NORME ALLEVAMENTO AVICOLO

NORME ALLEVAMENTO AVICOLO (D.Lgs. 181/10; D.M. 10/9/99, 4/2/13)  (avicun18)

Soggetti interessati:

Persona fisica o giuridica proprietaria o responsabile, in modo temporaneo o permanente, di animali della specie Gallus Gallus allevato per produzione da carne in determinati capannoni od aree all’aperto sempre accessibile da animali e dotata di lettiera

Iter procedurale:

D.Lgs. 181/10 fissa modalità per allevamento polli per produzione di carne in allevamenti dove allevati anche animali da riproduzione, con esclusione di: stabilimenti con meno di 500 polli; stabilimenti in cui allevati solo polli da riproduzione; incubatoi; polli allevati esclusivamente al coperto o all’aperto; polli allevati con metodi biologici.

Stabilimenti per allevamento polli deve essere dotato di:

1)       abbeveratoi posizionati “in modo da ridurre al minimo le perdite” e sottoposti a manutenzione;

2)       impianto di distribuzione mangime che deve essere disponibile per animale fino a 12 ore prima della sua macellazione:

3)       lettiera asciutta e friabile in superficie, a cui pollo deve essere accesso in modo permanente;

4)       impianti di ventilazione per evitare surriscaldamento e sistemi di riscaldamento per rimuovere umidità in eccesso;

5)       accorgimenti costruttivi tali da ridurre al minimo livello sonoro, comunque “non arrechi danno ad animali”;

6)       adeguata illuminazione (almeno 20 lux durante giorno in grado di coprire almeno 80% di superficie). Riduzione temporanea di livello di luce ammessa a seguito parere di veterinario. Luce, a partire dai 7 giorni successivi al loro ingresso in edificio fino a 3 giorni prima di macellazione, deve seguire ritmo di 24 ore con periodo di oscurità di almeno 6 ore (di cui 4 ore ininterrotte);

7)       sistema di ispezione (almeno 2 volte al giorno), verificando stato di benessere e salute di animali. Polli gravemente feriti o con evidenti segni di deterioramento salute ricevono terapia appropriata o subito abbattuti. Veterinario da contattare “ogni qualvolta se ne presenti necessità”;

8)       pulizia e disinfezione di edifici, attrezzature, utensili venuti in contatto con polli dopo ogni “depopolamento definitivo” e prima di introdurre in capannone nuovo gruppo di animali, con rimozione lettiera esistente e posizionamento nuova lettiera;

9)       registro in formato cartaceo od informatico per capannone in cui riportare: numero di polli introdotti; area utilizzabile; ibrido o razza di polli; numero di volatili trovati morti a seguito di ogni controllo con relative cause di morte (se note); numero volatili abbattuti e le relative cause; numero di polli rimanenti nel gruppo una volta prelevati quelli destinati a vendita o macellazione. Registro conservato per almeno 3 anni e messo a disposizione di Autorità che segue ispezione. Registrazione dei dati allegate al documento  di scorta di animali al macello (Modello pubblicato su G.U. 86/13);

10)     assenza di interventi chirurgici su animali, salvo quelli effettuati a fini terapeutici o diagnostici che “recano danno o perdita di parte sensibile del corpo o alterazione di struttura ossea”. Proprietario o detentore presenta ad ASL domanda di autorizzazione per:

a)       troncatura del becco su pulcini di età inferiore a 10 giorni, allegando relazione contenente informazioni su misure alternative e attivate per impedire plumofagia e cannibalismo, parere di medico veterinario, nominativo di personale addetto ad eseguire intervento o ditta esterna;

b)       castrazione dei polli, allegando relazione contenente informazioni su nominativo medico veterinario supervisore e nominativo del personale formato incaricato di eseguire operazione.

Operazioni eseguite senza autorizzazione considerate violazioni grave al benessere degli animali

11)     densità massima di allevamento (cioè peso vivo complessivo di polli presente contemporaneamente per mq.) mai superiore a 33 kg./mq. di capannone. Densità determinata moltiplicando peso vivo medio di campione di almeno 25 polli per numero complessivo di polli presenti in capannone e registrati e dividendo questo per area utilizzabile (Espressa in mq.). In deroga ASL può autorizzare densità superiore (comunque mai oltre 39 kg./mq.) su richiesta motivata di proprietario o detentore animali che si impegna a:

–          comunicare qualunque modifica di tale densità almeno 15 giorni prima di inserimento gruppo di polli di capannone, nonché ogni modifica di capannone, attrezzature, procedure di allevamento “che possono influire su benessere di volatili”;

