MENZIONI TRADIZIONALI

MENZIONI TRADIZIONALI (Reg. 1308/13, 33/19, 34/19; D.M. 13/8/12; D.G.R. 3/7/12; D.D.S. 22/12/21)  (vino37)

Soggetti interessati:

Autorità competenti di Stati membri o di Paesi Terzi od Organizzazioni professionali rappresentative di Paesi Terzi (cioè Organizzazioni di produttori od Associazioni di organizzazioni di produttori che hanno adottato le stesse norme ed operano nella zona di riferimento di 1 o più DOP/IGP, raggruppando almeno i 2/3 dei produttori della zona rappresentandone almeno i 2/3 della produzione), Ispettorato centrale tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), AGEA, Valori Italia, Servizio P.F. Competitività e multifunzionalità di impresa agricola (Servizio), Istituto marchigiano tutela vini (IMT)

Iter procedurale:

Reg. 33/19 e 34/19 stabilisce che la domanda di protezione della menzione tradizionale va inviata alla Commissione dall’Autorità competente di Stato membro/Paese Terzo o da OPR stabilita in un Paese Terzo (OPR può presentare richiesta solo per i prodotti vitivinicoli da essa gestiti e le informazioni, inerenti alla sua struttura ed ai suoi membri, saranno rese pubbliche dalla Commissione). Domanda di protezione si considera ammissibile se:

  1. contiene: nome da proteggere con menzione tradizionale; tipo della menzione tradizionale; lingua ufficiale dello Stato membro/Paese Terzo o quella usata a livello commerciale in cui esprimere il nome da proteggere; categoria dei prodotti vitivinicoli interessati; sintesi delle condizioni di impiego; DOP/IGP interessate;
  2. soddisfa i requisiti della menzione tradizionale previsti da Art. 112 del Reg. 1308/13;
  3. riporta il nome tradizionalmente usato in commercio in un’ampia zona della UE o del Paese Terzo, od almeno nel territorio dello Stato membro/Paese Terzo richiedente (Per “tradizionale” si intende un suo uso per un periodo di: almeno 5 anni se la menzione è espressa nella lingua ufficiale dello Stato membro/Paese Terzo; almeno 15 anni se la menzione è espressa nella lingua del commercio);
  4. nome del prodotto vitivinicolo non è divenuto generico (cioè il nome, pur riferendosi al metodo specifico di produzione/invecchiamento o ad una qualità, colore, tipo del prodotto, o ad altri elementi particolari connessi alla sua storia, è divenuto un nome comune nella UE);
  5. è disciplinata da specifica normativa dello Stato membro/Paese Terzo (Allegare copia di questa, con relativo riferimento alla sua pubblicazione) o è soggetto a condizioni di impiego conformi alle norme applicabili ai produttori di vino del Paese Terzo (comprese quelle fissate da OPR)

Se la domanda è ammissibile viene pubblicata su GUCE, mentre se è inammissibile si informa il richiedente circa i motivi del rigetto, stabilendo un termine per il suo ritiro (con possibilità di ripresentarla adeguata), o per modificarla, o per presentare osservazioni/opposizioni nel merito. Se il richiedente non rispetta il termine fissato, la Commissione respinge la domanda con specifico atto

Stato membro/Paese Terzo o persona fisica/giuridica avente un interesse legittimo può presentare alla Commissione UE opposizione alla domanda di protezione della menzione tradizionale entro 2 mesi dalla sua pubblicazione su GUCE, evidenziandone motivi ed allegando, se l’opposizione è basata sulla reputazione e notorietà di un marchio commerciale esistente: prova che questo è stato depositato o registrato o utilizzato; prova della sua reputazione e notorietà d’uso (evidenziare luogo, durata, portata, natura dell’utilizzo del marchio esistente).

Se le informazioni e/o i documenti giustificativi non vengono presentati nei termini o sono presentati in modo incompleto, Commissione UE ne informa l’oppositore, invitandolo a porre rimedio entro 2 mesi, altrimenti l’opposizione è respinta (decisione comunicata all’oppositore e all’Autorità di Stato membro/Paese Terzo o di OPR richiedente la protezione). Commissione comunica che l’opposizione è ammissibile al richiedente della protezione, affinché possa presentare osservazioni al riguardo entro 2 mesi. Nel corso di istruttoria, Commissione UE può chiedere alle parti di inviare entro 2 mesi commenti inerenti alle comunicazioni inviate dalle altre parti. Se il richiedente o gli oppositori non presentano osservazioni nei termini, la Commissione decide in base alla documentazione in suo possesso, comunicandone esito al richiedente. Se pervenute una molteplicità di opposizioni, la Commissione avvia l’esame preliminare di una di queste, sospendendo quello delle altre, in quanto l’iter procedurale della domanda di protezione è comunque sospeso (Tale decisione è comunicata agli altri oppositori). Se la richiesta di protezione viene rigettata, le opposizioni, il cui esame è stato sospeso, sono archiviate.

