LATTE SCREMATO IN POLVERE

LATTE SCREMATO IN POLVERE (Reg. 1370/13, 949/14, 2080/16, 1508/18, 98/19, 598/20; Legge 138/74)   (latte07)

Soggetti interessati:

Ministero Salute (MISA), Ispettorato Centrale per Qualità e Repressione Frodi prodotti agroalimentari (ICQRF), AGEA, Ufficio del registro, Prefetto, Centri di intervento, chiunque produce ed acquista latte scremato in polvere

Iter procedurale:

Con Reg. 598/20 la Commissione ha deciso di concedere un aiuto all’ammasso del latte scremato in polvere, di qualità, leale, mercantile, originario della UE. Interessati presentano domanda ad AGEA nel periodo 7/5/2020 – 30/6/2020 per quantitativi minimi di 10 t. già conferiti ad ammasso. Se AGEA, a causa delle misure adottate per contrastare COVID19, non è in grado di eseguire i controlli nei termini stabiliti, può decidere di:

–          prorogare termine dei controlli (per periodo comunque non superiore a 30 giorni);

–          sostituire tali controlli con altre prove pertinenti (v. fotografie geolocalizzate, prove in formato elettronico);

–          eseguire controlli senza preavviso nel periodo di attuazione delle misure COVID19

Commissione UE con Reg. 98/19 deciso apertura nel periodo 1 Marzo – 30 Settembre 2019 di una procedura di gara per l’acquisto ad intervento di latte scremato in polvere. Termine di invio delle offerte fissato alle ore 11 del 3° martedì del mese (salvo per mese di Agosto dove scadenza fissata ad 4° martedì), anticipato al giorno lavorativo precedente se tale scadenza è festiva. Offerte inviate agli Organismi pagatori riconosciuti degli Stati membri che entro le ore 16 del giorno di scadenza comunicano alla Commissione Europea quantitativo delle offerte pervenute (se ciò non avviene, offerte sono considerate nulle).

Contratti conclusi per periodo di ammasso di 90-210 giorni, non trasformati in contratti a 365 giorni, possono beneficiare del pagamento di anticipo, fino a “importo di aiuto corrispondente a periodo di ammasso di 270 giorni”.

Stato membro può derogare da obbligo di indicare numero di contratto, se responsabile di magazzino si impegna a riportarlo nel registro di ammasso.

AGEA alla fine del periodo contrattuale di ammasso provvede a verificare su almeno 10% dei contratti, “peso ed identificazione del latte scremato in polvere all’ammasso”

Stato membro comunica a Commissione:

  1. entro ogni martedì quantitativi per cui stipulati contratti e quantitativi per cui presentate domande di stipula contratti nella settimana precedente (distinti in contratti da 90-210 giorni e contratti da 365 giorni)
  2. entro la fine del mese eventuale esistenza di scorte alla fine del mese precedente

Commissione con Reg. 2080/16, come modificato da ultimo da Reg. 1879/18 ha deciso apertura di gara per vendita di latte scremato in polvere presente in ammasso prima di 01/01/2018. Domande offerta di vendita presentate entro ore 11 di 3° martedì del mese (salvo gare di Luglio che scade  entro 3° martedì di Settembre; Agosto senza nessuna scadenza Dicembre che scade entro 2° martedì, se martedì è giorno festivo scadenza entro ore 13 del giorno lavorativo precedente) ad AGEA, specificando quantitativo di latte scremato in polvere offerto (almeno 20 t.) e prezzo  preposto per 100 kg. di prodotto. Alla domanda allegare cauzione pari a 50 €/t. a favore di AGEA. AGEA notifica a Commissione, entro ore 16 del giorno di scadenza, offerte pervenute.

Non soggetto ad alcun divieto latte liquido ottenuto da latte in polvere, puro o miscelato con altre sostanze, che abbia subito trattamenti idonei a qualificarlo come “granulare e a solubilità istantanea” e destinato ad uso alimentare immediato di utente, purché distribuito tramite apparecchiature automatiche, in cui miscelazione di latte in polvere con altre sostanze avvenga al momento della richiesta di utente in dosi massime di 150 cl. per erogazione. Vietata installazione di tali distributori automatici presso bar, ristoranti, alberghi, mense.

Produttori, importatori, grossisti ed utilizzatori di latte in polvere o di altri tipi di latte comunque conservati, tengono un registro di carico e scarico aggiornato (Registro può essere dematerializzato e realizzato nell’ambito di SIAN)

Informazioni relative ad introduzione in Italia di latte in polvere registrate nei sistemi informativi di MISA e messe a disposizione di ICQRF

Controllo osservanza delle disposizioni su latte in polvere spetta ad ICQRF, che in caso rilevi irregolarità deve:

  • informare Autorità giudiziaria del reato di cui venga a conoscenza;
  • procedere a sequestro della merce;
  • contestare subito infrazione accertata. Se ciò impossibile, provvedere a notificarla entro 30 giorni ad interessato;
  • inviare copia del verbale a Prefetto del luogo in cui è stata effettuata infrazione.

