certificato rilasciato da Autorità Stato membro valido 5 anni, viene meno se mezzo “modificato o riattato in modo da incidere sul benessere degli animali”) ed ispezionata prima della partenza (accertare sua idoneità al trasporto della specie animale in questione ed alloggiamento animali in compartimenti “in buone condizioni”);
  • animali idonei a continuare il viaggio, operazioni di carico e scarico effettuate in conformità a disposizioni CE, riserve di acqua ed alimenti presenti su mezzo di trasporto adeguate;
  • nei punti di uscita da Stato membro:
  1. a)       presentata da trasportatore copia di autorizzazione in corso di validità; conducente veicolo presentato un certificato di idoneità valido;
  2. b)       animali idonei a continuare viaggio;
  3. c)       conformità mezzi di trasporto usati;
  4. d)       in caso di esportazione verso Paesi Terzi, fornitura prova da parte trasportatore di conformità viaggio da luogo di partenza a luogo di scarico animali ad accordi internazionali;
  5. e)       in caso di lungo viaggio riportato su giornale di viaggio controlli eseguiti.

Documenti relativi ai controlli eseguiti conservati per almeno 3 anni. Se rilevato che animali non idonei a completare viaggio, questi scaricati, abbeverati, nutriti, fatti riposare;

  • in caso di irregolarità rilevate, si impone a persona responsabile degli animali “di intraprendere tutte le azioni necessarie per salvaguardare benessere degli animali”, quali: cambio del conducente o guardiano; riparazione temporanea del mezzo di trasporto per evitare lesioni ad animali; trasferimento animali su altro mezzo di trasporto; ritorno animali al luogo di partenza; scarico animali e loro adeguata sistemazione “fino a quando problema risolto”. Se impossibile tutelare loro benessere, animali abbattuti. Se per loro benessere necessario trasportare animali in violazione norme CE, ASL rilascia specifica autorizzazione, identificando animali e modalità di trasporto oggetto di deroga (Documento accompagna sempre animali). Se trasportatore non si attiene a disposizioni, ASL deve intervenire direttamente notificando decisioni prese a trasportatore.

ASL invia entro 31 Marzo relazione a Ministero Salute in cui riportato: numero controlli effettuati anno precedente, numero infrazioni riscontrate. Ministero invia relazione entro 30 Giugno a Commissione CE, in cui evidenziati controlli eseguiti anno precedente, irregolarità rilevate, piano di azione per eliminarle.

Ministero elabora “guida delle buone pratiche” per favorire conoscenze ed applicazione norme trasporto animali.

Spese per rilascio certificati veterinari ai fini trasporto animali e disinfezione automezzi a carico allevatori.

Autorità di controllo può chiedere, in ogni momento del viaggio, a trasportatore, conducente, detentore animali informazioni o documenti relativi ad animali e persone impegnate nel viaggio (Informazioni e documenti da esibire entro 20-30 giorni da richiesta).

Chiunque accerti sofferenze ad animali può denunciare fatto ad autorità competente che ingiunge ripristino benessere (viaggio rapido, animali stabulati) o cessazione sofferenze. Ingiunzione autorità comunicata a speditore. Se trasportatore non esegue richiesta, autorità procede ad esecuzione coatta a spese interessato.

Soggetti che hanno accertato violazione che prevede sospensione o revoca dell’autorizzazione al trasportatore o del certificato di omologazione del mezzo o del certificato di idoneità del conducente o guardiano trasmette verbale (Modello riportato su G.U. 212/07) ad Autorità che ha rilasciato tali documenti affinché prenda dovuti provvedimenti.

Regione è l’Autorità competente ad irrogare le sanzioni (In caso di trasporto intracomunitario o verso Paesi Terzi è U.V.A.C. competente per territorio). Vincolo sottoposto a fermo amministrativo è affidato in custodia ed animali ricoverati “in luogo che garantisce tutela del loro benessere” a spese del trasgressore.

Entità delle sanzioni da applicare aggiornate ogni 2 anni (Nuove sanzioni applicate da 1 Gennaio successivo). Proventi delle sanzioni devolute a Regione (a Stato in caso di U.V.A.C.)

