PSR ED ASSICURAZIONE AGEVOLATA (Reg. 1305/13, Misura 17.1; D.M. 9/11/21, 24/3/22) (PSR 79)
Soggetti interessati:
Ministero Politiche Agricole, Alimentari, Forestali (MIPAAF), AGEA, Compagnia assicurativa (Compagnia), Organismo di difesa collettivo (Organismo), Centri di Assistenza Agricola (CAA), cooperative agricole e loro consorzi.
Imprenditori agricoli ai sensi di art. 2135 del Codice civile, intesi come persone fisiche o giuridiche, che esercitano attività agricola ed intendono beneficare delle agevolazioni UE per assicurare il raccolto, piante ed animali “a fronte del rischio di perdite economiche dovute ad avversità atmosferiche, fitopatie e infestazioni parassitarie”, purché in possesso al momento di invio della manifestazione di interesse (requisiti mantenuti da data di sottoscrizione della polizza fino a fine della copertura assicurativa o alla data in cui prodotto non più in campo) di:
- qualifica di “agricoltori attivi”, secondo la definizione PAC
- iscrizione nel registro delle imprese
- titolare di fascicolo aziendale, in cui riportato: indirizzo e PEC di azienda; piano di coltivazione aggiornato (evidenziare le superfici inerenti al prodotto assicurato e relativi titoli di conduzione validi per intera durata di operazione)
- polizza assicurativa agevolata per campagna assicurativa 2021, corrispondente al Piano Assicurativo Individuale (PAI) presentato da agricoltore. Per ogni PAI ammessa stipula di 1 sola polizza, sottoscritta nel periodo compreso tra 1/11/2020 e 31/10/2021 in forma individuale o collettiva (in questo caso tra Organismo, cooperative agricole e loro consorzi e Compagnia per conto degli agricoltori aderenti, che rimangono comunque destinatari degli eventuali risarcimenti e possono sottoscrivere 1 o più certificati assicurativi a copertura dei rischi sulle proprie produzioni), in cui indicare: intestazione e codice identificativo di Compagnia o di agenzia o di intermediario; intestazione di assicurato; CUAA; nome di Organismo contraente in caso di polizza collettiva; prodotto e/o varietà assicurata con relativo codice identificativo (Elenco riportato in Allegato 3 pubblicato su G.U. 307/21); superficie assicurata e sua localizzazione (sempre rispondente a quella riportata nel fascicolo aziendale); tipologia di polizza; numero/certificato di polizza; tipologia di rischio e garanzia assicurata; valore e quantità assicurata; tariffa applicata; importo del premio; soglia di danno e/o franchigia; data di entrata e di fine copertura (da riferire ad anno solare o ad intero ciclo produttivo della coltura assicurata; per polizze collettive, in caso di assenza di tale dato, si fa riferimento a quanto riportato nella convenzione stipulata tra Organismo e Compagnia). Nessun dato può essere riportato nella polizza circa il tipo e la quantità della produzione futura
- produzione aziendale assicurata nei confronti dei seguenti rischi:
- avversità catastrofali, quali: alluvione; siccità; gelo e brina
- avversità di frequenza, quali: eccesso di neve o pioggia; grandine; venti forti
- avversità accessorie, quali: colpo di sole e vento caldo; sbalzi termici; ondate di calore
- determinate fitopatie che colpiscono le produzioni vegetali, quali: Alternaria; Antracnosi; Aspergillus Flavius o Parasiticus; Batteriosi; Botrite; Cancro batterico delle pomacee; Carbone; Colpo di fuoco batterico; Corineo; Virosi; Flavescenza dorata; Fusariosi; Mal del piede; Ruggini; Septoriosi; Mal dell’esca; Oidio; Mal dell’inchiostro; Marciume bruno; Marciume radicale; Ticchiolatura; Peronospora; Vaiolatura delle drupacee; Scopazzi del melo; Phytophtora ramorum; Micotossine del frumento; Cercospora; Maculatura bruna
- infestazioni parassitarie che colpiscono le produzioni vegetali, quali: Cinipide del castagno; Diabrotica; Punteruolo rosso delle palme; Tignola del pomodoro; Tarlo asiatico; Moscerino dei piccoli frutti; Aromia bungi; Cimice asiatica; Popillia; Elateridi; Nottua per il mais ed il sorgo; Piralide del mais e del sorgo; Psilla; Dorifora della patata; Carpocapsa del melo e pero; Mosca dell’olivo; Mosca del ciliegio; Tignola orientale del pesco; Ricamatrice del melo
