MANGIMI

MANGIMI (Reg. 183/05, 767/09, 68/13; D.P.R. 281/63, 228/92; D.Lgs. 90/93, 230/99, 142/09, 26/17; D.M. 21/12/99, 23/12/02; D.D.S. 19/11/09) (zoo22)

Soggetti interessati:

Chiunque produce, vende, utilizza in animali destinati o meno alla produzione di alimenti (compresi animali da pelliccia o da compagnia):

  • mangimi semplici o materie prime per mangimi: prodotti di origine vegetale o animale allo stato naturale, freschi o conservati, nonché derivati dalla loro trasformazione industriale, comprese sostanze organiche od inorganiche, contenenti o meno additivi per mangimi destinati ad alimentazione animali per via orale o a preparazione di mangimi composti o usati come supporto di premiscele;
  • mangimi composti (Miscele di almeno 2 materie prime per mangimi contenenti o meno additivi per mangimi destinati ad alimentazione animali per via orale sotto forma di mangimi completi o complementari), mangimi completi (Mangimi composti in grado di assicurare da soli razione alimentare), mangimi complementari (Mangimi composti con contenuto elevato di certe sostanze in grado di assicurare razione alimentare solo se associati con altri mangimi);
  • mangimi minerali (Mangimi complementari contenenti almeno 40% di ceneri grezze);
  • mangimi di allattamento (Mangimi composti somministrati allo stato secco o diluiti destinati ad alimentazione di giovani animali come complemento o in sostituzione di latte materno post colostrale o destinati a vitelli, agnelli, capretti da macellazione);
  • mangimi destinati a particolari fini nutrizionali in virtù della loro composizione o metodo di fabbricazione (Non vi rientrano mangimi medicati);
  • mangimi con o senza integratori (Vitamine, antibiotici, sali …) o con additivi;
  • mangimi medicati (Sopperiscono con alimentazione a carenze fisiche del bestiame), approvati e registrati da Ministero Salute e preparati con premiscele medicate autorizzate

Materie prime e mangimi complementari non debbono contenere additivi 100 volte superiori a concentrazione massima autorizzata in mangimi completi o 5 volte superiori nel caso di cocciodiostatici e istomonostatici (Deroghe ammesse per mangimi a particolare fini nutrizionali)

Iter procedurale:

Commissione Europea definisce elenco degli usi previsti per mangimi destinati a particolari fini nutrizionali (Divieto di utilizzarli per destinazioni diverse da quelle comprese nel suddetto elenco). Persona fisica o giuridica può presentare a Commissione richiesta di aggiornamento di elenco, allegando fascicolo attestante che “composizione del mangime in questione soddisfa il particolare fine nutrizionale previsto e non comporta effetti nocivi per salute di animali, uomo, ambiente e benessere di animali”. Commissione trasmette domanda e fascicolo a Stati membri. Se Commissione in base a proprie informazioni ritiene che mangime non corrisponde al fine nutrizionale previsto o ha effetti nocivi entro 3 mesi da ricezione domanda chiede parere ad Autorità Europea per Sicurezza Alimentare che emette parere nei 6 mesi successivi.

Entro 6 mesi da ricezione domanda, Commissione adotta regolamento con cui aggiorna elenco degli usi previsti o decide di non procedere ad aggiornamento in quanto richiesta ritenuta non giustificata informandone richiedente e Stati membri.

Chiunque intende produrre o vendere mangimi, mangimi medicati, prodotti intermedi, mangimi contenenti “proteine di tessuti di mammiferi non appartenenti ai ruminanti” da somministrare ai ruminanti, presenta domanda di autorizzazione a Ministero Salute, allegando copia versamento tassa concessione governativa.

Ministro, sentita apposita Commissione provinciale, verificata validità impianti, personale depositi, laboratori analisi, alimenti non contenenti tessuti di ruminanti, rilascia autorizzazione e pubblica ogni anno Albo imprese riconosciute. Ministero può rilasciare riconoscimento condizionato se stabilimento non soddisfa tutti i requisiti di strutture ed attrezzature. Riconoscimento definitivo concesso quando da nuovo controllo, entro 3 anni successivi, emerge che tutti i requisiti sono soddisfatti (Ammessa proroga di riconoscimento condizionato di 6 mesi).

