AUTOIMPRENDITORIALITA’ AGRICOLA

AUTOIMPRENDITORIALTA’ AGRICOLA (DM 18/01/16)  (lavoro22)

Soggetti interessati:

ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo ed agroalimentare).

Micro, piccole e medie imprese, in qualsiasi forma costituite, purché:

  • subentrate, a titolo di successione o mediante atto di cessione di azienda, da non oltre 6 mesi dalla data di invio della domanda, nella conduzione dell’azienda agricola (o con impegno a subentrarvi entro 3 mesi dalla delibera di ammissione alle agevolazioni)
  • presentano progetti per lo sviluppo e consolidamento della produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli dell’azienda oggetto di subentro, al fine di conseguire almeno 1 dei seguenti obiettivi:
  1. incremento del rendimento globale dell’azienda agricola, mediante la riduzione dei costi, o il miglioramento e riconversione della produzione
  2. miglioramento dell’ambiente naturale, condizioni di igiene e benessere di animali
  3. realizzazione e miglioramento delle infrastrutture connesse allo sviluppo, adeguamento e modernizzazione dell’agricoltura
  • costituite da meno di 6 mesi dall’invio della domanda
  • amministrate e condotte da giovani di età compresa tra 18 e 40 anni non compiuti al momento dell’invio della domanda, aventi qualifica di imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto, come risulta dall’iscrizione alla gestione previdenziale INPS al momento della delibera di ammissione alle agevolazioni (qualifica da mantenere per almeno 10 anni). In caso di società, queste composte per oltre il 50% dei soci e delle quote di capitale da giovani imprenditori agricoli di età compresa tra 18 e 40 anni che le amministrano
  • azienda ha sede operativa nel territorio nazionale
  • impresa cedente iscritta alla Camera di Commercio ed in possesso di partita IVA inerente l’attività agricola, ai sensi di articolo 2135 del Codice Civile, da almeno 2 anni precedenti il subentro se questo avvenuto prima dell’invio della domanda
  • statuto di impresa contiene una clausola che impedisce, per almeno 10 anni dall’ammissione alle agevolazioni (comunque fino alla completa estinzione del mutuo agevolato concesso), il trasferimento di quote azionarie della società in entità tale da far perdere i requisiti di età prescritti per la maggioranza dei soci
  • nel caso di società, soci non possono detenere, per almeno 5 anni successivi alla delibera di ammissione alle agevolazioni quote o azioni di un’altra impresa beneficiaria di agevolazione analoga.

Sono escluse:

  1. imprese in difficoltà finanziaria
  2. soggetti destinatari di ordini di recupero di contributi percepiti a seguito della decisione della Commissione di dichiarare questi illegittimi ed incompatibili con il mercato interno
  3. imprese che non dispongono dei requisiti riportati in precedenza

 

Iter procedurale:

Interessati presentano domanda di agevolazione ad ISMEA, specificando: nome; dimensione di impresa; ubicazione; descrizione del progetto.

ISMEA esegue, entro 6 mesi, anche avvalendosi delle informazioni acquisite presso la Camera di Commercio, Amministrazioni pubbliche, ordini professionali, altri soggetti incaricati della tenuta dei registri, o chiedendo documentazione  integrativa al richiedente, l’istruttoria delle domande pervenute, al fine di accertare:

  1. sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi (in caso di investimenti che richiedono la valutazione di impatto ambientale, acquisizione di tale valutazione deve avvenire prima della concessione dell’aiuto);
  2. sostenibilità finanziaria ed economica di iniziativa.

A conclusione dell’istruttoria, ISMEA delibera la concessione  delle agevolazioni entro i limiti delle risorse assegnate (indicare: beneficiario; caratteristiche del progetto finanziato; entità dell’agevolazione concessa in termini di ESL, cioè “equivalente sovvenzione lorda”; spese ammesse; tempi di esecuzione del progetto; importo e durata del mutuo agevolato o del contributo a fondo perduto concesso), o il rigetto della domanda, comunicandolo all’interessato.

Beneficiari, entro 6 mesi dalla suddetta notifica, inviano ad ISMEA la documentazione necessaria alla stipula dei contratti di mutuo agevolato, in cui definire: termini e condizioni per attuare il progetto; rapporti giuridici e finanziari vigenti tra ISMEA e beneficiario (compresi tassi di interesse di mora da applicare in caso di inadempimento); termini per realizzare e rendicontare il progetto. Il mutuo agevolato è assistito da una garanzia, pari al 120% dell’importo concesso (compresi gli oneri di accesso ed il rimborso spese), che può assumere le seguenti forme:

  1. iscrizione di ipoteca di 1° grado sui beni oggetto di finanziamento, o su altri beni in possesso del beneficiario o di soggetti terzi
  2. prestazione di fideiussione bancaria o assicurativa a favore di ISMEA
  3. iscrizione di un privilegio sui beni mobili oggetto di finanziamento agevolato

Entro 6 mesi dalla stipula del contratto dopo la stipula del contratto, il beneficiario può chiedere l’erogazione del SAL (stato avanzamento lavori), sotto forma di quote di mutuo agevolato, inviando un rendiconto delle spese sostenute fino a quel momento a partire dalla notifica della delibera di finanziamento (comprendente fatture con relative quietanze). Si possono presentare da 3 a 5 SAL per progetto, per importi compresi tra 10% e 50% dell’investimento approvato. In occasione dell’ultimo SAL (di importo sempre inferiore al 10%), allegare anche bonifici bancari, da attuarsi sul conto corrente dedicato intestato all’impresa beneficiaria (in cui riportare la causale ad attestazione del pagamento delle fatture rendicontate).

