AIUTO AUTOMEZZI PUBBLICI (Legge 296/06; D.G.R.M. 7/12/07, 30/6/08, 30/3/09) (meccag05)
Soggetti interessati:
Enti locali che intendono rinnovare il proprio parco autobus, con esclusione di autobus “con pianale di calpestio o rialzato o con allestimenti particolari richiesti per servizi di gran turismo”, salvo specifica autorizzazione Regione per “linee speciali”
Iter procedurale:
Regione Marche, con D.G.R.M. 868 del 30/6/08, poi modificata con D.G.R.M. 523 del 30/3/09, approvato schema di convenzione con Ministero Trasporti, in cui:
1) questo si impegna a trasferire a Regione risorse nella misura del 90% di quanto dovuto entro 60 giorni da richiesta, purché “utilizzate e rendicontate almeno 80% delle risorse trasferite negli anni precedenti”. Risorse residue (10%) trasferite a seguito completamento di tutte le forniture previste dal programma ed entro 60 giorni da rendicontazione delle stesse. In caso di inadempienza da parte Regione, Ministero sospende o limita erogazione risorse annualità successiva. Nel caso dopo 30 giorni da contestazione, Ministero accerta perdurare inadempienza provvede a revoca contributo con restituzione di quanto già percepito entro 60 giorni da notifica atto di revoca
2) Regione invia relazione semestrale a Ministero su: impegni di spesa presi; attivazione dei procedimenti di scelta del contraente per fornitura di veicoli indicati nel programma (aggiudicazione provvisoria non oltre 31/12/2009); utilizzo del cofinanziamento; stato dei pagamenti con riferimento a singole tipologie di veicoli acquistati. Ammessa rimodulazione del programma di fornitura se eventuali incrementi di spesa “abbiano copertura finanziaria certa”
3) veicoli acquistati con contributo regionale utilizzati solo per servizi di trasporto pubblico e di proprietà di Ente pubblico competente del servizio o di soggetto terzo con vincolo di reversibilità a favore del medesimo Ente pubblico, previo riscatto di eventuale valore residuo non ammortizzato attinente a quota di cofinanziamento di stesso soggetto terzo
4) Ministero effettua verifiche, anche in loco, su attuazione del programma e effettiva utilizzazione del contributo. A tal fine Regione dovrà consentire accesso a documentazione ed assicurare assistenza a suddette verifiche
Regione Marche, con D.G.R.M. 1468 del 7/12/2007, approvato concessione contributi per rinnovo autobus nel periodo 2007/09 riguardanti, in particolare:
1) mezzi necessari per “completamento autobus delle società di bacino e certificato del direttore tecnico del bacino”;
2) autobus, compresi nell’organico, che vanno in sostituzione di mezzi più vetusti, comunque con oltre 15 anni.
Erogazione contributo subordinata a sottoscrizione da parte azienda beneficiaria di un atto di vincolo (Modello riportato su BUR 35/09) comprendente seguenti obblighi:
1) apposizione lungo fiancate laterali di logo regionale;
2) destinazione veicolo esclusivamente al servizio di trasporto pubblico locale (Vietato impiegare autobus in servizio fuori linea) per almeno 10 anni da data 1° immatricolazione;
3) eventuale cessione “dei mezzi di trasporto funzionali ad esercizio del servizio ad impresa subentrante al valore di stima, effettuata da tecnico scelto di comune accordo tra le parti, al netto del residuo di eventuali contributi pubblici ricevuti al loro acquisto
Entità aiuto:
Istituito con Legge 296/06 Fondo per investimenti destinato ad acquisto di veicoli per trasporto pubblico (veicoli ferroviari per servizi di competenza regionale, veicoli per servizi su linee metropolitane, tranviarie, filoviarie, autobus a minor impatto ambientale) dotato di 100.000.000 EUR per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009, di cui 7.201.911 EUR a Regione Marche a cui Regione stessa ha aggiunto 2.400.637 EUR. Risorse destinate a contributo per acquisto di autobus:
1) nuovi o con non oltre 6 mesi di vita;
2) dotati di aria condizionata, tabella luminosa con indicazione del percorso ed in caso autobus urbani con pedana per accesso a persone con ridotta capacità motoria;
3) muniti a partire da 1/7/2009 di logo regionale apposto su fiancate laterali;
4) nel limite massimo per:
– autobus urbani e suburbani: 56.000 EUR da 5 a 6,29 m.; 72.000 EUR da 6,30 a 8 m.; 145.000 EUR da 8,01 a 10 m.; 175.000 EUR da 10,01 a 11 m.; 185.000 EUR da 11,01 a 12,60 m.; 260.000 EUR per autosnodati di 18 m.; 140.000 EUR per autobus elettrico/ibrido fino a 6,30 m. 230.000 EUR per autobus elettrico/ibrido oltre 6,30 m.; 90.000 EUR per autobus metano da 6,30 a 8 m.; 220.000 EUR per autobus metano da 8,01 a 10 m.; 230.000 EUR per autobus metano da 10,1 a 11 m.; 235.000 EUR per autobus metano da 11,01 a 12 m.; 365.000 EUR per autosnodati 18 m. a metano;
– autobus interurbani. 75.000 EUR per autobus da 6,30 a 8 m.; 145.000 EUR per autobus da 8,01 a 10 m.; 165.000 EUR per autobus da 10,01 a 11 m.; 175.000 EUR per autobus da 11,01 a 12,30 m.; 185.000 EUR per autobus da 12,31 a 13 m.; 220.000 EUR per autobus da 13,01 a 15 m.; 320.000 EUR per autosnodati 18 m.; 370.000 EUR per autobus a 2 piani;
– 60% per autobus urbani con emissioni inquinanti, certificate da idonei Organismi EURO4, dotati di FAP (filtro anti percolato) e sistemi DOBD (diagnostic on board) o superiori;
– 70% per acquisto di autobus interurbani e suburbani con emissioni inquinanti, certificate da idonei Organismi, EURO4, dotati di FAP e sistemi DOBD;
– 70% per acquisto di autobus urbani alimentati a metano per cui previsto completamento programma impianti di rifornimento
– 75% se acquisto di mezzi avviene a seguito di gara indetta da società affidataria di servizi di bacino o a seguito di acquisto di almeno 5 vettori