Nessuna autorizzazione richiesta per agricoltori (tranne caso di premiscele medicate) che producono mangimi per esclusivo consumo aziendale, purché gli integratori o integratori medicati provengano da ditte autorizzate e siano registrati.

Nella autorizzazione specificate condizioni per la produzione e commercializzazione mangimi.

Produttore deve fornire ad Autorità competente tutte le informazioni concernenti composizione o proprietà dichiarate dei mangimi, compresa origine delle materie prime impiegate, al fine di verificare esattezza delle informazioni riportate in etichetta (percentuali in peso delle materie prime incorporate in mangimi composti). Autorità può decidere di fornire tali informazioni ad acquirente, eventualmente raccomandando riservatezza in caso di “qualsiasi emergenza relativa a salute umana e animale o ambiente”.

Ai fini della tracciabilità delle produzioni impiegate nell’alimentazione degli animali, imprese di produzione primaria debbono risultare registrate nel Sistema Informativo Veterinario Alimenti (SIVA). Per semplificare tale passaggio ed evitare sanzioni ad agricoltori, Servizio Veterinario Regionale deciso con D.D.S. n. 200 del 19/11/09 di “stabilire che imprese della produzione primaria già presenti in SIVA si intendono registrate anche per il settore di alimentazione animale”, salvo eventuali aggiornamenti, cancellazioni, nuove registrazioni che andranno eseguite da operatori agricoli attraverso servizio veterinario ASL o CAA accreditati utilizzando modelli predisposti da Regione

Se a seguito controlli emergono mancanze, Ministero può sospendere attività stabilimento, se operatore garantisce adeguamento impianto “entro un ragionevole lasso di tempo”, o revocare riconoscimento stesso.

Produttore si impegna a:

  • tenere apposito registro in cui annotare, tra l’altro, nominativo allevatore e quantità cedute, nominativo veterinario che effettua prescrizione. Registro conservato per 3 anni a disposizione organi di controllo;
  • utilizzare solo mangimi e premiscele autorizzate in dosi prestabilite.

È vietato vendere mangimi e mangimi composti:

a) non conformi a disposizioni di legge (riportate in Allegato I del Reg. Ce 767/09 pubblicati su G.U.CE 229/09), o se hanno effetti nocivi su ambiente o benessere di animali, o se non sono sani, genuini di qualità leale, adatti ad impiego previsto, di natura commerciale. Mangimi non debbono contenere materiali “la cui immissione sul mercato o il cui uso ai fini di alimentazione animale soggetti a restrizioni o divieti”. Elenco di materie prime contenute nei mangimi riportate in Allegato a Reg. 68/13 pubblicato su G.U.CE 29/13. Commissione Europea può modificare tale elenco considerando “riscontri scientifici, sviluppi tecnologici, notifiche nel quadro del sistema di allarme rapido per alimenti e mangimi (RASFF) o risultati controlli eseguiti”. Deroghe concesse da Ministero Salute solo per ricerche e comunque sotto controllo veterinario senza rischi per salute uomo, animali, ambiente. Ministero può vietare utilizzo prodotti derivati per consumo umano. Con D.M. 23/12/02 Ministero Salute stabilito limiti delle sostanze indesiderabili presenti nei mangimi complementari o completi (Esclusi perché normati da altre disposizioni: additivi, residui antiparassitari, microrganismi, mangimi dietetici) destinati ad animali “appartenenti a specie normalmente nutrite e tenute o consumate dall’uomo”. Nell’Allegato 1 del D.M. 23/12/02 pubblicato su G.U. 155/03 fissati limiti massimi di sostanze o prodotti indesiderabili nei mangimi. In deroga Ministero può consentire superamento di questo limite solo se “si tratti di foraggi prodotti in azienda agricola ed utilizzati nella stessa ed a condizione che tale superamento dovuto a condizioni particolari e non derivano effetti nocivi per salute dell’uomo e degli animali”.

