LAVORO IN AGRICOLTURA

LAVORO IN AGRICOLTURA (D.Lgs. 375/93; Legge 220/10, 99/13, 116/14, 190/14, 205/17, 145/18, 44/19; D.M. 27/3/14, 4/7/19, 11/12/20)  (lavoro12)

Soggetti interessati:

Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MIPAAF), Ministero Lavoro e Politiche Sociali (MILPOS), Ministero Economia e Finanze (MEF), Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), Ispettorato Nazionale Lavoro (INL), INPS, imprenditori agricoli ai sensi di art. 2135 del Codice Civile.

Iter procedurale:

Contro decisioni INPS in materia di accertamento contributivo, compresa mancata iscrizione o cancellazione, agricoltori interessati possono presentare ricorso entro 30 giorni a Commissione centrale INPS, che si pronuncia entro 90 giorni, altrimenti ricorso respinto.

Domanda di incentivo per assunzione di giovani, di età compresa tra 18 e 35 anni, in agricoltura inviata, per via informatica, ad INPS, che provvede a definire modalità di controllo sui datori di lavoro per verificare il rispetto dei contratti di lavoro oggetto di incentivo ed incremento occupazionale. Incentivo ad assunzione concesso da INPS in base ad ordine cronologico di presentazione delle domande, fino al limite delle risorse disponibili su base pluriennale, con riferimento alla durata di incentivo stesso. Esauriti i fondi, INPS lo comunica sul proprio sito e non accetta più domande. INPS provvede a monitoraggio delle minori entrate ed invia relazioni mensili a MILPOS, MIPAAF, MEF su andamento di iniziativa.

Legge 205/17 ad art. 1 comma 164 stabilisce che, ai fini di APE e  APE sociale per gli operai di agricoltura e zootecnia di lavoro, il numero minimo di giornate fissato da Legge 608/96 viene assunto a riferimento per il computo integrale dell’anno.

Legge 116/14, come modificata da Legge 199/16, istituisce presso INPS la “Rete del lavoro agricolo di qualità” (RETE), a cui possono partecipare le imprese agricole, in possesso dei seguenti requisiti:

a)non avere riportato condanne penali per violazioni della normativa in materia di: lavoro; legislazione sociale; delitti contro Amministrazione pubblica; delitti contro incolumità pubblica; delitti contro economia pubblica, industria e commercio; delitti contro sentimento per animali; imposte sui redditi e valore aggiunto;

b)non destinatari negli ultimi 3 anni di sanzioni amministrative (anche non definitive) per violazioni in materia di lavoro, legislazione sociale, rispetto degli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse. Vincolo non applicato, se trasgressore (od obbligato in solido) ha provveduto, prima di emissione del provvedimento definitivo, a regolarizzare le inadempienze ed al pagamento, in misura agevolata, delle sanzioni entro termini previsti;

c)in regola con versamento dei contributi previdenziali e premi assicurativi

d)applicati contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL)

e)non essere controllate o collegate a soggetti che non siano in possesso dei suddetti requisiti

Alla Rete possono aderire inoltre, tramite stipula di apposite convenzioni: Sportelli unici per immigrazione; Istituzioni locali; Centri per impiego; Enti bilaterali costituiti da Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori in agricoltura; soggetti di intermediazione autorizzati; Agenzie per lavoro; altri soggetti autorizzati ad intermediazione.

La Rete è coordinata da una Cabina di regia, composta da MIPAAF, MEF, Ministero Interno, Ispettorato Nazionale del Lavoro, Agenzia Entrate, Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro (ANPAL), INPS, Conferenza delle Regioni, nonché da 3 rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi in agricoltura, 1 delle cooperative, 1 delle Associazioni di cooperative. Cabina di regia, presieduta da INPS, svolge seguenti compiti:

a)delibera entro 30 giorni su richieste inviate, per via telematica, da imprese che intendono partecipare alla Rete

b)esclude dalla Rete le imprese agricole che perdono requisiti di qualità di cui sopra

c)redige ed aggiorna elenco delle imprese agricole partecipanti a Rete, e ne cura la pubblicazione su sito internet di INPS