Sanzioni:

Chiunque effettua un trasporto senza essere munito di autorizzazione, o con autorizzazione scaduta o sospesa o revocata, o chiunque effettua trasporto in violazione delle prescrizioni riportate su autorizzazioni, o detentore animali che si avvale per il loro trasporto di un trasportatore privo di autorizzazione o con autorizzazione scaduta, sospesa, revocata: multa da 2.000 a 6.000 €

Conducente veicolo che effettua trasporto senza essere provvisto di copia di autorizzazione del trasportatore: multa da 200 a 600 € (Trasportatore obbligato in solido a pagamento sanzione)

Conducente o guardiano sprovvisto di certificato di idoneità o con certificato di idoneità scaduta, sospesa, revocata trasporta animali bovini, ovicaprini, suini, pollame, equidi domestici, o trasportatore o detentore che affida trasporto animali a conducente o guardiano privo di certificato di idoneità o con certificato scaduto, sospeso, revocato: multa da 1.500 a 4.500 €

Trasportatore che durante trasporto commette seguenti irregolarità:

  • mancanza sul mezzo del documento di trasporto o del documento veterinario comune di entrata (DVCE) per animali provenienti da Paesi Terzi;
  • in caso di lunghi viaggi, mancanza del giornale di viaggio, od utilizzo del giornale di viaggio non conforme, o privo delle indicazioni dei punti di riposo o di trasferimento;
  • irregolare compilazione dei certificati sanitari o documenti di trasporto riguardo a: origine e proprietà animali; luogo, data ed ora di partenza; luogo di destinazione e destinatario; numero di capi; durata prevista del viaggio;
  • irregolare compilazione nel giornale di viaggio dei dati relativi a: luogo, data ed ora di partenza; luogo di destinazione ed ora di arrivo prevista; percorso; posti di controllo; luoghi di riposo o trasferimento individuati; durata prevista del viaggio;
  • compilazione del giornale di viaggio da parte di persona non legittimata;
  • mancata indicazione del numero di certificato veterinario sul giornale di viaggio;
  • mancato possesso certificato veterinario nel mezzo durante durata del trasporto;

multa da 1.000 a 3.000 €. Detentore animali obbligati in solido con trasportatore.

Trasportatore, conducente, organizzatore che effettua lunghi viaggi di animali tramite veicolo o contenitori non munito di certificato di omologazione o con certificato scaduto, sospeso, revocato: multa da 1.000 a 3.000 €

Trasportatore per via d’acqua (armatore, noleggiatore, vettore) che effettua trasporto bestiame su mezzo nautico o contenitori non munito di certificato di omologazione, o con certificato scaduto, sospeso, revocato: multa da 3.000 a 10.000 €

Trasportatore che trasporta animali violando requisiti di idoneità (Animale idoneo al trasporto; trasporto non deve esporre animale a lesioni o sofferenze inutili; animali con lesioni o problemi fisiologici non idonei al trasporto se non in grado di spostarsi autonomamente senza sofferenza o con ferita aperta grave; femmine gravide che hanno superato il 90% del periodo di gestazione o neonati con ombelico non cicatrizzato, o partorienti nella settimana precedenti, o suini di meno di 3 settimane, o ovini di meno di 1 settimana, o vitelli di meno di 10 giorni, salvo per percorsi inferiori a 100 km. In deroga ammesso trasporto animali con lesioni ai fini della ricerca o sotto sorveglianza veterinaria. Animali che si ammalano durante trasporto separati da altri ed oggetto di cure immediate da parte veterinario o macellati di urgenza per evitare loro sofferenze inutili. Vietato somministrare sedativi ad animali trasportati. Femmine se non accompagnate dalla loro progenie munti ad intervalli non superiori a 12 ore): multa da 2.000 a 6.000 €

