SALMONELLA AVIARIA

SALMONELLA AVIARIA (Reg. 2160/03, 199/09, 254/10, 200/12; D.M. 04/02/13)  (igizoo28)

Soggetti interessati:

Ministero Salute (MISA con il compito di controllo e coordinamento), Regioni (con il compito di applicazione del piano di controllo), Servizio veterinario regionale  e di ASL, Istituto Zooprofilattico Sperimentale (IZS) delle Venezie (Laboratorio nazionale di riferimento per Salmonella), Istituto Zooprofilattico Sperimentale (IZS) competente per territorio (responsabile delle analisi ufficiali), laboratori di analisi accreditati.

Detentori di allevamenti avicoli (in particolare di riproduttori Gallus Gallus e di galline ovaiole destinate alla produzione di uova da consumo, nonché di tacchini da ingrasso e da riproduzione) che possono essere contagiati dalla Salmonella di tipo Enteritidis Typhimurium, Hadar, Virchow, Infantis.

Iter procedurale:

Commissione Europea, con Reg. 200/12, si è impegnata a verificare l’avvenuta riduzione  della presenza di Salmonella Enteritidis e Salmonella Typhimurium nei polli di carne (Gallus Gallus) ad 1% attraverso:

  1. esecuzione da parte operatori del settore, campionamenti su tutti i branchi di polli allevati entro 3 settimane prima della macellazioneo in alternativa almeno 1 branco di polli per ciclo se stessa gestione applicata a tutti i branchi di polli presenti in azienda (identico approvvigionamento di mangime ed acqua) negli ultimi 6 cicli eseguiti test su Salmonella da Autorità competente su tutti i branchi con esito negativo. Campionamento nelle ultime 6 settimane ammesso se branchi tenuti in azienda oltre 81 giorni o biologici. ASL deve eseguire campionamento ogni anno su almeno 10% aziende con oltre 5000 capi. Campionamento eseguito mediante prelevamento di almeno 2 paia di tamponi da stivale/pollo (campioni di stesso banco di polli raggruppati insieme), facendo in modo che ogni sezione del pollaio rappresentata in modo proporzionale nel campione (ASL può decidere in base a dati epidemiologici di aumentare numero del campione o per allevamenti esterni, si deve prelevare campioni solo all’interno del pollaio). Prima di prelievo campioni, ASL effettua controlli documentali per verificare assenza di antimicrobi od altre sostanze che potrebbero falsare risultasti analisi. Campioni inviati a laboratorio entro 24 ore, mantenendoli durante trasporto a temperatura di 25°C ed al riparo da luce solare;
  2. analisi di laboratorio. Campioni conservati refrigerati (Operazione da compiere entro 4 giorni da prelievo e 48 ore da arrivocampione a laboratorio) ed esaminati separatamente, salvo che ASL decida di unirli ai 2 tamponi da stivale. Metodo di preparazione campione da analizzare illustrato in Allegato a Reg. 200/12 pubblicato su G.U.CE 71/12;
  3. metodi di rilevazione di Salmonella mediante sierotipizzazione di ogni campione positivo;
  4. stoccaggio dei ceppi isolati di sierotipi di Salmonella provenienti da prelievi ufficiali per pollaio e per anno ai fini di esecuzione test di suscettibilità antimicrobica;
  5. calcolo diffusione di Salmonella. Branco di polli da carne considerato positivo se rilevata presenza di Salmonella;
  6. informazioni da trasmettere a Commissione riguardano: numero totale di branchi di polli da carne oggetto di test almeno 1 volta/anno; numero totale branchi di polli da carne positivi ad ogni sierotipo di Salmonella o ad alcuni sierotipi di Salmonella: informazioni riguardanti ogni branco di polli da carne quali: riferimento ad azienda agricola di riferimento; riferimento del pollaio; rese di campionamento. Ogni operatore è tenuto ad informare ASL in caso di avvenuta individuazione di Salmonella in allevamento, incaricando laboratorio di eseguire analisi del caso

Commissione può rivedere programma dei test in base a relazioni inviate da Stati membri.

