LATTE DI BUFALA

LATTE DI BUFALA (Legge 4/11; D.M. 14/1/13, 25/7/13)  (latte06)

Soggetti interessati:

Chiunque produce e vende latte di bufala

Iter procedurale:

Legge 4/11 impone ad allevatori bufalini di “adottare strumenti per la rilevazione certa e verificabile della quantità di latte prodotto giornalmente da ciascun animale” presente in stalla ed in produzione, secondo modalità fissate da MI.P.A.A.F con D.M. 14/1/2013

Allevatore rileva mediante idoneo strumento (Lattometro meccanico, lattometro elettronico, vaso misuratore) omologato da Associazione Italiana Allevatori (AIA) e controllato nella sua funzionalità da Organismi certificati da Comitato Internazionale per Misurazioni di Animali con cadenza biennale (comunque ad ogni sua sostituzione o su indicazione del Comitato tecnico controlli latte di AIA). Dati rilevati riportati in apposito registro cartaceo o informatico (Allegato A a D.M. 14/1/2013 pubblicato su G.U. 84/13) contenenti: codice aziendale; elenco matricola di bufale in produzione con relativa produzione latte; data di rilevamento. Nel caso di animali sottoposti a controlli funzionali quantità di latte giornaliera determinata da AIA

Latte prodotto corredato durante trasporto da specifica documentazione di accompagnamento sottoscritta da allevatore, trasportatore ed all’arrivo da acquirente (Allegato B a D.M. 18/1/2013 pubblicato su G.U. 190/13) e vidimato da Comune in cui ricade allevamento o da ICQRF (Ispettorato Centrale di Tutela Qualità e Repressione Frodi).

In via transitoria fino a 10-4-2015 allevatore può registrare quantità giornaliera di latte prodotto da singolo animale “il primo giorno di ogni mese”, purché rilevato con strumenti omologati

ICQRF, Comando carabinieri politiche agricole, Corpo Forestale di Stato, Guardia di Finanza, Organi di controllo regionali eseguono:

–          almeno 3 controlli ispettivi annuali per verificare rispetto adempimenti di cui sopra in allevamenti non iscritti in controlli funzionali;

–          almeno 1 controllo annuale per allevamenti iscritti a controlli funzionali.

Allevatore trasmette mediante fax, PEC (anche mediante CAA) a SIAN:

–          entro primi 10 giorni lavorativi di ogni mese, dati relativi 1° giorno del mese relativi a: numero totale di bufale in produzione; quantità di latte prodotto nel mese precedente (Allegato C a D.M. 14/1/2013 pubblicato su G.U. 190/13)

–          entro 1° giorno lavorativo di ogni settimana: quantità di latte prodotto nella settimana precedente (Allegato C a D.M. 14/1/2013 pubblicato su G.U. 190/13)         .  

Dati conservati da allevatore per almeno 1 anno.

AIA provvede a:

1)       elaborare dati rilevati e predisporre curve di lattazione per ogni animale;

2)       calcolare le produzioni media per ogni azienda e deviazioni da media territoriale di riferimento;

3)       verificare coerenza quantitativi di latte dichiarato da ogni azienda con numero di bufale tramite anagrafe bovina;

4)       eseguire ogni ulteriore accertamento ritenuto necessario da Organismi di controllo;

5)       trasmettere risultati delle elaborazioni a ICQRF con cadenza trimestrale, nonché ogni volta questo ne faccia richiesta     

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