MITIGAZIONE RISCHI IDROGEOLOGICI

MITIGAZIONE RISCHI IDROGEOLOGICI (Legge 116/14, 221/15, 145/18, 141/19; D.Lgs. 49/10)                       (acqua  28)

 

Soggetti interessati

Ministro Ambiente Tutela Territorio e Mare (MATTM), Ministero Politiche Agricole Alimentari, Forestali (MIPAF); Ministero Economia e Finanza (MEF); Regioni; Comuni; ANAS; Consorzi di bonifica; Autorità di distretto; società a capitale pubblico o da questo controllato; conduttori di aziende agricole.

 

Iter procedurale

Legge 116/14 stabilisce, ad art. 10, che Presidenti di Regioni svolgono, senza compenso, funzioni  inerenti a realizzazione interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati in base ad accordi programma, sottoscritti con MATTM. In caso di dimissioni od impedimento del Presidente di Regione,  Consiglio dei Ministri nomina un Commissario “ad acta”, a cui trasferite deleghe fino ad insediamento del nuovo Presidente di Regione, o fino a termine della causa di impedimento.

Per lo svolgimento delle suddette attività, Presidente di Regione:

  • delega un apposito soggetto, che opera sulla base delle specifiche indicazioni e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Se soggetto attuatore è dipendente di una società pubblica controllata da Regione, viene collocato (anche in deroga ai contratti collettivi nazionali), in aspettativa senza assegno, ma riconoscendogli anzianità di incarico per l’intero periodo di svolgimento incarico
  • nomina un titolare per i procedimenti di approvazione ed autorizzazione dei progetti, incaricato di emanare gli atti necessari alla realizzazione degli interventi e curare attività di competenza dell’Amministrazione pubblica, , nel rispetto degli obblighi internazionali e delle norme su appalti pubblici. Autorizzazione rilasciata dal Presidente di Regione sostituisce, a tutti gli effetti, visti, autorizzazioni, nulla osta, ecc. necessari per l’esecuzione di intervento, nonché comporta una dichiarazione  di pubblica utilità, costituisce variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, salvo atti di competenza del Ministero Beni Culturali (da rilasciare comunque entro 30 giorni da richiesta). Ai fini della occupazione di urgenza e di eventuali espropri delle aree oggetto di intervento, i termini di Legge sono ridotti del 50%
  • si avvale, per attività di progettazione degli interventi, affidamento o direzione dei lavori, collaudo e relative attività di carattere tecnico amministrativo (inclusi servizi e forniture) di strutture/uffici, regionali o comunali, società ANAS spa, Consorzi di bonifica, Autorità di distretto, società a capitale pubblico o da questo controllate, le cui spese sono comprese negli incentivi di progettazione.

Ai fini del coordinamento delle fasi di programmazione e realizzazione degli interventi viene istituita presso MATTM una specifica Direzione generale.

Comuni possono rivolgersi  a conduttori di aziende agricole, con fondi ubicate oltre 1000 m. di attitudine, per l’esecuzione di opere minori di pubblica utilità in aree  attigue al fondo stesso (v.  piccole manutenzioni stradali, servizi di spalatura neve, regimazione di acque superficiali), previa definizione di convenzioni per ogni tipo intervento, da pubblicare in Albo pretorio, e purché siano utilizzate, per l’esecuzione dei lavori, attrezzature in possesso di tali soggetti.

Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, determina criteri, modalità, entità delle risorse da destinare al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico.

Legge 221/15 prevede ad art. 52 che presso MATTM venga istituito un capitolo di spesa per finanziamento di interventi  di rimozione   o demolizione da parte dei Comuni di opere ed immobili:

  • realizzati in aree soggette s rischio idrogeologico elevato o molto elevato
  • di cui rilevata esposizione a rischio idrogeologico, in assenza o difformità totale del permesso di costruire

Comuni beneficiari dei suddetti finanziamenti sono tenuti ad agire nei confronti dei destinatari dei provvedimenti esecutivi di rimozione/demolizione non eseguiti nei termini fissati, recuperando poi spese di intervento (comprensive di interessi e rivalutazioni) dal proprietario inadempiente. Importo recuperato versato entro 30 giorni in bilancio dello Stato (quietanza di versamento inviata a MATTM), per essere assegnato,  con decreto MEF al finanziamento di interventi  su opere ed immobili oggetto di provvedimento di rimozione/demolizione non eseguiti nei termini, con priorità per aree classificate a rischio molto elevato (elenco redatto ogni 3 mesi  da MATTM ed adottato  ogni 12 mesi da Conferenza Stato Regioni). Per accedere a tali finanziamenti, Comuni inviano domanda a MATTM allegando: elenco dettagliato dei costi; elenco delle opere ed immobili ubicati nel Comune per cui adottati provvedimenti definitivi di rimozione/demolizione non eseguiti; documentazione attestante inadempienza da parte dei destinatari del provvedimento, progetto attività di  rimozione/demolizione.

MATTM sentita Conferenza Stato Regioni, adotta modelli e linee guida per prestazione delle suddette domande, nonchè presenta relazione su attuazione del provvedimento alle Camere indicando finanziamenti utilizzati ed interventi realizzati.

Nel caso di mancata realizzazione degli interventi  di rimozione/demolizione,  entro 120 giorni da erogazione finanziamenti, risorse restituite a MATTM.

