MALATTIA SUINA DI AUJESZKY (D.M. 1/4/97; D.G.R. 29/6/20) (igizoo30)
Soggetti interessati:
Ministero Salute (MISA), Istituto Sperimentale Zooprofilattico Umbria Marche (IZS), Servizi sanità animale di Azienda Sanitari Unica Regionale (ASUR), veterinario ufficiale ASL (ASL), veterinario libero professionista responsabile dell’applicazione in azienda del programma di controllo (veterinario)
Chiunque possiede:
– allevamenti suinicoli da riproduzione a ciclo aperto (cioè suini nati venduti per riproduzione od ingrasso ad altri allevamenti o macello), o a ciclo chiuso (cioè suini nati portati in accrescimento fino alla fase di ingrasso e destinati solo alla macellazione);
– allevamenti da ingrasso a ciclo completo (cioè suini allevati dalla svezzamento fino alla macellazione);
– allevamenti di svezzamento, magronaggio, finissaggio (cioè suini allevati in determinate fasi del loro accrescimento);
– allevamenti familiari (cioè allevamenti da ingrasso fino a 4 suini destinati ad autoconsumo e non a scopo commerciale con conseguente assenza di movimentazione di animali verso altri allevamenti)
purché allevamento risulti:
a)inserito in BDN (Banca dati nazionale);
b)privo di qualifica (cioè con stato sanitario sconosciuto), o disponga di qualifica “indenne” (cioè esito dei controlli ha dato esito negativo ed animali sottoposti a vaccinazione), o di qualifica “non indenne” (cioè ad ultimo controllo sierologico rilevato almeno 1 capo sieropositivo per glicoproteina E), o di qualifica “indenne sospesa”
Iter procedurale:
Giunta Regionale recepito con DGR 794 del 29/6/2020 il D.M. 1/4/1997 (come modificato da ultimo dal D.M. 4/8/2011) tramite approvazione del Piano regionale di controllo ai fini dell’eradicazione della malattia di Aujeszky (MA) nelle aziende suinicole delle Marche, che prevede:
– definizione degli obiettivi da perseguire tra:
1) verifica e monitoraggio della presenza e circolazione del virus di MA negli allevamenti suini delle Marche;
2) aumento della percentuale di allevamenti suini in possesso della qualifica di indenne da MA tramite risanamento delle aziende infette;
3) elaborazione di protocolli operativi per assegnazione e mantenimento della qualifica ed applicazione misure di biosicurezza
– modalità di attribuzione di qualifica di azienda “indenne” ad allevamenti che:
1) applicano programma vaccinale secondo schema previsto dal Piano nazionale del D.M. 1/4/1997 che prevede in:
- allevamenti suini da riproduzione di sottoporre: riproduttori ad almeno 3 vaccinazioni/anno (ogni 4 mesi); nuovi nati a 2 interventi vaccinali a distanza di 3 – 4 settimane tra loro, di cui il primo dopo 60 – 90 giorni dalla nascita (verretti e scrofette sottoposti a richiamo entro 180 giorni dalla nascita). Negli allevamenti a ciclo aperto, la prima vaccinazione è da attuare entro 7 – 14 giorni dallo spostamento dei suinetti
- allevamenti suini da ingrasso: suini sottoposti a 2 interventi vaccinali a distanza di 3 – 4 settimane, di cui il di cui il primo dopo 60 – 90 giorni dalla nascita. Per animali destinati alla macellazione, praticato dopo il 7° mese di età una terza vaccinazione tra il 6° e 7° mese di vita
- allevamenti dove introdotti animali non vaccinati da aree indenni: prima vaccinazione effettuata all’arrivo degli animali, seguita da un richiamo effettuato nelle 3 – 4 settimane successive
Interventi vaccinali, eseguiti secondo le modalità riportate in Allegato D pubblicato su BUR 62/20, debbono essere:
- annotati dal veterinario sul registro unificato dei trattamenti terapeutici e delle scorte dei medicinali veterinari per allevamenti zootecnici (Registro), da conservare presso allevamento
- riportati (almeno date e numero di vaccinazioni eseguite) sul Modello 4 di spedizione degli animali
2) introducono solo suini provenienti da allevamenti indenni non provenienti da stalle di sosta, fiere o mercati
3) presentano assenza di segnalazione di sintomi clinici o lesioni riferibili a MA negli ultimi 12 mesi
