VENDITA CARNE ALLEVATORE (Legge 59/63) (zoo19)
Soggetti interessati:
Allevaori, singoli o associati, che intendono effettuare la vendtia al dettaglio dei prodotti ottenuti nel fondo.
Iter procedurale:
Domanda di autorizzazione alla vendita inviata a Sindaco del Comune in cui ricade l’azienda.
Sindaco entro 15 giorni rilascia autorizzazione indicando: prodotti, luoghi e giorni in cui autorizzata la vendita, norme igienico-sanitarie da rispettare.
Autorizzazione negata a persone che hanno riportato condanne negli ultimi 5 anni per “delitti contro l’economia pubblica, industria, commercio e salute pubblica”.
Autorizzazione successivamente revocata da Sindaco, qualora:
1) titolare autorizzazione perde qualifica di produttore agricolo;
2) titolare autorizzazione vende prodotti non ottenuti direttamente nella propria azienda o nelle
aziende degli agricoltori associati ricadenti nel Comune;
3) produttore agricolo condannato per i delitti di cui sopra.