NUOVA LEGGE SABATINI

NUOVA LEGGE SABATINI (Legge 98/13, 33/15, 232/16, 178/20, 106/21; DM 25/01/2016, 22/12/2016, 16/02/17) (meccag06)

Soggetti interessati:

Ministero Sviluppo Economico (MISE), Cassa Depositi e Prestiti (CDP), Banca, Intermediario finanziario autorizzato ad esercitare leasing finanziario ed iscritto ad albo.

PMI   (micro, piccole e medie imprese) operanti in ogni settore economico (compreso quello agricolo e della pesca), che alla data  di presentazione domanda:

  1. sono costituite ed iscritte a Registro delle imprese. Imprese non residenti in Italia debbono avere personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza, come risulta da Registro delle imprese esistente in questo
  2. sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non risultando né in liquidazione volontaria, né sottoposte a procedure concorsuali
  3. non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto (e non ancora rimborsato) aiuti dichiarati illegali o incompatibili da Commissione Europea
  4. non risultano imprese in difficoltà secondo normativa UE
  5. in possesso di una sede operativa in Italia.

Escluse: imprese operanti nel settore delle attività finanziarie ed assicurative anche in forma cooperativa; attività connessa ad esportazione; interventi subordinati ad impegno preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione

Iter procedurale:

Legge 232/16 art. 1 comma 52 ha prorogato a partire da 02/01/2017 fino al 31/12/2018 il termine per la concessione di finanziamenti per acquisto di nuovi macchinari, impianti ed attrezzature da parte  di PMI.

Legge 232/16 art. 1 comma 55 ha altresì stabilito che imprese di micro, piccola, media dimensione possono beneficiare di finanziamenti e contributi, ai sensi della Legge 981/13 anche per acquisto di  macchinari, impianti, attrezzature nuove di fabbrica riguardanti tecnologie volte a “favorire transizione del sistema produttivo verso manifattura digitale”, compresi investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4d, radio frequency identification (RFID) sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti.

PMI interessate presentano a Banca od Intermediario finanziario domanda di accesso al contributo (utilizzare modello disponibile nella sezione “beni strumentali – Sabatini” del sito internet del MISE), allegando dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante possesso  dei requisiti prescritti e conformità degli investimenti oggetto di finanziamento al DM 25/01/2016.

Mancato utilizzo del modello ministeriale, o assenza/incompleta sottoscrizione della dichiarazione, o assenza dei documenti richiesti determina inammissibilità della domanda.

Ogni Banca/Intermediario finanziario, verificata regolarità della domanda, completezza di documentazione trasmessa, sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi (dimensione di impresa), trasmette a MISE nei primi 6 giorni del mese richiesta di prenotazione delle risorse di contributo per l’insieme delle domande pervenute ed istruite. MISE, nei 5 giorni successivi, comunica a Banca/Intermediario finanziario, disponibilità, totale o parziale, delle risorse richieste a valere su plafond di provvista costituito presso CDP, tenendo conto dell’ordine di presentazione delle domande, “fino a concorrenza delle suddette disponibilità”. Se risorse residue non consentono integrale accoglimento delle richieste, “prenotazione disposta in modo parziale ed utilizzata ai fini della concessione del contributo”, in proporzione al fabbisogno di ogni operazione oggetto di richiesta.

Richieste di prenotazione pervenute prima di 03/09/2016 e non soddisfatte con le risorse pregresse sono inserite da banche/intermediari finanziari in specifica richiesta di prenotazione del mese di Gennaio 2017, “mantenendo diritti e condizioni derivanti da presentazione originaria”.