Ministero Salute fissa tempi e modalità dei controlli da eseguire in azienda. Materie prime per mangimi possono essere utilizzati solo se non superano limiti di sostanze indesiderabili e se sono di “qualità sana, leale, mercantile”. Se materia prima supera limiti, commercializzata a condizione che:

  • destinata a stabilimenti riconosciuti operanti nel settore alimentazione degli animali
  • accompagnata da documento in cui riportare: materia prima destinata a fabbricanti di mangimi composti, non utilizzabile tal quale nell’alimentazione animale, quantità del prodotto o sostanze indesiderabili presente.

Partita di materia prima per mangimi con contenuto di prodotto indesiderabile superiore ai limiti non può essere mescolata con altre partite di materia prima idonea o con partite di mangimi.

Ministero può modificare elenco prodotti indesiderabili o limiti fissati in Allegato al D.M. 23/12/02 a seguito acquisizione nuove conoscenze, informandone Stati membri e Commissione CE.

Servizio veterinario ASL effettua controlli a campione per accertare se materie prime o mangimi rispondenti a norme. Importatore, produttore od allevatore deve subito informare ASL se possiede o abbia posseduto, o abbia avuto contatto diretto con partita di materia prima per mangimi o mangimi contenenti sostanze o prodotti indesiderabili pericolose per salute uomo ed animali (Informazioni fornite anche se partita distrutta). Sulla base di tali informazioni; ASL “prende le misure necessarie perché queste non siano utilizzate per alimentazione degli animali”, controllando destinazione finale della partita, compresa sua eventuale distruzione od invio ad altro Stato membro (In tal caso ASL avvisa tale Stato).

Tali disposizioni si applicano anche a materie prime per mangimi o mangimi provenienti da Paesi Terzi. Se prodotto non conforme, Ministero può respingere prodotto alla frontiera.

b) non confezionati in imballaggi a chiusura ermetica (Una volta aperto sigillo deve risultare deteriorato e non riutilizzabile), con esclusione di: materie prime per mangimi composti, ottenuti solo mescolando grani o frutti interi; consegne tra produttore di mangimi composti; consegne di mangimi composti direttamente dal produttore ad utilizzatore finale; consegne di mangimi composti da produttore a ditta confezionatrice; mangimi composto di peso inferiore a 50 kg. consegnati ad utilizzatore finale. Nel caso di cisterne, queste pulite prima nuovo utilizzo. Ogni partita o lotto deve avere quantità identificabile con caratteristiche comuni in termini di origine, varietà, tipo imballaggio;