Commissione Europea con Reg. 2160/03 approvato programma di controllo di Salmonella negli alimenti e mangimi, con esclusione con Reg. CE 199/09 di “branchi di polli da carne e tacchini qualora produttore intende solo fornire piccole quantità di carni fresche ottenute da tali branchi a consumatore finale o commercio al dettaglio locale che fornisce direttamente tali carni ai consumatori locali”. Obiettivo di iniziativa CE è quello di ridurre presenze di zoonosi ed agenti zoonotici nelle produzioni animali, tenendo conto esperienze acquisite ed informazioni trasmesse ad Autorità Europea per Sicurezza Alimentare ed a Commissione. Obiettivi perseguiti da CE comprendono:

  1. percentuali massime di unità epidemiologiche positive e percentuale minima di riduzione di tali unità epidemiologiche;
  2. termine massimo entro cui obiettivo raggiunto;
  3. definizione di unità epidemiologica;
  4. definizione metodi di prova necessari per verificare raggiungimento obiettivo;
  5. definizione dei sierotipi rilevanti per sanità pubblica od altri tipi di zoonosi o agenti zoonotici. Per periodo transitorio di 3 anni per Gallus Gallus da riproduzione oggetto di controllo i 5 sierotipi più frequenti nell’uomo, mentre per galline ovaiole, polli da carne, tacchini controllo su Salmonella Enteridis, Salmonella Typhimurium;
  6. analisi costi benefici per raggiungere obiettivi;
  7. modalità di consultazione degli Stati membri per definizione obiettivi CE.

In Allegato I al Reg. 2160/03 riportati il segmento della catena alimentare presso cui operare i controlli (Allevamento, salvo macellazione per suini destinati a produzione di carne) ed i tempi entro cui raggiungere obiettivi. Commissione può modificare Allegato, integrando, limitando, modificando zoonosi, fasi della catena alimentare, popolazioni animali interessate. Criteri da tenere presente ai fini delle modifiche sono: frequenza zoonosi nella popolazione umana o animale, nei mangimi e prodotti alimentari; gravità dei loro effetti su uomo; conseguenze economiche per tutela salute animale ed umana e per aziende del settore mangimi e dei prodotti alimentari; tendenza epidemiologica della popolazione umana ed animale; consulenze scientifiche e sviluppi tecnologici (in particolare opzioni di controllo disponibili); tendenze riguardanti sistemi di allevamento e metodi di produzione.

MISA definisce il programma di controllo nazionale delle suddette zoonosi, tenendo conto della loro distribuzione geografica sul territorio e delle relative implicazioni finanziarie, avente validità di 3 anni, al fine:

  1. provvedere all’accertamento della zoonosi secondo i requisiti minimi UE;
  2. definire le responsabilità dell’Autorità di controllo e degli operatori del settore alimentare e mangimi;
  3. specificare le misure da adottare in caso di accertamento delle zoonosi per proteggere la sanità pubblica;
  4. valutare i progressi compiuti, in base ai risultati ottenuti, anche al fine di rivedere il programma;
  5. prevedere controlli su: produzione di mangimi; produzione primaria di animali; trasformazione e preparazione di prodotti alimentari di origine animale;
  6. definire metodi di prova e criteri di valutazione dei risultati delle prove eseguite nella ricerca di Salmonella su animali ed uova da cova trasportati nel territorio nazionale

Il programma è presentato alla Commissione UE che può, entro 2 mesi, chiedere informazioni supplementari ed entro 6 mesi valutarne la conformità ai programma ed obiettivi della UE, ai fini della sua approvazione.

Al riguardo MISA, con D.M. 04/02/2013, ha approvato il piano nazionale di controllo della Salmonella di tipo Enteridis, Typhimurium, Hadar, Virchowi, Infantis nei riproduttori della specie Gallus gallus e della Salmonella di tipo Enteritidis e Typhimurium  nei tacchini da riproduzione e da ingrasso.

Il Piano, pubblicato su GU 89/13, individua le modalità e le condizioni di: abbattimento di gruppi di animali risultati positivi alle tipologie di Salmonella di cui sopra; distruzione delle uova da cova provenienti da tali gruppi. Regione predispone gli indirizzi per l’esecuzione del Piano, compresa la registrazione (nel sistema informativo del MISA) da parte degli Enti delegati dei dati relativi alla sua attuazione, provvedendo nel contempo alla loro valutazione, con le modalità e tempi fissati dal MISA.