ISMEA eroga le agevolazioni dopo avere verificato l’esecuzione dell’investimento, comunque entro 30 giorni dalla richiesta.

Se viene accertato che il valore dell’investimento è inferiore a quello approvato, l’importo del mutuo agevolato viene rideterminato, con effetto dal 1° Gennaio successivo, tenendo conto delle spese ammesse.

Impresa beneficiaria deve, pena la perdita delle agevolazioni:

  1. non modificare per almeno 5 anni dall’inizio dell’attività (comunque fino all’estinzione del mutuo) la destinazione d’uso dei beni oggetto di agevolazione (compresi “beni sostitutivi di analoga o superiore quantità e/o qualità rispetto a quelli ammessi all’agevolazione ritenuti deperiti od obsoleti”, purchè beneficiario comunichi un piano di ammodernamento ad ISMEA che, nei 30 giorni successivi, esprime nel merito un parere positivo o negativo motivato)
  2. non avviare il progetto di investimento prima della data di ammissione alle agevolazioni
  3. realizzare le attività prevista nel progetto
  4. mantenere la propria sede operativa nel territorio nazionale per almeno 5 anni dall’inizio dell’attività (comunque fino all’estinzione del mutuo).

ISMEA esegue, in qualunque momento, controlli diretti ad accertare le spese sostenute e l’esistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti per la concessione delle agevolazioni, anche mediante ispezioni in loco, od acquisizione presso soggetti terzi di documenti ed informazioni utili. Se a seguito di tali controlli sono rilevate inadempienze, ISMEA comunica ai beneficiari l’avvio della procedura di decadenza delle agevolazioni, assegnando loro un termine di 30 giorni per presentare eventuali osservazioni e documenti giustificativi. ISMEA esamina gli eventuali ricorsi presentati ed entro 60 giorni delibera in merito. In caso di decadenza delle agevolazioni, ISMEA comunica la risoluzione del contratto di concessione delle agevolazioni ai beneficiari, avviando nel contempo azioni di recupero delle somme versate (in termini di capitale, interessi ed altri oneri).

Entità aiuto:

Concessi mutui a tasso di interesse pari a 0 (nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia si può avere: contributo a fondo perduto, fino al 35% della spesa ammissibile + mutuo a tasso 0 fino al 60% della spesa ammissibile), aventi durata compresa tra 5 e 10 anni, compreso il periodo di preammortamento (durata elevata a 15 anni in caso di investimenti relativi alla sola produzione primaria) per le seguenti spese ammissibili:

  1. studio di fattibilità (comprese analisi di mercato), per non oltre il 2% del valore dell’investimento, e servizi di progettazione
  2. opere agronomiche e di miglioramento fondiario (compreso studio di fattibilità) per non oltre il 12% dell’investimento
  3. opere edili per la costruzione o il miglioramento dei beni immobili;
  4. oneri per il rilascio della concessione edilizia;
  5. acquisto di macchinari, attrezzature, beni pluriennali, compresi allacciamenti di impianti

La somma delle spese di cui alle precedenti lettere b), c), d) non deve superare il 40% dell’investimento totale, tenendo conto che sono riconosciute spese per:

  • acquisto di terreni, in misura inferiore al 10% del costo totale dell’intervento
  • incremento della potenzialità di nuovi impianti di trasformazione, in misura inferiore al 100% della capacità produttiva attuale
  • attività di agriturismo e diversificazione del reddito agricolo fino a 200.000 €/beneficiario, nel corso di 3 esercizi finanziari

Sono invece escluse le spese per:

  • costruzione e ristrutturazione di fabbricati rurali non connessi con le attività progettuali
  • acquisto dei diritti di aiuto alla produzione
  • acquisto ed impianto di piante annuali e/o di animali
  • lavori di drenaggio
  • investimenti atti ad adeguare l’azienda alle norme obbligatorie UE, salvo quelli attuati da giovani entro 24 mesi dal loro insediamento
  • investimenti in materia di irrigazione, che non determinano un risparmio idrico, o non assicurano, un contributo di tipo ambientale al bacino idrografico di riferimento
  • impianti e macchinari non nuovi di fabbrica
  • investimenti di semplice sostituzione dei beni esistenti
  • impianti per la produzione di biocarburanti, produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili
  • lavori in economia
  • acquisti o lavori effettuati prima della delibera di concessione delle agevolazioni
  • IVA, capitale circolante

Le agevolazioni, concesse sotto forma di Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL), sono pari al 40% delle spese sostenute (60% in caso di giovani agricoltori insediati da non oltre 5 anni) fino a 1.500.000 € per investimenti nella produzione primaria, con contributo comunque non superiore a 500.000 €.

È ammesso il cumulo di agevolazioni pubbliche concesse prima e dopo la deliberazione  ISMEA, purchè non vengono superati i limiti di intensità dell’aiuto di cui sopra.

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