VENDITA CARNE ALLEVATORE (Legge 59/63) (zoo19)

VENDITA CARNE ALLEVATORE (Legge 59/63)                                                            (zoo19)

Soggetti interessati:

Allevaori, singoli o associati, che intendono effettuare la vendtia al dettaglio dei prodotti ottenuti nel fondo.

Iter procedurale:

Domanda di autorizzazione alla vendita inviata a Sindaco del Comune in cui ricade l’azienda.

Sindaco entro 15 giorni rilascia autorizzazione indicando: prodotti, luoghi e giorni in cui autorizzata la vendita, norme igienico-sanitarie da rispettare.

Autorizzazione negata a persone che hanno riportato condanne negli ultimi 5 anni per “delitti contro l’economia pubblica, industria, commercio e salute pubblica”.

Autorizzazione successivamente revocata da Sindaco, qualora:

1) titolare autorizzazione perde qualifica di produttore agricolo;

2) titolare autorizzazione vende prodotti non ottenuti direttamente nella propria azienda o nelle

    aziende degli agricoltori associati ricadenti nel Comune;

3) produttore agricolo condannato per i delitti di cui sopra.

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