c) privi di denominazioni (elenco materie prime per mangimi riportate su G.U. 246/99. Vietato usare altre denominazioni. Prodotti costituiti da 2 o più sottoprodotti dello stesso cereale considerati come unica materia prima e venduti con il nome del sottoprodotto di minore valore commerciale) ed indicazioni da riportare su imballaggi o etichette: generalità (nome o ragione sociale, indirizzo) produttore o responsabile etichettatura, estremi autorizzazione e numero riconoscimento di produttore o etichettatore; tipo mangime (Materie prime per mangimi, mangime completo, mangime complementare, mangime completo da allattamento, mangime minerale, mangime composto); numero di riferimento della partita o lotto; peso netto; elenco additivi per mangimi preceduti da dicitura “additivi”; tenore di umidità; denominazione materie prime componenti (dicitura “composizione” seguita da nome materie prime elencate in ordine decrescente di peso percentuale nel mangime); dati analitici su composizione mangime (Ammessa tolleranza nella composizione di materia prima per mangimi o di mangimi compostI riportata in Allegato IV Reg. CE 767/09 pubblicato su G.U.CE 227/10); specie o categorie animali cui destinati; data scadenza (da “consumarsi entro …” o da “consumarsi preferibilmente entro …” seguita da giorno, mesi, anno, o “… (giorni o mesi) dopo la data di fabbricazione); indicazioni per uso e conservazione; uso previsto (tenere conto della loro natura, metodo fabbricazione proprietà, composizione, quantità, durata, specie o categorie animali cui destinati); per mangimi destinati a particolari fini nutrizionali riportare dicitura “dietetici”, indicazioni riguardanti uso ed avviso di consultare esperto in nutrizione o veterinario prima del loro uso per mangimi destinati ad animali da compagnia riportare “numero di telefono gratuito” presso cui avere informazioni in merito ad additivi e materie prime contenuti nel mangime. Vietato attribuire o “lasciare intendere” a mangimi proprietà che questi non possiedono. Se mangimi commercializzati a distanza indicazioni obbligatorie debbono figurare su documentazione vendita per corrispondenza o fornite con altri mezzi prima di stipula contratto vendita o consegna mangime. Ammesso richiamare attenzione su frequenza o assenza di data sostanza nei mangimi, specifica caratteristica nutrizionale, funzione correlata a suo uso, purché “allegazione è oggettiva, verificabile da Autorità e comprensibile per utilizzatore”, fornita prova scientifica che tolga ogni dubbio su sua efficacia, pena divieto di riportarla in etichetta sempre vietato, riportare allegazioni in mangimi composti secondo cui questi “trattano o curano malattie, fatta eccezione per coccidiostatici e istomonostatici autorizzati, o hanno particolari fini nutrizionali, a meno che non soddisfano requisiti stabiliti. Indicazioni obbligatorie riportate in punto ben visibile su etichette, recipiente, imballaggio, in lingua di Stato membro e “non oscurate da altre informazioni”. Prodotti consegnati a rinfusa: indicazioni riportate su bolle di accompagnamento (Esclusi prodotti medicati). Prodotti consegnati in forma frazionata riportare dati su imballaggio, recipiente o documento di accompagnamento di ogni partita. Se intervenute modifiche in composizione della materia prima per mangime, variare anche relative diciture. Materie prime che contengono sostanze indesiderabili (Elenco riportato in Allegato VIII del Reg. CE 767/09 pubblicato su G.U.CE 229/09) in misura superiore a quella autorizzata immessa in circolazione solo per essere lavorate in stabilimenti autorizzati per produzione mangimi composti. Occorre individuare persone responsabile di etichettatura (in genere colui che per primo immette mangime sul mercato). Venditore al dettaglio deve accertare che mangime commercializzato risulta conforme a quanto riportato in etichetta. Autorità, “per qualsiasi emergenza relativa a salute umana od animali”, può fornire ad acquirente informazioni in suo possesso “valutato rispettivi legittimi interessi di produttori ed acquirenti”;

d) ad allevatori senza prescrizione redatta da veterinario valida non oltre 3 mesi. Ricetta deve contenere solo 1 trattamento con mangimi medicati specificando animali e dosi;

e) mangimi medicati non consegnati direttamente a allevatore da farmacista o distributore autorizzato  nella quantità prescritta in ricetta;

f) scaduti o comunque dannosi per salute degli animali e delle persone. Durata minima di conservazione indicata di ogni componente del mangime;

g) contenenti sostanze o prodotti indesiderabili nei limiti fissati da Ministero Salute.

ASL incaricate dei controlli in ogni fase della produzione e commercializzazione, anche mediante prelievo di campioni nei macelli ed allevamenti (Almeno ogni 2 anni). Metodo ufficiale di analisi per il controllo degli alimenti per animali pubblicato su G.U. 31/99). Allevatori chiamati a collaborare fornendo indicazioni circa nome mangime od integratore a scopo terapeutico impiegato e date di inizio e fine del trattamento.

Obbligo nell’interscambio di informazioni tra veterinari addetti alla sanità animale e loro alimentazione, e veterinari responsabili della macellazione (in particolare tempestiva comunicazione circa eventuali trattamenti sanitari in corso su animale con sostanze che provocano residui).

È compito del Sindaco o Presidente Giunta Regionale emettere ordinanza di carattere “contigibile ed urgente” in caso di inosservanza norme su alimentazione animale.

Allevatori non possono somministrare agli animali sostanze nocive, ne macellare animali prima scadenza periodo attesa in caso somministrazione mangimi medicati.

Mangimi immessi sul mercato od etichettati nel rispetto di precedenti normative possono continuare a circolare fino ad esaurimento delle scorte.