–          tenere a disposizione presso capannone documentazione attestante sistemi di produzione adottati, comprendente:

a)       mappa capannone indicante dimensioni di superfici occupate dei polli;

b)       sistemi di ventilazione, raffreddamento e riscaldamento e loro ubicazione, con relativo piano di ventilazione (specificare flusso, velocità, temperatura di aria). Occorre comunque che all’interno di ogni capannone: concentrazione di ammoniaca inferiore a 20 ppmm.; concentrazione di anidride carbonica inferiore a 3000 ppmm.; temperatura interna inferiore a 30°C, comunque non superiore di 3° a quella esterna; umidità inferiore a 70% se temperatura esterna inferiore a 10°C;

c)       sistemi di alimentazione ed approvvigionamento di acqua e loro ubicazione;

d)       sistema di allarme in caso di guasti ad apparecchiature automatiche o meccaniche essenziali per salute e benessere degli animali;

e)       tipo di pavimentazione e lettiera;

f)        procedure per interventi di riparazione urgenti in caso di guasti a suddette apparecchiature.

Documentazione da tenere aggiornata in particolare riportando esito ispezioni al sistema di ventilazione e di allarme

–          inviare segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ad ASL competente per territorio (Modello riportato su G.U. 86/13), che effettua sopralluogo preso stabilimento per accertare verifica dei requisiti ed applicando sanzione se rilevate irregolarità.    

          Ulteriore deroga (fino a 42 kg./mq.) può essere concessa da ASL se:

–          monitoraggio eseguito da ASL negli ultimi 2 anni non ha evidenziato carenze ai requisiti di cui sopra;

–          proprietario o detentore esegue monitoraggio applicando manuale di buone pratiche di gestione predisposto da Associazioni di categoria ed approvato da Ministero Salute, previa attenta valutazione “sezione relativa al benessere degli animali”;

–          mortalità giornaliera cumulativa (cioè somma tassi di mortalità giornaliera, dato da numero di polli deceduti in capannone nello stesso giorno diviso per numero di polli presenti in capannone in tale giorno) in almeno 7 gruppi consecutivi di polli allevati in capannone inferiore a 1% + 0,06% moltiplicato per età di macellazione espressa in giorni. Aumento densità autorizzata anche se allevatore può spiegare “natura eccezionale di un tasso di mortalità giornaliera cumulativa più alto o abbia dimostrato che cause sfuggano al suo controllo”    

12)     personale con conoscenze adeguate in materia di benessere animale. Detentori animali debbono:

–          partecipare a corsi ed acquisire certificato attestante formazione conseguita da mostrare a proprietario del polli prima che questo affidi loro allevamento. Costo del corso a carico di soggetti partecipanti. Associazioni di categoria presentano domanda ad ASL competente per territorio per organizzare corsi di formazione (Modello 3 pubblicato su G.U. 86/13). ASL rilascia autorizzazione entro 15 giorni, corsi di formazione rivolti a personale che si occupa di polli da carne avente durata minima di 8 ore in cui evidenziato quale “responsabile del corso e per la trattazione degli aspetti didattico-scientifici” di docente inseriti in Elenco formatori preso Ministero Salute. Esperti in materia di benessere animale (Per stesso Elenco individuati docenti per altre materie pur rilasciando la possibilità ad Associazioni di categoria di individuare docenti non in Elenco, ma avendo comprovata esperienza negli argomenti trattati. Come attestato da “apposita valutazione di medico veterinario referente del corso”. Partecipanti al corso dovranno sostenere esame finale (Questionario di 20 domande almeno a risposta multipla sui vari argomenti del corso) preso Commissione composta da almeno veterinario ASL (ha il compito di verificare regolare svolgimento esame) e medico veterinario referente del corso. ASL rilascia ai partecipanti che superano prova di esame (risposto esattamente ad almeno 80% domande) certificato di formazione (Modello 4 pubblicato su G.U. 86/13) valido su tutto il territorio nazionale e riportato su specifico registro. In deroga proprietario o detentore che al 30/6/2010 esercitava attività di allevamento di polli può essere direttamente ammesso a prova di esame        

–          fornire istruzioni scritte su norme relative a benessere animali, comprese quelle su metodi di abbattimento, al personale “addetto ad accudire i polli, catturarli o caricarli”.

