MACELLAZIONE AD USO PRIVATO (D.Lgs. 27/21; D.G.R. 2/8/21) (zoo37)
Soggetti interessati:
Ministero Salute (MISA), Regione, Servizio veterinario ASL (Servizio)
Chiunque intende far macellare animali della specie bovina, suina, ovina e caprina per consumo domestico privato
Iter procedurale:
Giunta Regionale definito con DGR 989 del 2/8/2021 disposizioni inerenti macellazione per consumo domestico di bovini, suini, ovicaprini, che prevede:
- invio di una comunicazione (Modello pubblicato su BUR 62/21) da parte del privato al Servizio veterinario di ASL competente, con almeno 48 di anticipo (contenente: intenzione di macellare a domicilio un proprio animale; data, ora e luogo della macellazione), affinché Servizio possa programmare controlli a campione in merito a sanità e benessere di animale da macellare
- macellazione a domicilio consentita solo ad allevatori registrati in Anagrafe zootecnica
- obbligo di scarico degli animali macellati dalla Banca Dati Nazionale (BDN)
- visita post mortem da parte del Servizio, nel rispetto del regolamento definito da ASL locale (v. invio di visceri per ispezione presso presidi sanitari competenti). Ammesse deroghe per allevamenti sottoposti a controlli sanitari, fermo restando che allevatore deve macellare solo animali in buono stato di salute
- numero massimo di animali macellati in 1 anno pari a 4 suini e 4 ovicaprini di età inferiore a 12 mesi, 8 agnelli, capretti o suinetti di peso vivo inferiore a 15 kg., fermo restando che stesso nucleo familiare può macellare animali di più specie
- macellazione per consumo privato di bovini ammessa solo presso mattatoi riconosciuti
- compilazione di scheda di macellazione domiciliare (Modello pubblicato su BUR 62/21), comprendente certificazione sanitaria (riportare data, ora e domicilio del privato)
- applicazione fino al 31/12/2021 delle tariffe vigenti del Servizio (a partire dal 1/1/2022 applicate tariffe di D.Lgs. 27/21)
- prelievo dalla carcassa del suino da parte del Servizio nell’esame post mortem di un campione di tessuto muscolare (nei quantitativi minimi stabiliti con DGR 92/08), su cui eseguire esame volto alla ricerca di Trichine. Esclusi dal campionamento suini oggetto di macellazione provenienti da allevamenti riconosciuti esenti da Trichine, salvo suini riproduttori
- invio, quanto prima, dei campioni prelevati al laboratorio di analisi, affinché vengano esaminati con metodi ufficiali di cui al Reg. 1375/15
- consegna da parte del Servizio, in attesa del risultato del laboratorio, al proprietario del suino macellato delle prescrizioni relative alla profilassi della Trichinella riguardanti: evitare consumo di carne di suino cruda o poco cotta; consumare carne di suino cotta ad una temperatura interna pari a 71°C; non impiegare nella preparazione delle carni di suino forno a microonde o processi di affumicatura, salatura, essiccamento
- notifica immediata da parte del Servizio a proprietario del suino di risultati positivi ad esame di Trichine mediante sottoscrizione di specifica scheda (Modello pubblicato su BUR 62/21). Se nessuna notifica pervenuta dopo 72 ore dal prelievo, risultato si considera negativo
- soggetto privato nella macellazione di suini ed ovicaprini si impegna a:
- sottoscrivere una comunicazione inerente macellazione domiciliare
- evitare di arrecare disturbo ad abitazioni vicine durante operazioni di macellazione
- usare solo acqua potabile nelle operazioni di macellazione
- macellare solo animali in buono stato di salute (in caso di segni di sospetta malattia negli animali, chiedere visita sanitaria)
- procedere allo stordimento di animali con pistola a proiettile captivo prima del dissanguamento
- procedere al completo dissanguamento
- non spandere liquami o contaminare fossi e corsi d’acqua con residui di macellazione, ma smaltirli in conformità al Reg. 1069/09
- informare Servizio e tenere a disposizione intero animale in caso di segni di alterazione su visceri
- far eseguire visita sanitaria al Servizio, presso località di macellazione e secondo modalità ed orari previsti, su: lingua; tonsille; esofago; trachea; cuore; polmoni; diaframma; fegato; milza; reni; eventuali altri visceri o parti colpite da alterazioni. Visceri presentati ad ispezione in contenitori rigidi, lavati e sgocciolati, rendendo comunque sempre disponibile intera carcassa (compreso sangue) per eventuale approfondimento ispettivo da parte del Servizio
- rendere disponibili: documenti sanitari relativi alla provenienza degli animali (Modello pubblicato su BUR 62/21); ricevuta del pagamento anticipato della prestazione
Sanzioni:
Soggetto che viola disposizioni in materia di macellazione: multa da 2.000 a 6.000 € + sospensione di attività da 1 a 3 anni. Se ad un successivo controllo accertato perdurare di “non conformità della configurazione, costruzione, attrezzature del macello”: sospensione di attività fino ad avvenuto adeguamento
In caso di reiterazione delle violazioni: sanzioni amministrative aumentate fino a 50% + sospensione attività da 1 a 3 anni