 

Sanzioni:

Decreto Legislativo 26 del 03/02/17 stabilisce le seguenti  sanzioni a carico di operatore del settore mangimi qualora:

  • viola disposizioni in materia di sicurezza e commercializzazione: multa da 1.500 a 15.000 €
  • immette in commercio mangimi non sani, genuini, di qualità leale, adatti ad impiego previsto: multa da 1.000 a 6.000 €
  • immette in commercio mangimi non conformi alle disposizioni tecniche relative ad impurità ed altri contaminanti chimici di cui ad Allegato I di Reg. 767/09: multa da 150 a 1.000 € (elevata da 500 a 3.000 € se inadempienza riguarda presenza di ferro in mangimi per vitelli di peso inferiore a 70 kg)
  • non fornisce in etichetta le informazioni concernenti la composizione o le proprietà dei mangimi immessi in commercio: multa da 1.000 a 6.000 €
  • immette in commercio o utilizza a fini di alimentazione degli animali materie prime soggette a restrizioni o a divieti contenuti in Allegato III a Reg. 767/09: multa da 5.000 a 30.000 €
  • viola le disposizioni in merito alla concentrazione massima di additivi coccidiostatici e istomonostatici ammessi per materie prime impiegate in mangimi e mangimi complementari: multa da 1.000 a 10.000 €
  • supera il tenore massimo di additivi ammessi per materie prime, impiegati in mangimi  e mangimi  complementari: multa da 1.000 a 6.000 €, salvo caso di superamento dei limiti a fini nutrizionali
  • viola disposizioni relative a mangimi destinati a particolari fini nutrizionali: multa da 500 a 3.000 €
  • riporta in etichetta o presentazione o pubblicità elementi che inducono utilizzatore in errore in merito a loro natura, metodo di produzione, proprietà, composizione, quantità, durata, specie o categoria di animali cui destinate, o attribuisce a mangimi proprietà che non possiedono: multa da 3.000 a 12.000 €
  • immette in commercio mangimi o mangimi composti senza documento recante indicazioni di etichetta, o, se venduti con tecniche commerciali a distanza non fornisce tali informazioni prima di stipula del contatto: multa da 1.000 a 6.000 €
  • prepara o immette in commercio materie prime o mangimi composti che a seguito di controllo risultano non rispettare margini di tolleranza prescritti: multa da 500 a 3.000 € (sanzione raddoppiata se tolleranza riguarda Allegato IV parte B di Reg. 767/09)
  • non trasmette informazioni lungo intera filiera alimentare, specie nei confronti di utilizzatore  finale del mangime: multa da 500 a 3.000 €
  • utilizza allegazioni in etichetta in maniera non conforme (cioè non evidenzia presenza o meno di determinate sostanze nel mangime): multa da 1.000 a 6.000 € (sanzione raddoppiata se allegazioni riguardano elementi che evidenziano capacità di mangime di trattare o curare malattia, o di avere particolare valenza nutrizionale)
  • non riporta in etichetta le indicazioni obbligatorie, o queste non sono collocate in modo visibile o facilmente identificabile: multa da 500 a 3.000 €
  • immette sul mercato materie prime per mangimi, mangimi composti, mangimi destinati a particolari fini nutrizionali, o alimenti per animali da compagnia prive in etichetta di una o più delle indicazioni obbligatorie, o con indicazioni non rispondenti: multa da 1.000 a 6.000 €, salvo caso che acquirente, prima di acquisto, rinunci per scritto ad avere tali informazioni
  • immette in commercio mangimi non conformi privi delle indicazioni obbligatorie da riportare in etichetta, o con indicazioni non rispondenti a quanto prescritto in Allegato di Reg. 767/09: multa da 8.000 a 30.000 €
  • immette in commercio materie prime per mangimi o mangimi composti, oltre la durata minima di conservazione riportata in etichetta: multa da 250 a 2.500 €
  • utilizza nella etichetta di materie prime per mangimi e mangimi composti 1 o più indicazioni facoltative in violazione alle disposizioni di Reg. 767/09, o commercializza mangimi e mangimi composti non confezionati in recipienti sigillati (sigillo una volta che contenitore viene aperto non più utilizzabile), salvo deroghe previste da Reg. 767/09: multa da 1.000 a 6.000 €
  • utilizza denominazione di materia prima per mangimi figurante in catalogo UE senza rispettarne le pertinenti disposizioni, o non riporta correttamente  in etichetta la denominazione indicata in catalogo: multa da 150 a 1.000 €
  • riporta in etichetta codice UE della materia prima in modo non corretto: multa da 350 € a 1.500 €