Polizze debbono: coprire solo rischi classificabili come avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali, fitopatie e infestazioni parassitarie; garantire rischi esistenti; entrare “in copertura non dopo l’insorgenza dei rischi, né dopo che questi siano cessati” (rischi sottoscritti sempre compatibili con il ciclo colturale della specie assicurata); coprire una pluralità di rischi, per cui si avranno:
- polizze che coprono tutte le avversità catastrofali + avversità di frequenza + avversità accessorie
- polizze che coprono tutte le avversità catastrofali + almeno 1 delle avversità di frequenza
- polizze che coprono almeno 3 avversità di frequenza ed avversità accessorie
- polizze che coprono tutte le avversità catastrofali
- polizze che coprono 2 avversità di frequenza
- polizza assicurativa deve riguardare intera superficie coltivata nel 2021 o una determinata coltura nel territorio di un Comune (Elenco delle colture assicurabili riportato in Allegato 3 pubblicato su G.U. 307/21) e riportare: valore unitario assicurato mai superiore al valore della produzione media annua (compresa quella per uva da vino DOP/IGP) dichiarato in PAI da imprenditore e verificato tramite Standard Value (SV) o documentazione fornite da agricoltore attestante che sua produzione media degli ultimi 3/5 anni superiore a SV
- polizza che prevede il risarcimento del danno solo in caso di:
- perdite superiori al 20% del valore della produzione media annua dell’agricoltore dichiarata in PAI, o al valore assicurato se questo inferiore al precedente (soglia di danno)
- verificarsi di un’avversità atmosferica assimilabile alla calamità naturale, o a fitopatia, o ad infestazione parassitaria riconosciuta dal perito di Compagnia che, accertato il nesso di causalità esistente tra evento e danno (considerare anche gli appezzamenti limitrofi), stima “con riferimento al momento della raccolta, tenendo conto anche di eventuale compromissione della qualità”, una perdita di produzione superiore al 20% (indennizzo mai superiore al valore di mancata produzione)
Iter procedurale:
MIPAAF definisce il Piano di gestione dei rischi in agricoltura (PGRA), in cui individuate produzioni, allevamenti, strutture, rischi e garanzie assicurabili, contenuto del contratto assicurativo, termini di sottoscrizione delle polizze, metodologia del calcolo dei parametri contributivi ed aliquote massime concedibili, entità del contributo pubblico sui premi assicurativi in base alla disponibilità dei bilanci ed importanza socio economica delle produzioni
MIPAAF istituisce Sistema di Gestione del Rischio (SGR) nel cui ambito presentare PAI
MIPAAF emanato, con DM 9/11/2021, un avviso pubblico per la concessione di un contributo nell’ambito della Misura 17.1 del Programma di Sviluppo Rurale Nazionale (PSRN) 2014/2020
Agricoltori, che hanno inviato una manifestazione di interesse per la Misura in questione ed aggiornato il fascicolo aziendale (con relativo piano di coltivazione in base al proprio patrimonio produttivo), presentano su SIAN ad AGEA una domanda di sostegno (modello Allegato 4 pubblicato su G.U. 307/21) direttamente (domanda sottoscritta con firma digitale, o firma elettronica mediante codice OTP, a seguito della registrazione, da parte di azienda agricola, della propria anagrafica sul portale AGEA), o mediante CAA accreditato a cui conferito mandato (domanda sottoscritta con firma autografa del produttore sul modello cartaceo, o con firma elettronica OTP) entro il 31/12/2022 (in caso di impossibilità di rilascio della domanda entro tale termine, AGEA può consentire completamento delle operazioni di rilascio anche successivamente), specificando proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) ed allegando:
- PAI relativo alla campagna assicurativa 2021
- manifestazione di interesse, se non compresa nel PAI
- dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante di:
- possedere i requisiti di ammissibilità riportati sopra
- essere a conoscenza che requisito di agricoltore in attività accertato in base alle modalità PAC