DM 26/02/17  ha stabilito che a partire da 01/03/2017 si possono presentare da parte di micro, piccole e medie imprese  domande riferite ad investimenti in tecnologie digitali  ed in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti. Al riguardo banche/intermediari finanziari trasmettono a MISE richieste di presentazione del contributo a partire da 01/04/2017

Entro ultimo giorno del mese successivo a quello di comunicazione da parte del MISE, Banca/Intermediario finanziario adotta delibera di finanziamento, in cui specificare:

  1. finanziamento concesso a sostegno di investimenti di PMI
  2. durata massima del finanziamento, comprensiva del periodo di preammodernamento (non oltre 12 mesi), mai superiore a 5 anni decorrenti da data di stipula del contrato di finanziamento (nel caso di leasing da data di consegna di ultimo bene)
  3. valore del finanziamento concesso per PMI (non inferiore a 20.000 €, né superiore a 2.000.000 €) anche se frazionato in più iniziative di acquisto
  4. modalità di erogazione (Al riguardo Legge 178/20 ad Art. 1 comma 95 prevede a partire da 1/1/2021 erogazione da parte di MISE ad imprese beneficiarie in unica soluzione, indipendentemente da importo di finanziamento deliberato, entro 30 giorni dalla stipula del contratto,  o in caso di leasing dalla consegna di ciascun bene)

Banca/Intermediario finanziario nel deliberare finanziamento, può ridurre importo e/o rideterminare durata e/o profilo del rimborso indicati da PMI in domanda, tenendo conto del “merito creditizio di impresa beneficiaria”.

Entro 10 giorni da tale termine, Banca/Intermediario finanziario trasmette a MISE elenco dei finanziamenti deliberati, specificando: investimenti ammessi; dati identificativi di PMI beneficiaria; origine di provvista utilizzata; importo, durata e profilo del rimborso del finanziamento.

MISE, entro 30 giorni da ricevimento di elenco dei finanziamenti deliberati da ogni Banca/Intermediario finanziario, adotta provvedimento di concessione delle agevolazioni, da inviare a PMI, Banca/Intermediario finanziario, in cui evidenziato: ammontare  investimenti ammissibili; entità agevolazioni concedibili e relativo piano di erogazione: obblighi ed impegni a carico di impresa beneficiaria.

Entro ultimo giorno del mese successivo a quello di ricezione del provvedimento ministeriale, PMI stipula con Banca/Intermediario finanziario  il contratto di finanziamento (stipula attuata anche prima della notifica del decreto ministeriale se Banca/Intermediario finanziario è in grado di prefinanziare l’investimento).

Per ogni contratto stipulato, Banca/Intermediario finanziario può ricorrere alla provvista di scopo messa a disposizione da CDP, o ad altra fonte di provvista, specificandolo nel contratto e comunicandolo a MISE.

Se contratto non viene stipulato entro termine fissato, o stipulato per un ammontare inferiore a quello indicato in delibera, Banca/Intermediario finanziario lo comunica, entro giorno 10 del mese successivo, a MISE, affinché questo possa prendere i conseguenti provvedimenti (compresa dichiarazione di decadenza del contributo).

Richiesta di erogazione della 1° quota di contributo inviata a MISE entro 120 giorni da ultimazione di investimento, pena revoca  di agevolazione. Richieste di contributo per quote successive inviate a MISE annualmente, entro 12 mesi successivi da 1° richiesta (in deroga impresa può chiedere erogazione di 2 quote  di contributo eventualmente maturate).

Legge 106/21 ad Art. 11 ter prevede, per domande presentate prima di 1/1/2021 da micro, piccole e medie imprese per cui già erogata prima quota di contributo, che MISE eroghi, secondo ordine cronologico e nei limiti delle risorse autorizzate (Per anno 2021 integrate di 425.000.000 €), le successive quote di contributo in unica soluzione “previo positivo esito delle verifiche amministrative propedeutiche al pagamento”

Erogazione del contributo avviene per quote annuali, in base al piano di erogazione riportato nel provvedimento  di concessione, purché:

  1. investimenti completati entro 12 mesi da stipula del contratto; evento attestato da impresa mediante dichiarazione sostitutiva di notorietà da inviare a MISE entro 60 giorni dal suddetto termine, pena revoca del contributo
  2. rispettato da parte di PMI beneficiaria il piano di rimborso previsto dal finanziamento
  3. presentata a MISE la documentazione prescritta, in particolare gli originali delle fatture riguardanti gli investimenti oggetto di agevolazione, su cui apposta da parte di impresa la dicitura “spesa di euro __ realizzata con il concorso delle provvidenze previste dall’art. 2, comma 4 della Legge 98/13”, pena sua non ammissibilità, “fatto salvo possibilità di regolarizzazione da parte di impresa beneficiaria”. Fatture e documentazione attinente ad investimenti agevolati conservate da PMI per almeno 10 anni da data concessione di agevolazione.