Servizio veterinario ASL esegue ispezioni su numero adeguato di animali e stabilimenti, nonché su numero adeguato di animali macellati e macelli, per accertare:

1)       in caso di densità superiore a 33 kg./mq.: tasso di mortalità giornaliero cumulativo; ibrido o razza di polli; numero polli da carne arrivati morti al macello sul totale inviati;

2)       tramite ispezione post mortem dei polli: loro condizioni di benessere (v. livelli anormali di dermatiti da contatto, parassitismo, malattie sistemiche. Risultati su benessere animale rilevati a macello comunicati a proprietario detentore di animali ed ad ASL dove ricade stabilimento, per via telematica    

Se a seguito controlli trovate condizioni di benessere scarse (In base a D.M. 4/2/2013 rientra “ogni situazione in cui animali sono gestiti e tenuti in condizioni tali da pregiudicare loro benessere, senza che proprietario o detentore abbia intrapreso azioni appropriate per risoluzione di carenze o violazioni riscontrate””) veterinario comunica dati a proprietario o detentore animali e ad ASL, affinché “intraprenda azioni appropriate”. Servizio veterinario ASL invia relazione annuale su ispezioni eseguite a Servizio veterinario regionale, che invia relazione riepilogativa a Ministero Salute, che entro 30 Giugno trasmette a Commissione Europea relazione annuale su ispezioni eseguite, corredata da “elenco di azioni intraprese da Autorità competenti per ovviare ai principali problemi di benessere riscontrati”.

Servizio veterinario ASL valutata gravità di carenze riscontrate può riportare nel verbale prescrizioni da adempiere con relativo termine che se non rispettate determinano sanzione amministrativa. Tale procedura non applicata a trasgressore recidivo ed a violazioni gravi del benessere animale definite da Ministero Salute

Detentori che esercitano attività di allevamento avicolo alla data del 5/11/2010 hanno 3 anni di tempo per adeguarsi alle disposizioni di cui al D.Lgs. 181/10     

MI.P.A.F. con D.M. 10/9/99 fissato limiti per riportare in etichetta dicitura:

1)       allevamento estensivo al coperto:

–          densità per mq. inferiore a: 12 capi per polli di peso inferiore a 25 kg.; 15 kg. di peso vivo per anatre, faraone, tacchini, oche;

–          animali macellati solo dopo aver raggiunto età di 56 giorni per polli, 70 giorni per tacchini, 112 giorni per oche, 49 giorni per anatre pechino, 70 giorni per femmine di anatre mute, 84 giorni per maschi di anatre mute, 65 giorni per femmine di anatre “mulard”, 82 giorni per faraone;

2)       allevamento all’aperto:

–          densità di ricovero ed età di macellazione rispettano limiti di cui sopra ad eccezione dei polli la cui densità è pari a 13 capi/mq. con non oltre 27,5 kg. di peso vivo/mq. e dei capponi la cui densità è pari a 7,5 capi/mq. con non oltre 27,5 kg. di peso vivo/mq.

–          per almeno metà della loro vita, animali possono accedere durante ore diurne a superficie ad aperto pari almeno a 1 mq. per pollo o faraone, 2 mq. per anatra o cappone, 4 mq. per tacchino o oca

–          mangime somministrato durante fase di ingrasso contiene almeno 70% cereali

–          ricovero provvisto di aperture di almeno 4 m. di luce ogni 100 mq. di superficie modificata

3)       allevamento “rurale all’aperto”:

–          densità all’interno del ricovero inferiore a: 12 capi/mq. con non oltre 25 kg. di peso vivo/mq. per polli (20 capi/mq. e 40 kg. di peso vivo/mq. se impiegati mobili aventi superficie utile inferiore a 150 mq.); 6,25 capi/mq. e 35 kg. di peso vivo/mq. per capponi e tacchini; 8 capi/mq e 35 kg. di peso vivo/mq. per anatra “mulard” o maschi di anatra muta (10 capi e 25 kg. di peso vivo per femmine di anatra muta); 5 capi/mq. (Fino a 6 settimane di età ammessi fino a 10 capi) e 30 kg. di peso vivo/mq. per oche

–          superficie totale utilizzabile nei ricoveri inferiore a 1.600 mq. per unità di produzione

–          ogni ricovero non contiene più di 4.800 polli, 5.200 faraone, 4.000 femmine di anatra muta (3.200 per maschi di anatra muta o anatra “mulard”), 2.500 capponi, oche, tacchini

–          ricovero provvisto di aperture di almeno 4 m. di luce ogni 100 mq. di superficie edificio