In caso di violazioni ripetute alle materie di sicurezza e commercializzazione, alle restrizioni e divieti di vendita, o alle indicazioni obbligatorie da riportare in etichetta: sospensione di attività da 3 giorni a 3 mesi. In caso di violazioni particolarmente gravi: revoca di registrazione del mangime o di riconoscimento dell’impianto

Chiunque produce e vende mangimi senza autorizzazione: multa da 100 a 250 €. €

Chiunque produce e vende mangimi medicati senza autorizzazione o non li consegna direttamente ad allevatore o non rispetta dosi prescritte da veterinario: arresto da 2 a 18 mesi o multa da 7.500 a 45.000 €.€

Chiunque consegna mangimi medicati senza ricetta: multa da 1.500 a 9.000 €.€

Chiunque vende o prepara per conto terzi, o comunque per la distribuzione per il consumo, mangimi non rispondenti alle prescrizioni di legge o risultati alle analisi non conformi a dichiarazioni, indicazioni, denominazioni: multa da 1.500 a 15.000 €.€

Chiunque vende sostanze vietate per animali: multa da 15.000 a 60.000 €.€

Operatore del settore mangimi che non effettua notifica della sua attività ad ASL ai fini di registrazione: multa da 1.500 a 9.000 €.€

Operatore del settore mangimi che non fornisce ad ASL le informazioni necessarie entro 30 giorni dalla variazione: multa da 500 a 3.000 €.€

Operatore del settore mangimi che continua propria attività anche in caso di sospensione o revoca della registrazione: multa da 3.000 a 18.000 €.€

Operatore del settore mangimi che esercita attività senza prescritto riconoscimento da ASL: multa da 5.000 a 30.000 €.€

Operatore del settore mangimi che non comunica ad ASL qualunque cambiamento significativo intervenuto in attività, compresa eventuale chiusura entro 30 giorni da evento: multa da 1.700 a 10.000 €.€

Operatore del settore mangimi che continua propria attività anche in caso di sospensione o revoca riconoscimento: multa da 10.000 a 60.000 €.€

Operatore del settore mangimi attivo a livello di produzione primaria ed operazioni correlate che non si registra in SIVA: multa da 250 a 1.500 € (Sanzione elevata a 500 e 3.000 € per operatori del settore mangimi diversi da quelli della produzione primaria)

Operatore del settore mangimi diverso da quello di produzione primaria ed operazioni correlate che non fornisce prova della predisposizione di procedure di autocontrollo ad Autorità competente: multa da 1.000 a 6.000 €.€

Allevatore che non si conforma alle disposizioni del Reg. CE 183/05 per alimentazione animali: multa da 250 a 1.500 €.€

Operatori del settore mangimi che non si procurano mangimi solo da stabilimenti accreditati o registrati: multa da 250 a 1.500 €.€

Se operatore del settore mangimi non rispetta termine fissato da Autorità competente per adeguarsi alle prescrizioni del Reg. CE 183/05: multa da 1.000 a 6.000 €.€

Operatore che importa mangimi da Paesi Terzi in violazione delle disposizioni Reg. CE 183/05: multa da 5.000 a 30.000 €.€

Produttore che non tiene registro mangimi: multa da 2.000 a 24.000 €.

Veterinario che non rispetta disposizioni su ricetta: multa da 1.500 a 9.000 €.€

Allevatore che non rispetta tempi immissione sul mercato di prodotti animali dopo somministrazione mangimi medicati: arresto da 3 mesi a 2 anni o multa da 7.500 a 45.000 €. €

Oltre alle sanzioni di cui sopra, chiunque non rispetta disposizioni in questione: sospensione di registrazione o riconoscimento di operatore del settore mangimi per un periodo comunque inferiore a 3 mesi, entro cui operatore deve ripristinare requisiti prescritti dal Reg. CE 183/05. Se ciò non avviene o “in presenza di gravi e reiterate violazioni”: sospensione attività da 3 mesi ad 1 anno. Se fatto particolarmente grave: chiusura definitiva stabilimento od esercizio + richiesta nuova autorizzazione a svolgere attività non prima di 5 anni.

Entità aiuto:

Proventi  derivanti da riscossioni delle sanzioni pecuniarie e versate in bilancio dello Stato.

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