Commissione iscrive in un apposito Registro (messo a disposizione del pubblico) le menzioni tradizionali protette, specificando: nome da proteggere con la menzione tradizionale; tipo di menzione tradizionale; lingua da usare; categoria dei prodotti vitivinicoli interessati dalla protezione; riferimento alla legislazione nazionale dello Stato membro/Paese Terzo sulle menzioni tradizionali (in assenza di questa alle norme fissate da OPR di Paese Terzo); sintesi delle condizioni del suo impiego; nome del Paese di origine; data di inserimento nel Registro

Analogo iter procedurale sarà seguito in caso di modifica da apportare alla menzione tradizionale registrata. In tal caso Commissione UE approva  la modifica e provvede a registrare il nuovo disciplinare, avente effetto a decorrere dalla data di approvazione della modifica.

La registrazione di una menzione interamente o parzialmente omonima di una menzione tradizionale già protetta deve tenere conto di: usi leali e tradizionali di questa; rischi di confusione. Se la menzione omonima induce in errore il consumatore circa la natura, qualità o vera origine dei prodotti vitivinicoli, non viene registrata. Nome di menzione omonima registrata può essere usato solo se sufficientemente differenziato rispetto  a quello della menzione tradizionale registrata in precedenza, fermo restando la necessità di: garantire un trattamento equo ai produttori interessati; evitare di indurre in errore il consumatore

La richiesta di cancellazione di una menzione tradizionale protetta è presentata alla Commissione dallo Stato membro/Paese Terzo o persona fisica/giuridica avente un interesse legittimo (da dimostrare), deve contenere: nome della menzione tradizionale; nome e recapiti della persona fisica/giuridica richiedente la cancellazione; descrizione dell’interesse legittimo della persona richiedente; motivi della richiesta di cancellazione (quali: menzione tradizionale non più rispondente ai requisiti prescritti; non più garantita la conformità della menzione alle condizioni di impiego corrispondenti); informazioni su fatti, prove, osservazioni presentate a sostegno della richiesta di cancellazione (in mancanza di tali elementi, Commissione invita il richiedente a porvi rimedio entro 2 mesi, pena rigetto della richiesta stessa). Commissione comunica all’Autorità dello Stato membro/Paese Terzo o al richiedente l’ammissibilità o meno della richiesta di cancellazione, invitandoli a presentare osservazioni entro 2 mesi. Dichiarazioni motivate di opposizione alla cancellazione sono ammesse solo se viene dimostrano l’uso commerciale continuato del nome registrato da parte di un soggetto terzo interessato. Se nessuna osservazione è pervenuta nei termini, la Commissione si pronuncia sulla richiesta di cancellazione in base alla documentazione in suo possesso.

Decisione di cancellare la menzione tradizionale protetta (con sua relativa eliminazione dal Registro) è comunicata al richiedente e all’Autorità dello Stato membro/Paese Terzo interessato.

Se vengono presentate più richieste di cancellazione per la stessa menzione e se da un esame preliminare di 1 di queste emerge l’impossibilità di continuare a proteggere la menzione, la Commissione può decidere di sospendere le altre procedure di cancellazione, comunicandolo ai richiedenti (le procedure sospese vengono poi archiviate non appena si è deciso di cancellare la menzione tradizionale, previa informazione ai richiedenti).

Modalità di protezione analoghe possono essere applicate anche a menzioni tradizionali utilizzate nei Paesi Terzi per prodotti vitivinicoli protetti con DOP/IGP.

Registrazione di marchio commerciale contenente menzione tradizionale, che non ne rispetta la definizione e le condizioni di impiego è respinta se domanda di registrazione del marchio è inviata alla Commissione dopo quella della menzione tradizionale, o ottiene a posteriori la protezione, o è annullata. Nome non è protetto con menzione tradizionale se, a causa della reputazione e notorietà del marchio commerciale, protezione può indurre in errore il consumatore circa vera identità, natura, caratteristiche e qualità del prodotto vitivinicolo. Marchio depositato, registrato, “acquisito con l’uso in buona fede nel territorio UE” prima della data di protezione della menzione tradizionale nel Paese di origine può continuare ad essere utilizzato e rinnovato nonostante la protezione, purché non sussistono motivi di nullità o decadenza del marchio commerciale (In tal caso ammesso impiego congiunto del marchio e della menzione)

Menzioni tradizionali sono protette, solo per categorie di prodotti vitivinicoli riportati nella domanda, contro:

  1. ogni usurpazione (anche se menzione protetta è accompagnata da termini quali “genere”, “tipo”, “metodo”, “alla maniera”, “imitazione”, “gusto”, “come”);
  2. ogni altra indicazione falsa o ingannevole sulla natura, caratteristiche, qualità essenziali del prodotto riportata sulla confezione, imballaggio, pubblicità, documenti commerciali relativi al suddetto prodotto;
  3. ogni prassi che possa indurre in errore il consumatore

Per Italia si possono utilizzare le seguenti menzioni tradizionali:

  1. “classico” per vini DOC o DOCG e “storico” per spumanti DOC e DOCG: termini riservati a vini della zona di origine più antica a cui è attribuita una regolamentazione specifica nell’ambito della stessa denominazione;
  2. “riserva”: termine attribuito a vini DOC o DOCG sottoposti a periodo di invecchiamento di almeno 2 anni per vini rossi, 1 anno per vini bianchi e spumanti ottenuti con metodo charmat (fermentazione in autoclave), 3 anni per vini spumanti ottenuti con fermentazione naturale in bottiglia. In caso di taglio di vini di annate diverse, menzione “riserva” è ammessa solo se al momento dell’immissione in commercio tutta la partita ha concluso il periodo minimo di invecchiamento previsto dal disciplinare;
  3. “superiore”: termine attribuito a vini DOC o DOCG aventi caratteristiche qualitative più elevate (Resa delle uve per ha. inferiore di almeno il 10%, titolo alcolometrico minimo potenziale naturale delle uve e totale del vino superiore di almeno 0,5% vol.). Vietato abbinare la menzione “superiore” con quella di “novello” e “riserva”;
  4. “novello”: termine attribuito a vini DOC, DOCG, IGT tranquilli e frizzanti;
  5. “passito” o “vino passito”: termine attribuito a vini DOC, DOCG, IGT tranquilli, compresi “vini da uve stramature” e “vini da uve passite” ottenuti dalla fermentazione di uve sottoposte ad appassimento naturale od in ambiente condizionato;
  6. “vino passito liquoroso”: termine attribuito a vini IGT.

Altre menzioni tradizionali distintive sono riportate in Allegato 6 a D.M. 13/8/12 pubblicato su G.U. 200/12 ed utilizzate nel rispetto delle condizioni descritte nella banca dati E-Bacchus e dei disciplinari di produzione

Menzione “vino varietale” utilizzabile per vini senza DOP/IGP che vengono designati con il nome del vitigno, mentre la menzione “vigna” o suoi sinonimi, seguita dal relativo toponimo (cioè “nome proprio del luogo geografico, come desumibile dalla cartografia ufficiale”) o dal nome tradizionale (nome generico, storico o di fantasia usato continuativamente dall’azienda da almeno 5 anni), utilizzabile solo:

  • nella presentazione e designazione di un vino DOP ottenuto da una superficie vitata corrispondente al toponimo o al nome tradizionale usato;
  • se rivendicata nella denuncia annuale di produzione delle uve;
  • se vinificazione di tali uve avviene separatamente nel rispetto del disciplinare di produzione;
  • se inserita in un apposito Elenco regionale a partire dalla campagna vendemmiale;
  • se non è applicabile ad una sola azienda, ma è di pertinenza di più produttori e più vini DOP

In quest’ultimo caso Regione Marche ha avviato, in collaborazione con i Consorzi di tutela e i “rappresentanti della filiera vitivinicola regionale”, una ricerca sulle menzioni di “vigna” in possesso dei requisiti di cui sopra, utilizzabili nelle etichette dei vini DOC e DOCG regionali. A tal fine Regione, con D.G.R. 982 del 3/7/2012, ha stabilito che  richiesta (Modello pubblicato su BUR 72/12) di inserimento della menzione di “vigna”  nell’Elenco regionale è presentata da singoli produttori entro il 10 Agosto al Consorzio di tutela riconosciuto, che la trasmette al Servizio Regionale Agricoltura, corredata da:

  • elenco delle menzioni “vigna” richieste;
  • dichiarazione di conformità della documentazione inviata a supporto del toponimo o della menzione tradizionale.

Documentazione può essere inviata anche successivamente (comunque non oltre 31 Agosto, pena il divieto di utilizzare tale menzione in etichetta per la campagna in corso).

Servizio approvato con DDS 512 del 22/12/2021 Elenco regionale delle menzioni “vigne” per la campagna 2021/2022 comprendente per: Castelli di Jesi Verdicchio Riserva Classico le menzioni “il Cantico della Figura”, “Villa Bucci”, “Roncone” e “Plenio”; Verdicchio di Matelica la menzione “San Nicola”; Falerio le menzioni “Solaria” e “San Basso”; Offida Passerina la menzione “Colle Cese”; Rosso Piceno Superiore la menzione “Messieri”; Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore le menzioni “del Balluccio”, “Casal di Serra Vecchie Vigne”, “di Tobia”, “Morella”, “Verde”, “Viatorre” e “Vittoria”. Elenco inviato a AGEA, ICQRF, Valori Italia, IMT

In caso di uso illegale di una menzione tradizionale protetta, l’Autorità nazionale adotta, d’ufficio o su richiesta della parte interessata, misure atte a far cessare la commercializzazione (compresa l’esportazione) dei suddetti prodotti

Indicazioni tradizionali diverse dalle menzioni elencate in banca dati E-Bacchus possono essere riportate nelle etichette dei prodotti vitivinicoli originari di un Paese Terzo, purché usate in conformità alle norme fissate da OPR

 

 

 

 

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