I laboratori pubblici e privati comunicano subito ai soggetti interessati l’esito degli esami analitici effettuati in applicazione del Piano.

Responsabile di ogni stabilimento ricadente nel Piano deve registrare, nel sistema informativo del MISA, i dati relativi al Programma di autocontrollo aziendale approvato da ASL, con le modalità ed i tempi prescritti.

A partire dal 2014 la procedura di intervento del Piano (compresi i relativi flussi informativi e documentazione) è stabilita con decreto MISA e pubblicata sul sito www.salute.gov.it.

I risultati delle indagini effettuate da ASL sono conservati per almeno 3 anni e resi disponibili al Servizio Veterinario Regionale, che entro il 15 Marzo trasmette a MISA una relazione tecnico finanziaria sull’andamento del Piano, specificando: numero di aziende aderenti; numero di aziende qualificate.

IZS comunica subito ad ASL, competente per territorio, Regione e MISA gli esiti positivi degli esami di laboratorio eseguiti, mentre la Regione comunica a MISA l’andamento del focolaio riscontrato (Modello pubblicato su G.U. 79/08). Eventuale isolamento di Salmonella Enteridis e Typhimurium viene subito notificato al Servizio Veterinario Regionale ed a Centro di Riferimento Nazionale per la Salmonellosi.

Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi o loro Associazioni possono definire programmi interni di controllo delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione eventualmente da sottoporre all’approvazione del MISA, che potrà apportarvi modifiche per renderli conformi a quello nazionale ed istituire Elenco dei programmi di controllo approvati. Operatori comunicano risultati dei suddetti controlli ad ASL.

Ai fini della riduzione della zoonosi in questione nelle fasi della catena alimentare, gli Stati membri possono chiedere l’applicazione di metodi specifici di controllo.

Ai fini degli scambi in ambito UE, “branchi ed allevamenti di pollame da riproduzione della specie Gallus Gallus, galline ovaiole, polli da carne, tacchini, suini da riproduzione e da carne” vengono sottoposti a prove di accertamento delle zoonosi in questione negli animali vivi o nelle uova da cova prima della loro spedizione. Data e risultato di tali prove sono riportati nel certificato sanitario, con Stato membro di destinazione che può chiederne il risultato.

Paese Terzo interessato ad esportare nella UE animali o uova da cova delle specie avicole in questione invia un programma nazionale di controllo (in cui evidenziate le garanzie offerte in materia di ispezioni e controlli relativi alla zoonosi), alla Commissione per la sua approvazione (accertare l’equivalenza delle misure di controllo adottate dal Paese terzo con quelle di UE). In Allegato al Reg. 254/10 pubblicato su G.U.CE 80/10 riportato l’elenco dei Paesi che, non avendo presentato un programma di controllo sulla Salmonella negli allevamenti avicoli, o i programmi presentati non forniscono garanzie equivalenti a quelle di UE, non possono esportare a partire dal 1/1/2010 tacchini da riproduzione e da reddito, uova da cova e pulcini nella UE. Il Reg. 254/10 ha altresì  approvato il programma di controllo della Salmonella per: allevamenti di tacchini da riproduzione e relative uova da cova e pulcini presentato da Canada, Israele, Usa; pulcini di 1 giorno di Gallus Gallus destinati ad allevamenti di galline ovaiole, o polli da carne presentato da Israele; galline da riproduzione e relative uova da cova e pulcini presentato da Brasile.

Prima di ogni trasporto di animali o uova da cova da Paese Terzo di origine, branchi ed allevamenti sottoposti a prove per accertamenti di zoonosi o “per raggiungere obiettivo di garanzie equivalenti UE”. Data e risultato delle prove riportati nei certificati di importazione. Stato membro di destinazione autorizzato a chiedere che risultati delle prove soddisfano criteri previsti dal proprio programma nazionale. Inserimento e mantenimento di Paese Terzo in Elenchi di Paesi autorizzati ad esportare nella UE prodotti alimentari di specie a rischio Salmonella subordinati ad invio a Commissione di garanzie equivalenti a quelle fissate da UE.