Trasportatore che utilizza mezzi di trasporto o contenitori o attrezzature non rispondenti ai requisiti (Mezzi non debbono provocare lesioni ad animali, proteggerli da intemperie e temperature eccessive, puliti e disinfettati, impedire fuga o caduta di animali durante trasporto, garantita idonea quantità e qualità di aria, garantire facile accesso ad animali per loro ispezione e cura, muniti di pavimento antisdrucciolo e “che minimizzi fuoriuscita di urina o feci”, muniti di spazio sufficiente per mantenere animali in posizione eretta, muniti di lettiera adeguata per suini di meno di 100 kg. o agnelli di meno di 20 kg. o vitelli di meno di 6 mesi o puledri di meno di 4 mesi. Mezzo munito di strumenti di abbattimento animali per viaggi di durata superiore a 3 ore. Veicoli o contenitori contrassegnati in modo da attestare trasporto di animali vivi. Attrezzature adeguate di carico e scarico, numero sufficiente di punti di fissaggio animali. Contenitori durante trasporto tenuti “con la parte alta in alto” e ben fissati al mezzo in modo da “ridurre al minimo gli scossoni”. Vietato trasporto in contenitori di cani e gatti di meno di 8 settimane, salvo che accompagnati dalla madre, cervidi nel periodo di rinnovo delle corna): multa da 1.000 a 4.000 €

Trasportatore che non osserva pratiche di trasporto (Nelle operazioni di carico e scarico tenere presenze esigenze di singola specie animali e se durano oltre 4 ore sorvegliate da veterinario ufficiale, tenendo a disposizione strutture dove tenere, nutrire, abbeverare animali. Strutture carico e scarico progettate, costruite, mantenute, usate in modo da evitare sofferenze e lesioni ad animali, pulite e disinfettate. Rampe con pendenze inferiori a 36,4% per suini, vitelli, cavalli ed a 50% per ovini e bovini. Piattaforme di sollevamento munite di barriere di protezione per evitare caduta o fuga di animali. Merci trasportate nello stesso mezzo non debbono causare lesioni o sofferenze ad animali. Contenitori di animali caricati su più livelli in modo da evitare che urina o feci cadono su animali dal livello superiore; garantire stabilità contenitori e idonea ventilazione. Vietato percuotere animali o comprimere parti sensibili del loro corpo, o sospendere animali con mezzi meccanici o trascinare o sollevare animali per capo, orecchie, corna, zampe, coda, vello, od usare pungoli o strumenti con estremità aguzze. Vietati strumenti che emettono scariche elettriche – in deroga ammesso loro uso solo su bovini e suini adulti, comunque scariche non oltre 1 secondo e non applicate ripetutamente se animale non reagisce. Animali non legati per corna, palchi, anelli nasali, zampe e se legati usate corde “sufficientemente forti per non spezzarsi durante trasporto”, in modo tale da consentire ad animale di coricarsi, mangiare, bere e da eliminare pericolo di strangolamento o lesione, nonché di “liberare rapidamente animali”. Animali trasportati separatamente se di diverse specie, o di taglia ed età diverse, o verri o stalloni da riproduzione, o maschi e femmine, animali con e senza corna, animali reciprocamente ostili, animali legati o slegati. Vietato trasportare equidi in veicoli su più livelli, preferibilmente in stalli individuali con “altezza più alta di almeno 75 cm. dell’altezza al garrese dell’animale più alto”. Vietato trasportare equidi non domati in gruppo più di 4. Garantire ventilazione sufficiente, tenendo conto numero e tipo di animali trasportati e condizioni meteorologiche di viaggio. Durante trasporto, animali abbeverati e nutriti ad intervalli regolari in base alle esigenze della loro specie ed età, comunque alimentati almeno ogni 24 ore ed abbeverati ogni 12 ore con acqua ed alimenti di buona qualità): multa da 1.000 a 3.000 €

Trasportatore che nell’effettuare lunghi viaggi non rispetta prescrizioni (Animali forniti di lettiera idonea in funzione di specie, numero animali trasportati, durata viaggio, condizioni atmosferiche. Mezzi di trasporto debbono recare quantità sufficiente di alimenti per necessità animali durante viaggio, con attrezzature idonee per la loro somministrazione. Riserva di acqua conservata in idonei contenitori riposti sul mezzo in modo che durante viaggio animale possa sempre abbeverarsi. Capacità totale serbatoio di acqua almeno pari a 1,5% del peso del carico utile e progettati in modo da essere facilmente riempiti, svuotati, controllati nel livello, collegati ad abbeveratoi, in buone condizioni di funzionamento. Animali protetti da intemperie e fattori contaminanti esterni, con tetto di colore chiaro ed isolato. Installazione sistemi di ventilazione, in modo da garantire temperature all’interno del mezzo, in sosta od in marcia, tra 5 e 30°C con tolleranza di 5°C in funzione di temperatura esterna. Mezzo munito di sistema di controllo temperatura, registrazione dati e sistema di allarme “per allertare conducente quando temperatura nel compartimento raggiunge limite massimo o minimo”.  Equidi trasportati in stalli individuali salvo femmine con puledri. Mezzo deve avere divisori per tenere separati animali, assicurando però a tutti gli animali libero accesso ad acqua. Lunghi viaggi consentiti ad equidi con più di 4 mesi, vitelli con almeno 14 giorni, suini di oltre 10 kg., salvo se accompagnati dalla madre. Cavalli non domati non trasportati per lunghi viaggi): multa da 2.000 a 6.000 €

