LEGGE REGIONALE EMIGRATI

LEGGE REGIONALE EMIGRATI (LR 39/97; DS 18/03/16, 04/11/2016)             (emigra 12)

 

Soggetti interessati:

Cittadini marchigiani trasferiti all’estero per motivi di lavoro, loro famiglie, discendenti e relative Associazioni.

Iter procedurale:

Art. 1. Regione con LR 39/97, come modificata da ultimo da LR 19/16, mira a:

  1. promuovere iniziative a favore di emigranti, loro famiglie e discendenti, al fine di conservare identità della terra di origine e consolidare rapporti culturali con Marche
  2. promuovere diffusione di conoscenza delle Marche nelle sue espressioni culturali, artistiche, naturalistiche, paesaggistiche, sociali e sviluppo di rapporti economici, valorizzando presenza di collettività marchigiane all’estero
  3. agevolare inserimento di emigrati nel territorio sociale ed economico di Regione

Per raggiungere tali obiettivi Regione si intende  avvalere della collaborazione di Associazioni riconosciute di marchigiani emigrati.

Art. 2 . Benefici previsti da LR 39/97 sono destinati ad emigranti marchigiani per origine o residenza, loro famiglie e discendenti, con periodo di permanenza all’estero per motivi di lavoro non inferiore a 3 anni, nonchè a cittadini rimpatriati nelle Marche  da meno di 3 anni (requisito non richiesto in caso di rientro dovuto ad infortunio, malattia professionale gravemente invalidante, o a seguito di eventi socio politici tali da determinare pericolo o pregiudizio per loro permanenza nei suddetti Paesi).

Art. 3. Giunta regionale adotta, ad inizio legislatura, programma di interventi a favore di emigrati approvato da Consiglio, contenente:

  1. interventi da realizzarsi direttamente da parte di Regione
  2. interventi da realizzarsi da Comuni, con trasferimento delle risorse ad essi
  3. criteri e modalità di attuazione degli interventi
  4. ammontare dei fondi da destinare ad ogni singolo intervento
  5. eventuali sovvenzioni a favore di Associazioni iscritte ad Albo

Programma attuato mediante piani annuali approvati da Giunta  Regionale entro 30 Novembre, previo parere di Comitato esecutivo e di competente Commissione consiliare.

Art. 4, 5, 6. Consiglio dei marchigiani all’estero è un organismo di rappresentanza delle comunità di marchigiani emigrati nel mondo ed è composto da: Assessore regionale competente; rappresentanti di Associazioni emigrati marchigiani con sede all’estero (di cui: 6 per Argentina; 2 per Uruguay; 2 per Venezuela; 1 per Cile; 1 per Usa; 2 per Canada; 5 per Australia; 3 per Svizzera; 2 per Francia; 2 per Belgio; 2 per Germania; 2 per Lussemburgo; 2 per ogni altro Stato estero in cui presente Associazione emigrati marchigiani); rappresentanti di giovani discendenti (meno di 35 anni) di origini marchigiane (loro rappresentatività  per Paesi  di provenienza come sopra); 1 rappresentante per ogni Organizzazione regionale di Associazioni nazionali di emigrazione presenti nel Consiglio generale di italiani all’estero (CGIE); 2 rappresentanti dei sindacati; 2 rappresentanti di Associazioni datori di lavoro; 2 rappresentanti  di Patronati riconosciuti; 2 rappresentanti dei Comuni; 1 rappresentante di Camera di Commercio; 2 Consiglieri regionali.

Consiglio è nominato da Presidente Giunta ad inizio legislatura (dura in carica fino ad insediamento di nuova legislatura), in modo da assicurare equilibrata presenza tra uomini e donne. Per ogni componente effettivo nominato 1 supplente. Consiglio rinnovato con DDS 20 del 10/03/2016 il cui Elenco è pubblicato su BUR 101/16.