  1. Lgs. 49/10, come modificato da Legge 97/13, inerente la mitigazione dei rischi da alluvione prevede ad:
  • Art. 6 predisposizione a livello di distretto idrografico da parte di Autorità di bacino di:
  1. mappe della pericolosità da alluvione
  2. mappe del rischio di alluvione per zone individuate in scala pari a 1:10.000

Mappa contiene perimetrazione delle aree geografiche interessate  da alluvione in base a seguente classificazione:

  1. scarsa probabilità di alluvione o scenario da eventi estremi (rientrano in questa casistica le inondazioni causate da acque sotterranee e zone costiere con adeguato livello di protezione)
  2. media probabilità di alluvioni, in quanto intervenute ad intervalli tra 100 e 200 anni
  3. elevata probabilità di alluvioni, in quanto intervenute ad intervalli tra 20 e 50 anni.

Per ognuna di queste situazioni indicare: estensione di inondazione e portata della piena; altezza e quota idrica; velocità del flusso

Mappe suddivise, in base alle potenziali conseguenze negative derivate da alluvione, in 4 classi di rischio, in funzione di:

  1. numero indicativo di abitanti potenzialmente interessati:
  2. infrastrutture e strutture strategiche vigenti nell’area (autostrade, ferrovie, ospedali, scuole)
  3. beni ambientali, storici, culturali di rilevante interesse presenti nell’area
  4. distribuzione e tipologia di attività economiche ricadenti nell’area
  5. impianti che potrebbero provocare in aree protette inquinamento accidentale in caso di alluvione
  6. altre informazioni utili (v. aree soggette ad alluvione con elevato volume di trasporto solido; fonti rilevanti di inquinamento)
  • Art. 9 Autorità di bacino, oltre a migliorare efficacia nello scambio di informazioni in materia, redige “Piani di gestione del rischio da alluvione”, da sottoporre a verifica di assoggettabilità ed a valutazione ambientale strategica (VAS), qualora sia prevista la realizzazione di progetti aventi impatto ambientale su siti designati come ZPS o SIC. Misure da adottare debbono garantire che:
  1. mappe del rischio siano predisposte in modo da contenere informazioni coerenti con quelle desumibili da D.Lgs. 152/06
  2. Piani di gestione (e successivi aggiornamenti) elaborati siano coordinati con i Piani di gestione dei bacini idrografici e loro riesame
  3. Autorità di bacino coordini la partecipazione attiva di tutti i soggetti interessati

Aggiornamento dei Piani di gestione debbono contenere:

  1. eventuali modifiche apportate dopo la pubblicazione del testo iniziale, compresa una sintesi dei riesami presentati
  2. valutazione dei progressi realizzati per conseguire i risultati fissati nel Piano
  3. descrizione delle motivazioni circa la mancata esecuzione delle eventuali misure previste nel Piano iniziale
  4. descrizione di eventuali misure supplementari adottate dopo la pubblicazione del Piano iniziale

Entità aiuto:

Legge 221/15 prevede ad art. 55 l’istituzione presso MATTM di un “Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico”, in cui confluiscono risorse assegnate al riguardo dal CIPE, nonché risorse imputate agli oneri di progettazione derivate dal Fondo per i quadri economici definitivi approvati.

Finanziamenti concessi ai sensi della Legge 221/15 sono  aggiuntivi rispetto alle somme stanziate con il “Fondo per la demolizione delle opere abusive”, istituito con Legge 326/03.

Legge 145/18 art. 1 commi 1028-1030 autorizza la spesa di 800.000.000 € per anno 2019 e 900.000.000 € per ognuno degli anni 2020 – 2021 per realizzare in tale periodo investimenti strutturali ed infrastrutturali urgenti, volti a mitigare il rischio idraulico ed idrogeologico, nonché aumentare il livello di resilienza delle strutture ed infrastrutture individuate dai Commissari delegati, nominati dal Presidente Consiglio dei Ministri per contrastare lo stato di emergenza (applicato il Codice sugli appalti pubblici che, nel caso di investimenti superiori a 5.225.000 €, comprende anche la progettazione). Presidente Consiglio dei Ministri, con decreto, assegna tali risorse ai Commissari delegati che debbono provvedere al monitoraggio degli interventi attuati, con la trasmissione dei relativi dati a MATTM.

Regione può destinare prioritariamente le risorse dei Fondi europei della programmazione 2014/2020 (comprese quelle del PSR) e dei programmi complementari di azione e coesione a contrastare il dissesto idrogeologico ed i rischi ambientali fino ad un limite di 700.000.000 € per gli anni 2019, 2020, 2021.

Legge 141/19 ad art. 43 bis istituisce presso MIPAAF un Fondo volto ad incentivare interventi di messa in sicurezza, manutenzione del suolo e rimboschimento attuati da imprese agricole e forestali nelle aree interne e marginali d’Italia, dotato di 1.000.000 € per anno 2020 e 2.000.000 € per anno 2021. MIPAAF definisce, con proprio decreto, le condizioni ed i criteri per la ripartizione delle risorse del Fondo, nonché per l’erogazione del contributo alle imprese da attuarsi ai sensi del regime “de minimis” agricolo (20.000 di aiuti complessivi percepiti in tale regime nei 2 anni precedenti e nell’anno in corso).

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