Personale che accudisce animali usando violenza ad animale o causa a questo lesioni o sofferenze inutili: multa da 3.000 a 15.000 €

Chiunque durante operazioni di trasporto usa violenza ad animale o causa a questo lesioni o sofferenze inutili: multa da 3.000 a 15.000 € + sospensione autorizzazione da 15 giorni a 2 mesi (Se violazione reiterata: revoca autorizzazione)

Trasportatore che non indica persona fisica responsabile del trasporto, o non comunica entro 15 giorni ad Autorità competente in Regione di destinazione del trasporto le modifiche intervenute nei requisiti richiesti per rilascio autorizzazione: multa da 200 a 800 €

Detentore o responsabile centro di raccolta responsabile in solido con trasportatore per pagamento delle sanzioni di cui sopra.

Trasportatore che con stesso mezzo di trasporto commette 2 violazioni accertate in modo definitivo nel periodo di 3 anni: sospensione autorizzazione da 1 a 3 mesi (Se periodo tra 2 violazioni inferiore a 3 mesi: sospensione di 3 mesi). Trasportatore che con stesso mezzo di trasporto commette 3 violazioni accertate in modo definitivo in 3 anni: sospensione autorizzazione da 15 giorni a 2 mesi (Se periodo intercorso tra 2 delle 3 violazioni inferiore a 6 mesi: sospensione di 2 mesi).

Trasportatore che in 3 anni commette 5 violazioni: revoca autorizzazione che non può essere riacquisita prima di 12 mesi.

Trasportatore che con stesso mezzo commette in 3 anni 2 irregolarità accertate in modo definitivo: sospensione del certificato di omologazione del mezzo di trasporto da 1 a 3 mesi (Se periodo intercorrente tra 2 violazioni inferiore a 3 mesi: sospensione di 3 mesi). Trasportatore che con stesso mezzo in 3 anni commette 3 irregolarità accertate in modo definitivo: sospensione certificato di omologazione del mezzo di trasporto da 15 giorni a 2 mesi (Se periodo intercorrente tra 2 delle 3 violazioni inferiore a 6 mesi: sospensione di 2 mesi). Trasportatore che in 3 anni commette 5 violazioni accertate in modo definitivo: revoca certificato di omologazione del mezzo di trasporto che può essere riottenuto non prima di 12 mesi.

In caso di sospensione o revoca autorizzazione del trasportatore o del certificato di omologazione del mezzo di trasporto a carico di trasportatori di altro Stato membro: provvedimento di interdizione temporanea ad effettuare trasporto di animali su territorio italiano avente stessa durata di sospensione dei documenti di cui sopra.

Chiunque effettua un trasporto in periodo di sospensione: multa da 2.000 a 6.000 € + fermo del veicolo di trasporto per 60 giorni.

Conducente o guardiano in possesso di certificato di idoneità che commette infrazioni alle disposizioni del Reg. CE 1/05: sospensione del certificato da 1 a 3 mesi o revoca.

Se trasportatore o guardiano non adempie a prescrizioni imposte da Autorità per tutelare benessere animali od adempie in ritardo rispetto ai termini fissati: multa da 2.000 a 6.000 €. Se Autorità adempie direttamente: spese a carico soggetto obbligato (Di tali obblighi rispondono in solido trasportatore, organizzatore, detentore animali).

Operatori centri di raccolta, che non rispettano norme CE: multa da 400 a 1.600 €

Titolare autorizzazione che opera trasporto mediante limite: multa da 5.000 a 20.000 €

Chiunque non adempie ai termini fissati per esibire documenti ed informazioni richieste da Autorità controllo: multa da 400 a 1.200 €

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