- non aver ottenuto, né richiesto (anche tramite Organismo) per le stesse operazioni oggetto di domanda contributi ad altri Enti pubblici a valere su altre Misure del PSR 2014/20, o su altri fondi UE o nazionali
- non sussistono nei propri confronti cause di divieto o decadenza o sospensione di cui al Lgs. 159/11
- non essere sottoposto a pene detentive e/o misure accessorie interdittive/limitative della capacità giuridica e potere di agire (salvo autorizzazioni specifiche degli Organi di vigilanza e/o tutori)
- essere a conoscenza delle norme UE e nazionali relative agli aiuti PSR ed alla disciplina sulla assicurazione agricola agevolata
- essere a conoscenza delle disposizioni previste dal PGRA 2021 in materia di determinazione della spesa ammissibile a contributo, in base all’applicazione dei parametri contributivi per ogni combinazione comune/prodotto/tipologia di polizza per produzioni vegetali campagna assicurativa 2021
- essere a conoscenza del PSNR 2014/2020 e del contenuto del bando (compresi relativi obblighi e le eventuali riduzioni, esclusioni, sanzioni connesse)
- essere a conoscenza delle disposizioni nazionali previste in materia di sospensione dei procedimenti di erogazione, in caso di notizie circa indebita percezione del contributo
- essere a conoscenza delle sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti UE nel settore agricolo
- impegnarsi a conservare, per i 3 anni successivi alla data di pagamentodel contributo, a disposizione dei controlli AGEA, presso la propria sede (o presso Organismo in caso di polizze collettive), documentazione attestante: produzioni annuali dichiarate nel PAI; originali delle polizze o certificati di polizza sottoscritti; pagamento del premio alla Compagnia (o ad Organismo in caso di polizze collettive)
- essere a conoscenza che i propri dati personali vengono comunicati agli Organi istituzionali di UE, nazionali, regionali a fini istruttori e di ispezione
- consentire l’accesso, “in ogni momento e senza restrizioni”, ai documenti, appezzamenti/impianti di azienda, sedi del richiedente all’Autorità competente per i controlli (pena esclusione/revoca del contributo)
- avere registrato la documentazione relativa all’acquisizione, cessione ed affitto delle superfici oggetto di contributo, a cui l’Autorità competente potrà sempre accedere ai fini del controllo
- esonerare l’Amministrazione nazionale e/o eventuali Enti/soggetti delegati, da ogni responsabilità derivante dal pagamento del contributo “nei confronti di terzi aventi causa a qualsiasi titolo”
- essere consapevole che MIPAAF, anche tramite un soggetto delegato, può effettuare controlli e determinare l’importo della spesa ammissibile e del contributo concedibile
- essere a conoscenza che ogni comunicazione in merito al bando attuata tramite: PEC indicata in domanda; sito del MIPAAF o di AGEA; SIAN
- essere a conoscenza che per conseguire maggiore efficienza amministrativa è incentivato uso della telematica per consultare direttamente o tramite CAA, utilizzando SIAN, stato del procedimento amministrativo ed accesso agli atti da parte di interessati
- essere a conoscenza che in caso di richiesta di riesame della pratica o di valore dichiarato in PAI superiore a SV, mancata comparizione in sede di convocazione o mancato/parziale invio dei documenti richiesti comporta chiusura del procedimento con elementi a disposizione di Amministrazione
- essere consapevoli che il contributo è versato da AGEA, solo dopo l’invio della domanda di pagamento e l’esito positivo dei relativi controlli
- essere disponibili ad integrare la domanda ed a fornire ogni eventuale documentazione ed informazione richiesta da AGEA per l’attività di monitoraggio e di valutazione delle attività relative a PSRN
- consentire trattamento dei dati per finalità ed obblighi previsti da normativa di settore
- polizza individuale informatizzata (nel caso di polizze collettive, accertarsi che Organismo abbia provveduto ad informatizzare i dati relativi al proprio certificato)
- copia del documento di identità in corso di validità
Al richiedente sarà rilasciata una specifica ricevuta di avvenuta presentazione della domanda di sostegno.