4) eseguono, in caso di allevamenti da riproduzione, o da ingrasso, o da ingrasso con meno di 30 capi a ciclo continuo, con esito favorevole 2 accertamenti sierologici per anticorpi a distanza compresa tra 90 e 180 giorni su un campione (almeno 5%) di suini di età superiore a 5 mesi rappresentativo di tutte le unità produttive dell’allevamento
5) eseguono, in caso di svezzamento, con esito favorevole 1 accertamento sierologico per anticorpi su un campione rappresentativo (almeno 5%) di suini di tutte le unità produttive dell’allevamento
In caso di allevamenti da ingrasso con meno di 30 capi che adottano metodo del ciclo “tutto pieno/tutto vuoto” (compresi allevamenti familiari), attribuzione della qualifica avviene in forma induttiva. In caso di necessità, azienda è riconosciuta “indenne” dopo esito favorevole di 1 solo campione eseguito “su un numero di suini tale da evidenziare sieroprevalenza del 2% con intervallo di confidenza del 95%”
In caso di stalle di sosta qualifica di “indenne” attribuita solo se introdotti animali provenienti da allevamenti “indenni” da MA
– mantenimento della qualifica di azienda “indenne” da MA se:
1) in caso di allevamento da riproduzione o da ingrasso che non adotta metodo del ciclo “tutto pieno/tutto vuoto”: mantenute le condizioni di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 per ottenere la qualifica; eseguiti con esito favorevole 2 accertamenti sierologici per anticorpi con cadenza semestrale su un campione (almeno 5%) di suini di età superiore a 5 mesi rappresentativo di tutte le unità produttive dell’allevamento
2) in caso di allevamento da ingrasso “tutto pieno/tutto vuoto”: mantenute le condizioni di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 per ottenere la qualifica; eseguito con esito favorevole accertamento annuale sierologico per anticorpi su un campione (almeno 5%) di suini in azienda dopo la 3° vaccinazione
3) in caso di allevamento da ingrasso (da 5 a 30 capi) e di allevamento familiare: mantenute le condizioni di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 per ottenere la qualifica; controllate ogni anno almeno 2% di aziende e nell’ambito di queste eseguiti accertamenti sierologici per anticorpi su almeno 5% dei capi suini
4) in caso di svezzamento: eseguiti con esito favorevole accertamenti sierologici per anticorpi su un campione almeno pari a 5% di tutte le unità produttive di allevamento
Azienda può mantenere qualifica di “indenne” dopo esito favorevole di singolo campionamento attuato su un numero di suini tale da evidenziare una sieroprevalenza del 2%
– sospensione della qualifica di azienda “indenne” se: un singolo animale presente in azienda risulta sieropositivo; più animali appartenenti ad una partita proveniente da allevamento da ingrasso che effettua ”tutto pieno/tutto vuoto” risultano sieropositivi al macello. A seguito di tale provvedimento occorre:
1) in caso di allevamenti da riproduzione: eseguire, subito dopo invio al macello di animale sieropositivo, un controllo sierologico su almeno 10% dei riproduttori aziendali (5% dei suini in caso di allevamenti da ingrasso a ciclo continuo), con priorità per capi venuti in contatto con animale sieropositivo
2) in caso di allevamenti da ingrasso “tutto pieno/tutto vuoto”: eseguire un controllo sierologico su un campione almeno pari a 5% dei suini aziendali dopo la 3° vaccinazione
Se tali controlli forniscono esito favorevole, qualifica di “indenne” è riattribuita, mentre se viene diagnostica sieropositività su 1 o più capi qualifica viene revocata
– revoca della qualifica di “indenne” se: più di 1 animale presente in azienda risulta sieropositivo; più animali appartenenti ad una partita proveniente da allevamento da ingrasso che non effettua ”tutto pieno/tutto vuoto” risultano sieropositivi al macello; rilevati sintomi clinici o lesioni riferibili a MA confermati da esami di laboratorio; introdotti animali provenienti da allevamenti non indenni o non accreditati o con stato sanitario sconosciuto; mancato rispetto del programma vaccinale. A seguito di tale provvedimento occorre:
1) in caso di allevamenti da riproduzione: inviare da parte del proprietario di azienda un Piano di gestione, volto ad riacquisire la qualifica di “indenne” da MA, sottoscritto anche dal veterinario (responsabile della sua attuazione) da far approvare da ASL, che preveda:
- controllo sierologico su tutti i riproduttori;
- identificazione di tutti i riproduttori sieropositivi;
- programma di riforma dei suini sieropositivi da completare entro 6 mesi;
- verifica della corretta esecuzione del piano vaccinale e dell’efficacia della vaccinazione mediante controllo sierologico;
ASL può rilasciare ad azienda con piano approvato il nulla osta alla “movimentazione in vincolo sanitario” dei suini:
- se animali risultati negativi a 2 accertamenti sierologici eseguiti a distanza di 90 – 180 giorni (di cui il primo attuato dopo eliminazione di tutti i suini sieropositivi) in base a numerosità campionaria riportata in Allegato B pubblicato su BUR 62/20
- verso altri allevamenti se:
a)acquisito parere favorevole della ASL di destinazione;
b)acquisita dichiarazione del legale rappresentante dell’azienda di destinazione attestante di “essere informato che suini provengono da azienda non negativa e che loro introduzione comporta perdita della qualifica di indenne”;
c)attuato spostamento degli animali sotto vincolo sanitario (se all’interno delle Marche solo verso allevamenti da ingrasso che effettuano vuoto sanitario);
d)validato da parte di ASL il Modello 4 informatico, riportando dicitura “suini provenienti da azienda non indenne per malattia di Aujeszky”;
e)acquisita comunicazione da parte di ASL di destinazione attestante arrivo della partita;
f)eseguiti controlli sierologici su tutte le partite di suini movimentate prima del loro spostamento (Numero di campioni da controllare riportato in Allegato B pubblicato su BUR 62/20, comunque almeno pari a 5%), fermo restando che suini positivi ad accertamento diagnostico non potranno essere avviati ad altri allevamenti ma solo verso il macello (Esclusi dai suddetti controlli partite costituite solo da suini aventi meno di 60 giorni, purché destinati ad allevamenti da ingrasso con successiva destinazione esclusiva al macello)
- verso macello se:
a)acquisita dichiarazione del legale rappresentante del macello di destinazione attestante di accettare animali in arrivo;
b)attuato spostamento degli animali solo sotto vincolo sanitario;
c)validato da parte di ASL il Modello 4 informatico, riportando dicitura “suini provenienti da azienda non indenne per malattia di Aujeszky”;
d)inviata comunicazione da parte di ASL competente per macello di arrivo della partita entro 24 ore precedenti suo invio
Qualifica riattribuita ad azienda se animali risultano negativi ad 1 accertamento sierologico attuato in base a numerosità campionaria riportata in Allegato B pubblicato su BUR 62/20
2) in caso di allevamento da ingrasso: inviare da parte del proprietario di azienda un piano di gestione volto a riacquisire la qualifica di indenne da MA, sottoscritto anche da veterinario aziendale, contenente:
- esecuzione del “tutto pieno/tutto vuoto” nello stabilimento in cui presenti animali sieropositivi;
- rispetto del vuoto sanitario di almeno 7 giorni dal termine delle operazioni di pulizia e disinfezione con successiva introduzione di soli animali provenienti da allevamenti indenni;
- modalità di verifica della corretta esecuzione del piano vaccinale ed efficacia della vaccinazione mediante controllo sierologico;
- partite movimentate da stabilimento risultante negativo a MA sottoposte a controllo sierologico in base a numerosità campionaria riportata in Allegato B pubblicato su BUR 62/20 (comunque almeno pari a 5%)
ASL può rilasciare ad azienda con piano approvato un nulla osta alla movimentazione dei suini verso il macello, purché:
- legale rappresentante del macello dichiari di voler ricevere i suddetti animali;
- Modello 4 informatizzato risulti validato da parte di ASL riportando dicitura ”suini provenienti da azienda non indenne per MA”
- Animali risultano negativi a 2 accertamenti eseguiti a distanza di 90 – 180 giorni (di cui il primo eseguito dopo eliminazione di tutti i suini sieropositivi) in base a numerosità campionaria riportata in Allegato B pubblicato su BUR 62/20
3) in caso di introduzione di animali provenienti da allevamenti non indenni, o non accreditati, o con stato sanitario sconosciuto: applicare stesse norme previste per tipologia di allevamento in cui riscontrati casi di positività, con obbligo di eseguire (a carico del proprietario di azienda) i controlli prescritti entro 28 giorni da introduzione dei suini da tali allevamenti
Qualifica riattribuita se:
1) animali risultano negativi ad almeno 1 accertamento sierologico eseguito, in base a numerosità campionaria riportata in Allegato B pubblicato su BUR 62/20, dopo termine del periodo di vuoto sanitario attuato nello stabilimento positivo;
2) animali risultano negativi a 2 accertamenti eseguiti a distanza di 90 – 180 giorni (di cui il primo eseguito dopo eliminazione di tutti i suini sieropositivi) in base a numerosità campionaria riportata in Allegato B pubblicato su BUR 62/20
– modalità di campionamento prevede:
1) di sottoporre allevamenti a controlli (eseguiti, se possibile, insieme a quelli per malattia vescicolare dei suini) in base a numerosità campionaria prevista per acquisizione e mantenimento di qualifica (campione comunque rappresentativo di tutte le unità e categorie produttive presenti in allevamento). Animali controllati identificati individualmente;
2) in caso di allevamenti da ingrasso: esecuzione di controlli per mantenimento della qualifica attuati presso macello, mediante prelievo effettuato al momento della macellazione, purché concordato con veterinario del macello e partita di animali scortata da scheda di accompagnamento (Modello Allegato 2 pubblicato su BUR 62/20);
3) in caso di allevamenti accreditati induttivamente, data di attribuzione o di conferma della qualifica è quella del sopralluogo attuato in azienda per altri controlli (v. controlli anagrafici; rilascio di attestazioni sanitarie);
4) esecuzione da parte di veterinari ASL degli accertamenti diagnostici presso azienda per ottenere la qualifica (compresi quelli eseguiti in caso di qualifica sospesa o revocata), mentre in caso di mantenimento della qualifica controlli eseguiti da veterinario aziendale responsabile del piano di gestione, previa autorizzazione di ASL
– modalità di esecuzione dei controlli in azienda ai fini del rispetto del programma riguardano:
1) verifica del rispetto delle seguenti misure di biosicurezza:
- garantito benessere animale, evitando loro stress, corretta alimentazione (porre attenzione ad animali che presentano carenze nutrizionali e dismetaboliche), assenza nell’alimentazione di rifiuti da mensa e ristorazione o avanzi casalinghi contenenti alimenti di origine suina
- garantito corretto aggiornamento del registro di carico e scarico degli animali
- esistenza di barriere (recinzioni, cancelli, sbarre, muri di cinta) che consentono di limitare e regolamentare accesso a personale, mezzi ed animali di altre aziende o selvatici (esposizione di cartelli ad accesso di allevamento che vieta accesso a persone e veicoli non autorizzate)
- esistenza di parcheggio fuori dal perimetro di allevamento per sosta veicoli e visitatori
- esistenza di piazzole per disinfezione di automezzi ubicate in prossimità di allevamento (comunque separate da quelle di stabulazione degli animali) munite di apparecchiature a pressione per pulizia e di disinfettanti efficaci
- presenza di spogliatoio o zone filtro dove personale di aziende e visitatori possono indossare copriabiti e calzari prima di accesso in allevamento