–          animali possono sempre accedere durante ore diurne a superficie all’aperto fino dall’età di: 6 settimane per polli e capponi; 8 settimane per anatre, oche, faraone, tacchini

–          superficie all’aperto coperta di vegetazione per almeno 2 mq./pollo, anatra muta e faraona; 3 mq./anatra “mulard”; 4 mq./cappone dopo 92 giorni (2 mq. fino a 91 giorni); 6 mq./tacchini 10 mq./oca

–          animali ingrassati appartengono a razze riconosciute a crescita lenta

–          mangime utilizzato per ingrasso contiene almeno 70% cereali

–          età minima di macellazione pari a: 81 giorni per polli, 150 giorni per capponi, 49 giorni per anatre pechino, 70 giorni per femmine anatre mute, 84 giorni per maschi anatre mute, 92 giorni per anatre “mulard”, 94 giorni per faraone, 140 giorni per tacchini ed oche da carne, 95 giorni per oche destinate alla produzione di fegato grasso

–          finissaggio in clausura non supera 15 giorni per polli con oltre 90 giorni, 4 settimane per  capponi, oche ed anatre di oltre 70 giorni destinate alla produzione di fegato grasso

4)       allevamento rurale in libertà: occorre rispettare stessi limiti dell’allevamento rurale all’aperto con inoltre possibilità per animali di “accedere durante le ore diurne a spazi all’aperto di superficie illimitata”

MI.P.A.F. fissata anche tipologia di razione alimentare costituita da:

1)       cereali per almeno 65% del mangime somministrato durante periodo di ingrasso, di cui sottoprodotti dei cereali inferiori a 15%. Se in etichetta si vuol fare riferimento a specifico cereale questo deve rappresentare almeno 30% mangime utilizzato (50% in caso di mais);

2)       leguminose o foraggi verdi almeno 5% mangime somministrato durante ingrasso;

3)       prodotti lattiero-caseari almeno 5% mangime somministrato durante fase di finissaggio.

Produttori interessati ad immettere sul mercato carne avicola, specificandone tipologia di allevamento o di alimentazione presentano domanda (Modello riportato su G.U. 291/99) a Regione per iscrizione ad Elenco regionale, specificando:

1)       nome, ragione sociale, ubicazione allevamento. Se strutture ubicate in più Regioni, indicare tutti gli elementi atti ad individuare tali strutture;

2)       tipologia di allevamento adottata, facendo riferimento a caratteristiche fissate da MI.P.A.F.;

3)       numero capi allevati per tipologia di allevamento.

Interessato deve comunicare a Regione qualunque “variazione giuridico-tecnica verificatesi in azienda”. Regione trasmette elenco aggiornato dei produttori iscritti a MI.P.A.F.

Produttore tiene registro, preventivamente bollato e vidimato da Regione, in cui annotare per tipo di allevamento: numero capi presenti in allevamento, numero capi venduti, nome ed indirizzo acquirente

Solo pollame fornito a macellerie da imprese produttrici iscritte in elenco regionale può essere commercializzato con dicitura “alimentato con … di ….”, allevamento “estensivo al coperto” o “all’aperto” o “rurale all’aperto” o “rurale in libertà”.

Organi di controllo regionale eseguono ispezioni in allevamento per accertare rispetto limiti fissati da MI.P.A.F. almeno 1 volta per ciclo produzione. Costi di ispezione a carico produttore.

Entità aiuto:

Costo per partecipazione a corso a carico dei partecipanti

Tariffe relative ad operazioni di monitoraggio e controllo presso allevamento e macello fissato da Ministero

Sanzioni:

Proprietario o detentore che viola norme su allevamento polli, o non attua azioni correttive per benessere animali definite da veterinario ASL: multa da 1.550 a 9.300 €

Proprietario o detentore che viola tasso di mortalità giornaliera cumulativa per allevamenti con densità superiore a 33 kg./mq.: multa da 750 a 2.250 €

In caso di reiterazione della violazione di cui sopra: multa aumentata fino a 50% + sospensione attività per intera durata ciclo successivo in capannoni non conformi + adozione misure di urgenza per tutelare benessere animali.

Detentore privo di certificato di formazione conseguito: multa da 1.500 a 4.500 €

Detentore che non fornisce informazioni scritte ad addetti animali su benessere di questi: multa da 400 a 1.600 €

Proprietario che conferisce animali a detentore senza averne accertato possesso certificato di formazione: multa da 1.500 a 9.300 €   

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