d)procede a monitoraggi costanti (ogni 3 mesi)  su andamento del mercato del lavoro agricolo, anche: accedendo a dati su rapporti di lavoro disponibili presso MILPOS  e INPS; valutando, in particolare, rapporto tra numero di lavoratori stranieri impiegati e numero di lavoratori stranieri a cui rilasciato nulla osta per lavoro agricolo da parte di Sportelli unici per immigrazione

e)promuove iniziative, sentite le parti sociali, in materia di: politiche attive del lavoro; contrasto al lavoro sommerso ed evasione contributiva organizzazione e gestione dei flussi di manodopera  stagionale; assistenza ai lavoratori immigrati

f)formula proposte a MILPOS e MIPAAF in materia di lavoro e legislazione sociale nel settore agricolo

g)promuove stipula di convenzioni, utilizzando informazioni in possesso di Commissioni provinciali di integrazione salari operai agricoli ed AGEA, allo scopo di formulare indici di coerenza del comportamento aziendale correlati a produzione agricola del territorio

Rete si articola in Sezioni territoriali, a cui possono aderire soggetti che hanno stipulato convenzioni, con sede presso Commissione provinciale integrazione salari. Sezioni:

a)promuovono iniziative  in materia di politiche attive del lavoro

b)svolgono compiti di promozione delle modalità sperimentali di intermediazione tra domanda ed offerta di lavoro agricolo, in stretto contatto con ANPAL e Rete Nazionale dei servizi per politiche del lavoro

c)promuovono iniziative per realizzare efficienti forme di trasporto dei lavoratori fino al luogo di lavoro (anche a seguito stipula di convenzioni con Enti locali).  Soggetti, provvisti di autorizzazione al trasporto di persone rilasciata da Autorità competente, che intendono trasportare lavoratori agricoli stipulano convenzione con Rete. Enti locali stabiliscono: obbligo della stipula di convenzione per accedere ai contributi istituiti per tale trasporto; condizioni ed ammontare dei contributi; modalità di riparto del costo di trasporto tra imprese e lavoratori. Violazione da parte del trasportatore comporta risoluzione di convenzione ed immediata decadenza del contributo.

MILPOS ed INPS orientano attività di controllo, in particolare su veridicità delle dichiarazioni, nei confronti di imprese non appartenenti a Rete, salvo caso di:

a)richiesta di intervento da parte del lavoratore, Organizzazioni sindacali, Autorità giudiziaria, Autorità amministrativa

b)imprese con procedimenti penali in corso per violazione della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, contratti collettivi, sicurezza nei luoghi di lavoro, imposte sui redditi, IVA

INPS provvede a gestione di quanto previsto da rete con proprie risorse interne, impegnandosi ad adattare il sistema UNIEMENS al settore agricolo a partire da retribuzione mese di Gennaio 2018 (senza provocare modifiche al vigente sistema previdenziale ed assistenziale, compreso sistema di elenchi annuali e di variazione dei lavoratori agricoli, ma solo attivazione del servizio con relativo tariffario). Dati telematici contenuti nel Libro unico del lavoro (sostituisce UNIEMENS, quale documento unico per adempimenti in materia previdenziale e contributiva) sono resi accessibili ad Amministrazioni interessate.

Legge 199/16 art. 9 stabilisce che, al fine di migliorare le condizioni di svolgimento dell’attività lavorativa stagionale di raccolta dei prodotti agricoli, MILPOS predispone (anche con coinvolgimento di Regioni, Enti locali, rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore, Organizzazioni del terzo settore, Rete) un piano di interventi in cui previste misure per sistemazione logistica e di supporto ai lavoratori,  anche per realizzare modelli sperimentali di collocamento agricolo sul territorio. MILPOS trasmette alle competenti Commissioni parlamentari una relazione annuale su stato di attuazione del piano di interventi.

Legge 199/16 art. 10 prevede che accordi provinciali di riallineamento retributivo nel settore agricolo determinano un graduale riallineamento dei trattamenti economici dei lavoratori ad accordi aziendali di recepimento, purchè sottoscritti da stesse parti firmatarie di accordo  provinciale.

