MACELLAZIONE AD USO PRIVATO (D.Lgs. 27/21; D.G.R. 2/8/21) (zoo37)

Soggetti interessati:

Ministero Salute (MISA), Regione, Servizio veterinario ASL (Servizio)

Chiunque intende far macellare animali della specie bovina, suina, ovina e caprina per consumo domestico privato

Iter procedurale:

Giunta Regionale definito con DGR 989 del 2/8/2021 disposizioni inerenti macellazione per consumo domestico di bovini, suini, ovicaprini, che prevede:

  • invio di una comunicazione (Modello pubblicato su BUR 62/21) da parte del privato al Servizio veterinario di ASL competente, con almeno 48 di anticipo (contenente: intenzione di macellare a domicilio un proprio animale; data, ora e luogo della macellazione), affinché Servizio possa programmare controlli a campione in merito a sanità e benessere di animale da macellare
  • macellazione a domicilio consentita solo ad allevatori registrati in Anagrafe zootecnica
  • obbligo di scarico degli animali macellati dalla Banca Dati Nazionale (BDN)
  • visita post mortem da parte del Servizio, nel rispetto del regolamento definito da ASL locale (v. invio di visceri per ispezione presso presidi sanitari competenti). Ammesse deroghe per allevamenti sottoposti a controlli sanitari, fermo restando che allevatore deve macellare solo animali in buono stato di salute
  • numero massimo di animali macellati in 1 anno pari a 4 suini e 4 ovicaprini di età inferiore a 12 mesi, 8 agnelli, capretti o suinetti di peso vivo inferiore a 15 kg., fermo restando che stesso nucleo familiare può macellare animali di più specie
  • macellazione per consumo privato di bovini ammessa solo presso mattatoi riconosciuti
  • compilazione di scheda di macellazione domiciliare (Modello pubblicato su BUR 62/21), comprendente certificazione sanitaria (riportare data, ora e domicilio del privato)
  • applicazione fino al 31/12/2021 delle tariffe vigenti del Servizio (a partire dal 1/1/2022 applicate tariffe di D.Lgs. 27/21)
  • prelievo dalla carcassa del suino da parte del Servizio nell’esame post mortem di un campione di tessuto muscolare (nei quantitativi minimi stabiliti con DGR 92/08), su cui eseguire esame volto alla ricerca di Trichine. Esclusi dal campionamento suini oggetto di macellazione provenienti da allevamenti riconosciuti esenti da Trichine, salvo suini riproduttori
  • invio, quanto prima, dei campioni prelevati al laboratorio di analisi, affinché vengano esaminati con metodi ufficiali di cui al Reg. 1375/15
  • consegna da parte del Servizio, in attesa del risultato del laboratorio, al proprietario del suino macellato delle prescrizioni relative alla profilassi della Trichinella riguardanti: evitare consumo di carne di suino cruda o poco cotta; consumare carne di suino cotta ad una temperatura interna pari a 71°C; non impiegare nella preparazione delle carni di suino forno a microonde o processi di affumicatura, salatura, essiccamento
  • notifica immediata da parte del Servizio a proprietario del suino di risultati positivi ad esame di Trichine mediante sottoscrizione di specifica scheda (Modello pubblicato su BUR 62/21). Se nessuna notifica pervenuta dopo 72 ore dal prelievo, risultato si considera negativo
  • soggetto privato nella macellazione di suini ed ovicaprini si impegna a:
  1. sottoscrivere una comunicazione inerente macellazione domiciliare
  2. evitare di arrecare disturbo ad abitazioni vicine durante operazioni di macellazione
  3. usare solo acqua potabile nelle operazioni di macellazione
  4. macellare solo animali in buono stato di salute (in caso di segni di sospetta malattia negli animali, chiedere visita sanitaria)
  5. procedere allo stordimento di animali con pistola a proiettile captivo prima del dissanguamento
  6. procedere al completo dissanguamento
  7. non spandere liquami o contaminare fossi e corsi d’acqua con residui di macellazione, ma smaltirli in conformità al Reg. 1069/09
  8. informare Servizio e tenere a disposizione intero animale in caso di segni di alterazione su visceri
  9. far eseguire visita sanitaria al Servizio, presso località di macellazione e secondo modalità ed orari previsti, su: lingua; tonsille; esofago; trachea; cuore; polmoni; diaframma; fegato; milza; reni; eventuali altri visceri o parti colpite da alterazioni. Visceri presentati ad ispezione in contenitori rigidi, lavati e sgocciolati, rendendo comunque sempre disponibile intera carcassa (compreso sangue) per eventuale approfondimento ispettivo da parte del Servizio
  10. rendere disponibili: documenti sanitari relativi alla provenienza degli animali (Modello pubblicato su BUR 62/21); ricevuta del pagamento anticipato della prestazione

Sanzioni:

Soggetto che viola disposizioni in materia di macellazione: multa da 2.000 a 6.000 € + sospensione di attività da 1 a 3 anni. Se ad un successivo controllo accertato perdurare di “non conformità della configurazione, costruzione, attrezzature del macello”: sospensione di attività fino ad avvenuto adeguamento

In caso di reiterazione delle violazioni: sanzioni amministrative aumentate fino a 50% + sospensione attività da 1 a 3 anni

 

 

 

 

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