Domande presentate sono sottoposte ai controlli amministrativi da parte di AGEA per verificarne:
- ricevibilità a livello di: completezza della domanda e dei documenti inviati; rispetto dei termini di invio
- ammissibilità, a livello di: possesso da parte del richiedente dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti; rispetto degli obblighi stabiliti da normativa UE e nazionale
- importo ammissibile a contributo, pari al minor valore risultante dal confronto tra il premio indicato nella polizza e l’importo ottenuto applicando i parametri contributivi calcolati in SGR
- congruità tra i dati del PAI e relativi SV, accertando in particolare che: valore della produzione storica dichiarata in PAI non superiore a SV di riferimento, salvo casi che agricoltore non disponga di “documentazione probante” per ciascuna delle 3/5 annate precedenti (v. fatture o altri documenti fiscali, registro dei corrispettivi) del valore dichiarato in PAI (specie per uve da vino DOP/IGP); valore e superficie assicurata non superiore a dati riportati in PAI, eseguendo in casi di difformità rideterminazione dei valori assicurati nei limiti del PAI e delle superfici secondo quanto riportato nel fascicolo aziendale
- data di sottoscrizione della polizza individuale/collettiva: entro 31/5/2021 per le colture a ciclo autunno primaverile; entro 12/6/2021 per le colture permanenti; entro 30/6/2021 per le colture a ciclo primaverile ed olivicoltura; entro 15/7/2021 per le colture a ciclo estivo, o di 2° raccolto, o trapiantate; entro 31/10/2021 per strutture ed allevamenti, colture a ciclo autunno invernale e colture vivaistiche (dettaglio delle scadenze per singola coltura riportato in Allegato 5 pubblicato su G.U. 291/20); entro scadenza successiva per le colture olivicole, o a ciclo primaverile o estivo, o di 2° raccolto seminate o trapiantate dopo le scadenze sopra citate
A conclusione di istruttoria AGEA ne registra esito in apposita check list, pubblicando su sito MIPAAF ed AGEA elenco delle domande per cui richiesto invio di chiarimenti/integrazioni, o documentazione probante valore dichiarato in PAI (specificare procedura per visualizzare in ambito SIAN modalità e termini per invio di tale documentazione), pena chiusura negativa di domanda. In caso di inammissibilità della domanda o riduzione dell’importo richiesto, interessato può presentare (per importi superiori a 10 €), tramite servizio telematico, entro 10 giorni dalla comunicazione richiesta di riesame ad AGEA, che decide nel merito nei 10 giorni successivi. AGEA dispone (anche a seguito di convocazione del soggetto) con proprio atto (pubblicato su SIAN e sito internet di AGEA, nonché trasmesso a MIPAAF) l’approvazione delle domande di sostegno, fissando: data di ammissione; spesa ammessa a contributo; entità dell’aiuto concesso
Beneficiario, a seguito del decreto di AGEA e dopo il pagamento della polizza, presenta ad AGEA, per via telematica seguendo le stesse modalità della domanda di sostegno entro il 30/6/2023 domanda di pagamento (modello predisposto da AGEA), allegando documentazione attestante la spesa sostenuta, che in caso di polizza individuale consiste nella quietanza rilasciata dalla Compagnia, mentre in caso di polizza collettiva riguarda:
- quietanza rilasciata dalla Compagnia ad Organismo circa premio complessivo versato mediante: bonifico o ricevuta bancaria (in caso di home banking allegare stampa dell’operazione attestante data e numero della transazione eseguita); assegno (recante dicitura “non trasferibile”) o carta di credito e/o bancomat, corredato da estratto conto di Istituto di credito attestante avvenuto pagamento; bollettino o vaglia di conto corrente postale (specificare causale riportante numero della polizza) corredato da copia del bollettino/vaglia ed estratto del conto corrente in originale. Non ammessi pagamenti tramite carte prepagate ed in contanti
- distinta redatta da Organismo, in cui specificato importo per i singoli certificati di polizza (prima di inviare tali documenti occorre verificare l’avvenuta informatizzazione della suddetta quietanza da parte di Organismo
AGEA istruisce domande di pagamento mediante:
- controlli amministrativi su tutte le domande inviate in merito a: ricevibilità della domanda (compresa validità della certificazione antimafia); conformità della polizza stipulata con quella allegata alla domanda di sostegno; costi sostenuti e pagamenti effettuati; presenza di doppi finanziamenti ottenuti da altri regimi UE/nazionali o da assicurazioni private non agevolate
- controlli in loco eseguiti alla presenza del beneficiario o di un suo delegato su un campione di domande (almeno pari a 5% della spesa da versare) individuato in base ad un’analisi dei rischi e ad un fattore di casualità, al fine di verificare:
- conformità delle operazioni realizzate dai beneficiari ai criteri di ammissibilità ed agli impegni previsti nel bando;
- esattezza dei dati dichiarati in domanda con quelli dei documenti giustificativi inviati (Esclusi dati relativi alla produzione storica dichiarata in PAI)
In caso di esito positivo dei controlli si procede al pagamento dell’aiuto, mentre in caso di esito negativo AGEA lo comunica (tramite PEC o SIAN) all’interessato, che può presentare richiesta di riesame entro 10 giorni successivi