MISE sospende erogazione di contributo a PMI se Banca/Intermediario finanziario  comunica il mancato rispetto da parte di questa delle condizioni contrattuali di rimborso del finanziamento, o corresponsione canoni di leasing, nonché nei casi di perfezionamento del provvedimento di revoca In ogni fase del procedimento, MISE può eseguire controlli su documenti o tramite ispezioni in loco, al fine di verificare corretta fruizione delle agevolazioni. Al riguardo PMI  beneficiarie debbono comunicare a MISE e Banca/Intermediario finanziario eventuale perdita dei requisiti richiesti per le agevolazioni.

MISE provvede ed emanare circolare, pubblicata su sito www.mise.gov.it, in cui definire scherni di domanda e dichiarazione, documentazione che PMI deve presentare per beneficiare di agevolazioni, termine iniziale per richiesta dei finanziamenti.

Sanzioni:

Contributo revocato, in tutto od in parte, se:

  • accertato che PMI beneficiaria reso dichiarazioni mendaci, o inviato atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità
  • accertata assenza dei requisiti di ammissibilità previsti
  • non provveduto da parte di PMI beneficiaria ad apertura di sede operativa in Italia
  • beni oggetto di finanziamento o di contratto di leasing alienati, ceduti o distratti da uso produttivo previsto nei 3 anni successivi a completamento investimento
  • accertata non conformità degli investimenti rispetto a quanto previsto da DM 25/1/2016
  • investimento non concluso entro 12  mesi da stipula del contratto
  • PMI beneficiaria non trasmesso dichiarazione di ultimazione investimento entro 60 giorni successivi
  • PMI beneficiaria non presentato richiesta di erogazione del contributo nei termini e con le modalità prescritte
  • PMI beneficiaria non ottemperato ad obbligo di apporre su originale della fattura la dicitura prescritta
  • PMI beneficiaria non consentito svolgimento dei controlli
  • PMI beneficiaria usufruito di altre agevolazioni pubbliche per stessi beni, oltre limiti di intensità massima fissati da UE
  • intervenuta risoluzione o decadenza del contratto di finanziamento (salvo caso di rimborso anticipato, o nel caso di riscatto anticipato del leasing)
  • sussistano le condizioni di revoca previste nel provvedimento di concessione delle agevolazioni

Art. 15 di Legge 1329/1965 prevede che chiunque alteri, cancelli o renda irriconoscibile contrassegno apposto su macchina utensile,  o alteri contenuto del certificato di origine della macchina, o faccia uso del certificato alterato o della macchina avente contrassegno alterato, cancellato, reso irriconoscibile: multa da 34 a 344 €.

Chiunque omette di far registrare un contrassegno alterato, cancellato, reso irriconoscibile apposto su macchina in suo possesso o omette di comunicare ciò a cancelliere del Tribunale competente: multa da 5.000 a 15.000 €

Entità aiuto:

Istituto bancario concede finanziamento a PMI fino a copertura del 100% delle spese di investimento per acquisto (anche mediante operazioni di leasing finanziario) di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa, attrezzature nuove di fabbrica ad uso produttivo ed hardware inseribili nell’attivo dello stato patrimoniale, nonché software e tecnologie digitali destinati a strutture produttive esistenti  o da costituire in territorio  italiano. Se investimento sostenuto inferiore al finanziamento concesso, MISE prevede a rideterminare agevolazioni. Esclusi:

  • componenti o parti di macchinari che non presentano requisiti di “autonomia funzionale”, fatti salvi beni strumentali che integrano “con nuovi modelli, impianto/macchinario esistente”, introducendo così nuova funzionalità nell’ambito del ciclo produttivo di impresa
  • beni che costituiscono mera sostituzione di quelli esistenti
  • investimenti non destinati a: creare nuovi stabilimenti o ampliare stabilimenti esistenti; diversificare produzione di stabilimento mediante nuovi prodotti aggiuntivi; trasformare in modo radicale il processo produttivo in atto; acquisire  attivi a favore di stabilimento chiuso o che sarebbe stato chiuso in mancanza di tali acquisti (da effettuare alle condizioni di mercato, presso terzi privi di relazioni con acquirente)
  • investimenti avviati prima di invio della domanda di contributo (data di inizio dei lavori di costruzione o primo ordinativo di attrezzature)
  • investimenti conclusi dopo 12 mesi da stipula contratto di finanziamento (data ultimo pagamento riferito ad investimento)
  • investimenti non capitalizzati e figuranti nell’attivo di impresa per almeno 3 anni
  • costi relativi a commesse interne nel leasing
  • macchinari, impianti, attrezzature usate
  • spese di funzionamento e scorte
  • imposte, tasse, costi relativi al contratto di finanziamento
  • beni di importo inferiore a 516,46 € (al netto di IVA)

Nel caso di leasing finanziario, costo ammesso è quello fatturato dal fornitore dei beni all’intermediario finanziario, purchè impresa eserciti anticipatamente opzione di acquisto prevista nel contratto, i cui effetti decorrono dal termine di locazione finanziario, fermo restando adempimenti di tutte le obbligazioni contrattuali.

Nel settore dei trasporti, spese di acquisto dei mezzi ed attrezzature di trasporto ammesse solo se sostenute nell’ambito di un programma di investimenti.

Nelle imprese agricole,  investimenti ammessi se soddisfano obiettivi di cui ad art. 14 e 17 del Reg. CE 702/14 (vedi scheda “esonero da notifica UE aiuti agricoli”), mentre nelle imprese della pesca occorre rispettare condizioni e limitazioni di cui al Reg. CE 1388/14 (vedi scheda “esonero notifica aiuti pesca”). Per settori inerenti alla produzione primaria agricola e pesca occorre inoltre rispettare i vincoli imposti  dalle rispettive Organizzazioni comuni di mercato (vedi scheda “Regolamento unico OCM” e “OCM pesca”).

Il contributo concesso è pari all’ammontare complessivo degli interessi, calcolati al tasso convenzionale del 2,75%, per la durata di 5 anni per un importo pari a quello erogato da Banca, fino ad intensità massima di aiuto ammessa da UE per i vari settori (compresa agricoltura, pesca ed acquacoltura). Finanziamento  bancario può essere assistito per  non oltre 80% del suo ammontare da una garanzia, erogata nei limiti e secondo le condizioni di operatività del Fondo garanzia, comunque non oltre  80% dell’ammontare del finanziamento. Per gli interventi di cui alla Legge 232/16 art. 1 comma 55 (manifattura digitale) contributo è maggiorato del 30% fermo restando intensità massima di aiuto fissata da UE.

Agevolazioni concesse nel limite di 112.000.000 € per anno 2021, 84.000.000 € per anno 2022 e 28.000.000 € per anno 2023 come stabilito da Legge 232/16 art. 1 comma 53 di cui 20% riservato a “manifattura digitale” a favore di micro, piccole  medie imprese. MISE comunica, mediante avviso pubblicato su GU, “avvenuto  esaurimento delle risorse”.

Ammesso cumulo per stesso investimento con altri contributi pubblici, compresa garanzia del Fondo Garanzia, fino ad intensità massima di aiuto fissata da UE. Se superata intensità massima, MISE provvede  a ricalcolare entità del contributo, in modo da rientrare in tali limiti. Per imprese agricole agevolazioni non sono cumulabili con aiuti in regime “de minimis”, ma con altri aiuti di Stato, purchè non superata  intensità massima fissata da UE. Nel settore della pesca ed acquacoltura, agevolazioni cumulate sia con aiuti esenti da notifica di Stato, sia con aiuti in regime “de minimis”, purchè non superata intensità massimo di aiuto fissata da UE.

Importo massimo dei finanziamenti su tessere incrementati in funzione delle richieste pervenute a valere su plafon di provviste costituito presso Cassa Depositi fino ad un massimo di 7.000.000 €