Legge 99/13 stabilisce che le imprese agricole, comprese quelle in forma cooperativa, appartenenti allo stesso gruppo , o riconducibili a stesso proprietario, o a soggetti legati tra loro da vincoli di parentela o di affinità entro 3° grado, o legate con contratto di rete, purché almeno 50% costituite da imprese agricole, possono procedere congiuntamente ad assunzione di lavoratori dipendenti per svolgimento di attività lavorative presso le relative aziende. MILPOS, con D.M. 27/3/2014, definito modalità di comunicazione di assunzione, trasformazione, proroga e cessazione concernenti lavoratori assunti in modo congiunto da inviare a Centro per impiego, dove ubicata sede di lavoro di impresa, tramite Modello Unilav da proprietario (in caso di impresa individuale), o da impresa capogruppo (in caso di contratto di rete, o impresa legata da vincoli di parentela od affinità).

Datori di lavoro rispondono in solido delle obbligazioni contrattuali e previdenziali e che scaturiscono dal rapporto di lavoro installato con tale tipo di procedura

MILPOS con D.M. 4/7/2019 (come integrato con D.M. 11/12/2020) ha istituito Tavolo operativo per definire una nuova strategia di contrasto al caporalato e sfruttamento lavorativo in agricoltura, composto da: rappresentante di MILPOS (lo presiede); rappresentante di MIPAAF; rappresentante di Ministero Interno; rappresentante di Ministero Giustizia; rappresentante di Ministero Infrastrutture; rappresentante di ANPAL; rappresentante di INL; rappresentante di INPS; rappresentante di Comando Carabinieri per tutela del lavoro; rappresentante di Guardia di Finanza; rappresentante di Regioni; rappresentante di ANCI; rappresentante di Autorità politica delegata alla coesione territoriale; rappresentante di Autorità politica delegata alle pari opportunità. Al Tavolo possono altresì partecipare: rappresentanti di datori di lavoro e dei lavoratori del settore; Organizzazioni del Terzo settore (previo invio da parte di queste di manifestazione di interesse a partecipare); rappresentanti di Organizzazioni internazionali operanti nei settori dell’immigrazione e del lavoro (su invito del Presidente o dei componenti istituzionali); altri soggetti (in qualità di uditori), tra cui consiglieri di parità. Tavolo organizzato in 6 gruppi di lavoro concernenti le seguenti aree di intervento:

1)       prevenzione, vigilanza e repressione del fenomeno del caporalato, coordinato da INL, fermo restando competenze in materia di Forze di polizia ed Autorità di pubblica sicurezza;

2)       filiera produttiva agroalimentare e prezzi dei prodotti agricoli, coordinato da MIPAAF;

3)       intermediazione tra domanda ed offerta di lavoro e valorizzazione del ruolo del Centro per impiego, coordinato da ANPAL;

4)       trasporti, coordinato da Regione Basilicata;

5)       alloggi e foresterie temporanee, coordinato da ANCI;

6)       rete del lavoro agricolo di qualità, coordinato da INPS;

Ogni coordinatore stabilisce modalità di funzionamento e programmazione dei lavori del proprio Gruppo, fermo restando che: adesione ai Gruppi è aperta anche a soggetti diversi da quelli presenti al Tavolo; componenti di un Gruppo possono partecipare ai lavori di altri Gruppi “compatibilmente con proprie funzioni istituzionali. Coordinatori dei diversi Gruppi: contribuiscono alla redazione, per quanto di propria competenza, delle azioni da attuare da parte del Tavolo; definiscono in apposite riunioni il Piano triennale di lavoro del Gruppo di riferimento; relazionano periodicamente al Tavolo “sullo stato delle attività svolte dai singoli Gruppi”; esercitano monitoraggio sull’attuazione del Piano triennale di lavoro. Segreteria del Tavolo ha il compito di agevolare la partecipazione al lavoro dei Gruppi, coordinandone la programmazione degli incontri (di cui deve essere preventivamente informata), fermo restando la possibilità dei coordinatori dei Gruppi di riunirsi in caso di necessità, avvalendosi del supporto della stessa Segreteria.