Trasgressore può pagare sanzione minima entro 5 giorni da contestazione o da notifica presso Ufficio del registro competente. Se ciò non avviene, Prefetto, sentito interessato, che può chiederlo entro 15 giorni da contestazione o notifica, determina somma dovuta per infrazione, tenuto conto della sua gravità, ed ingiunge pagamento entro i  30 giorni da notifica. Contro tale decisione, interessato può opporre ricorso entro stesso termine a Prefetto del luogo dove accertata infrazione, che fissa udienza entro 20 giorni successivi e decide in via inappellabile su controversia. Se trasgressore non paga nei termini fissati e non ricorre a Prefetto, si procede a riscossione coattiva, mediante emissione dei ruoli (Obbligazione non si trasmette ad eredi).

Giudice dispone altresì che estratto della sentenza venga pubblicato, a spese del condannato, su foglio annunci legali di Provincia o su giornale a grande diffusione, nonché affisso ad Albo di Camera di Commercio.

Sanzioni:

Chiunque detiene latte in polvere in stabilimenti o depositi e locali annessi, in cui “si detenga o lavori latte destinato al consumo alimentare diretto o prodotti caseari, o chiunque vende a qualsiasi titolo, od utilizza latte fresco o latte liquido destinato a consumo umano alimentare diretto o destinato alla preparazione di prodotti caseari, a cui viene aggiunto latte in polvere o altro tipo di latte conservato con qualunque trattamento chimico o comunque concentrato, o prodotti caseari, o bevande ottenute con miscelazione dei prodotti di cui sopra: multa da 516 a 1.032 € + 0,26 €/l. di latte fresco o latte liquido ottenuto, in tutto od in parte, con latte in polvere + 0,26 €/kg. di prodotti caseari preparati con latte in polvere o detenuti.

Se infrazione riguarda latte in polvere che ha beneficiato di aiuti UE per essere destinato ad uso zootecnico, multa da 1.032 a 1549 € + 3 volte importo di aiuto percepito per i quantitativi di latte in polvere destinati ad adulterazione di latte fresco o preparazione di prodotti caseari. Multa raddoppiata se violazioni riguardano prodotti DOP/IGP, o se violazioni riguardano locali in cui sono ottenuti tali prodotti.

Chiunque prepara, detiene, vende per impiego ad uso alimentare umano latte in polvere, o prodotti che contengono latte in polvere che hanno beneficiato di aiuto UE per essere destinato ad uso zootecnico o a “mangimi composti contenenti detto latte”: multa da 1.549 a 2.582 € + sanzione pari a 3 volte importo aiuto percepito per quantitativo di latte in polvere destinato irregolarmente a prodotti per alimentazione umana

In caso di recidiva le suddette sanzioni sono aumentate da 33% a 50%.

Chiunque importa latte in polvere e non comunica alla Dogana e ad ICQRF, al momento dello sdoganamento, la destinazione ad uso zootecnico od alimentare di questo, o modifica la destinazione d’uso di latte in polvere senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione di ICQRF: multa di 258 €. €

Produttori, importatori, grossisti, utilizzatori di latte in polvere, o altro tipo di latte comunque conservato che non mantengono aggiornato registro di carico e scarico, dotato di fogli numerati progressivamente e vidimato prima di uso da ICQRF, o non conservano tale registro per almeno 3 anni da ultima annotazione, o non lo esibiscono agli addetti ai controlli: multa di 258 €.

Entità aiuto:

Reg. 1370/13, fissa limitazioni ai quantitativi di latte scremato in polvere acquistati all’intervento  al prezzo fisso (per anno 2019 tale limite è stato fissato con Reg. 1554/18 in 0 t.); per ulteriori quantitativi da acquistare si procede mediante gara pubblica  volta a determinare il prezzo minimo di acquisto.

Con  Reg. 1508/18 la Commissione ha deciso che gli Stati membri:

a)applicano un coefficiente di deprezzamento (pari a 0,21) al valore mensile del latte scremato in polvere acquistato all’intervento pubblico ed immagazzinato, o preso in consegna nel periodo 1 Ottobre 2018 – 30 Settembre 2019

b)notificano le spese sostenute a seguito dall’applicazione  del suddetto coefficiente.

Commissione UE fissato per ammasso privato di cui al Reg. 598/20 un aiuto pari a:

  • 5,11 €/t. immagazzinata a copertura delle spese fisse di magazzinaggio
  • 0,13 €/t./giorno di ammasso per contratti avente durata compresa tra 90 e 180 giorni

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