- presenza di celle frigorifero per stoccaggio di carcasse di animali morti, ubicate fuori dal perimetro di allevamento con doppio accesso di cui una con uscita su esterno di allevamento
- presenza di locale/area infermeria separata, in grado di ospitare almeno 5% degli animali in stalla che necessitano di cure, perché malati o feriti
- divieto di detenere animali di altre specie in condizioni di libero accesso a porcilaie
- esistenza ed applicazione di protocollo di derattizzazione
- limitazione di circolazione di personale (comunque muniti di indumenti e calzari monouso) e mezzi in azienda (individuare percorsi specifici)
- presenza di registro dei visitatori dove annotare loro ingresso in azienda
- divieto per personale a contatto con suini di: possedere animali sensibili alle malattie sensibili; venire in contatto con altre aziende in possesso di animali sensibili; utilizzare stesse attrezzature in altri allevamenti
- esecuzione di operazioni di pulizia e disinfezione periodiche delle strutture con prodotti efficaci nei confronti di MA da riportare in apposito registro
- esecuzione di operazioni di carico/scarico di suini vivi fuori da area di allevamento (al suo interno solo se veicoli usati solo per il trasporto di animali aziendali e puliti e disinfettati prima del carico degli animali)
- esecuzione operazione di carico di scarti e riproduttori a fine carriera fuori da azienda
- esecuzione lavaggio dei mezzi di trasporto dei suini e loro bonifica con prodotti efficaci nei confronti di MA presso strutture autorizzate da ASL (operazioni da documentare tramite appositi certificati)
- spostamento dei suini morti dai locali di stabulazione per essere stoccati entro 24 ore in celle frigorifere antistanti (in attesa del loro smaltimento), che debbono essere lavate e disinfettate a conclusione delle operazioni di carico
- esecuzione di scarico del mangime fuori da allevamento
- immediata segnalazione ad ASL dei sintomi di MA in allevamento
- limitazione dell’uso dei farmaci immuno soppressori (in particolare negli animali sieropositivi)
- utilizzo per la fertilizzazione del terreno solo di liquami maturati (cioè almeno 40 giorni di stoccaggio), evitando loro spargimento in terreni confinanti con perimetro aziendale
- destinazione alla riproduzione solo di suini provenienti da allevamenti indenni
- presenza in allevamento di locali idonei ad eseguire quarantena di verri introdotti (animali tenuti isolati per almeno 40 giorni, comunque fino a conclusione del ciclo completo delle vaccinazioni e delle osservazioni cliniche)
- utilizzo solo di seme proveniente da centri di produzione autorizzati o, in caso di monta naturale, di verri sieronegativi su scrofe sieronegative (altrimenti 1 verro riservato solo alla monta di scrofe sieropositive o inseminazione artificiale)
- esecuzione di “tutto pieno/tutto vuoto” almeno per settori e tra diversi cicli con operazioni di pulizia e disinfezione alla fine del ciclo produttivo e dopo vuoto sanitario di almeno 7 giorni
2) controllo anagrafico e della regolarità della certificazione relativa alle partite di suini in ingresso ed uscita
3) controllo (in particolare negli allevamenti sieropositivi) della corretta applicazione dei piani vaccinali ed efficacia della vaccinazione
4) controllo documentale riguardante: presenza in azienda di veterinario responsabile del piano vaccinale; corretta applicazione delle procedure operative indicate nel piano vaccinale; rintracciabilità degli interventi vaccinali eseguiti
5) controllo sierologico eseguito negli allevamenti da riproduzione per cercare anticorpi nei primi 10 soggetti risultanti negativi (10 soggetti delle diverse categorie produttive presenti in allevamenti da ingrasso)
6) interpretazione dei test sierologici per ricerca di anticorpi negli animali vaccinati o meno ed ai fini della circolazione virale in azienda
– monitoraggio dello stato sanitario dei cinghiali selvatici nei confronti di MA su tutti gli animali rinvenuti morti da parte di IZS