Domanda di sostegno e pagamento può essere:
- sempre ritirata (in tutto od in parte) in ogni momento, salvo se Autorità competente abbia informato il beneficiario di: aver rilevato inadempienze nella domanda; voler svolgere un controllo in loco; aver rilevato inadempienze a seguito di tale controllo
- corretta in ogni momento in caso di errori palesi, purché: riconosciuti da AGEA; ritenuti facilmente individuabili in sede di istruttoria; beneficiario ha agito in buona fede. In caso di domande sottoposte a controllo in loco, correzioni autorizzate solo dopo completamento attività di controllo e comunque non accettati errori palesi che rendono “incompleti o incoerenti i risultati di accertamento svolto”
In caso di cessione totale (cioè vendita, affitto, o qualunque altra tipologia di transazione) di unità di produzione aziendale oggetto di beneficio avvenuta:
- per atto di transazione tra vivi stipulato entro il termine di scadenza della copertura assicurativa ma dopo l’invio della manifestazione di interesse, l’aiuto è versato al cessionario, se questo:
- presenta richiesta di subentro alla manifestazione di interesse ed il PAI volturato
- aggiorna il fascicolo aziendale
- provvede a volturare intestazione della polizza ed eventualmente del pagamento del premio
- presenta domanda di sostegno, allegando tutti i documenti giustificativi a questa connessi (v. avvenuta cessione, PAI volturato)
- subentra a: tutti i diritti e gli obblighi a carico del cedente; tutte le operazioni necessarie per ottenere l’aiuto (comprese le dichiarazioni effettuate dal cedente)
- considera azienda ceduta in modo distinto rispetto alle altre aziende in suo possesso per cui percepito analoghi contributi nella stessa campagna assicurativa anno 2021
- per atto di transazione tra vivi stipulato dopo il termine di scadenza della copertura assicurativa e dopo l’invio della manifestazione di interesse, il sostegno viene erogato al cedente (nessun aiuto dovuto al cessionario) se questo:
- presenta domanda di sostegno, informando Autorità competente dell’avvenuta cessione e che nulla è dovuto al cessionario
- presenta domanda di pagamento, con tutti i documenti a questa connessi
- mantiene a suo carico tutti gli obblighi previsti dal bando
- a seguito di successione “mortis causa”, avvenuta dopo l’invio della manifestazione di interesse, l’aiuto viene concesso all’erede (in caso di una pluralità di eredi, occorre delegarne uno) purché: rispetta tutti i diritti ed obblighi sottoscritti dal “de cuius”. Se “de cuius” deceduto prima di invio domanda di sostegno, erede presenta tale domanda, purché inviati documenti di cui al 1° pallino ed eseguiti controlli amministrativi volti ad accertare invio di manifestazione di interesse da parte del “de cuius”. Se invece “de cuius” deceduto dopo presentazione domanda di pagamento, erede provvede solo alla comunicazione dell’avvenuta successione per attivare pagamento della domanda
AGEA può eseguire controlli ex post al fine di verificare lo stato del pagamento da parte del beneficiario ad Organismo (che ha anticipato parte del premio nel caso di polizze collettive) della quota del premio di propria pertinenza
Contro le decisioni assunte da AGEA è ammesso ricorso alla Camera arbitrale di AGEA, fermo restando possibilità di promuovere ricorso giurisdizionale
Tutte le comunicazioni tra agricoltori ed Autorità competenti avvengono tramite: PEC (cosvir6@pec.politicheagricole.gov.it per MIPAAF e protocollo@pec.agea.gov.it per AGEA); SIAN (dove beneficiari o CAA possono acquisire dati relativi a: mandato di rappresentanza al CAA; scheda di validazione del fascicolo aziendale; domanda di sostegno/pagamento; dati di base in formato grafico GIS; check list istruttoria; comunicazioni al beneficiario, comprese quelle relative ai pagamenti effettuati a suo favore).
AGEA eroga contributo al beneficiario tramite bonifico versato sulle coordinate bancarie indicate nella domanda di pagamento e si impegna a rispettare normativa sulla privacy in merito ai dati personali acquisiti in sede di istruttoria
Entità aiuto:
D.M. 9/11/2021, come integrato da D.M. 24/3/2022, stanziato per campagna assicurativa 2021 365.000.000 €, di cui 200.750.000 € dal Fondo di rotazione Legge 183/1987 e 164.250.000 € a carico di FEASR, per concedere contributo pari al 70% (ridotto al 65% se le polizze coprono 2 delle avversità elencate) delle spese sostenute per il pagamento dei premi di assicurazione del raccolto e delle piante, a fronte del rischio di perdite economiche causate agli agricoltori da avversità atmosferiche, fitopatie, infestazioni parassitarie, purché:
- data di quietanza del premio alla Compagnia sia successiva a quella di invio della manifestazione di interesse
- in caso di polizza collettiva, nessuna quota del sostegno pubblico destinata a coprire i costi di gestione di Organismo
- in caso di beneficiario soggetto pubblico rispettata la normativa sugli appalti pubblici.
Sanzioni:
Se non risultano rispettati i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi del bando : aiuto ridotto o revocato, in base alla gravità, entità, durata e ripetizione dell’inadempienza + applicazione di una sanzione amministrativa, qualora non siano rispettati gli impegni presi con la domanda di pagamento.