IMPORTAZIONE OVOALBUMINA (Reg. 539/07, 614/09) (avicun13)
Soggetti interessati:
Persona fisica o giuridica che ha importato od esportato almeno 50 t. di uova (Escluse uova da cova) nei 2 anni precedenti domanda, od autorizzato a trattare ovoprodotti ed intende effettuare scambi con Paesi Terzi dei seguenti prodotti:
– albumina (compresi concentrati di più proteine di siero di latte contenenti in peso, calcolato su sostanza secca, più di 80% proteine siero di latte);
– albuminati ed altri derivati da albumina (codice 3502) suddiviso in ovoalbumina essiccata o altre (diverse da quelle inadatte o rese inadatte ad alimentazione umana con codice 350211, 350212);
– lattoalbumina (codice 350220) compresi concentrati di 2 o più proteine di siero di latte in forma essiccata in fogli, scaglie, cristalli, polveri (codice 35022091) o altre inadatte ad alimentazione umana (codice 35022099)
Iter procedurale:
Commissione Europea, con Reg. 614/09, ha stabilito che tutte le importazioni di prodotti a base di albumina e lattoalbumina debbono essere subordinate a presentazione di titolo di importazione rilasciato da Stato membro ad ogni interessato che ne faccia richiesta, allegando prova di costituzione di cauzione atta a garantire impegno ad importare ovoalbumina o lattoalbumina durante periodo di validità del titolo che, salvo casi di forza maggiore, viene acquisita se operazione non realizzata o realizzata solo parzialmente.
Commissione gestisce contingenti tariffari multilaterali, applicando uno dei seguenti metodi o loro combinazioni:
a) metodo basato su ordine cronologico di presentazione domanda;
b) metodo di ripartizione in proporzione delle entità delle richieste;
c) metodo basato sul principio “importatori tradizionali o nuovi arrivati”.
Qualunque metodo adottato deve evitare discriminazioni tra operatori e tenere conto di “esigenze di approvvigionamento del mercato CE e della necessità di salvaguardarne equilibrio, fatti salvi diritti derivanti da accordi conclusi in ambito di Uruguay Round”.
Commissione fissa: apertura di contingenti annuali; natura, provenienza ed origine del prodotto; documento da allegare per attestare provenienza prodotto; condizioni di rilascio e durata del titolo.
Commissione può adottare specifiche norme di commercializzazione per prodotti a base di ovoalbumina o lattoalbumina (v. classificazione per categoria di qualità, imballaggio, magazzinaggio, trasporto, condizionamento, etichettatura).
Vietata immissione in libera circolazione sul territorio CE di prodotti a base di ovoalbumina o lattoalbumina utilizzando prodotti non contemplati da CE
Comunità fissato per periodo 1 Luglio – 30 Giugno contingente massimo di importazione a tariffe doganali agevolate, suddiviso in parti uguali (nel caso di uova a guscio si avrà 20%, 30%, 30%, 20%) nei seguenti periodi: 1 Luglio – 30 Settembre; 1 Ottobre – 31 Dicembre; 1 Gennaio – 31 Marzo; 1 Aprile – 30 Giugno.
Interessati presentano a Ministero Commercio Estero domanda di titolo di importazione entro 7 Giugno, 7 Settembre, 7 Dicembre, 7 Marzo, specificando:
– codice CE del prodotto;
– quantitativi richiesto (Quantitativo minimo 1 t. e massimo pari a 10% contingente trimestrale) Per categoria prodotti E2 (ovoalbumina) ed E3 (Lattoalbumina) quantitativo convertito “in equivalente uova a guscio”;
– Paese di origine del prodotto;
– dicitura “Reg. CE 539/07” e “riduzione del dazio della tariffa doganale comune a norma del Regolamento CE 539/07”.
Alla domanda allegare:
1) cauzione pari a 20 /100 kg. di equivalente uova in guscio
2) prova di aver importato od esportato almeno 50 t. di uova (Escluse uova da cova) nei 2 anni precedenti domanda, od autorizzato a trattare ovoprodotti
Ammessa presentazione di più domande di titoli per prodotti aventi stesso codice, purché provenienti da Paesi diversi.
Stato membro, entro 5 giorni da scadenza termine, comunica a CE con quantitativi richiesti per singolo gruppo. Commissione in caso di richieste insufficienti può decidere di riportare quantitativo residuo a periodo successivo.
Ministero rilascia titolo importazione entro 7-11 giorni successivi da notifica a CE, specificando: codice prodotto, quantitativo ammesso ad importazione agevolata, Paese di origine prodotto (Non esiste comunque obbligo ad importare da Paese indicato), dicitura “Riduzione del dazio della tariffa doganale comune a norma del Regolamento CE 539/07” o “Reg. CE 539/07”.
Titoli validi 150 giorni da primo giorno periodo trimestrale di riferimento e trasferibili solo nell’ambito di quanti soddisfano condizioni di ammissibilità.
Stato membro notifica a CE:
– entro 31 Luglio, 31 Ottobre , 31 Gennaio, 30 Aprile quantitativi globali per cui rilasciati titoli
– entro 4° mese successivo a ciascun trimestre quantitativi effettivamente immessi in libera pratica nel trimestre in questione, ripartiti per codice prodotto
– entro 7 Marzo ed entro 30 Giugno quantitativi titoli di importazione inutilizzati o parzialmente inutilizzati
Entità aiuto:
Per evitare effetti negativi sui mercati comunitari importazioni di ovoalbumina o lattoalbumina soggetta a pagamento di dazio addizionale ad importazione, salvo caso di “importazioni non perturbano mercato comunitario o effetti sproporzionati rispetto ad obiettivo perseguito”. Prezzi limiti al di sotto dei quali imposto dazio addizionale sono quelli trasmessi da Organizzazione mondiale commercio. Volumi che devono essere superati affinché scatti dazio addizionale ad importazione fissati in base ad importazioni nella CE nei 3 anni precedenti. Prezzi ad importazione considerati sono quelli CIF della spedizione interessata, verificati sulla base dei prezzi rappresentativi per il prodotto in questione sul mercato mondiale o su quello di importazione CE per il prodotto in questione.
Ammessi contingenti tariffari agevolati nell’ambito di accordi commerciali multilaterali di Uruguay Round.
Se sul mercato CE rilevato un perdurante aumento dei prezzi che rischia di creare gravi perturbazioni, Commissione adotta misure precauzionali, compresa sospensione applicazione contingenti tariffari agevolati od esclusione, in tutto od in parte, del ricorso al regime di perfezionamento attivo (Se situazione si mostra “straordinariamente urgente”, Commissione può decidere, entro 7 giorni da richiesta Stato membro, misure urgenti aventi validità non superiore a 6 mesi, comunque impugnabile da Stato membro entro 7 giorni da comunicazione a Consiglio Europeo, che deve decidere entro 3 mesi altrimenti decisione Commissione abrogata).
Negli scambi con Paesi Terzi vietata riscossione di qualunque tassa equivalente a dazio doganale od applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o misura equivalente.
Per periodo 1 Luglio – 30 Giugno si avrà:
– prodotti E1 (uova a guscio): dazio pari a 152 /t. fino ad un massimo di 135.000 t.;
– prodotti E2 (Ovoalbumina): dazio da 176 a 711 /t., in relazione a tipo di prodotto, fino ad un massimo di 7.000 t.;
– prodotti E3 (Lattoalbumina): dazio da 83 a 617 /t., in relazione a tipo di prodotto, fino ad un massimo di 15.500 t.