MACELLAZIONE CARNI AVICOLE (D.G.R.M. 5/11/98, 16/6/08) (avicun16)
Soggetti interessati:
Piccoli produttori di carni avicole che effettuano cessione diretta a consumatore od agricoltori che vendono direttamente animali del proprio allevamento purché:
1) produzione inferiore a 10.000 capi annui;
2) vendita diretta delle carni in azienda, o sul mercato settimanale più vicino, o presso esercizi al dettaglio ubicati nel territorio di competenza ASL.
Escluse vendite a laboratorio di sezionamento, o su aree pubbliche in forma itinerante, o per corrispondenza.
Per produzione di carni avicole in aziende agrituristiche e vendita occasionale di carni avicole con macellazione alla presenza del privato rimangono in vigore disposizioni emanate con circolare Ministero Sanità del 30 Ottobre 1993
Iter procedurale:
Interessati richiedono autorizzazione ad ASL per impianti macellazione aziendali.
ASL concede autorizzazione purché:
a) presente zona coperta adeguata per agevole pulizia e disinfezione per scarico animali;
b) locale macellazione provvisto di reparto per stordimento, dissanguamento, spennatura; reparto separato per eviscerazione ed eventuale incassettamento;
c) cella frigorifera per conservazione della carne;
d) locale refrigerato per deposito sangue e sottoprodotti, se questi non allontanati in giornata;
e) servizi igienici adiacenti a locali di macellazione;
f) locali costruiti in modo da consentire facile pulizia, risultare ampi, ventilati, illuminati in modo naturale od artificiale; avere pareti, pavimenti e porte facilmente lavabili e disinfettabili; muniti di dispositivi di protezione contro animali indesiderati; dotati di attrezzature facili da disinfettare e lavare; impianto di acqua potabile; reparto per lavare mani distinto da quello per lavare attrezzi con acqua calda ad almeno 82 °C; dotati di sistema di evacuazione delle acque reflue.
Nella autorizzazione riportare giorno ed ora macellazione concordata con ASL.
Carni macellate con bollatura sanitaria indicante: ragione sociale, sede azienda, dicitura “art. 4 DPR 495/97”.
Veterinario ASL esegue vigilanza su corretta applicazione misure igieniche (Pulizia allevamento ed attrezzatura), corretta tenuta registri di carico e scarico e dei prodotti farmacologici, osservanza periodi di attesa (Eventuale prelievo campioni di acqua e mangime), assenza di volatili con presenza o sintomi di malattie trasmissibili ad uomo ed altri animali.
Cpn D.G.R.M. n. 809 del 16/6/08 la Regione Marche ha recepito accordo nazionale tra Governo e Regioni in materia di deroga alla produzione di lagomorfi e volatili parzialmente eviscerati, che prevede in particolare:
a) dopo ispezione post mortem, carcasse di pollame possono contenere visceri diversi da intestino, mentre carcasse dei lagomorfi possono contenere visceri diversi da stomaco ed intestino, purché “visceri che rimangono in connessione anatomica con carcasse siano oggetto delle ispezioni post mortem”;
b) ispezioni a campioni da parte veterinario ASL delle carcasse di pollame e lagomorfi commercializzate parzialmente eviscerate. Percentuale di animali sottoposti a controllo decisa da veterinario in base ad informazioni su catena alimentare, visita ante mortem, ecc., comunque in entità non inferiore a 5% dei capi macellati per ciascuna partita. Se durante ispezione constatata presenza di alterazioni su varie carcasse, tutte le carcasse della partita vanno ispezionate;
c) laboratori potranno procedere al sezionamento di carne di pollame e lagomorfi parzialmente eviscerati, purché operatore del settore alimentare “adottando tutte le precauzioni necessarie ad evitare contaminazioni incrociate”, provvede a separare nel tempo e nello spazio tali operazioni di sezionamento di carcasse completamente eviscerate;
d) commercializzazione carni di pollame parzialmente eviscerate conformi a norme CE