Consiglio esercita seguenti funzioni consultive:

  1. esprime pareri su programma di attività a favore di emigrati
  2. esprime pareri su atti regionali riguardanti miglioramento delle condizioni di vita di emigrati e loro discendenti (in particolare in merito ad istruzione, formazione professionale, lavoro)
  3. promuove adeguata informazione tra emigrati su aspetti della vita regionale
  4. promuove iniziative volte a favorire rientro di emigrati ed avvio di nuove attività economiche

Consiglio elegge il suo Presidente e Vicepresidente e gli 8 componenti del Comitato esecutivo, ed esercita le proprie funzioni tramite:

  1. riunioni primarie (almeno ogni 2 anni, comunque in occasione della Conferenza regionale), tenendo conto di soluzioni economiche più vantaggiose per garantire legittimità di seduta
  2. conferenze continentali da svolgere con le modalità definite nel piano

Presidente del Consiglio può invitare alle riunioni, di intesa con Assessore regionale competente, rappresenti di Amministrazioni, Enti, Organizzazioni interessate agli argomenti affrontati, nonché Presidente della Consulta Associazioni marchigiane fuori Regione. Partecipazione ai lavori di Consiglio e di Comitato esecutivo è gratuita, salvo rimborso delle spese sostenute e documentate.

Art. 7. Comitato esecutivo del Consiglio, composto da Presidente Consiglio ed altri 8 membri (Comitato esecutivo nominato con DDS 90 del 04/11/2016 i cui componenti sono riportati su BUR 125/16), dura in carica quanto Consiglio ed ha il compito di: collaborare nell’attuazione programma regionale; curare e promuovere rapporti ed informazione con Consiglio; esprimere pareri su piano annuale di attività. Comitato può avvalersi di struttura regionale per svolgere  proprie funzioni.

 Art. 8. Giunta Regionale, almeno ogni 10 anni, indice Conferenza regionale su emigrazione quale momento di partecipazione, confronto e proposta con Istituzioni ed Organismi operanti nel settore.

Art. 9. Regione promuove attività di informazione a favore di emigrati tramite invio a loro Associazioni di periodici od altri stampati (comprese pubblicazioni proprie e di Enti territoriali) ed uso di strumenti audiovisivi ed informatici.

Giunta regionale può eseguire indagini e ricerche finalizzate a programmare interventi di Legge, nonché  a migliorare conoscenze  dei fenomeni migratori.

Art. 9 bis. Giunta regionale istituisce “Museo di emigrazione marchigiana nel mondo”, al fine di riconoscere il valore storico, culturale, sociale rappresentato dall’emigrazione marchigiana nel mondo.

Museo comprende documenti, fotografìe, iconografìe, esposizioni permanenti, attività di studi, ricerche e didattica, conoscenza e divulgazione del fenomeno migratorio Marche, al fine di conservarne memoria storica.

Museo svolge azione di interazione tra musei di emigrazione presenti in Italia, anche tramite collegamenti in rete e creazione di un apposito sito internet, così da facilitarne la consultazione da parte del pubblico.

Giunta Regionale, di intesa con Comuni e sentito Consiglio dei marchigiani all’estero, definisce modalità di esecuzione e gestione del Museo, eventualmente avvalendosi di un Comitato scientifico formato da “persone di riconosciuta competenza nel campo di ricerca, museologia, didattica, emigrazione

Art. 10. Regione promuove attività culturali dirette a conservare e tutelare emigrati e loro discendenti, nonché valore dell’identità culturale della loro terra di origine, rafforzando nel contempo rapporti con le Marche tramite:

  1. realizzazione nei Paesi di emigrazione, anche di intesa con Governo ed Istituti italiani di cultura all’estero, di conferenze ed altre  iniziative a favore  di collettività di origine marchigiana e loro discendenti, in modo da  far conoscere la lingua italiana, nonché la storia, cultura, tradizioni ed attualità delle Marche
  2. organizzazione di soggiorni culturali e viaggi studio a favore di figli di emigrati, nonché promozione di iniziative di turismo sociale a favore di emigrati anziani
  3. assegnazione annuale, a figli di emigrati residenti all’estero, di borse di studio per frequentare corsi universitari, o di specializzazione post universitaria, o di formazione professionale nelle Marche
  4. incontri culturali misti e gemellati
  5. reciprocità di iniziative
  6. conferimento attestati di benemerenza a: marchigiani emigrati, che si sono distinti nei settori della cultura, sociale, economia; quanti  si sono adoperati  per raggiungere finalità di LR 39/97.
  7. svolgimento di conferenze e forum su argomenti di economia , iniziative volte ad attrarre investimenti e scambi commerciali tra imprese aventi sede nelle Marche ed imprenditori marchigiani residenti nei Paesi esteri, così da favorire i processi di internazionalizzazione di  PMI marchigiane.

Art. 11. Comuni concedono contributi a favore di emigrati rientrati nelle Marche per:

  1. inserimento nell’ordinamento scolastico dei loro figli minori, tramite: assistenza alla frequenza di questi nelle scuole di ogni ordine e grado (compresi corsi di specializzazione anche post universitari); realizzazione corsi di lingua e cultura italiana e corsi di alfabetizzazione per adulti
  2. avviamento nelle Marche di attività produttive, in forma singola  o associata (escluse società di capitale) in agricoltura, artigianato, commercio, turismo
  3. favorire scambi giovanili

In caso di disagiate condizioni, o in assenza di contributi da parte di altri Enti,  Organizzazioni o Istituzioni, sono concessi contributi per:

  1. spese di viaggio di rientro e trasporto delle masserizie
  2. spese di trasporto nei Comuni di origine delle salme di lavoratori emigrati e loro famiglie

Art. 12. Regione riconosce e sostiene funzioni di promozione sociale, culturale, ricreativa svolte  da Associazioni di marchigiani all’estero e da Associazioni operanti  nelle Marche  a favore di emigrati marchigiani e loro famiglie e discendenti. A tal fine è istituito Albo di Associazioni:

  1. con almeno 20 componenti, nati o discendenti di nati o residenti al momento di emigrazione nelle Marche
  2. aventi statuto imperniato su principi di democrazia e su pubblicità delle delibere
  3. attive in modo continuativo da almeno 1 anno
  4. non operanti (salvo deroga concessa da Regione) in contesto territoriale (municipale o sub statale) dove già presente un’altra Associazione iscritta ad Albo

Iscritte di Ufficio in Albo sono:

  1. Associazioni componenti di Federazione, sulla base di una dichiarazione sostitutiva notorietà attestante appartenenza a Federazione, con contestuale cancellazione di singole Associazioni aderenti (nessun finanziamento concesso ad Associazioni componenti di Federazione)
  2. Associazioni operanti nelle Marche facenti parte di Associazioni nazionali di emigrazione rappresentate in CGIE

Servizio effettua, almeno ogni 5 anni, censimento di suddette Associazioni e Federazioni,  al fine di verificare permanenza dei requisiti di iscrizione ad Albo (modalità di verifica sono fissate da Giunta Regionale nel programma) e procede ad aggiornamento di Albo stesso.

Iscrizione ad Albo è requisito essenziale per nominare i componenti di Consiglio e partecipare a Conferenza regionale, ma non comporta alcun obbligo di sostegno da parte di Regione nei confronti di Associazioni.

Regione favorisce lo sviluppo di Federazioni tra Associazioni emigrati, assegnando a queste priorità nei finanziamenti compresi nel Piano annuale di intervento.

Art. 12 bis. Regione riconosce Associazioni all’estero che mantengono legame con Marche, in  base a rapporti di gemellaggio ed interessi culturali, turistici, economici comuni. A tal fine  istituisce uno specifico Albo.

Tali Associazioni operano nell’ambito della rete  “Club amici delle Marche”, in stretta collaborazione con struttura  organizzativa di Regione, svolgendo attività turistiche, economiche e culturali a favore delle Marche nei Paesi di appartenenza.  Modalità di funzionamento e di iscrizione ad Albo, nonché di gestione della rete sono definite da Giunta Regionale.

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