LATTE OVICAPRINO

 

LATTE OVICAPRINO (Legge 44/19; D.M. 26/8/21)  (ovica12)

Soggetti interessati:

Ministero Politiche Agricole, Alimentari, Forestali (MIPAAF), ICQRF (Ispettorato centrale tutela qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari), AGEA, Regione, Azienda Sanitaria Locale (ASL), UVAC (Uffici veterinari per adempimenti comunitari), PIF (Posti di ispezione frontaliera), Organizzazioni ed Associazioni di acquirenti, Organizzazioni produttori riconosciute (OP), CAA (Centri Assistenza Agricola)

Primi acquirenti, intesi come imprese od Associazioni che acquistano latte da produttori per:

  1. sottoporlo a raccolta, imballaggio, magazzinaggio, refrigerazione, trasformazione (anche su ordinazione);
  2. cederlo ad 1 o più imprese dedite al trattamento o trasformazione del latte o di altri prodotti lattiero caseari

Imprese agricole (compresi piccoli produttori, cioè produttori che effettuano trasformazione e successiva vendita del prodotto latte e derivati) che producono e/o vendono: latte alimentare (intero, parzialmente scremato, scremato) di ovini e caprini; latte in polvere (intero, parzialmente scremato, scremato); latte e crema coagulati; yogurth; altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati (anche concentrati o con aggiunta di zuccheri od altri dolcificanti, aromatizzanti, frutta o cacao); burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; formaggi e latticini (formaggi DOP/IGP o formaggi diversi da questi) distinti in formaggi freschi, molli, semi duri, duri a base di latte ovino, caprino o misto; ricotta

Iter procedurale:

MIPAAF, con D.M. 26/8/2021, ha definito modalità relative alle dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari del settore ovicaprino

Primi acquirenti debbono presentare apposita domanda di riconoscimento a Regione, “dove sono rese disponibili scritture contabili”, che provvede a riconoscimento a seguito di verifica di:

  1. disponibilità locali dove possibile consultare contabilità di magazzino, registri ed altri documenti commerciali
  2. disponibilità di apparecchiature idonee al collegamento telematico a SIAN o adesione a servizi forniti da CAA autorizzati
  3. disponibilità di dispositivo di firma digitale rilasciato da Ente certificatore a legale rappresentante
  4. impegno a: eseguire puntualmente per ogni conferente le relative registrazioni; mettere a disposizione documenti necessari ai controlli
  5. impegno a comunicare subito alla Regione ogni variazione di: legale rappresentante; denominazione o ragione sociale; sedi; mutamento della conduzione di forma giuridica di impresa

Regione registra riconoscimenti, modifiche, eventuali revoche in apposito Albo dei primi acquirenti tenuto da SIAN (Albo reso pubblico ed accessibile ad utenti interessati).

AGEA rende disponibili su SIAN a Regioni, ai fini dei loro adempimenti, dati relativi a tutti i primi acquirenti e le aziende produttrici di latte ovicaprino e prodotti derivati (Dati forniti da tali soggetti “fanno fede ad ogni effetto per gli adempimenti di cui al D.M. 26/8/2021). Associazioni/Organizzazioni di acquirenti (primo acquirente comunica a Regione adesione o meno a tali organismi) possono effettuare comunicazioni tramite SIAN (a tal fine inviano richiesta, specificando: codice fiscale; denominazione; sede; rappresentante legale) o consultare dati relativi a primi acquirenti o produttori loro associati (anche per aggiornare elenco soci)

Primi acquirenti riconosciuti sono tenuti a:

  • acquistare latte da produttori, che possono conferire il latte solo a primi acquirenti riconosciuti iscritti in Albo
  • registrare con firma digitale in SIAN entro giorno 20 di ogni mese: estremi identificativi dei fornitori; indirizzi di stabilimenti di provenienza o aziende di produzione, nonché per ogni specie animale e zona geografica seguenti dati riferiti a mese precedente:
  • quantitativi di latte crudo, convenzionale o biologico, consegnati dai singoli produttori, specificando tenore di materia grassa e tenore di proteine. A tal fine acquirente effettua almeno 2 prelievi mensili sul latte consegnato da ogni produttore (1 sola analisi per aziende ubicate in zone montane), conservando i relativi certificati di analisi per almeno 3 anni
  • quantitativi di latte acquistati da soggetti non produttori situati in Italia o in Stati membri o in Paesi Terzi
  • quantitativi di prodotti lattiero caseari semilavorati provenienti da Italia o da Stati membri o da Paesi Terzi (indicare provenienza)

Aziende produttrici di latte sono tenute a:

  • aggiornare proprio fascicolo aziendale, contenente, tra l’altro: codice unico di identificazione di azienda agricola (CUAA); Comune di ubicazione tramite cui identificare ogni sua unità tecnico produttiva; particella catastale dove ubicata stalla e codice aziendale assegnato da ASL tramite cui identificare ogni centro aziendale
  • registrare entro 20 Gennaio, 20 Aprile, 20 Luglio, 20 Ottobre in SIAN, oltre ai dati riportati per primi acquirenti: quantitativi di latte venduto direttamente od utilizzato per fabbricazione di prodotti lattiero caseari venduti direttamente nel trimestre precedente

AGEA, oltre a rendere noti dati inviati, comunica entro giorno 25 di ogni mese al MIPAAF i dati relativi alle dichiarazioni di cui sopra inerenti al mese, trimestre, anno precedente, nonché dati annuali cumulativi

Regione esegue controlli volti ad accertare correttezza e completezza delle dichiarazioni, tramite verifiche amministrative presso primi acquirenti, produttori di latte e di prodotti lattiero caseari (compresi quelli che effettuano vendite dirette). A tal fine:

  • AGEA, in base a criteri concordati con Regione e ICQRF, individua per ogni anno soggetti da sottoporre a controllo (almeno 10% del latte raccolto da primi acquirenti in ogni Regione per quanto concerne le consegne ed almeno 5% delle aziende interessate per quanto concerne le registrazioni)
  • tutti i componenti della filiera lattiero casearia debbono consentire accesso a proprie sedi e documenti contabili a funzionari incaricati dei controlli

ICQRF, oltre ad accedere a SIAN per eseguire propri controlli istituzionali, provvede ad irrogare dovute sanzioni a seguito delle segnalazioni inviate da Regioni, Enti locali, altre Autorità di controllo che accertano violazioni al D.M. 26/8/2021     

Regioni, Enti locali, ICQRF ed altre Autorità di controllo comunicano ad AGEA esito dei controlli (secondo modalità da questa individuate) ai fini di aggiornamento della banca dati SIAN e della programmazione dei successivi controlli

Sanzioni:

Se acquirente non acquista latte dai produttori per oltre 12 mesi: decadenza del riconoscimento + cancellazione del suo nominativo da Albo

In caso di inadempienze agli obblighi di registrazione da parte dei primi acquirenti: multa da 5.000 a 20.000 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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