Laboratori UE di riferimento per individuare zoonosi sono riportati in uno specifico Elenco e debbono coordinare le loro attività con quella di laboratori nazionali di riferimento designati da Stati membri tra quelli accreditati e dotati di sistema di qualità ISO. Prove per accertare presenza di zoonosi eseguite facendo riferimento a metodi raccomandati da Organismi internazionali.

Commissione consulta Autorità Europea per Sicurezza Alimentare per “qualsiasi questione che potrebbe avere un impatto significativo su salute pubblica, prima di proporre obiettivi comunitari o adottare metodi di controllo specifici”.

Commissione sottopone ogni 3 anni a Parlamento europeo relazione, in cui evidenziati accordi definiti a livello UE e nazionale per finanziare misure atte a controllare zoonosi ed agenti zoonotici ed effetto prodotto da tali accordi su questo obiettivo, nonché eventuali proposte di adeguamento.

Commissione fornisce a Stati membri tutta l’assistenza necessaria per applicare tali misure.

Commissione, anche in collaborazione con Autorità competenti di Stati membri, effettuano controlli in loco, compresi quelli in Paesi Terzi per accertare applicazione disposizioni Reg. 2160/03 ed informa Autorità competente dei risultati conseguiti.

Allevamento è accreditato se al controllo ufficiale si ha un esito  negativo e viene attuato un sistema di autocontrollo. Accreditamento è mantenuto fino a quando, a seguito di ulteriori controlli, si sospetta la presenza di Salmonella nell’allevamento, che comunque conserva requisiti minimi. Accreditamento, a seguito di manifesta positività alla Salmonella, viene sospeso, fino a quando non si ha conferma ufficiale della sua tipizzazione. Se il campione analizzato conferma la presenza di Salmonella nell’allevamento, l’accreditamento è revocato ed il relativo gruppo di animali abbattuto e distrutto, o inviato alla macellazione sotto vincolo sanitario. Allevamento può essere nuovamente accreditato a seguito di un controllo negativo eseguito su tutti i gruppi di animali dell’azienda, mentre il ripopolamento della struttura può essere autorizzato da ASL solo dopo: esecuzione delle operazioni di pulizia e disinfezione, risultati negativi degli esami microbiologici.

Servizio veterinario regionale attiva, per territori omogenei e dietro domanda degli allevatori, azioni di prevenzione contro la diffusione di Salmonella avicola, comprendente anche l’impiego di vaccini autorizzati da MISA e “di flora microbica intestinale o patogena” nei pulcini. Eseguiti almeno 2 interventi vaccinali, di cui il 1° su pollastre tra 4-6 settimane di vita ed il 2° su pollastre di oltre 14 settimane di vita. Gli allevamenti vaccinati che, alla fine del ciclo produttivo, risultano negativi alla Salmonella, sono sottoposti “alla muta forzata e rivaccinati, prima del nuovo ciclo produttivo con 1 o 2 interventi di richiamo”.

Il veterinario responsabile del programma aziendale comunica ad ASL gli interventi di vaccinazione eseguiti ed il tipo di vaccino impiegato.

Qualora venga segnalata la presenza di Salmonella, il veterinario ASL preleva campioni da far esaminare ad IZS per la conferma della diagnosi, e procede alla distruzione delle uova provenienti da animali risultati positivi (loro trasferimento solo sotto controllo veterinario, imballaggi sigillati e verso uno stabilimento di ovoprodotti per essere sottoposte a trattamento termico). Tale provvedimento decade dopo l’esecuzione di 2 controlli ufficiali risultati negativi. La Regione comunica tempestivamente l’andamento del focolaio a MISA.

Le aziende aderenti al programma, con almeno 2 controlli sanitari negativi, ottengono da ASL la qualifica di azienda aderente al programma di profilassi contro la Salmonella aviaria.

Entità aiuto:

Per la realizzazione del Piano è concesso a partire dal 01/01/2013 al proprietario/soccidario dell’allevamento avicolo un indennizzo calcolato secondo le modalità ed i limiti stabiliti dalla Legge 218/88, purchè “il Piano sia stato correttamente attuato e rendicontato”.