Tavolo opera per 3 anni (Ammessa proroga per ulteriori 3 anni) con la funzione di:

a)predisporre Piano triennale di intervento;

b)definire indirizzo e programmazione delle attività istituzionali volte a contrastare il caporalato e lo sfruttamento del lavoro in agricoltura;

c)monitorare l’attuazione degli interventi previsti dal Piano triennale e dalla Legge 199/16;

d)coordinare le azioni intraprese dalle diverse Istituzioni, attraverso “gestione condivisa degli interventi volti a prevenire il fenomeno”;

e)condividere buone prassi sperimentate a livello locale e loro riproduzione in realtà territoriali;

f)elaborare proposte normative volte al contrasto e prevenzione del fenomeno;

g)collaborare con Cabina di regia e sezioni territoriali della Rete del lavoro agricolo di qualità

Tavolo si riunisce almeno 3 volte/anno, fermo restando che in caso di necessità il Presidente, o almeno 1/3 dei rappresentanti istituzionali, o 1 coordinatore dei Gruppi di lavoro può sempre chiederne la convocazione. Convocazione, con relativo ordine del giorno, inviata almeno 10 giorni prima, per via telematica. Riunione del Tavolo è valida se presente la maggioranza assoluta dei componenti (se impossibilitato a partecipare un componente può inviare proprie osservazioni prima dell’apertura della seduta) e delibere prese a maggioranza dei componenti istituzionali presenti. Al termine della riunione redatto un verbale inviato, per via telematica, a tutti i componenti del Tavolo ed ai Gruppi di lavoro (verbale approvato a maggioranza dei presenti nella seduta successiva)

Entità aiuto:

Legge 220/10 ha prorogato, a partire dal 01/08/2010, la riduzione dei contributi nel settore agricolo a carico del datore di lavoro di: 75% nei territori montani particolarmente svantaggiati; 68% nelle zone agricole svantaggiate

Legge 116/14 prevede l’esenzione dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (Esclusi premi e contributi dovuti ad INAIL; aliquota di prestazioni pensionistiche), che assumono giovani in agricoltura fino ad un massimo di 8.000 €/anno e 3 anni e precisamente per:

  • assunzioni a tempo determinato: fino a 6 mensilità, alla scadenza del 1° anno di assunzione, o del 2° anno di assunzione, o del 3° anno di assunzione
  • assunzioni a tempo indeterminato: fino a 18 mensilità, a decorrere dalla scadenza del 18° mese da assunzione

Legge 145/18 art. 1 comma 705 stabilisce che familiari e coadiuvanti dell’imprenditore agricolo appartenenti allo stesso nucleo familiare, iscritti ad INPS in qualità di coltivatori diretti, beneficiano di disciplina fiscale applicata ai titolari di impresa agricola, alla cui gestione partecipano in modo attivo.

Legge 44/19 ad art. 10 bis ha stabilito che ai lavoratori agricoli a tempo determinato che siano stati per almeno 5 giorni alle dipendenze di un’impresa agricola (come desumibile dalle iscrizioni agli elenchi anagrafici) ricadente nelle zone colpite da avversità atmosferiche eccezionali delimitate dalla Regione, è riconosciuto, in aggiunta a giornate di lavoro prestate un numero di giornate fino a raggiungere quelle attuate in azienda nell’anno precedente.

Legge 106/21 ad Art. 70 prevede che a seguito del perdurare dell’epidemia di COVID19 agli imprenditori agricoli professionali (IAP), coltivatori diretti, mezzadri, coloni, nonché alle aziende appartenenti alle filiere dei settori agriturismo e vitivinicolo (comprese aziende produttrici di vino e birra) è riconosciuto esonero, nei limiti della contribuzione dovuta (al netto di altre agevolazioni o riduzioni previste al riguardo da normativa vigente per il periodo oggetto di esonero), dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali (esclusi premi e contributi dovuti ad INAIL) del mese di Febbraio 2021 per la quota inerente ai datori di lavoro, fermo restando che aliquota rimane computata ai fini delle prestazioni pensionistiche. Esonero riconosciuto nell’ambito del Quadro temporaneo di aiuti di Stato per superare emergenza COVID19 (concedibili non oltre 200.000 € di aiuti complessivi ad impresa al riguardo) fino a 72.500.000 €. INPS provvede al monitoraggio ai fini del rispetto di tale limite, comunicando dati a MILPOS e MEF (se limite superato, non adottati altri provvedimenti concessori)

Ai componenti della Cabina di regia, come a quelli del Tavolo sul caporalato non è concesso alcun compenso, o rimborso spese, o altri emolumenti, salvo rimborso spese di viaggio e soggiorno

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